Il connotato più forte dell'autonomia finanziaria delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome è
rappresentato dalle quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Ogni Statuto elenca le imposte
erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le
aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo
di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune
specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione.
Come si è detto, le compartecipazioni possono essere
considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in
tal senso sono “tributi propri”). Non sono regionali, però, per alcun punto
della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base
imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera. Solo nella
regione Sicilia tutti i tributi erariali sono riscossi direttamente
dalla regione stessa; in questo caso la riscossione è disciplinata anche da
norme della regione. Tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome
collaborano - secondo le specificazioni dei propri Statuti - all'accertamento
delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio[1].
Nel corso della XIV legislatura c’è stata una sola modifica alle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, precisamente la compartecipazione
al gettito dell’IVA per la regione Friuli-Venezia Giulia, elevata da 6/10 a
8/10 a decorrere dal 2003.
In sintesi, è attribuito alle regioni:
§ Sicilia: il gettito di
tutti i tributi erariali, ad eccezione delle imposte di produzione (ora,
accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto;
§ Sardegna: i 7/10 dell’IRPEF e
dell’IRPEG, i 9/10 delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni,
energia elettrica, fabbricazione (accise), una quota variabile dell’IVA, poche
altre imposte minori;
§ Valle d’Aosta: i 9/10 di
quasi tutte le imposte e l’IVA in quota fissa;
§ Friuli-Venezia Giulia: i 6/10
dell’IRPEF, i 4,5/10 dell’IRPEG, 8/10 dell’IVA e i 9/10 di altre
poche imposte;
§ Trentino-Alto Adige: le
imposte ipotecarie, 9/10 delle imposte sulle successioni e donazioni e dei
proventi del lotto, i 2/10 dell’IVA;
§ Province autonome di Trento
e di Bolzano: i 9/10 di quasi tutte le imposte erariali, una quota
variabile dell’IVA (max 4/10) stabilita annualmente d’intesa.
Friuli-Venezia
Giulia
§ attribuzione di risorse aggiuntive per fabbisogno di spesa
sanitaria, a decorrere dal 2002: legge finanziaria 2001 (L. 388/2000,
articolo 101) e legge
finanziaria 2002 (L. 448/2001, articolo 52, commi 3-5);
§ aumento della compartecipazione al gettito dell’IVA, elevata a 8/10 a
decorrere dal 2003 e regolazione dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la regione: legge finanziaria 2003 (L.
289/2002, articolo 30, commi 8-14).
Ai sensi della legge n.
662 del 1996 e successive modificazioni, la Regione Friuli-Venezia Giulia fa
fronte alla spesa sanitaria con proprie risorse (nonché
con le entrate delle Aziende sanitarie e ospedaliere). La legge finanziaria per
il 2001 ha destinato risorse aggiuntive alla regione per il fabbisogno di spesa
sanitaria, nella misura di 25 miliardi di lire annui a decorrere dal 2002,
elevabili di ulteriori 25 miliardi annui fino al
raggiungimento dell’importo di 200 miliardi. Le risorse sono state erogate a
titolo di anticipazione sulle maggiori
compartecipazioni ai tributi statali, le quali saranno a tal fine devolute con
provvedimento legislativo, una volta raggiunta la suddetta contribuzione di 200
miliardi. La successiva legge finanziaria eleva da 25 a 50 miliardi di lire
(25,82 milioni di euro) l'importo massimo delle quote
annue di aumento (rispetto alla somma base) per gli anni 2003 e seguenti; la
misura massima complessiva a regime è aumentata da 200 a 400 miliardi di lire
circa (206,58 milioni di euro).
La legge finanziaria
per il 2003 anticipa la definizione delle quote di compartecipazione a
copertura del fabbisogno sanitario e modifica l’aliquota della compartecipazione all’imposta sul valore
aggiunto portandola da sei a otto decimi.
Si ricorda che le quote
di compartecipazione della regione ai tributi erariali sono attualmente
determinate dall’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia (Legge costituzionale n. 1/1963); a norma dell’articolo 63, comma 5
dello Statuto stesso inoltre, le disposizioni contenute nel Titolo IV (Finanze.
Demanio e patrimonio delle Regione), possono essere
modificate con legge, sentita la regione.
Sicilia
§ Contributo di solidarietà alla regione
Sicilia di cui all’art. 38 dello Statuto:
rideterminato, finanziato - e poi integrato - con le leggi finanziarie per il
2000 e per il 2001. Successivamente il Fondo è stato
finanziato per il quinquennio 2001-2005 (finanziaria 2003) e, da ultimo, per
gli anni 2006-2008 (L. 266/2005 art. 1, comma 114, e DL 305/2005, art. 5, comma
3-ter).
L’articolo 38 dello Statuto
stabilisce che lo Stato è tenuto a versare annualmente alla Regione, a titolo
di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano
economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma tenderà a
bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto
alla media nazionale.
Lo stesso articolo 38
prevede una revisione quinquennale della detta
assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente
computo.
Il Fondo, non più
finanziato dal 1990 è stato ripristinato e rideterminato con la legge
finanziaria del 2000 e successivamente integrato con
legge finanziaria 2001 (L. 488/1999,
articolo 55 e L. 388/2000, art. 144, comma 1, Tabella 1). Il contributo di
solidarietà nazionale disposto dalle due leggi finanziarie 2000 e 2001 è
complessivamente pari a 160 miliardi di lire (82,63 milioni di
euro) annui dal 2002 fino al 2016. Questi limiti di impegno
sono stati tradotti dalla Regione in altrettanti prestiti sul mercato
internazionale.
Per il quinquennio 2001-2005 il Fondo viene finanziato dall’art. 30, comma 6
della legge 289/2002 (finanziaria 2003) e quantificato in 80 milioni di euro
per ciascun anno.
I 400 milioni di euro sono corrisposti attraverso limiti di impegno
quindicennali a decorrere dal 2004 per 23 milioni di euro, per ulteriori 8
milioni di euro a decorrere dal 2005 e per ulteriori 8 milioni di euro a
decorrere dal 2006, per complessivi 585 milioni di euro al termine dei 17 anni
in cui si esauriscono le rate.
Da ultimo la legge
finanziaria 2006 (L. 266/2005 articolo1, comma 114) e il decreto-legge 203/2005
(come modificato dalla legge di conversione n. 248/2005, articolo 5, comma
3-ter) recano un finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la
Regione siciliana quantificato, rispettivamente, per gli anni 2006 e 2007, in
un finanziamento iniziale di 94 milioni di euro e 10
milioni di euro annui dal 2007 fino al 2021 e per l’anno 2008 in 10 milioni di
euro annui dal 2008 fino al 2022.
§ Spettanza del gettito dei tributi erariali riscossi
fuori dal territorio regionale e imputabile ad
attività o soggetti localizzati nella regione: attuazione dell’art. 37 dello Statuto
L’articolo 37 dello Statuto
siciliano (R.D.Lgs. n. 455/1946) stabilisce che per le
imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale al di fuori del
territorio regionale ma stabilimenti e impianti in esso,
occorre determinare la quota del reddito da attribuire ai detti stabilimenti e
impianti. L’imposta sulla parte di reddito così determinato, è di spettanza
della regione.
Questa disposizione non ha
avuto concreta attuazione dall’approvazione della riforma tributaria del 1971.
Da ultimo la regione e lo Stato hanno raggiunto un accordo (attraverso la
Commissione paritetica prevista ai sensi dell’art. 43 dello Statuto) che si è
concretizzato nell’approvazione della norma di attuazione
dell’articolo 37 dello Statuto, da parte del Consiglio dei ministri in data 21
ottobre 2005. Il Decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 341 dispone che le
spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti
siti nella regione, fino ad oggi percepite dallo Stato, sono
ritrasferite alla regione. Lo stesso comma dispone il
trasferimento alla Regione di competenze previste dallo Statuto e fino ad ora
esercitate invece dallo Stato. Per le modalità applicative
il comma due dell’unico articolo rinvia a decreti dirigenziali del
Ministero dell’economia e delle finanze, adottati d’intesa con l’Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze.
Nell’ambito del medesimo
accordo si sono quantificate le spettanze dovute alla regione - e incassate
dallo Stato - in relazione alle imposte sulle
assicurazioni Rc auto relative agli anni 2002-2004. La spettanza alla regione
Sicilia delle suddette imposte è stata confermata dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 306 del 2004, intervenuta di nuovo nell’annosa questione delle
imposte relative ad attività svolte nella regione da aziende o soggetti con
sede al di fuori del territorio regionale .
Si ricorda che il
contenzioso finanziario fra lo Stato e la Regione Sicilia concerne, per una
parte, i crediti che la regione vanta per somme non corrisposte relativamente al gettito dei tributi erariali che le
spettano. Il Protocollo d’intesa siglato il 10 maggio 2003 tra la Regione
Sicilia e lo Stato ha definito la reciproca situazione debitoria e creditoria a
tutto il 31 dicembre 2001. L’Intesa è stata recepita
dall’ art. 51, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 269/2003 (convertito con
modificazioni dalla Legge 326/2003). La somma concordata è stata di 672 milioni
di euro, che lo Stato corrisponde alla regione
mediante un limite di impegno quindicennale di importo pari a 65 milioni di
euro a decorrere dal 2004.
La quantificazione a titolo
di acconto per spettanze dovute alla regione e
incassate dallo Stato in relazione alle imposte sulle assicurazioni Rc auto
relative agli anni 2002-2004, è stata ora recepita dall’art. 5, comma3-bis del
Decreto Legge n. 203/2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, come modificato dal
disegno di legge di conversione A.C. 6176, all’articolo 5, comma 3-bis, che
attribuisce alla regione Sicilia contributi quindicennali di 10, 40 e 36
milioni di euro – a decorrere rispettivamente dal 2006, 2007 e 2008.
Valle d’Aosta
Nonostante la istituzione di una
sede tecnica per la regolazione dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, con la legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002, articolo 30, comma
7), Stato e regione non sono ancora giunti ad un accordo.
I problemi aperti riguardano la compartecipazione all’IRPEF,
l’addizionale sull’energia elettrica e la complessa questione della spesa
sanitaria.
La
legge finanziaria per il 2003 aveva previsto una speciale sede tecnica per la revisione complessiva dei rapporti finanziari fra lo Stato e
la Regione Valle d’Aosta, con una segnalazione particolare per quelli connessi
alle competenze in materie sanitaria.
Per quanto riguarda la spesa sanitaria, si ricorda
che l'articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 disponeva il
completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 aprile 1995, con la presa
in carico - da parte delle Regioni - delle spese già statali per le funzioni da
trasferire, previa intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il successivo comma 3 dello stesso articolo inoltre
prevedeva che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedessero al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Anche l’Accordo dell’8 agosto 2001 in sede di
Conferenza Stato Regioni prevedeva (punto 18) per le
regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e
di Bolzano - che provvedono con risorse proprie al finanziamento del loro
servizio sanitario - l’impegno del Governo a verificare l'opportunità di
rivedere i rapporti finanziari con lo Stato, al fine di pervenire a
finanziamenti coerenti con le intese raggiunte con le altre regioni.
Sardegna
La Regione ritiene che, per quanto le spetta a titolo di
compartecipazione al gettito dei tributi erariali, lo Stato le abbia trasferito
in questi anni (molto) meno di quanto stabilisce lo Statuto: 400 milioni di euro all’anno di minori trasferimenti nella quota
variabile dell’IVA e 500 milioni di euro all’anno di minori trasferimenti per
la quota di compartecipazione all’IRPEF.
I limiti alla risoluzione
della c.d. «vertenza Sardegna» sono prima di tutto normativi,
lo statuto sardo (art. 8) assegna alla regione:
a) i
sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul
reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; la
compartecipazione è determinata in misura fissa, riferita a somme riscosse «nel
territorio della Regione», lo statuto della regione Sardegna non attribuisce
una compartecipazione al gettito dell’imposta i cui presupposti si determinano
sull’isola (come fa l’articolo 37 dello statuto siciliano) ma soltanto alle
somme incassate sull’Isola;
b) una quota
dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione,
compresa quella relativa alla importazione, al netto
dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni da determinarsi preventivamente per ciascun
anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese
necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione; in cifra variabile –
non è commisurata ad un parametro certo ma deve essere annualmente determinata
in misura tale da sostenere, in concorso con gli altri trasferimenti erariali,
le « spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione». Questa ulteriore specificazione del parametro è stata
assunta dall’Amministrazione statale in adempimento di un ordine del giorno
approvato dal Senato nel 1995. L’ammontare allora determinato è stato
rivalutato poi annualmente al tasso di inflazione
programmata. L’ultima determinazione (DM. 22.11.2004, riferito all’anno 2003) è stata di circa 193,5 milioni di euro, pari
al 22,9% della somma incassata sull’Isola.
La regione Sardegna sulla base di uno studio dell’andamento del PIL nazionale e
regionale e, in particolare, della evoluzione dei gettiti IRPEF ed IVA, ritiene
che anche le due compartecipazioni avrebbero dovuto seguire la medesima
evoluzione o, quanto meno, andamenti di poco inferiori, in relazione al diverso
sviluppo economico dell’Isola.
[1] Le norme statutarie che disciplinano la
collaborazione nell’accertamento dei tributi sono le
seguenti: Friuli-Venezia Giulia art. 53 L.Cost. n. 1/1936; Valle d’Aosta art.
13 L. Cost. n. 4/1948 e art. 12 L. 690/1981; Sardegna art. 9 della
L.Cost. n. 3/1948.