Concorsi pronostici e scommesse

Per quanto riguarda il concorso pronostico Enalotto, l’articolo 15 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002, ha eliminato il limite al cosiddetto jackpot per le vincite di prima e seconda categoria, sopprimendo le assegnazioni a favore dei montepremi delle categorie minori in caso di premi non assegnati per mancanza di vincitori. L’articolo 14 ha invece rideterminato il compenso dovuto al ricevitore nell’8 per cento del costo per colonna.

L’articolo 4 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, ha fissato nella stessa misura il compenso dovuto al ricevitore per i concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip.

 

Con varie disposizioni sono stati modificati gli importi delle giocate minime o delle poste unitarie per concorsi pronostici e scommesse:

§      il D.L. n. 452 del 2001, articoli da 11 a 13, per le scommesse «Formula 101», i concorsi pronostici (Totocalcio, Totogol, Totobingol, Totosei, etc.), le scommesse a totalizzatore e a quota fissa, la scommessa tris e quelle assimilabili;

§      il D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, articolo 11-quinquiesdecies, comma 9, per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli; inoltre, la stessa disposizione ha rimesso a provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli) il potere di variare la posta unitaria per qualunque tipo di scommessa.

 

L’articolo 1, commi da 281 a 287, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ha riorganizzato complessivamente la ripartizione dei proventi di concorsi pronostici e scommesse su eventi diversi dalle corse di cavalli, al fine di ridisciplinare le modalità del finanziamento ordinario del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). In particolare, è stata destinata a quest’ente, per il finanziamento dello sport, una quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, da scommesse, lotto ed enalotto, bingo, apparecchi da divertimento e intrattenimento, lotterie ad estrazione istantanea e differita e da giuochi similari successivamente istituiti. Sono state quindi eliminate le quote spettanti al CONI sugli incassi relativi, rispettivamente, ai concorsi pronostici e alle scommesse.

La ripartizione della posta di giuoco dei concorsi pronostici è stata invece rideterminata, con l'obiettivo di assicurare un incremento della raccolta, aumentando sia la quota destinata al montepremi, sia quella destinata all'imposta unica:

 

 

D.M. n. 179/2003

L. n. 311/2004

Aggio al punto di vendita

8%

8%

Montepremi

34,65%;

50%

Contributo CONI

18,77%;

-

Contributo all'Istituto per il credito sportivo

2,45%;

2,45%;

Imposta unica

30,42%

33,84%

Contributo alle spese di gestione di AAMS

5,71%

5,71%

 

L'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stata determinata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Analoga operazione è stata eseguita circa la ripartizione della posta unitaria di giuoco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, aumentando l'imposta unica a discapito della quota residua (destinata a finalità sociali e culturali ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge n. 133 del 1999):

 

 

D.M. n. 278/1999

L. n. 311/2004

Disponibile a vincite

57%

57%

Aggio al luogo di vendita autorizzato

8%

8%

Imposta unica

6,75%

20%

Contributo spese complessive di gestione

5,71%

5,71%

Fondo speciale di riserva

2,54%

2,54%

Quota residua per finalità sociali o culturali

20%

6,75%

 

Il comma 286 ha disposto il riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, anche con riguardo al contenzioso e alla ripartizione dei proventi. Vi si è provveduto con il decreto del ministro dell’economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 (Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi).

Sono state altresì previste la riorganizzazione del sistema di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, la semplificazione del sistema di trasmissione delle scommesse al totalizzatore nazionale mediante operatori accreditati e regolati da apposita convenzione con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).

È stata infine ridefinita la posta unitaria per le scommesse a libro sulle corse dei cavalli, ossia delle scommesse raccolte e riportate sul libro dell'agenzia ippica o dell'allibratore, con indicazione della quota di vincita previamente concordata con lo scommettitore per ciascuna giocata. La posta unitaria è stata stabilita nella misura di un euro (in luogo dei 3 precedenti), ma rimane fermo che l’importo complessivo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.

