Aree protette

Il settore delle aree protette[1] non ha registrato significativi interventi normativi - dei quali si dà in ogni modo conto all’interno di questo capitolo - ad eccezione di alcune norme istitutive di nuove aree protette di seguito riportate.

 

 

§         DM ambiente e tutela del territorio 19 febbraio 2002, Approvazione del regolamento dell'area marina protetta del promontorio di Portofino;

§         DM ambiente e tutela del territorio 24 giugno 2002, Istituzione della riserva naturale statale dell'isola di Vivara;

§         DPR 3 ottobre 2002, Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente parco;

§         DPR 14 novembre 2002, Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell'Ente parco;

§         DM ambiente e tutela del territorio 28 novembre 2001, Rettifica del decreto istitutivo dell'area marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo;

§         DM ambiente e tutela del territorio 24 luglio 2002, Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Gallo-Isola delle Femmine;

§         DM ambiente e tutela del territorio 13 agosto 2002, Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara";

§         DM ambiente e tutela del territorio 20 settembre 2002, Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Caccia-Isola Piana;

§         DM ambiente e tutela del territorio 21 ottobre 2002, Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole Pelagie";

§         DM ambiente e tutela del territorio, 17 luglio 2003, Rettifica al decreto 6 settembre 1999, relativo all'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre»;

§         DPR 10 marzo 2004, Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

§         DM ambiente e tutela del territorio 15 settembre 2004, Istituzione dell'area marina protetta denominata Plemmirio;

§         DM ambiente e tutela del territorio, 9 novembre 2004, Modifica dell'area marina protetta denominata Cinque Terre;

§         DM ambiente e tutela del territorio 9 novembre 2004, Istituzione dell'area marina protetta denominata Isole Ciclopi;

§         DM ambiente e tutela del territorio 21 settembre 2005, Modifica al decreto 15 settembre 2004, istitutivo dell'area marina protetta denominata «Plemmirio» nel comune di Siracusa località Penisola Maddalena-Capo Murro di Porco;

§         DPR 4 aprile 2005, Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo.

 

 

Si deve segnalare, invece, l’indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli enti parco nazionale - iniziata il 2 ottobre 2002 e conclusasi con l’approvazione del documento conclusivo (DOC.XVII, n. 9) il 15 ottobre 2003.- durante la quale sono emersi alcuni elementi che hanno evidenziato come i meccanismi di finanziamento originariamente previsti dalla legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, si siano rivelati inidonei a fornire un efficace strumento di utilizzazione delle risorse per gli investimenti messe a disposizione dei parchi.

 

Si ricorda innanzitutto che tale sistema di attribuzione delle risorse è stato eliminato dall'art. 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha abrogato il programma triennale. A seguito di tale abrogazione, è venuto dunque a mancare il principale strumento di ripartizione e di trasferimento delle risorse economiche necessarie al funzionamento degli enti parco nazionali, per cui questi ultimi sono stati chiamati a sviluppare la propria capacità di individuare e di accedere ad altri canali di reperimento delle risorse, quali, per esempio, i programmi nazionali e comunitari che finanziano specifici interventi di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio, prevedendo adeguati strumenti per la selezione dei progetti meritevoli di finanziamento e per il controllo dell'effettiva utilizzazione delle risorse erogate[2]. Inoltre, l'esigenza di individuare nuovi strumenti e nuove procedure per il reperimento delle risorse è apparsa ancora più evidente alla luce del programma di contenimento della spesa pubblica avviato dal Governo che ha imposto una sensibile contrazione del contributo ordinario erogato dal Ministero dell'ambiente ai parchi nazionali che, a partire dal 2002, ha garantito solo la copertura delle spese essenziali per il personale e delle attività istituzionali degli enti parco, penalizzando gli investimenti ed i nuovi progetti.

 

Nel corso dell’indagine è stata quindi sottolineata l’opportunità di promuovere e stimolare gli enti parco ad individuare e sperimentare nuovi canali e strumenti di finanziamento, in aggiunta al contributo ordinario del Ministero, quali l'autofinanziamento, inteso non solo come insieme di misure dirette a procurare risorse aggiuntive mediante attività di impresa ecocompatibili - quali l’istituzione di filiere di produzione di prodotti tipici, cui attribuire un “logo” o un simbolo del parco - ma anche quale contributo per una migliore gestione dell'ente parco. Nelle intenzioni della Commissione, le finalità dell'indagine sono consistite sostanzialmente nel verificare le reali prospettive di crescita degli enti parco nazionali, in modo da migliorare la relativa gestione.

