Con gli articoli da 6 a 10 del D.L. 25 settembre 2001, n.
351[1], č stato determinato il
regime tributario dei fondi comuni
dinvestimento immobiliare, agli effetti delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto.
Tali fondi non
sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivitā produttive (IRAP), mentre le ritenute operate sui
redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano in ogni caso le
ritenute riferite agli interessi dei conti correnti, depositi, certificati di
deposito e buoni fruttiferi e agli interessi o proventi di taluni strumenti,
operazioni finanziarie e organismi di investimento
collettivo del risparmio. Alle cessioni e ai conferimenti ai suddetti fondi si applicano
le norme antielusive previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Correlativamente, sono assoggettati a tassazione i redditi percepiti dall'investitore,
mediante applicazione di una ritenuta del 12,5 per cento da parte della societā
di gestione. La ritenuta č calcolata sull'ammontare
dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici e
sulla differenza fra il valore di liquidazione o riscatto e il costo di acquisto o sottoscrizione; essa č operata a titolo di
acconto nei confronti degli imprenditori individuali (se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale), delle societā di persone commerciali, delle
societā di capitali ed enti commerciali residenti, delle stabili organizzazioni
in Italia di societā non residenti; negli altri casi č operata a titolo
dimposta. Per gli organismi dinvestimento collettivo del risparmio (compresi
gli stessi fondi immobiliari) e i fondi pensione, il
reddito č incluso nel loro risultato di gestione imponibile. Per conseguenza,
agli investitori non spettano crediti dimposta. Speciali disposizioni regolano
lapplicazione della ritenuta nel caso in cui le quote
dei fondi siano immesse in un sistema di deposito accentrato. La nuova
disciplina tende quindi a evitare il fenomeno della
doppia imposizione trasferendo la tassazione al momento della percezione del
reddito da parte dellinvestitore.
Per quanto riguarda limposta
sul valore aggiunto, la societā di gestione č dichiarata soggetto passivo
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta č
determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attivitā della
societā ed č applicata distintamente per ciascun fondo (sulla
base di contabilitā separate). Una speciale disciplina sui rimborsi
con facoltā di ricorrere alternativamente alla compensazione o alla cessione
del credito dimposta č prevista al fine di evitare la formazione di crediti dingente
ammontare difficilmente recuperabili. Gli apporti costituiti da una pluralitā di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto
sono assimilati ai conferimenti di aziende o rami d'azienda, sia agli effetti
dellIVA, da cui rimangono esenti, sia agli effetti delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, dovute in misura fissa.
Sono stati infine esclusi dallobbligo di registrazione gli atti relativi allistituzione di fondi comuni dinvestimento
immobiliare, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di
liquidazione, e allemissione ed estinzione dei relativi certificati. Per gli
atti comportanti l'alienazione di immobili dello
Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro
consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, le imposte di
registro, ipotecarie e catastali sono dovute nella misura fissa di un milione
di lire (euro 516,46) per ciascuna imposta.
[1] Poi modificati dallart. 41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
dallart. 3, comma 122, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 3-quater, comma 1, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, e
dallart. 1, co. 481, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.