La legge n. 53/2003[1], recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha delineato una nuova articolazione del sistema dell’istruzione, ridefinendo tra l’altro i percorsi scolastici, il diritto dovere all’istruzione, le modalità di valutazione degli alunni, la formazione iniziale dei docenti ed introducendo l’alternanza scuola lavoro.
La legge in particolare:
§ reca la disciplina generale in materia di istruzione, facendo ampio ricorso allo strumento della delegazione legislativa;
§ contiene disposizioni immediatamente prescrittive riconducibili principalmente alla possibilità di iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione a partire dall’anno scolastico 2003/2004 (art.7, commi 4 e 5), nonché al percorso formativo dei docenti (art.5, comma 3);
§ prevede l’adozione di un Piano programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità della legge, disponendo in ordine alla copertura degli oneri (art.1, comma 3 e art.7, commi 4-9);
§ prevede l’adozione di una disciplina regolamentare di delegificazione (art..7, co.1 e 2).
L’art. 1, comma 1, della legge ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti “definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale”.
Ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della legge sono oggetto della delega di cui all’art. 1, comma 1, le materie elencate di seguito:
· la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione (art. 2) articolato nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale; al riguardo, viene indicata tra i criteri di delega l’esigenza di assicurare a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
· l’adozione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti (art. 3);
·
la formazione
iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del
secondo ciclo (art. 5), di pari dignità per tutti i docenti, da
realizzarsi in corsi di laurea magistrale ed il conseguimento, con l’esame
finale di laurea, dell’abilitazione ad uno o più insegnamenti.
L’art. 4 della legge 53/2003 reca una seconda delega legislativa avente per oggetto l’alternanza scuola-lavoro, vale a dire la possibilità di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.
Le disposizioni sopra
sintetizzate vanno lette in raccordo con le modalità di finanziamento della
riforma delineate dalla legge stessa.
L’art.
1, comma 3, della legge 53/2003 prescriveva che il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca adottasse, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, un piano programmatico di interventi finanziari,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la
Conferenza unificata, finalizzato al perseguimento di vari obiettivi[2].
L’art.7, comma 6,
stabiliva, inoltre, che all’attuazione
del Piano si provvedesse attraverso finanziamenti
da iscrivere annualmente nelle leggi finanziarie, tenendo conto dei vincoli
di finanza pubblica e delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico finanziaria (DPEF).
Il
Piano programmatico sopra citato è stato approvato in via preliminare dal
Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003, ma non ha ottenuto l’espressione
del prescritto parere da parte della Conferenza unificata[3].
Il Piano richiama e specifica gli obiettivi già individuati dalla legge e stima
l’importo complessivo dei finanziamenti necessari per il quinquennio 2004-2008 in
8.320 milioni di euro. Secondo quanto affermato nel documento, oltre alle somme
già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di
euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037
milioni di euro.
L’art.3, comma 92,
della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha poi autorizzato la spesa complessiva
di 90 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2004 per l'attuazione del citato piano programmatico; un ulteriore
finanziamento di 110 milioni di euro a
decorrere dal 2005 è stato autorizzato dall’art. 1, comma 130, della legge
finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004 n. 311)[4];
infine la legge finanziaria 2006 (art.1, co. 578, della legge n. 266 del 2005) ha stanziato 44 milioni di euro
per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008.
Va ricordato, per completare
il quadro dei finanziamenti, che le Direttive
ministeriali di riparto del Fondo
per l’offerta formativa gli anni 2003-2006[5] hanno
indicato, tra gli obiettivi prioritari da conseguire attraverso il Fondo, l’attuazione della riforma degli
ordinamenti scolastici (nonché la formazione dei docenti e l’espansione
dell’offerta formativa); a tali finalità sono stati riservati 136,16
milioni di euro per il 2003, 126 milioni di euro per il 2004 e 135,7 milioni di
euro per il 2005 (punto 1, lettere da a)
ad e) delle tre direttive). Tra gli obiettivi prioritari per il 2004 (direttiva 60/2004 -punto1 lettera h)) figurano inoltre gli
interventi da realizzare in collaborazione con le regioni e gli enti locali
negli ambiti dell’alternanza
scuola-lavoro e dell’offerta
sperimentale di istruzione e formazione professionale secondo quanto
stabilito dall’Accordo quadro del 19 giugno 2003[6]
(punto 1 lettera h)); a tali finalità
sono destinati rispettivamente 10 milioni di euro e 22,7 milioni di euro. Analogamente
nella direttiva n. 56/2005 (punto 1 lettera h)) la realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, anche nell’ottica della riforma degli
ordinamenti scolastici, figura tra gli obiettivi prioritari e viene finanziata
con 10 milioni di euro. Lo schema di
direttiva relativo al riparto 2006,
in corso di emanazione dopo l’espressione del parere parlamentare, riserva 111 milioni
di euro alla
riforma del secondo ciclo e 30 milioni a
favore degli interventi per la realizzazione dell’alternanza scuola lavoro.
L’art 7, co.1 e 2
prevede l’adozione di una disciplina
regolamentare di delegificazione da
definire, ai sensi e dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai regolamenti
sono demandate:
§ l’individuazione
del nucleo essenziale dei piani di
studio scolastici per la quota nazionale;
§
le modalità
di valutazione dei crediti scolastici;
§
la
definizione degli standard minimi
formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti in esito ai percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
Il 19 febbraio 2004 è stato emanato il decreto legislativo. n. 59 recante Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53, corredato da quattro allegati recanti rispettivamente: Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati delle attività educative della scuola dell’infanzia (Allegato A);della scuola primaria (Allegato B); della scuola secondaria di I grado (Allegato C); nonché Profilo educativo culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (Allegato D)[7].
Il capo I (artt. 1-3) disciplina la scuola dell’infanzia, aperta ai bambini che compiono 3 anni di età nell’anno scolastico di riferimento; essa non è obbligatoria ed ha durata triennale. Per tale ordine di scuola vengono indicate le finalità e definito l’orario annuale (da un minimo di 875 ore ad un massimo di 1700) mentre si rinvia a successivi D.Lgs., emanati secondo le procedure della legge 53/2003, per la generalizzazione dell’offerta formativa.
Il capo II (art. 4) del D.Lgs. delinea il percorso del primo ciclo di istruzione della durata di otto anni, articolati in cinque di scuola primaria e tre di scuola secondaria di primo grado; tale ciclo si conclude con un esame di Stato.
ll capo III (artt. 5-8) e il capo IV (artt. 9-11) recano,
rispettivamente, norme in materia di
scuola primaria (articolata in un primo anno finalizzato al raggiungimento
di “strumentalità didattiche” di base ed in due periodi didattici biennali) e di scuola secondaria di primo grado.
Al primo anno della scuola primaria sono iscritti i bambini
e le bambine che compiono i sei anni entro il 31 agosto dell’anno di
riferimento; possono inoltre essere iscritti i bambini e le bambine che
compiono i sei anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. L’orario annuale è fissato in 891 ore
(escluso il tempo mensa), comprensivo della quota riservata alle regioni e alle
istituzioni scolastiche autonome, nonché all’insegnamento della religione
cattolica (curricolo obbligatorio), con possibilità per le istituzioni
scolastiche di organizzare, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa (POF)[8], tenendo conto delle prevalenti richieste della famiglie, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue (escluso il
tempo mensa) la cui frequenza è opzionale e gratuita. Per tale ordine di scuola
viene individuata la figura di un docente con funzioni di tutorato degli alunni e coordinamento delle attività didattiche (art.7);
vengono altresì dettati criteri generali per la valutazione degli alunni (art.8).
Per la scuola secondaria di I grado, vengono individuate le finalità
(art.9) ed indicato l’orario annuale delle attività
educative e didattiche (art.10): 891
ore[9]
(escluso il tempo mensa), comprensive della quota riservata alle regioni e alle
istituzioni scolastiche autonome, nonché all’insegnamento della religione
cattolica (curricolo obbligatorio), con possibilità per le istituzioni
scolastiche di organizzare, analogamente a quanto disposto la scuola primaria,
nell’ambito del POF attività per ulteriori
198 ore annue (escluso il tempo mensa) opzionali e gratuite, eventualmente
affidate ad esperti con contratti di prestazione d’opera. Anche in quest’ordine
di scuola è prevista la figura di un docente tutor (art.10); si forniscono inoltre in indicazioni per la valutazione degli alunni (art.11) prescrivendo
tra l’altro, ai fini della validità dell’anno, la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo deroghe autorizzate
dall’istituzione scolastica.
Il capo V (artt. 12-19), del D.Lgs. infine, reca norme transitorie, disposizioni finanziarie
ed abrogazioni.
Con riguardo a tale ultimo
capo si segnala che viene disciplinata l’attuazione graduale delle norme sull’iscrizione anticipata alla
scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria; e che nelle more dell’adozione
dei regolamenti governativi di delegificazione recanti indicazioni del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale (ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della
legge 53/2003) viene disposta l’adozione degli assetti pedagogico didattici
definiti dai quattro allegati al decreto legislativo (art.14, comma 2).
Per quanto attiene le disposizioni finanziarie il D.Lgs.
(art.18) fa riferimento all’art. 7 comma 5 della legge 53/2003 che stanziava
per le iscrizioni anticipate al primo anno della scuola dell’infanzia della
scuola primaria statali 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829
migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2005.
Per completare il quadro
organizzativo dei nuovi percorsi sono state emanate numerose circolari; si
segnala in particolare la Circolare
ministeriale 3 dicembre 2004 n. 85 recante indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione
delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I
grado. Il provvedimento tiene conto delle innovazioni introdotte dal D.Lgs.
59/2004, in particolare dei piani di studio personalizzati (allegati B e C,
facenti parte integrante del decreto medesimo) che sostituiscono i vecchi
programmi della scuola elementare e che implicano nuovi criteri per la
valutazione dei risultati e la comunicazione alle famiglie.
La disciplina recata
dal d.lgs.59/2004 è stata recentemente modificata dal D.Lgs n. 226 del 2005[10]
( recante norme sul secondo ciclo ) esso infatti con la finalità di
perfezionare il raccordo tra il primo e
il secondo ciclo è intervenuto in particolare sulle disposizioni relative
alla scuola secondaria di primo grado (capo IV, articoli 23-26).
Sono previste norme sui corsi
ad indirizzo musicale (articolo 23), sulla diffusione della cultura
musicale, mediante attivazione di laboratori musicali da parte dei conservatori
e degli istituti musicali pareggiati (articolo 24), sull’insegnamento dell'inglese e della seconda lingua comunitaria nonché
della tecnologia (articolo 25), sull’insegnamento delle scienze (articolo 26), si dispone
correlativamente la modifica di alcune indicazioni riportate negli allegati D,
E ed F del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
In particolare, l’art. 25 del
d.lgs. n. 226/2005 ha incrementato
l’orario annuale obbligatorio della scuola secondaria di primo grado di 66 ore (da 891 a 957), metà delle
quali destinate all’inglese e metà alla tecnologia, ha inoltre consentito agli
studenti di tale ordine di scuola, su richiesta delle famiglie, di utilizzare
per l'apprendimento della lingua inglese anche il monte ore dedicato alla
seconda lingua comunitaria. Viene contestualmente ridotto di 66 ore (da 198 a 132) il monte ore riservato alla scelta
facoltativa degli studenti.
Il 19 novembre 2004 è stato emanato il decreto legislativo n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Il Servizio nazionale
del sistema di istruzione e formazione è istituito (articolo 1) con
l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e
di istruzione e formazione professionale; in relazione a quest’ultima si
specifica che la valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di
prestazione[11]
e viene effettuata tenendo conto degli altri soggetti istituzionali operanti a
livello nazionale. Si stabilisce inoltre che al perseguimento degli obiettivi
del Servizio nazionale concorrono l'Istituto nazionale di valutazione, come
riordinato dal decreto stesso, e le istituzioni scolastiche e formative. A tal
fine le istituzioni scolastiche e gli enti locali provvedono a garantire l’interoperabilità
fra i propri sistemi informativi per agevolare lo scambio di dati; si dispone
inoltre l’istituzione di un Comitato tecnico presso il ministero al fine di
assicurare il raccordo tra attività e servizi di valutazione, ferma
restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione e dei servizi di
valutazione di competenza regionale.
E’ previsto il riordino dell'INVALSI[12] (articolo 2), cui viene attribuita la nuova denominazione di "Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione" e conferito lo status di ente di ricerca; sono confermate la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
L'ente
è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione
delle attività con propria direttiva[13]
relativamente al sistema dell’istruzione, ovvero con linee guida definite
d’intesa con la Conferenza Unificata, relativamente al sistema dell’istruzione
e formazione professionale. Al Ministro viene affidata inoltre l’emanazione di specifiche direttive connesse agli obiettivi generali
delle politiche educative nazionali.
I compiti dell'Istituto (articolo 3) comprendono, oltre ad alcuni di quelli già indicati dal decreto legislativo n. 258 del 1999, un insieme di nuove attribuzioni.
In particolare l’ente:
-
effettua verifiche sulle conoscenze e le abilità
degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa; per la formazione professionale le
verifiche riguardano solo i livelli essenziali di prestazione e sono
effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a
livello nazionale nel settore;
-
predispone le prove
a carattere nazionale previste per
l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione e provvede alla loro
gestione;
-
svolge attività di ricerca e assume iniziative
per assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e
internazionale in campo valutativo;
-
studia le cause dell'insuccesso e della dispersione
scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta
formativa;
-
svolge attività
di supporto e assistenza tecnica
all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali e alle
istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di iniziative di
valutazione;
-
svolge attività
di formazione del personale docente e
dirigente della scuola in relazione ai processi di valutazione delle
istituzioni scolastiche.
Si prescrive inoltre che l’ente relazioni al Ministro dell’istruzione università e ricerca sugli esiti delle attività svolte e che quest’ultimo presenti con cadenza triennale una relazione al Parlamento sugli esiti della valutazione.
Sono quindi definiti (artt 4-8) gli organi dell'Istituto (presidente; comitato direttivo; collegio dei
revisori dei conti) e le loro attribuzioni, le funzioni e le modalità di scelta
del direttore generale, nonché la
potestà regolamentare interna dell'Istituto (articolo 9). Gli articoli da 10 a
12 definiscono la dotazione organica
del personale[14]
e le modalità ed i limiti per l’utilizzazione di personale comandato e per il conferimento di incarichi ad esperti di alta qualificazione.
Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del provvedimento (computati in 7,3 milioni di euro per il 2004 e 10,4 milioni a decorrere dal 2005) si provvede (articolo 15) con quota parte del citato stanziamento di 90 milioni di euro autorizzato dall’art. 3 comma 92 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004)[15] per la realizzazione del Piano programmatico degli interventi finanziari previsto dalla legge Moratti; ferma restando la dotazione finanziaria già assegnata all’INVALSI (art.15, comma 2).
Si
ricorda in proposito che l’istituto riceveva annualmente un finanziamento a
valere sui contributi del Ministero dell’istruzione, dell’università per enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: per gli anni 2004 e 2005
è stata erogata la somma di 540.870 euro mentre il piano di riparto per il 2006
(in corso emanazione dopo il prescritto parere parlamentare) non reca stanziamenti
a favore dell’istituto[16].
Il 15 aprile 2005 è stato emanato
il decreto
legislativo n. 76 recante Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003.
Il decreto legislativo definisce il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; a tal fine l’obbligo scolastico è ridefinito e ampliato per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato[17].
E’ prevista la possibilità di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come stabilito dall’articolo 111 del TU sull’istruzione con riferimento all’obbligo scolastico. La fruizione del diritto, di cui si ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai minori stranieri, è gratuita. E’ inoltre garantita l’integrazione delle persone in situazione di handicap, mentre si stabilisce che l’attuazione del diritto-dovere avvenga con gradualità, come di seguito specificato.
Il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria (articolo 2) e prosegue nel sistema dei licei o della istruzione e formazione professionale. Per favorire un’adeguata scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, le scuole secondarie di primo grado organizzano iniziative di orientamento[18] sulla base dei percorsi personalizzati di ciascun allievo. Le istituzioni del secondo ciclo realizzano profili educativi, culturali e professionali secondo livelli essenziali di prestazione ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali valevoli su tutto il territorio nazionale. All’attuazione del diritto-dovere concorrono, oltre alle istituzioni scolastiche e formative, le famiglie e coloro che assumono con il contratto di apprendistato, con particolare riferimento al tutore aziendale[19].
A tal fine l’articolo 3 disciplina il funzionamento del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti che opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e assicura l’integrazione dell’anagrafe con le anagrafi territoriali nonché il coordinamento con i servizi per l’impiego[20] in materia di orientamento, informazione e tutorato.
Previa intesa con la Conferenza unificata è prevista l’adozione da parte del MIUR, di concerto con il Ministero del lavoro, delle linee guida per la realizzazione dei piani di intervento sulle attività di orientamento, recupero degli abbandoni e contenimento della dispersione scolastica (articolo 4).
Responsabili dell’adempimento
del diritto-dovere sono i genitori (articolo 5), mentre alla vigilanza sono
preposti il comune, il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile
dell’istituzione formativa, la provincia, i soggetti che assumono con contratto
di apprendistato, nonché il tutore
aziendale e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro. A tali soggetti si applicano,
in caso di mancato adempimento, le sanzioni previste dalle norme vigenti per il
mancato assolvimento dell’obbligo scolastico.
Fino alla completa attuazione del diritto-dovere (articolo 6), è previsto che a partire dall’anno scolastico 2005/2006 la gratuità delle tasse copra i primi due anni del secondo ciclo. Le risorse relative all’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell’incremento alle iscrizioni.
E’ prevista (articolo 7) un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del decreto da parte dell’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), dell’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione per l’ innovazione e la ricerca educativa) e dell’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione), i risultati di tale attività sono comunicati alla Conferenza unificata, mentre il Ministro presenta una relazione triennale al Parlamento.
Il 15 aprile 2005 è stato emanato il decreto legislativo n. 77 recante Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro in attuazione dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Il decreto legislativo definisce (articolo 1) l’alternanza scuola-lavoro quale modalità
di realizzazione della formazione del secondo
ciclo sia nei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, volta ad assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La responsabilità
del percorso è espressamente attribuita all’istituzione scolastica o formativa. I percorsi in alternanza - dalla cui applicazione sono escluse le
scuole militari - possono essere svolti anche per una sola parte del periodo formativo; è inoltre ribadito che il
diritto-dovere può essere espletato anche attraverso l’apprendistato[21].
Riprendendo la formulazione della legge delega, l’articolo 1 individua
nella convenzione lo strumento con
cui l’istituzione scolastica o formativa realizza i percorsi dell’alternanza,
che comunque non costituiscono rapporto individuale di lavoro. E’ inoltre
previsto che alla realizzazione dell’alternanza siano destinate risorse specifiche da parte delle istituzioni scolastiche e formative[22].
La modalità di
apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità (articolo 2): attuazione di modalità di apprendimento
flessibile; arricchimento della formazione con competenze spendibili nel mondo
del lavoro; valorizzazione delle vocazioni individuali; rafforzamento
dell’interazione tra le istituzioni scolastiche e formative, il mondo del
lavoro e il territorio.
La realizzazione dei percorsi in
alternanza avviene (articolo 3) attraverso la stipula, da parte delle
istituzioni scolastiche o formative, di una convenzione a titolo gratuito con i soggetti disponibili ad
accogliere i giovani nelle proprie strutture. I criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento -
insieme con le risorse finanziarie,
i requisiti dei soggetti interessati nonché il modello
di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze
e per il riconoscimento dei crediti
- sono definiti con decreto del
MIUR, previa intesa con la
Conferenza unificata e sulla base delle indicazioni di un apposito “Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro”[23].
Con riferimento all’organizzazione didattica, l’articolo 4
articola i percorsi dell’alternanza in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni
scolastiche e formative progettano e attuano nell’ambito delle citate convenzioni.