L'indagine ha quindi permesso di evidenziare una serie di elementi di rilievo riguardo ai problemi che interessano la gestione amministrativa degli enti parco nazionali, tra i quali l’esistenza di consistenti residui passivi in conto capitale che, se da un lato denota la presunta incapacità di spesa per investimenti da parte degli enti, per altro verso evidenzia anche fenomeni non direttamente riconducibili all'attività degli enti. Si è quindi prospettata l’opportunità di riformare la normativa di contabilità del settore, e in generale garantire agli enti parco la possibilità di programmare tempestivamente e in modo efficiente gli interventi da porre in essere.

Al fine poi di migliorare l’efficienza della programmazione, è emerso che sarebbe necessario che gli enti parco si dotino in tempi congrui dei piani del parco, che costituiscono uno strumento essenziale per lo svolgimento delle attività del parco. D’altra parte, la mancata approvazione da parte delle regioni dei piani del parco già approvati dai diversi enti parco ne paralizza in misura significativa l’attività programmatoria. Sarebbe, pertanto, opportuno attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge n. 394 del 1991; oppure modificare tale normativa in modo da consentire agli enti parco di dotarsi rapidamente e senza ulteriori indugi, dei previsti piani.

Sono state formulate anche alcune proposte più strettamente operative tra le quali quella del passaggio del Corpo Forestale sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in relazione ai CTA (Coordinamenti territoriali ambientali) e del passaggio delle riserve naturali dal Corpo forestale agli Enti parco, in modo da sfruttare più efficientemente le potenzialità di tali risorse, anche a scopi di parziale autofinanziamento degli enti stessi.

In conclusione, l’indagine ha riconosciuto che il sistema dei parchi nazionali ha in sé tutte le potenzialità per garantire un miglioramento dell’efficienza della gestione amministrativa. Questo miglioramento potrà anche rendere gli enti parco sempre più idonei a rispondere, da un lato, alle esigenze di tutela e salvaguardia del territorio e, dall’altro, alla valorizzazione, anche economico-produttiva, delle aree protette, nonché allo sviluppo delle popolazioni e delle comunità che insistono sul territorio.

 

La necessità che gli Enti parco si dotino di un più efficace meccanismo di gestione delle proprie strutture economiche, amministrative e logistiche, è emersa, non solo nel corso dell’indagine conoscitiva, ma anche durante l’esame annuale, da parte della VIII Commissione (Ambiente), degli schemi di decreto per il riparto dei contributi statali.

Appare opportuno, qui, dare brevemente conto del flusso quasi costantemente decrescente dei finanziamenti statali recati dalla tabella C delle leggi finanziarie e ripartiti annualmente tra i vari enti con successivo decreto ministeriale, di cui l’ultimo è stato emanato in data 4 agosto 2005.


 

Leggi finanziarie

Stanziamento

(in milioni di euro)

Percentuale di riduzione

Legge n. 448/2001 (finanziaria 2002)[3]

55,8

- 12,23%

Legge n. 289/2002 (finanziaria 2003)

53,8

- 2,5%

Legge n. 350/2003 (finanziaria 2004)

58,7

+ 9,10%

Legge n. 311/2004 (finanziaria 2005)[4]

53,3

- 9,2%

Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006)

50

- 6,81%

 

Le leggi finanziarie emanate nel corso della XIV legislatura hanno recato spesso misure specifiche relative a parchi e riserve naturali delle quali si ricordano:

§         finanziamenti in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti all’interno del parco (art. 56 della legge n. 448 del 2001);

§         la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell’ente parco, invece che dal Corpo forestale dello Stato (art. 80, comma 25, della legge n. 289 del 2002);

§         disposizioni attuative delle misure previste dal D.P.R. 30 marzo 1998 relativo all’istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu (art. 1, comma 573, della legge n. 266 del 2005).

 

Il provvedimento legislativo che reca la maggior parte delle disposizioni relative ai parchi approvate nel corso di questa legislatura rimane comunque la legge 31 luglio 2002, n. 179, Disposizioni in materia ambientale (cd. collegato ambientale). Esso è intervenuto:

§         dettando disposizioni in merito all’organizzazione e al funzionamento delle aree marine protette, e segnatamente in merito alla dotazione di risorse umane da assegnare alla loro gestione (art. 8);

§         allineando i due parchi sommersi di Baia e Gaiola alla normativa vigente in materia di gestione delle aree protette marine (art. 9);

§         erogando un contributo all’ente Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 10);

§         attribuendo la sorveglianza del parco nazionale dello Stelvio, al Corpo forestale dello Stato e, nei territori appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo forestale provinciale (art. 11);

§         disponendo l’istituzione del ente Parco Nazionale del Circeo (art. 12).

 

Si ricorda, inoltre, che al termine della legislatura è stata approvata, con l’art. 11- quaterdecies, comma 8, del decreto legge n. 203 del 2005[5], una modifica alla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, che prevede la possibilità, per i componenti degli organi degli enti parco, di essere rinominati più di una volta alla scadenza del loro incarico quinquennale, mentre, secondo le disposizioni vigenti, essi potevano essere confermati una sola volta.