 

Per quanto riguarda la raccolta delle scommesse[1], l’articolo 8 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002, ha disposto la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la riattribuzione delle concessioni rinnovate. Con il decreto 6 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 giugno 2002, n. 139)[2], è stato quindi determinato, fra l’altro, l’ammontare del corrispettivo annuo dovuto al CONI a titolo di minimo garantito dai concessionari di ogni provincia per la raccolta delle scommesse sportive, con la previsione di incrementi annuali in misura pari all'aumento percentuale del volume di giuoco raccolto nell'anno precedente.

Per il pagamento delle quote di prelievo maturate e non versate da parte dei concessionari, erano stabiliti termini entro l’anno 2002. Tuttavia, in favore dei concessionari delle scommesse ippiche i quali non avessero tempestivamente aderito alle ridefinite condizioni economiche, l’articolo 8 del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003, ha previsto la riapertura del termine per l’adesione (fissato al 31 ottobre 2003), unitamente a misure di agevolazione per il versamento delle quote di prelievo, delle imposte e delle somme dovute a titolo di minimo garantito, contestualmente sospendendo l’efficacia dei provvedimenti di cessazione dei rapporti di concessione adottati per la mancata adesione alle nuove condizioni economiche.

Le stesse disposizioni sono state estese ai concessionari delle scommesse sportive dall’articolo 39, comma 12-bis, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Poiché quest’estensione era intervenuta assai tardivamente, un’ulteriore riapertura del termine per l’adesione in favore dei concessionari delle scommesse sportive – portato al 31 gennaio 2004 – è stata disposta dall’articolo 4, comma 194, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ha altresì adeguato a quest’effetto il meccanismo di definizione agevolata delle somme da essi dovute, estendendo altresì la rateizzazione ai concessionari che avevano tempestivamente aderito alle nuove condizioni economiche.

 

Per ovviare a rilievi avanzati dalla Commissione europea circa il regime delle concessioni di servizi per la gestione delle scommesse sportive, l’articolo 14-ter del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, ha abrogato alcune disposizioni limitatrici della possibilità di ottenere concessioni da parte di società di capitali. È stato così estesa a tutte le società di capitali, indipendentemente dalla natura giuridica dei soci (persone fisiche, società di persone o società di capitali), la facoltà di ottenere concessioni per l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, nonché per quello delle scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI. Si è altresì specificato che l'attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi sia propri, sia di terzi, comunque nei limiti previsti per la conduzione dell'esercizio per mezzo di rappresentante.

 

Sulla materia è intervenuto da ultimo l’articolo 11-quinquiesdecies del D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, che ha previsto la raccolta dei giuochi a distanza, mediante internet, la televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, rimettendo la definizione delle regole di raccolta e dei mezzi di pagamento utilizzabili a provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Questa nuova forma di raccolta potrà riguardare sia il lotto, l’Enalotto, i concorsi pronostici su base sportiva, le scommesse a totalizzatore e la nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominata “Vincente nazionale” e “Accoppiata nazionale”, sia le scommesse, il bingo e le lotterie[3].

Lo stesso articolo ha disposto un meccanismo sperimentale di variazione dell’aggio correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, e ha previsto la definizione di formule di giuoco opzionali complementari all’enalotto e al lotto[4]. Infine, a ciascun affidatario delle concessioni per le scommesse sulle corse di cavalli, a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive è stato consentito di aprire tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, purché ubicati nella stessa regione.

 



[1]     A norma dell’articolo 3, comma 229, della legge n. 549 del 1995, l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il suo controllo possono essere affidati in concessione a persone fisiche, società ed enti che offrano adeguate garanzie. Ai sensi del successivo comma 230, con il D.M. 2 giugno 1998, n. 174, è stato emanato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, successivamente modificato dal D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[2]     Modificato e integrato dal decreto 2 agosto 2002 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 10 agosto 2002, n. 187.

[3]     Per queste ultime si è provveduto con decreto del direttore generale dell’AAMS 21 marzo 2006 (Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie – Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 marzo 2006, n. 70).

[4]     Con decreto del direttore generale dell’AAMS 9 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 marzo 2006, n. 67) è stata istituita la formula di giuoco opzionale denominata SuperStar, complementare al concorso pronostici Enalotto.