I Fondi per le opere pubbliche locali

Il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione di opere pubbliche

Il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali, è stato istituito dall'articolo 54 della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con la finalità di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal DPEF, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni province, comuni, comunità montane e relativi consorzi.

I contributi del Fondo erano destinati al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche di regioni e enti locali, nell’importo pari almeno al 50% del costo effettivo di progettazione. Ai fini dell’ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali erano tenuti a presentare apposita domanda al Ministero dell’economia e delle finanze contenente le informazioni necessarie ad individuare il costo dell’opera da realizzare e le effettive disponibilità finanziarie dell’ente[1].

Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, la dotazione del fondo, è stata fissata in 50 milioni di euro per l’anno 2002. Per il 2003, il Fondo è stato rifinanziato dalla Tabella D della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) nell’importo di 5 milioni per l’anno 2003 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Per l’anno 2004, il Fondo è stato ulteriormente rifinanziato di 30 milioni di euro dall’articolo 4, comma 143, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004).

Le modalità di ripartizione del fondo sono state ridefinite dall’articolo 70, comma 3, della legge n. 289/2002. Rispetto alla disciplina originariamente dettata dall’art. 54 della legge n. 448/01, si è stabilito che le disponibilità del fondo fossero ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Era altresì prevista la trasmissione dello schema di decreto al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno.

La ripartizione delle disponibilità relative agli anni 2002 e 2003 è stata effettuata con i D.M. economia e finanze 3 aprile 2003 e 18 luglio 2003.

Il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale

Il Fondo nazionale per le infrastrutture di interesse locale è stato istituito dall’articolo 55 della legge finanziaria per il 2002, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di contribuire alla realizzazione delle infrastrutture di interesse locale e di promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché di garantire il raccordo tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali.

Anche per questo fondo, con l’articolo 70, comma 4, della legge n. 289/2002, sono state modificate le modalità di ripartizione delle risorse, prevedendosi un decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma prevedeva che lo schema di decreto fosse trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno.

La disciplina attuativa relativa all’ammissione al finanziamento e alla procedura di erogazione dei contributi è stata definita, per l’anno 2002, con il D.M. Economia 4 febbraio 2003[2] e, per l’anno 2003, con il D.M. 18 luglio 2003.

L’articolo 55 fissava la dotazione finanziaria del fondo in 50 milioni di euro per l’anno 2002, prevedendo il successivo rifinanziamento, per uno o più degli anni del bilancio pluriennale, nella tabella D della legge finanziaria.

La legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha previsto il rifinanziamento in Tabella D del Fondo nazionale per le infrastrutture di interesse locale per 69 milioni per l’anno 2003 e per 50 milioni relativamente agli anni 2004 e 2005.

Le disponibilità del Fondo per il 2003 sono state ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003.

Sentenza della Corte costituzionale n. 49/2004

E’ necessario segnalare, riguardo ai due Fondi, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 20-29 gennaio 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge n. 448/2001, accogliendo il ricorso presentato dalla regione Emilia-Romagna del 27 febbraio 2002.

 

In proposito, la Corte costituzionale, sulla base degli articoli 117 e 119 della Costituzione, richiamando la propria precedente sentenza n. 16 del 2004[3], ha rilevato che, a seguito della riforma del Titolo V, di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, l’intervento finanziario dello Stato in favore degli enti locali (nel caso in questione, in favore dei comuni) possa avere luogo soltanto:

a)      relativamente a finanziamenti con destinazione vincolata concernenti attività ordinarie degli enti locali, soltanto nel caso in cui i suddetti finanziamenti si collochino nell’ambito dell’attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva. Devono pertanto considerarsi inammissibili finanziamenti dello Stato a destinazione vincolata nell’ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, sia pure nel rispetto (nel caso di competenza concorrente) dei principi fondamentali della legge dello Stato;

b)      quando si tratti degli speciali interventi finanziari, rivolti a determinati enti territoriali, previsti dall’articolo 119, quinto comma, Costituzione[4]. Tali interventi, per un verso, devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti territoriali e devono riferirsi alle specifiche finalità di perequazione e di garanzia enunciate dal medesimo comma dell’articolo 119 (comunque, diverse dal normale esercizio delle funzioni); per altro verso, devono essere indirizzati a determinati enti o categorie di enti. Di conseguenza, nel caso in cui tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle regioni, spetta alle regioni medesime esercitare i compiti di programmazione e di riparto dei fondi all’interno del proprio territorio.

