Federalismo fiscale - Regioni a statuto speciale

Il connotato più forte dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è rappresentato dalle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Ogni Statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione. Come si è detto, le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono “tributi propri”). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera. Solo nella regione Sicilia tutti i tributi erariali sono riscossi direttamente dalla regione stessa; in questo caso la riscossione è disciplinata anche da norme della regione. Tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome collaborano - secondo le specificazioni dei propri Statuti - all'accertamento delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio[1].

Nel corso della XIV legislatura c’è stata una sola modifica alle quote di compartecipazione ai tributi erariali, precisamente la compartecipazione al gettito dell’IVA per la regione Friuli-Venezia Giulia, elevata da 6/10 a 8/10 a decorrere dal 2003.

 

In sintesi, è attribuito alle regioni:

§      Sicilia: il gettito di tutti i tributi erariali, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto;

§      Sardegna: i 7/10 dell’IRPEF e dell’IRPEG, i 9/10 delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise), una quota variabile dell’IVA, poche altre imposte minori;

§      Valle d’Aosta: i 9/10 di quasi tutte le imposte e l’IVA in quota fissa;

§      Friuli-Venezia Giulia: i 6/10 dell’IRPEF, i 4,5/10 dell’IRPEG, 8/10 dell’IVA e i 9/10 di altre poche imposte;

§      Trentino-Alto Adige: le imposte ipotecarie, 9/10 delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto, i 2/10 dell’IVA;

§      Province autonome di Trento e di Bolzano: i 9/10 di quasi tutte le imposte erariali, una quota variabile dell’IVA (max 4/10) stabilita annualmente d’intesa.

Regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni e statuto speciale definite nel corso della XIV legislatura

Friuli-Venezia Giulia

§      attribuzione di risorse aggiuntive per fabbisogno di spesa sanitaria, a decorrere dal 2002: legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, articolo 101) e legge finanziaria 2002 (L. 448/2001, articolo 52, commi 3-5);

§      aumento della compartecipazione al gettito dell’IVA, elevata a 8/10 a decorrere dal 2003 e regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione: legge finanziaria 2003 (L. 289/2002, articolo 30, commi 8-14).

 

Ai sensi della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni, la Regione Friuli-Venezia Giulia fa fronte alla spesa sanitaria con proprie risorse (nonché con le entrate delle Aziende sanitarie e ospedaliere). La legge finanziaria per il 2001 ha destinato risorse aggiuntive alla regione per il fabbisogno di spesa sanitaria, nella misura di 25 miliardi di lire annui a decorrere dal 2002, elevabili di ulteriori 25 miliardi annui fino al raggiungimento dell’importo di 200 miliardi. Le risorse sono state erogate a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali, le quali saranno a tal fine devolute con provvedimento legislativo, una volta raggiunta la suddetta contribuzione di 200 miliardi. La successiva legge finanziaria eleva da 25 a 50 miliardi di lire (25,82 milioni di euro) l'importo massimo delle quote annue di aumento (rispetto alla somma base) per gli anni 2003 e seguenti; la misura massima complessiva a regime è aumentata da 200 a 400 miliardi di lire circa (206,58 milioni di euro).

La legge finanziaria per il 2003 anticipa la definizione delle quote di compartecipazione a copertura del fabbisogno sanitario e modifica l’aliquota della compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto portandola da sei a otto decimi.

Si ricorda che le quote di compartecipazione della regione ai tributi erariali sono attualmente determinate dall’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale n. 1/1963); a norma dell’articolo 63, comma 5 dello Statuto stesso inoltre, le disposizioni contenute nel Titolo IV (Finanze. Demanio e patrimonio delle Regione), possono essere modificate con legge, sentita la regione.

 

 

Sicilia

§      Contributo di solidarietà alla regione Sicilia di cui all’art. 38 dello Statuto: rideterminato, finanziato - e poi integrato - con le leggi finanziarie per il 2000 e per il 2001. Successivamente il Fondo è stato finanziato per il quinquennio 2001-2005 (finanziaria 2003) e, da ultimo, per gli anni 2006-2008 (L. 266/2005 art. 1, comma 114, e DL 305/2005, art. 5, comma 3-ter).