Tali esperienze, svolte anche in periodi diversi dal calendario delle lezioni,
fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono
organizzate, oltre che secondo criteri di gradualità, tenendo conto degli
obiettivi formativi delle istituzioni di riferimento. In tale ambito, è
prevista una norma specifica per i soggetti
disabili, per i quali tali esperienze devono promuovere l’autonomia e
l’inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi in alternanza sono definiti e
programmati all'interno del citato Piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli
studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.
La funzione tutoriale, preordinata alla
promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l’istituzione, il
mondo del lavoro e il territorio è svolta da due figure: il docente tutor
interno all’istituzione scolastica (designato in base alla disponibilità
all’incarico ed ai titoli posseduti) e il tutor esterno (articolo 5). In
particolare, in attuazione della legge delega (art. 4, comma 2 ) è previsto che
i compiti svolti dal tutor interno
siano riconosciuti nel quadro della valorizzazione
della professionalità del personale
docente, e che vi siano interventi di formazione
in servizio, anche congiunta, destinati al docente tutor interno ed al tutor
esterno.
La valutazione, la certificazione ed il riconoscimento
dei crediti sono attribuiti all’istituzione scolastica (articolo 6) e si
concludono con il rilascio di una certificazione
supplementare relativa alle competenze acquisite nei periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro.
E’ inoltre
consentito, secondo quanto stabilito dalla legge delega, di realizzare percorsi integrati tra le istituzioni
scolastiche e le istituzioni del sistema dell’istruzione e formazione
professionale.
Le risorse destinate alla realizzazione
degli interventi previsti dal decreto (articolo 9) - per un importo di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e 30 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006 - sono
individuate a valere sul citato Fondo
dell’offerta formativa. Nell’ambito di tali importi viene autorizzata la
spesa per il funzionamento del Comitato. Alla realizzazione di tali interventi
concorrono altresì le risorse -
nella percentuale stabilita nella programmazione regionale - previste dall’articolo 68 della legge 144/1999[24].
Il coordinamento delle competenze
dei soggetti interessati e lo svolgimento di attività di interesse comune è
realizzato attraverso accordi da
stipulare in sede di Conferenza
unificata (articolo 10)[25].
Il 17 ottobre 2005 è stato emanato il decreto legislativo n. 226 recante le norme generali ed i livelli essenziali
delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, adottato ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge 53/2003.
Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (capo I, articolo 1) è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, per il quale lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni. Si afferma, tra l’altro, la pari dignità dei due percorsi nonché la possibilità di cambiare scelta (tra i vari tipi di liceo, tra gli indirizzi dei licei o anche appunto tra i due sistemi di istruzione).
Per la definizione delle corrispondenze e modalità di riconoscimento dei i crediti acquisiti nei due percorsi si fa rinvio ad accordi da adottare in sede di conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, poi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Nel testo definitivo del d.lgs., si dispone comunque che i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante siano di competenza delle regioni e province autonome; siano rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale ed abbiano valenza nazionale. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli previsti dalla normativa previgente è realizzata tramite accordi da adottare in sede di Conferenza Unificata.
E’ inoltre previsto l’eventuale svolgimento in un'unica sede di entrambi i percorsi (istruzione nel sistema dei licei e formazione professionale) ed il raccordo in un centro polivalente, denominato "Campus" o polo formativo sulla base di apposite convenzioni che assicurino una rappresentanza delle associazioni imprenditoriali del settore di riferimento e degli enti locali, senza tuttavia comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
I percorsi liceali (capo II, articoli 2-14) hanno finalità comuni, riassumibili nella comprensione della realtà contemporanea, nell’acquisizione di capacità progettuali e conoscenze specifiche; in particolare i licei ad indirizzi sviluppano le capacità scientifiche e professionali coerenti con il settore di riferimento. La durata dei licei è quinquennale (art. 2) e si articola in due periodi biennali e in un quinto anno finalizzato all'acquisizione delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi (definito all'allegato B al decreto legislativo), secondo le indicazioni nazionali (di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, e C/8).
Nell’ambito dell’ultimo anno, in raccordo con università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica[26] e strutture di formazione tecnica superiore (IFTS)[27], sono stabilite le modalità di approfondimento delle conoscenze necessarie per proseguire gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'àmbito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di iniziative studio –lavoro.
A conclusione del percorso è previsto un esame di Stato - necessario per l'accesso
all'università ed agli istituti di alta formazione artistico musicale[28] -in esito a quest’ultimo
si consegue il titolo di diploma liceale
con specifica del liceo e dell’eventuale indirizzo.
Il sistema dei licei comprende otto licei, tre dei quali, a partire dal secondo biennio sono articolati in indirizzi (di seguito indicati in carattere corsivo):
· liceo artistico: arti figurative; architettura, design, ambiente; audiovisivo,
multimedia, scenografia;
· liceo classico;
· liceo economico: economico-aziendale; economico-istituzionale;
· liceo linguistico;
· liceo musicale e coreutico;
· liceo scientifico;
· liceo tecnologico: meccanico e meccatronico; elettrico ed elettronico; informatico e
comunicazione; chimico e materiali; produzioni biologiche e biotecnologie
alimentari; costruzioni, ambiente e territorio; logistica e trasporti;
tecnologie tessili e dell'abbigliamento;
· liceo delle scienze umane.
Nei licei economico e tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali, tale da assicurare il perseguimento degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.
L'orario annuale delle lezioni (art. 3), comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti; attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente; attività e insegnamenti facoltativi. Questi ultimi, analogamente a quanto disposto per la scuola primaria e secondaria dal D.lgs.59/2004 (artt. 7 e 10) saranno organizzati dalle istituzioni scolastiche e proposti nel piano dell’offerta formativa (articolo 3, comma 2); la scelta sarà facoltativa e opzionale per gli studenti, la frequenza sarà gratuita, ma obbligatoria una volta effettuata la scelta (all’atto dell’iscrizione)[29].
Durante il quinto
anno (art. 3, co. 3), nell’ambito delle attività ed insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente, saranno organizzati approfondimenti
disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni
manifestate per il proseguimento degli studi; sarà inoltre attivato in tutti i
licei l’insegnamento in lingua inglese
di una delle discipline non linguistiche comprese nell’orario obbligatorio o
nell’orario obbligatorio a scelta dello studente; per il liceo linguistico tale
insegnamento decorre già dal quarto anno.
L’articolazione dei percorsi liceali è poi specificata negli articoli da 4 a 11. Per ciascuno di essi, sono definite le finalità specifiche, gli indirizzi, le eventuali attività di laboratorio, l’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativi.
Alle attività educative e didattiche del sistema liceale si prevede di fare fronte con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto (art. 12); nei casi in cui sia richiesta una professionalità non riconducibile ad ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio, contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro.
Si ricorda in proposito che
tale modalità di reclutamento, prevista anche nel citato D.lgs. 59/2004, è
connessa all’autonomia organizzativa e finanziaria delle istituzioni
scolastiche ed in tale ottica era
stata autorizzata per le discipline
non curricolari dall’art. 40 (comma 1) della legge 449/1997[30].
Analogamente a
quanto previsto per la scuola primaria e secondaria (artt. 7 e 10 del d.lgs. 59/2004)
anche nei licei (art. 12, comma 2 ) un ruolo fondamentale è affidato ad un
docente, in possesso di specifica formazione, che svolge funzioni di
orientamento e tutorato degli studenti; cura le relazioni con le famiglie e la
documentazione del percorso formativo (cosiddetto tutor). Viene inoltre
prescritta (anche in questo caso riproponendo i contenuti del D.lgs. 59/2004,
agli artt. 8 e 11) la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno
per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.
Con riguardo alla valutazione degli alunni (art. 13) si dispone che, oltre alle valutazioni periodiche e annuali, una valutazione specifica al termine di ciascun biennio dia luogo all’ammissione dello studente al terzo ed al quinto anno; essa sarà subordinata al raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione e terrà conto anche del comportamento.
La valutazione positiva conseguita in esito allo scrutinio finale del quinto anno costituisce ammissione all’esame di Stato. Apposite commissioni costituite e funzionanti presso le istituzioni scolastiche, secondo criteri determinati con decreto del ministro, valuteranno le conoscenze dei ragazzi che, dopo aver completato con esito positivo il primo ciclo ed abbandonato gli studi, chiedono di rientrare nel percorso liceale. L’esame di Stato (art. 14) si svolge su prove (anche laboratoriali per i licei ad indirizzo) organizzate dalle commissioni d’esame e su prove a carattere nazionale, predisposte e gestite dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione.
Per i candidati
esterni si rinvia alle disposizioni vigenti, in particolare all’art. 3 del
DPR 323/1998[31]
che disciplina le modalità per l’ammissione all’esame degli esterni e per
l’eventuale sottoposizione ad una prova preliminare. Si prevede invece una
modifica alle norme in vigore (art. 2, comma 4 della legge 425/1997[32]) per quanto attiene le relative
commissioni esaminatrici; in particolare si dispone che possano essere costituite commissioni apposite solo presso gli istituti
statali e non anche, come ora avviene, presso le scuole paritarie.
Il capo III (articolo 15-22) del D.Lgs. detta i livelli essenziali (LEP) per i percorsi di istruzione e formazione professionale che le regioni devono assicurare nell’esercizio delle loro competenze legislative, con particolare riferimento all’offerta formativa, all’orario minimo annuale, ai requisiti dei docenti, alla valutazione e certificazione delle competenze, alle strutture ed ai servizi delle istituzioni formative. I livelli essenziali costituiscono requisiti per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni formative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
I titoli e le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale, costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore; essi consentono inoltre di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione, previa frequenza di apposito corso annuale. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi del secondo ciclo.
Il d.lgs. reca inoltre (capo IV, articoli 23-26) alcune disposizioni per il raccordo tra il primo e il secondo ciclo. Sono previste norme sui corsi ad indirizzo musicale (articolo 23), sulla diffusione della cultura musicale mediante attivazione di laboratori musicali da parte dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati (articolo 24), sull’insegnamento dell'inglese e della seconda lingua comunitaria nonché della tecnologia (articolo 25), sull’insegnamento delle scienze (articolo 26), anche attraverso la modifica di alcune disposizioni del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, riportate agli allegati D, E ed F.
Sono infine dettate alcune norme transitorie e finali:
·
l’avvio dei nuovi percorsi liceali è
subordinato alla definizione delle tabelle
di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti
dall’ordinamento previgente nei percorsi liceali - ai fini della programmazione
della rete scolastica prevista dal d.lgs. 112 del 1998[33]
- e delle tabelle di corrispondenza dei
titoli di studio in uscita dei predetti percorsi nonché all’incremento, fino al 20 per cento,
della quota dei piani di studio
rimessa alle istituzioni scolastiche. A tale adempimento si è provveduto con due
decreti ministeriali di pari data (28 dicembre 2005) che hanno
determinato, rispettivamente, le Tabelle
di confluenza dei percorsi e dei titoli relativi al secondo ciclo con
quelli dell’ordinamento previgente nonché la quota oraria nazionale obbligatoria riservata alla realizzazione
del nucleo fondamentale dei piani di studio;
·
l’avvio
dei nuovi percorsi di istruzione e
formazione professionale è subordinato all’individuazione, con accordi in Conferenza Stato-regioni,
dei profili delle figure di differente
livello, degli standard minimi
formativi relativi alle competenze di base nonché degli standard minimi relativi alle strutture
delle istituzioni formative e dei relativi servizi;
·
il passaggio al nuovo ordinamento decorre dall’anno scolastico e formativo 2007/2008;
·
fino
alla definizione dei predetti passaggi propedeutici non si promuovono sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle
scuole, ferma restando l'autonomia scolastica;
·
sono assegnate alle regioni le risorse
previste dal d.lgs. n. 76 del 2005 per l’assolvimento
del diritto dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
·
la definizione dei tempi e delle modalità per
il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane
e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti alle regioni e agli enti locali è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
accordi da concludere in sede di Conferenza unificata,
L’onere finanziario del provvedimento (articolo 30) è valutato in 44,9 milioni di euro per l'anno 2006 e di 43 milioni a decorrere dall'anno 2007; vi si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge finanziaria 2005.
Sono, infine (articolo 31), fatte salve le disposizioni vigenti per gli alunni con handicap[34].
L’articolato del
D.Lgs. è corredato da sette Allegati, concernenti rispettivamente:
· le finalità comuni al percorso di istruzione ed al percorso di formazione professionale; gli obiettivi comuni ai percorsi liceali e quelli specifici degli otto licei; i piani di studio dei licei e dei rispettivi indirizzi (Allegati A, B, C);
· il monte ore ed i livelli di apprendimento finali riferiti alle lingue straniere (lingua inglese, seconda lingua comunitaria, inglese come seconda lingua comunitaria-Allegati D, e D bis ed E), nonché alcune modifiche agli obiettivi già indicati nel D.Lgs. 59/2004 disposte per un più adeguato raccordo con le prescrizioni relative al secondo ciclo;
· modifiche agli obiettivi indicati nel D.Lgs. 59/2004 per l’apprendimento delle scienze (scuola secondaria di primo grado) anche in questo caso per raccordare i percorsi con quanto previsto per i licei ( Allegato F).
Il 17 ottobre 2005
è stato emanato il decreto
legislativo n. 227 recante definizione delle norme generali in materia
di formazione degli insegnanti ai
fini dell’accesso all’insegnamento, adottato ai sensi dell’art. 5 della legge
53/2003.
Vengono innanzitutto indicate le finalità della formazione
iniziale e permanente dei docenti (articolo 1); in particolare, si riconoscono il ruolo che i docenti svolgono nel processo
educativo e di apprendimento, nonché la centralità della formazione, che
sostiene e qualifica la funzione docente e la indirizza verso il raggiungimento
di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni
oggettive.
Il d.lgs. prefigura poi (art. 1, comma 5) una nuova
procedura concorsuale per la copertura
del 50 per cento dei posti in
organico; quest’ultima, ai sensi
dell’articolo 399, comma 1, del d.lgs. 297 del 1994, è attualmente effettuata attraverso un concorso per titoli ed
esami, mentre il restante 50 per cento viene coperto utilizzando le graduatorie
permanenti. La nuova procedura è bandita
con cadenza almeno triennale secondo le esigenze della
programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
(comma 6).
Viene
quindi disciplinata la formazione
iniziale (articolo 2), che
si svolgerà presso corsi di laurea magistrale e corsi accademici di
secondo livello istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (A.F.A.M.).
L’individuazione
delle classi dei corsi di laurea
magistrale, del profilo formativo e professionale del docente, delle
attività didattiche e di tirocinio, nonché dei relativi crediti è demandata a uno o più decreti il Ministro dell’istruzione[35]. Analoghi decreti determinano i percorsi formativi di secondo livello
da attivare presso le istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica. I corsi
sono istituiti sulla base di criteri,
procedure e requisiti minimi strutturali stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione.
Con riguardo ai profili finanziari, il medesimo articolo 2 esclude (commi 8-10) il determinarsi di oneri aggiuntivi, in quanto i corsi verranno finanziati con i proventi delle tasse corrisposte dagli iscritti (in
misura stabilita con decreto del Ministro); alle esigenze connesse alla
riconversione delle attuali strutture, si provvederà invece con i finanziamenti
già previsti nel DM 5 agosto 2004, n.262[36], che ha ripartito
le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa
al triennio 2004-2006 assegnando (art.13) alla formazione degli insegnanti - proprio con
riferimento ai corsi di laurea previsti dall’art. 5 della legge 53/2003 - 10,5 milioni di euro per ciascuno degli
esercizi finanziari 2005 e 2006.
Infine, per lo svolgimento dei compiti
di supervisione del tirocinio, le università potranno utilizzare personale docente in servizio presso
istituzioni scolastiche, nel limite di 25.822 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 1,
commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n.315[37].
I
nuovi corsi di formazione sono a numero programmato[38]
(articolo 3). Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri –
che costituisce autorizzazione a bandire il concorso - è determinato il numero
dei posti da coprire nelle
scuole statali mediante concorso[39], sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle
scuole statali[40], effettuata tramite stime previsionali del numero degli alunni, anche
disabili, del turn-over dei docenti e del numero dei posti disponibili a livello nazionale, rilevati su base
regionale.
La ripartizione regionale dei posti per
l’accesso ai corsi è poi disposta con decreti
del Ministro, computando un numero
di posti pari a quelli da coprire (rispettivamente nelle scuole statali e
nelle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica) di ciascuna regione, maggiorato del 30%.
L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei
limiti dei posti assegnati, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna regione, dal Ministero
dell'istruzione. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il
possesso dei requisiti minimi
curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati, secondo
modalità e contenuti stabiliti con decreto a livello nazionale.
La laurea magistrale e il diploma di secondo
livello si conseguono, contemporaneamente all’abilitazione all’insegnamento, previa
positiva valutazione del tirocinio, con la discussione della tesi e il
superamento di un esame di stato. Le
modalità delle prove ed i criteri di nomina delle commissioni d’esame sono
definite con decreto del Ministero dell’istruzione. La laurea e il diploma abilitano
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella
scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo (articolo 4).
Ai
fini dell’accesso ai ruoli è
previsto che i laureati e i diplomati abilitati siano iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di
Stato abilitante, in un apposito Albo
regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e
di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione (articolo 5).
L'ufficio scolastico regionale assegna i docenti abilitati alle istituzioni scolastiche tenendo conto
delle esigenze espresse dalle scuole stesse; i docenti svolgono un anno di applicazione con un contratto di inserimento formativo al
lavoro, stipulato dal dirigente
scolastico, sotto la supervisione di un tutor
designato dal collegio dei docenti (articolo 6). Compiuto l'anno di
applicazione, il docente abilitato discute una relazione sulle esperienze e le attività
svolte, il percorso si conclude con la formulazione di un giudizio e
l'attribuzione di un punteggio.
Al fine di organizzare e monitorare le attività di tutorato nonchè lo svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale abilitanti all’insegnamento è prevista la creazione (articolo 7), da parte degli atenei, di un’apposita struttura denominata “Centro di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti”. L’istituzione e l’organizzazione di analoghe strutture sono previste anche nell’ambito delle Accademie e dei Conservatori. Viene inoltre prevista (articolo 8) la costituzione e la gestione, da parte dei Centri di servizio di ateneo o d’interateneo e delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica, di Centri di eccellenza per l’organizzazione delle attività per la formazione permanente degli insegnanti, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione. Tale iniziativa viene finanziata a decorrere dal 2006 con un milione di euro a valere sul Fondo per l’offerta formativa di cui alla citata legge 440/1997.
E’, infine, previsto (articolo 9) che i percorsi di formazione abbiano inizio con l’anno accademico 2006-2007. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo culturale e professionale dei docenti dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione; a tali fini il Ministro dell’istruzione con proprio decreto determina gli insegnamenti afferenti alle aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge n.53/2003.
La legge n. 53 del 2003 dedica poi particolare attenzione
allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze relative alle tecnologie multimediali e informatiche. Tali
finalità sono presenti sia nelle Indicazioni nazionali per i piani di studio
delle attività educative della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di I grado che nel Profilo educativo culturale e
professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione allegati
al d.lgs. n. 59 del 2004. Si dispone per esempio che, al termine del primo
ciclo di istruzione[41], lo studente sappia
comunicare anche attraverso internet;
sia in grado si risolvere problemi “anche attraverso strumenti informatici”, di
selezionare siti internet e utilizzare motori di ricerca.
Con riguardo al secondo ciclo del percorso di istruzione e
di formazione, l’art.1 del d.lgs.226/2005 fa esplicito riferimento allo
sviluppo di abilità e capacità nell’uso di nuove tecnologie e nel profilo
educativo dello studente in esito al (allegato A al d.lgs.226/2005), con
riferimento agli strumenti culturali da conseguire si cita l’utilizzazione di
codici diversi da quello verbale (includendovi web e ipertesti) nonché l’uso di
strumenti informatici per ricercare ed elaborare le informazioni.