E’ stata, altresì, approvata anche la legge 8 febbraio 2006, n. 61 che prevede, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l’istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati. Entro tali zone si applicano le norme del diritto italiano, del diritto dell’UE e dei trattati internazionali in vigore per l’Italia in materia, di protezione dei mammiferi, della biodiversità, oltre che di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino.

 

Un discorso a sé è poi da riservare ai numerosi interventi previsti per far fronte alla grave crisi finanziaria ed occupazionale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Basti citare i contributi straordinari – oltre al contributo ordinario annuale - previsti da alcune legge finanziarie e le disposizioni per il personale contenute all’interno di alcuni provvedimenti d’urgenza.

Un primo contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è stato disposto dall’art. 94, comma 12, della n. 289 del 2002, con la finalità specifica di far fronte alla crisi occupazionale dell’Ente parco. Un ulteriore contributo di 4,5 milioni di euro è stato previsto dall’art. 1, comma 537, della legge n. 311 del 2004 per assicurare la continuità nel processo di risanamento.

Al fine di garantire il funzionamento del Parco, l’art. 19 del decreto legge n. 355 del 2003[6] ha prorogato di 24 mesi i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003 ed, infine, con l’art. 11-quaterdecies, comma 7, del decreto legge n. 203 del 2005, sono stati erogati 2,5 milioni di euro per consentire la stabilizzazione occupazionale del personale fuori ruolo che opera nel parco e la stipula di nuovi contratti per quello che vi presta attività professionale o di collaborazione.

 

Un breve cenno meritano, infine, anche alcune proposte di legge – delle quali la VIII Commissione (Ambiente) ha iniziato l’esame - tra le quali la proposta di legge AC 5117 (Realacci ed altri), che reca l’istituzione del Parco nazionale di Portofino[7], la proposta AC 5544 (Onnis ed altri), che prevede la revoca dell’istituzione dell’ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, parco che, seppur istituito formalmente con il D.P.R. 30 marzo 1998, non è mai decollato, come sottolinea la relazione illustrativa, “per la fortissima, motivata, corale e organizzata opposizione delle popolazioni interessate e degli enti locali…”. A tale proposta è stata poi abbinato l’AC 579 (Tonino Loddo), recante il “Conferimento alla regione Sardegna di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale”. Da ultimo si ricorda l’AC 3222 (Di Gioia ed altri), che prevede l’istituzione del Parco del subappennino Dauno in un’area compresa in territorio pugliese. La proposta di legge reca anche interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale ed il recupero di edifici dimessi da parte dei comuni compresi nel perimetro del parco.

Si ricorda, infine, la proposta di legge AC 4342 (Brusco ed altri), recante la finalità di tutelare l’integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, e degli ecosistemi e di valorizzarle sotto il profilo turistico-ricreativo.



[1] Si ricorda che l’elenco ufficiale delle aree naturali protette attualmente in vigore è quello relativo al 5° Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2003 (S. O. n. 144 alla G. U. n. 205 del 4 settembre 2003). L'elenco raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, che rispondono a particolari criteri ed è periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura.

[2] In questo contesto, si può citare una serie di programmi diretti a finanziare, con appositi contributi, il potenziamento delle attuali infrastrutture dei parchi, come il programma di «solarizzazione» di cui alla legge finanziaria n. 388/2000 (che ha destinato risorse pari a 2,5 milioni di euro per l'utilizzo delle energie rinnovabili nei parchi nazionali) o il programma comunitario Life Natura (che finanzia le attività di studio e ricerca sulla fauna presente nei parchi). La legge n. 388/2000 ha inoltre destinato 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per la realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale e produttivo nei parchi.

[3] Occorre considerare che l’art. 32, comma 3, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) aveva però stabilito un taglio del 10,43% di tutte le voci della tabella C, e che, pertanto, lo stanziamento a favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è passato da circa 63,5 a 55,8 milioni di euro.

[4] Lo stanziamento previsto per il 2005 di 54,1 milioni di euro è stato ridotto a 53,3 milioni di euro a causa delle disposizioni del decreto legge n. 106/2005 recante Disposizioni urgenti in materia di entrate che ha ridotto gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge n. 311/2004.

[5] Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[6] Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[7] Si ricorda che l’area di Portofino è, allo stato attuale, per la parte terrestre ente parco regionale, per la parte marina, area protetta marina ed è conseguentemente gestita da due diversi organismi. Finalità della proposta di legge è quella di elevare le due aree protette al rango di Parco nazionale e, conseguentemente, di unificarne la gestione.