La fiscalità di vantaggio

Al fine di favorire lo sviluppo dell’occupazione è stata prevista la c.d. fiscalità di vantaggio, attraverso la previsione di minori oneri fiscali per le imprese.

In particolare la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004, articolo 1, comma 347, lettera d), come successivamente modificata dall’articolo 11-ter del D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005), novellando l'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ha previsto la deducibilità ai fini IRAP di 20.000 euro annuali per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Tale importo è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (aree del Mezzogiorno), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (aree del Centro-nord), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, approvata con decisione della Commissione CE del 20 settembre 2000, e da quella che verrà approvata per il successivo periodo di programmazione.

 

Per la determinazione dell’incremento del numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato si deve fare riferimento, nei tre periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2004, al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

Viene ribadito il limite della deducibilità per i costi relativi al personale classificabili nel conto economico tra i costi della produzione per il personale e gli oneri diversi di gestione (articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile).

 

Si prevede inoltre la decadenza dalla suddetta deduzione se, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego.

 

Tali maggiori deduzioni sono fruibili nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

 

Infine si dispone che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

In proposito, si ricorda che l’efficacia dei i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, in base al quale tali progetti devono essere comunicati in tempo utile alla Commissione europea. Lo Stato membro non può dare attuazione a tali progetti prima che sia stata adottata una decisione finale di approvazione.

 

La Commissione dell’Unione Europea, con decisione del 7 dicembre 2005 ha ritenuto che l’aiuto previsto dall’articolo 11-ter del D.L. n. 35 del 2005 soddisfa tutte le condizioni previste dal regolamento n. 2204/02 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, ed ha quindi deciso di considerare la misura compatibile con il trattato CE. La decisione si basa sull'IRAP nella sua forma attuale e l'eventuale applicazione di un’aliquota maggiorata (cioè un’aliquota superiore al 4,25%), nonché qualsiasi altro progetto di modifica del presente regime devono essere notificati alla Commissione. Inoltre, l'Italia si impegna a modificare il regime dal 1° gennaio 2007 in modo da adeguarlo ai massimali di intensità di aiuto stabiliti dai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale con decorrenza dal 1° gennaio 2007, e a comunicare le modifiche proposte alla Commissione entro sei mesi.

 

Disposizioni attuative sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 13 febbraio 2006, che,in particolare, specifica nel 7 dicembre 2005 la data di decorrenza della fruizione del regime agevolativo.