Per quanto attiene l’insegnamento
delle lingue straniere, si
ricorda che la legge n. 53 del 2003 ha previsto (art 2 co.1 lettera f)) nella
scuola primaria l’alfabetizzazione in almeno una delle lingue dell’Unione
europea (confermando per tale profilo la disciplina già introdotta dall’art. 10
della legge 148/1990) ed ha introdotto nella scuola secondaria di primo grado
l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria. Il d.lgs. n. 59 del 2004,
innovando rispetto al dettato della legge, ha previsto nella scuola primaria
l’alfabetizzazione nella lingua inglese (art .5), mentre per la scuola
secondaria di primo grado (art. 9) ha confermato il disposto della legge
prevedendo l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria.
L’art. 25 del d.lgs. n. 226 del 2005 ha poi incrementato
l’orario annuale obbligatorio della scuola secondaria di primo grado di 66 ore,
la metà delle quali destinate all’inglese, ha inoltre consentito agli studenti
di tale ordine di scuola, su richiesta delle famiglie, di utilizzare per
l'apprendimento della lingua inglese anche il monte ore dedicato alla seconda
lingua comunitaria.
Con riguardo al secondo ciclo di istruzione e formazione il d. lgs.226/2005 (art. 1 co. 5) prescrive tra l’altro la padronanza di una seconda lingua europea oltre l’italiano e l’inglese; in particolare poi (art. 3 co. 3) si prevede che nel quinto anno dei percorsi liceali l’insegnamento di una disciplina non linguistica sia impartito in lingua inglese (tale prescrizione nel liceo linguistico, di cui all’art. 7 del d.lgs., decorre dal primo anno del secondo biennio).
[1] Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
[2] Il piano è volto al sostegno:
• della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;
• dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
• dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
• della valorizzazione professionale del personale docente;
• delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
• del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
• della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
• degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
• degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
• degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
[3] La mancata intesa con le autonomie locali è stata più volte lamentata da parte di queste ultime ed addotta tra le ragioni del mancato raggiungimento di un’intesa sullo schema di D.Lgs relativo all’alternanza scuola-lavoro (Documento della conferenza unificata 14 ottobre 2004).
[4]
Si
segnala che a valere su tali fondi, l’articolo 2-octies del D.L. 26
aprile 2005 n. 63, recante Disposizioni
urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del
diritto d'autore, e altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2005, n. 109, in
relazione alla esigenza di assicurare un adeguato supporto amministrativo alla
realizzazione della riforma, ha destinato la somma di 7 milioni di euro annui,
a decorrere dall'anno 2005, all'incentivazione della produttività del personale
già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione.
[5]
La legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha
istituito nello stato di previsione del MInistero della pubblica istruzione, a
partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”,
definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione . Le disponibilità del
fondo (indicate in tabella C della legge finanziaria) sono ripartite
annualmente (previo parere delle Commissioni parlamentari competenti) con
direttive del ministro dell’istruzione università e ricerca recanti tra l’altro
indicanti tra l’altro indicazione degli
interventi prioritari da realizzare.
[6] Conferenza Unificata, seduta del 19 giugno 2003. Tale accordo prescrive la realizzazione di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale a partire dell’anno scolastico 2003-2004 (anticipando in tal senso l’alternanza scuola lavoro di cui all’art.4 della legge 53/2003 ); a tal fine si prevede per l’anno 2003 lo stanziamento di 11,345 milioni di euro a valere sul fondo di cui alla legge 440/97; nonché di 204,709 milioni di euro a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi d.lgs. n. 77 del 2005).
[7] Gli allegati A, B, C definiscono gli obiettivi generali e specifici del processo formativo, le caratteristiche del portfolio delle competenze di ciascun segmento di istruzione, nonché vincoli e risorse a disposizione; gli allegati B e C riportano inoltre gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole materie, ripartiti per classe o per biennio.
Con riferimento ai primi tre allegati viene specificato che le indicazioni ivi contenute esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui le scuole del Sistema nazionale di istruzione sono tenute ad aderire per garantire il diritto all’istruzione.
L’Allegato D traccia il profilo finale dello studente al termine del primo ciclo scolastico strutturandolo secondo la seguente articolazione: identità, strumenti culturali, convivenza civile.
[8] Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15
marzo 1997, n. 59), il Piano dell’offerta formativa (POF) è il documento
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
e comprende anche attività extracurricolari ed educative progettate in
relazione al contesto culturale e socioeconomico (iniziative di recupero,
sostegno, orientamento scolastico e professionale, attivazione di insegnamenti
facoltativi e percorsi didattici individualizzati). Il POF è elaborato dal
collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di
circolo o di istituto, e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai
genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il documento
viene poi adottato dal consiglio di circolo o di istituto, reso pubblico e
consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
[9]
L’art. 25 del d.lgs 226/2005 (recante
norme sul secondo ciclo di istruzione e formazione) ha incrementato l’orario
annuale obbligatorio di 66 ore (riservandone metà all’inglese e metà alla
tecnologia) ed ha contestualmente ridotto del corrispondente numero di ore
l’orario rimesso alla scelta facoltativa degli studenti. L’orario obbligatorio è
pertanto determinato in 957 ore, quello facoltativo in 132.
[10]
D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226,
recante Norme generali ed i livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, adottato ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge
53/2003.
[11]
Lo schema di decreto faceva riferimento
ai livelli essenziali “ come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera c), e comma 2 della legge n. 53 del 2003” Quest’ ultimo prevede che,
mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, si provveda tra l'altro alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per
la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi
formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici
(comma 1, lettera c) e che le norme
regolamentari di cui al comma 1, lettera c),
siano definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A
tale proposito si ricorda che alcune regioni hanno denunciato l'assimilazione
della competenza statale a dettare i livelli essenziali delle prestazioni con
la definizione degli standard minimi
formativi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge n. 53.
[12] L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), con sede a Frascati (Roma), a seguito del riordino degli enti di supporto al ministero della pubblica istruzione operato con D.lgs. n 258/1999, ha assunto i compiti svolti a in precedenza dal Centro europeo dell'educazione (CEDE).
[13] Anche il DPR 313/2000 (regolamento di organizzazione dell’INVALSI), prevede che il ministro dell’istruzione università e ricerca ne indirizzi l’attività con propria direttiva.
[14]
L’articolo 7 del contratto collettivo
nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, per il
quadriennio 2002/2005, sottoscritto in data 18 dicembre 2002, ha stabilito che
il personale dell’Istituto va ricompreso, ai fini della contrattazione
collettiva, nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione.
[15]
Si ricorda che tali somme erano
destinate alla realizzazione del Piano programmatico degli interventi
finanziari previsto dalla legge Moratti (art. 1 comma 3). Tra gli obiettivi indicati
dal Piano, approvato dal Consiglio dei ministri il 12 settembre 2003, figura
appunto il Servizio nazionale di valutazione.