 

La Corte ha rilevato che i fondi istituiti ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge n. 448/2001 non rispondono ai requisiti di costituzionalità così individuati.

Da un lato, infatti, la progettazione delle opere pubbliche di regioni ed enti locali e la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale “indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate” rappresentano finalità estranee a materie o compiti di competenza esclusiva dello Stato, mentre sono riconducibili a materie e ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni. Le norme impugnate, peraltro, non prevedono alcun ruolo per queste ultime.

Dall’altro i fondi in questione non si configurano come appartenenti alla sfera degli interventi speciali di cui al quinto comma dell’articolo 119 Cost., perché non perseguono alcuna specifica finalità diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati, e perché sono disposti in favore della generalità degli enti.

La previsione di fondi ausiliari per il sostegno e la realizzazione delle opere in questione non può, inoltre, essere ricondotta a fini di perequazione delle risorse finanziarie che l’articolo 117 Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato, “dal momento che i Fondi istituiti sono completamente estranei rispetto all'ottica della perequazione”.

Più in generale la Corte costituzionale osserva che nel trasferimento di risorse dal bilancio statale ai comuni deve essere rispettato il nuovo riparto di competenze, attraverso la previsione di trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica e attraverso il coinvolgimento delle regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, nel rispetto dell’autonomia di spesa degli enti locali.

L’utilizzo delle risorse stanziate negli anni 2002-2005

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse stanziate per i due Fondi, si ricorda che al momento della dichiarazione di illegittimità le somme relative agli anni 2002 e 2003 erano già state ripartite tra gli enti locali interessati con i decreti del Ministro dell’economia e finanze emanati in data 4 febbraio 2003, 3 aprile 2003 e 18 luglio 2003.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge n. 448/2001 tali risorse avrebbero dovute essere restituite.

Sulla materia è peraltro intervenuto l’articolo 7-sexies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (legge n. 140/2004) che, al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, ha disposto la non ripetizione di quanto già corrisposto agli enti in base ai decreti del Ministro dell’economia e finanze 4/2/2003, 3/4/2003 e 18/7/2003 di ripartizione delle risorse dei due Fondi per gli anni 2002 e 2003, a condizione che gli enti assegnatari avessero iscritto i relativi importi nei bilanci relativi agli esercizi fino al 2004.

 

Per quanto concerne, invece, le risorse stanziate per l’anno 2004 (45 milioni di euro per il Fondo nazionale per la progettazione di opere pubbliche, previsto dall’articolo 54 della legge n. 448/2001, e 120 milioni di euro per il Fondo nazionale per le infrastrutture di interesse locale, previsto dall’articolo 55 della legge n. 448/2001), a seguito della sentenza n. 49/2004 della Corte Costituzionale, le risorse non sono state utilizzate nel corso dell’esercizio finanziario 2004 ma “accantonate in conto competenza per nuove leggi”.

Tali somme sono state infatti successivamente utilizzate per il finanziamento degli interventi, autorizzati per l’anno 2005 ai sensi dell’articolo 11-bis del D.L. n. 203/2005 (collegato alla legge finanziaria 2006), rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

 

Con la legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, commi 525 e 526, legge n. 311/2004) sono state invece portate in economia le somme iscritte nel bilancio a legislazione vigente 2005 sui capitoli relativi ai due Fondi dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, pari a 15 milioni di euro per il Fondo per il sostegno alla progettazione, di cui all’art. 54 della legge n. 448/2201 (ex cap. 7719, U.P.B. 5.2.3.17, dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e finanze) e a 50 milioni di euro per il Fondo infrastrutture di interesse locale, di cui all’art. 55 della legge n. 448/2201 (ex cap. 7720, U.P.B. 5.2.3.18/Economia).



[1]    Con il D.M. economia e finanze del 10 aprile 2002 sono state definite le modalità di presentazione delle domande (il termine è il 20 giugno di ciascun anno finanziario) e il prospetto informativo da allegare alle domande per l’ammissione al contributo, al fine di acquisire informazioni uniformi e confrontabili tra loro.

[2]    Mediante tale decreto 4 febbraio 2003, è stata altresì effettuata la ripartizione delle disponibilità relative all’anno 2002, in conformità alla risoluzione approvata dalla V Commissione della Camera.

[3]    La Sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 2004 reca la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 25, comma 10, della legge n. 448/2001 (giudizio promosso con ricorso della regione Umbria del 26 febbraio 2002), relativo al Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni.

[4]    In base al nuovo articolo 119 della Costituzione è prevista la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi finanziari speciali "in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni" per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni".