Affidamento di lavori nelle concessioni

Con l’Atto di segnalazione AS336 (inviato il 28 marzo 2006 al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Attività produttive, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, congiuntamente, hanno espresso una serie di osservazioni e rilievi in merito alle “Modalità di affidamento di lavori nell’ambito di concessioni pubbliche”.

Scopo del documento è soprattutto quello di denunciare l’estensione dei casi nei quali tali lavori sono stati realizzati senza ricorrere a gare pubbliche.

Le considerazioni sono state formulate al termine di una verifica generale sugli effetti della “legge Merloni”, la quale prevedeva (art. 2, comma 3) che i concessionari di lavori pubblici debbano affidare a terzi almeno il 30% cento del valore globale dei lavori. La ratio di tale norma è da ricercare nella volontà del legislatore di garantire alle piccole e medie imprese dell’area in cui vengono realizzati i lavori possibilità concrete di partecipare alla realizzazione dei lavori, e di assicurare – per questa strada – il mantenimento di un adeguato livello di concorrenza. Si ricorda anche che la soglia del 30% fu introdotta perché molte concessioni, soprattutto del settore autostradale, erano state assegnate con trattativa privata, e procrastinate con apposite leggi successive.

Queste finalità risultano – dall’Atto di segnalazione inviato dalle due Authority – del tutto o in gran parte disattese.

Dall’indagine condotta dalle due autorità indipendenti, risulta – ad esempio - che Autostrade per l’Italia Spa avrebbe realizzato nel periodo considerato (1999-2005) lavori superiori a 1 milione di euro per un ammontare totale di 4 miliardi di euro. Di questi lavori, ben il 37% sarebbero stati affidati a società controllate o partecipate. Percentuali analoghe sono state riscontrate nell’intero settore delle concessioni autostradali in generale (34%).

Occorre poi considerare che molte delle concessioni attualmente in essere (e la totalità di quelle relative al settore autostradale) non sono state affidate attraverso procedure di evidenza pubblica, ma a trattativa privata (in quanto tali affidamenti sono stati effettuati prima dell’entrata in vigore della legge n. 109 del 1994).

Pertanto si è venuta a creare - in questo particolare settore dei lavori pubblici - una elusione completa della concorrenza, sia a monte, sia a valle della concessione.

Le due autorità indipendenti hanno quindi richiesto una opportuna revisione della normativa (con eventuale innalzamento della percentuale minima di lavori da affidare a terzi a mezzo di procedure ad evidenza pubblica) e comunque – indipendentemente dalla revisione normativa – hanno raccomandato sin d’ora ai soggetti concessionari di ricorrere nella più alta misura possibile a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, al fine di garantire un più ampio confronto concorrenziale.

L’art. 146, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) non ha invece modificato l’ammontare dell’aliquota minima.