Regime fiscale dei fondi pensione

Con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Riforma delle forme pensionistiche complementari), emanato in attuazione della delega legislativa conferita dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, è stato riordinato il sistema della previdenza complementare, anche con riferimento al trattamento fiscale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2008: pertanto, fino a tale data il trattamento fiscale della previdenza complementare continuerà ad essere disciplinato dalla normativa previgente, riformata, da ultimo, nella XIII legislatura con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47[1].

 

I principali aspetti di carattere tributario sui quali è intervenuto il citato D.Lgs. n. 252 del 2005 sono:

§      modifica dei limiti alla deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252 del 2005, i contributi, sia volontari sia obbligatori, saranno deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. La vigente disciplina, entro tale importo fisso che costituisce il limite massimo di deducibilità, stabilisce anche un limite percentuale (12 per cento del reddito complessivo) e, per i lavoratori dipendenti, un ulteriore limite pari al doppio della quota di trattamento di fine rapporto (TFR) destinata alle forme pensionistiche complementari[2].

La nuova disciplina (art. 10, co. 1) eleva altresì al 4 per cento (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti) la quota dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari deducibile dal reddito d’impresa, a fronte di un limite attualmente fissato nella misura del 3 per cento[3].

§      modifica delle modalità di tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari.

Secondo l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, indipendentemente dalla forma di erogazione (periodica o capitale), alle prestazioni si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica compreso tra il sedicesimo e il trentacinquesimo. Dalla base imponibile dovranno essere dedotti i redditi già assoggettati a imposta e, per le prestazioni periodiche, anche i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni stesse, se determinabili[4].

Ai sensi della disciplina attualmente vigente, le prestazioni erogate in forma periodica sono soggette a tassazione ordinaria e concorrono alla formazione del reddito imponibile, al netto dei redditi già assoggettati a tassazione e di quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni stesse, se determinabili[5]. Le prestazioni erogate in forma di capitale sono invece assoggettate a tassazione separata, così come il trattamento di fine rapporto[6].

§      conferma dell’applicazione di un’imposta sostitutiva, nella misura dell’11 per cento, ai redditi conseguiti dai fondi pensione[7].

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005 dispone l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con l’aliquota dell’11 per cento, sul risultato netto di ciascun esercizio, come già previsto dalla disciplina precedente[8].

 



[1]     Recante “Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133”.

[2]     Articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[3]     Articolo 105, comma 3, del TUIR.

[4]     Un analogo regime si applica (articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252 del 2005) alle somme percepite nei casi di riscatto della posizione pensionistica individuale per cessazione del rapporto di lavoro, per invalidità o morte del lavoratore. La ritenuta a titolo d’imposta è invece fissata nella misura del 23 per cento sulle somme percepite nei casi di riscatto della posizione pensionistica individuale per cause diverse dalle precedenti (articolo 14, comma 4).

[5]     Articolo 52 del TUIR.

[6]     Articolo 17, comma 1, lettera a-bis), del TUIR.

[7]     L’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge di delega n. 243 del 2004 aveva delegato il Governo a rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche, rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica. In realtà, il trattamento fiscale dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche non ha subìto modifiche sostanziali rispetto a quanto precedentemente previsto.

[8]     Articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.