Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF

L’articolo 1, commi da 337 a 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha istituito un apposito Fondo in cui far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da destinare al perseguimento delle seguenti finalitā:

§      sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilitā sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori[1];

§      finanziamento della ricerca scientifica e dell'universitā;

§      finanziamento della ricerca sanitaria;

§      attivitā sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

In base al testo della legge finanziaria, la destinazione dell’5 per mille č limitata all’anno 2006[2] ed č a titolo iniziale e sperimentale.

La destinazione del 5 per mille č aggiuntiva rispetto alla destinazione dell'8 per mille a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale, e di carattere religioso, a diretta gestione della Chiesa cattolica, prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222[3].

 



[1]     I settori nei quali devono operare le sopra indicate associazioni e fondazioni riconosciute sono: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivitā; esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universitā, enti di ricerca e altre fondazioni.

[2]     L’articolo 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha specificato che la disposizione illustrata, riferita all'anno finanziario 2006, si applica al periodo d’imposta 2005.

[3]     Rispetto alla disciplina della quota relativa all’8 per mille, la disposizione in esame non contempla il caso di “scelta non espressa”. Ne consegue che soltanto la quota di reddito specificamente destinata da ciascun contribuente sarā assegnata ad una delle quattro tipologie sopra indicate. Invece, a norma dell’articolo 47 della legge n. 222 del 1985, la quota dell’8 per mille viene ripartita complessivamente sulla base delle percentuali risultanti dalle scelte espresse.