Con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Riforma
delle forme pensionistiche complementari), emanato in attuazione della delega
legislativa conferita dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, è stato riordinato il
sistema della previdenza complementare,
anche con riferimento al trattamento fiscale. Le nuove disposizioni entreranno
in vigore il 1° gennaio 2008:
pertanto, fino a tale data il trattamento fiscale della previdenza
complementare continuerà ad essere disciplinato dalla normativa previgente,
riformata, da ultimo, nella XIII legislatura con il decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47[1].
I principali aspetti di carattere
tributario sui quali è intervenuto il citato D.Lgs. n.
252 del 2005 sono:
§
modifica dei limiti alla deducibilità fiscale della
contribuzione alle forme pensionistiche complementari.
Ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252 del 2005, i contributi, sia volontari sia
obbligatori, saranno deducibili dal
reddito complessivo per un importo non
superiore a 5.164,57 euro. La vigente disciplina, entro tale importo fisso
che costituisce il limite massimo di deducibilità, stabilisce anche un limite
percentuale (12 per cento del reddito complessivo) e, per i lavoratori
dipendenti, un ulteriore limite pari al doppio della
quota di trattamento di fine rapporto (TFR) destinata alle forme pensionistiche
complementari[2].
La
nuova disciplina (art. 10, co. 1) eleva altresì al 4 per cento (6 per cento per le imprese
con meno di 50 addetti) la quota dell’ammontare del TFR annualmente destinato a
forme pensionistiche complementari deducibile
dal reddito d’impresa, a fronte di un limite attualmente fissato nella misura
del 3 per cento[3].
§
modifica delle modalità di tassazione delle
prestazioni pensionistiche complementari.
Secondo
l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n.
252 del 2005, indipendentemente dalla forma di erogazione (periodica o
capitale), alle prestazioni si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di
partecipazione alla forma pensionistica compreso tra il sedicesimo e il
trentacinquesimo. Dalla base imponibile dovranno essere dedotti i redditi già assoggettati a
imposta e, per le prestazioni periodiche, anche i redditi derivanti dai
rendimenti delle prestazioni stesse, se determinabili[4].
Ai sensi della
disciplina attualmente vigente, le prestazioni erogate
in forma periodica sono soggette a tassazione ordinaria e concorrono alla
formazione del reddito imponibile, al netto dei redditi già assoggettati a
tassazione e di quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni stesse, se
determinabili[5].
Le prestazioni erogate in forma di capitale sono invece assoggettate a
tassazione separata, così come il trattamento di fine rapporto[6].
§
conferma
dell’applicazione di un’imposta
sostitutiva, nella misura dell’11
per cento, ai redditi conseguiti dai fondi pensione[7].
L’articolo 17 del
D.Lgs. n. 252 del 2005
dispone l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con l’aliquota dell’11 per
cento, sul risultato netto di ciascun esercizio, come già previsto dalla
disciplina precedente[8].
[1] Recante “Riforma della disciplina fiscale della
previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999,
n. 133”.
[2] Articolo 10, comma 1,
lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
[3] Articolo 105, comma 3, del TUIR.
[4] Un analogo regime si applica (articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252 del 2005) alle somme percepite nei casi di riscatto della posizione pensionistica individuale per cessazione del rapporto di lavoro, per invalidità o morte del lavoratore. La ritenuta a titolo d’imposta è invece fissata nella misura del 23 per cento sulle somme percepite nei casi di riscatto della posizione pensionistica individuale per cause diverse dalle precedenti (articolo 14, comma 4).
[5] Articolo 52 del TUIR.
[6] Articolo 17, comma 1,
lettera a-bis), del TUIR.
[7] L’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge di delega n. 243 del 2004 aveva delegato il Governo a rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche, rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica. In realtà, il trattamento fiscale dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche non ha subìto modifiche sostanziali rispetto a quanto precedentemente previsto.
[8]
Articolo 14 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124.