 

L’articolo 38 dello Statuto stabilisce che lo Stato è tenuto a versare annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

Lo stesso articolo 38 prevede una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Il Fondo, non più finanziato dal 1990 è stato ripristinato e rideterminato con la legge finanziaria del 2000 e successivamente integrato con legge finanziaria 2001 (L. 488/1999, articolo 55 e L. 388/2000, art. 144, comma 1, Tabella 1). Il contributo di solidarietà nazionale disposto dalle due leggi finanziarie 2000 e 2001 è complessivamente pari a 160 miliardi di lire (82,63 milioni di euro) annui dal 2002 fino al 2016. Questi limiti di impegno sono stati tradotti dalla Regione in altrettanti prestiti sul mercato internazionale.

Per il quinquennio 2001-2005 il Fondo viene finanziato dall’art. 30, comma 6 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) e quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno.

I 400 milioni di euro sono corrisposti attraverso limiti di impegno quindicennali a decorrere dal 2004 per 23 milioni di euro, per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2005 e per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2006, per complessivi 585 milioni di euro al termine dei 17 anni in cui si esauriscono le rate.

Da ultimo la legge finanziaria 2006 (L. 266/2005 articolo1, comma 114) e il decreto-legge 203/2005 (come modificato dalla legge di conversione n. 248/2005, articolo 5, comma 3-ter) recano un finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana quantificato, rispettivamente, per gli anni 2006 e 2007, in un finanziamento iniziale di 94 milioni di euro e 10 milioni di euro annui dal 2007 fino al 2021 e per l’anno 2008 in 10 milioni di euro annui dal 2008 fino al 2022.

 

§      Spettanza del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale e imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione: attuazione dell’art. 37 dello Statuto

 

L’articolo 37 dello Statuto siciliano (R.D.Lgs. n. 455/1946) stabilisce che per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale al di fuori del territorio regionale ma stabilimenti e impianti in esso, occorre determinare la quota del reddito da attribuire ai detti stabilimenti e impianti. L’imposta sulla parte di reddito così determinato, è di spettanza della regione.

Questa disposizione non ha avuto concreta attuazione dall’approvazione della riforma tributaria del 1971. Da ultimo la regione e lo Stato hanno raggiunto un accordo (attraverso la Commissione paritetica prevista ai sensi dell’art. 43 dello Statuto) che si è concretizzato nell’approvazione della norma di attuazione dell’articolo 37 dello Statuto, da parte del Consiglio dei ministri in data 21 ottobre 2005. Il Decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 341 dispone che le spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella regione, fino ad oggi percepite dallo Stato, sono ritrasferite alla regione. Lo stesso comma dispone il trasferimento alla Regione di competenze previste dallo Statuto e fino ad ora esercitate invece dallo Stato. Per le modalità applicative il comma due dell’unico articolo rinvia a decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati d’intesa con l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Nell’ambito del medesimo accordo si sono quantificate le spettanze dovute alla regione - e incassate dallo Stato - in relazione alle imposte sulle assicurazioni Rc auto relative agli anni 2002-2004. La spettanza alla regione Sicilia delle suddette imposte è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 306 del 2004, intervenuta di nuovo nell’annosa questione delle imposte relative ad attività svolte nella regione da aziende o soggetti con sede al di fuori del territorio regionale .

Si ricorda che il contenzioso finanziario fra lo Stato e la Regione Sicilia concerne, per una parte, i crediti che la regione vanta per somme non corrisposte relativamente al gettito dei tributi erariali che le spettano. Il Protocollo d’intesa siglato il 10 maggio 2003 tra la Regione Sicilia e lo Stato ha definito la reciproca situazione debitoria e creditoria a tutto il 31 dicembre 2001. L’Intesa è stata recepita dall’ art. 51, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003). La somma concordata è stata di 672 milioni di euro, che lo Stato corrisponde alla regione mediante un limite di impegno quindicennale di importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dal 2004.