[16]
La relazione che accompagna lo schema
di riparto non fornisce alcun chiarimento in ordine alla cessazione di tale
contributo
[17] Il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30, ha delineato la nuova organizzazione del mercato del lavoro e
della relativa disciplina legale. In particolare, l’articolo 48 prevede il
contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione.
[18] Con riguardo
all’orientamento nel percorso scolastico si segnala che le singole istituzioni
scolastiche sono tenute a
programmare ed assicurare agli studenti iniziative di orientamento scolastico e
professionale coordinandosi eventualmente con quelle assunte dagli enti locali
(articolo 4 del DPR 275/1999); tali iniziative sono liberamente predisposte nell’ambito
dell’autonomia didattica, organizzativa e finanziaria riconosciuta alle stesse
istituzioni dall’articolo 21 della legge L. 59/1997 e concretamente realizzata
dai successivi regolamenti di delegificazione; inoltre la realizzazione di
interventi per l’orientamento contro la dispersione scolastica figura fra gli
obiettivi del citato piano programmatico di interventi finanziari.
[19] L’articolo
2 comma 5 fa rinvio alla figura prevista dall’art. 48 (Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione)
del D.lgs. 276/2003.
[20] A seguito della riforma contenuta nella
delega di cui all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. legge
Bassanini), il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ha provveduto al
riordino del sistema dei servizi per l’impiego e le politiche attive del
lavoro, redistribuendo tali funzioni tra Stato, Regioni e Province. Occorre
ricordare, infine, che il recente D.lgs. 276 del 2003, recante l’attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30
del 2003, nel mantenere intatte le funzioni amministrative attribuite alle
province dal D.lgs. 469 del 1997, ha provveduto ad affiancare ai Centri per
l’impiego le nuove Agenzie per il lavoro e gli altri operatori privati autorizzati,
al fine di creare un sistema coerente di strumenti volti a garantire la
trasparenza e l’efficienza del mercato del lavoro.
[21]
Ai sensi del citato articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
[22]
Con
riferimento ai percorsi in alternanza, si ricorda che nelle more del decreto di
attuazione della delega 53/2003, l’accordo del 19 giugno 2003, sancito in sede
di Conferenza unificata, ha previsto la realizzazione, a partire dall’anno
scolastico 2003-2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e
formazione professionale; a tal fine era previsto lo stanziamento di 11,34
milioni di euro a valere sul fondo di cui alla legge 440/97(Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi),
nonché di 204,71 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la
formazione professionale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di cui all’articolo 9, comma 5 del DL 148/1993.
Successivamente, l’accordo del 15 gennaio 2004, sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni, ha definito gli standard
formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale. Infine, è stato siglato
in data 28 ottobre 2004 un accordo per la certificazione finale ed intermedia e
il riconoscimento dei crediti formativi tra il MIUR, il Ministero del Lavoro,
le Regioni e gli Enti locali ai fini della spendibilità dei titoli su tutto il
territorio nazionale, con particolare riferimento ai percorsi formativi
sperimentali avviati sulla base dell’Accordo del 19 giugno 2003.
[23] Tale decreto ministeriale non risulta ancora adottato, del pari non risulta costituito il Comitato per il monitoraggio.
[24] L.
17 maggio 1999, n. 144, Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali. L’articolo 68 (cui è stata data attuazione
con DPR 12 luglio 2000, n. 257) ha previsto l'obbligo
di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di
età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione
e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della
formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio
dell'apprendistato. L'obbligo si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti
per il passaggio da un sistema all'altro.
[25] L’articolo 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), prevede che il governo, le regioni e le province autonome, possano concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
[26]
Si ricorda che la legge 21 dicembre
1999, n. 508 ha riordinato il settore della formazione artistico musicale attribuendo
un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata
sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè: le
Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti
superiori per le industrie artistiche; Conservatori di musica, gli Istituti
musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza.
[27] A partire dal 1999 è stato realizzato un sistema di formazione
tecnico-professionale superiore integrata (FIS), di livello non universitario,
denominato sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al
quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Tale percorso ha lo scopo riqualificare e ampliare l'offerta
formativa integrando le risorse dei soggetti presenti sul territorio; ed è
stato avviato sperimentalmente dall'art. 69 della L. 144/1999 .
[28]
Per l’accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore è invece sufficiente l’ammissione al quinto anno.
[29] Dalle indicazioni più specifiche sull’orario
delle varie tipologie di insegnamenti nei diversi percorsi (articoli da 4 a 11 del
d.lgs.) si rileva che un monte ore per attività facoltative è previsto in tutti
i licei tranne che nel liceo artistico.
[30] Legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[31] D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 Regolamento recante disciplina degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a
norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.
[32] L. 10 dicembre 1997, n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
[33] Il
D.lgs. 31-3-1998 n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha delegato alle regioni (articolo 138) la programmazione
dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; la
programmazione, sul piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani
provinciali, la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali
interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento
dell'offerta formativa; la determinazione del calendario scolastico; i
contributi alle scuole non statali.
[34] I princìpi dell’integrazione scolastica degli alunni con handicap sono stabiliti alcuni articoli della legge quadro sull’handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104) poi confluiti nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.lgs. 297/1994). Strumenti principali di tale integrazione, oltre alla fornitura degli ausili tecnici indispensabili all’alunno, sono: l’adozione di un progetto educativo individualizzato, calibrato sulle potenzialità individuali; il supporto degli insegnanti di sostegno che affiancano i docenti curriculari e sono forniti di particolare specializzazione; la limitazione del numero complessivo di alunni nelle classi con portatori di handicap.
[35] I decreti sono
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo). Si ricorda in proposito che tale norma ha avviato una radicale
riforma degli ordinamenti didattici universitari e della tipologia dei
corsi, riconoscendo ai singoli atenei l’autonomia nella definizione dei
percorsi formativi in conformità a criteri generali definiti con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati. In attuazione di tale norma è stato
adottato il regolamento approvato con D.M. 509/1999, recante norme sull’autonomia didattica degli atenei, recentemente sostituito dal D.M. 270/2004, i cui punti cardine possono riassuntivamente indicarsi nella disciplina
delle modalità di definizione degli ordinamenti didattici, nell’articolazione
dei corsi di studio in conformità con gli standard
condivisi dai Paesi dell’Unione europea (sui due livelli della laurea e della
laurea magistrale, oltre ai corsi di dottorato, di specializzazione e di alta
formazione); nelle norme di accesso ai corsi universitari.
[36]
Programmazione del
sistema universitario per il triennio 2004-2006.
[37]
Interventi finanziari per l'università e la
ricerca.
[38] L’accesso programmato ai cosi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario è stato introdotto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari.
[39]
Adottata con DPCM ai sensi dell’articolo
35, comma 4, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[40]
Ai sensi dell’articolo 39 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica.
[41] Allegato D al citato D.lgs.59/2004.