La quantificazione a titolo di acconto per spettanze dovute alla regione e incassate dallo Stato in relazione alle imposte sulle assicurazioni Rc auto relative agli anni 2002-2004, è stata ora recepita dall’art. 5, comma3-bis del Decreto Legge n. 203/2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, come modificato dal disegno di legge di conversione A.C. 6176, all’articolo 5, comma 3-bis, che attribuisce alla regione Sicilia contributi quindicennali di 10, 40 e 36 milioni di euro – a decorrere rispettivamente dal 2006, 2007 e 2008.

Questioni ancora aperte

Valle d’Aosta

Nonostante la istituzione di una sede tecnica per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, con la legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002, articolo 30, comma 7), Stato e regione non sono ancora giunti ad un accordo.

I problemi aperti riguardano la compartecipazione all’IRPEF, l’addizionale sull’energia elettrica e la complessa questione della spesa sanitaria.

La legge finanziaria per il 2003 aveva previsto una speciale sede tecnica per la revisione complessiva dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Valle d’Aosta, con una segnalazione particolare per quelli connessi alle competenze in materie sanitaria.

Per quanto riguarda la spesa sanitaria, si ricorda che l'articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 disponeva il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 aprile 1995, con la presa in carico - da parte delle Regioni - delle spese già statali per le funzioni da trasferire, previa intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il successivo comma 3 dello stesso articolo inoltre prevedeva che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedessero al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Anche l’Accordo dell’8 agosto 2001 in sede di Conferenza Stato Regioni prevedeva (punto 18) per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano - che provvedono con risorse proprie al finanziamento del loro servizio sanitario - l’impegno del Governo a verificare l'opportunità di rivedere i rapporti finanziari con lo Stato, al fine di pervenire a finanziamenti coerenti con le intese raggiunte con le altre regioni.

 

 

Sardegna

La Regione ritiene che, per quanto le spetta a titolo di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, lo Stato le abbia trasferito in questi anni (molto) meno di quanto stabilisce lo Statuto: 400 milioni di euro all’anno di minori trasferimenti nella quota variabile dell’IVA e 500 milioni di euro all’anno di minori trasferimenti per la quota di compartecipazione all’IRPEF.

I limiti alla risoluzione della c.d. «vertenza Sardegna» sono prima di tutto normativi, lo statuto sardo (art. 8) assegna alla regione:

a)  i sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; la compartecipazione è determinata in misura fissa, riferita a somme riscosse «nel territorio della Regione», lo statuto della regione Sardegna non attribuisce una compartecipazione al gettito dell’imposta i cui presupposti si determinano sull’isola (come fa l’articolo 37 dello statuto siciliano) ma soltanto alle somme incassate sull’Isola;

b)  una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione; in cifra variabile – non è commisurata ad un parametro certo ma deve essere annualmente determinata in misura tale da sostenere, in concorso con gli altri trasferimenti erariali, le « spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione». Questa ulteriore specificazione del parametro è stata assunta dall’Amministrazione statale in adempimento di un ordine del giorno approvato dal Senato nel 1995. L’ammontare allora determinato è stato rivalutato poi annualmente al tasso di inflazione programmata. L’ultima determinazione (DM. 22.11.2004, riferito all’anno 2003) è stata di circa 193,5 milioni di euro, pari al 22,9% della somma incassata sull’Isola.

La regione Sardegna sulla base di uno studio dell’andamento del PIL nazionale e regionale e, in particolare, della evoluzione dei gettiti IRPEF ed IVA, ritiene che anche le due compartecipazioni avrebbero dovuto seguire la medesima evoluzione o, quanto meno, andamenti di poco inferiori, in relazione al diverso sviluppo economico dell’Isola.

 



[1]     Le norme statutarie che disciplinano la collaborazione nell’accertamento dei tributi sono le seguenti: Friuli-Venezia Giulia art. 53 L.Cost. n. 1/1936; Valle d’Aosta art. 13 L. Cost. n. 4/1948 e art. 12 L. 690/1981; Sardegna art. 9 della L.Cost. n. 3/1948.