Calamità naturali – I finanziamenti

Al verificarsi delle calamità naturali, dopo il superamento di una fase di prima emergenza, cui si fa fronte con le ordinanze che seguono alla dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo sulla base dell’accertamento dell’effettiva entità dei danni, di solito provvede anche mediante appositi decreti legge con cui spesso destina nuove risorse finanziarie per fronteggiare le esigenze nel frattempo accertate, connesse alla prosecuzione degli interventi e all’opera di ricostruzione nei territori colpiti.

Ulteriori disposizioni volte ad integrare le somme stanziate dai provvedimenti d’urgenza, nonché a definire misure di carattere organizzativo, vengono, in genere, inserite durante l’approvazione dell’annuale legge finanziaria, che costituisce lo strumento normativo ordinario per la concessione di ulteriori finanziamenti sulla base della rimodulazione delle somme iscritte in bilancio.

Inoltre, si ricorda che con le ordinanze di urgenza possono anche essere mobilitate risorse finanziarie, a valere su un apposito Fondo, il Fondo per la protezione civile, alimentato anch’esso annualmente con la legge finanziaria[1].

 

Relativamente al Fondo per la protezione civile si ricorda che esso è stato costituito - nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 428,convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Lo stesso decreto legge, poi abrogato dall’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 353, aveva previsto la gestione del Fondo mediante contabilità speciale, istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma, autorizzandone l'utilizzazione anche in deroga alle vigenti disposizioni, comprese quelle di contabilità generale dello Stato. Gli ordini di pagamento venivano emessi a firma del Ministro per la protezione civile o di uno o più suoi delegati. Il Ministro per la protezione civile concordava con le amministrazioni statali competenti in ragione delle loro funzioni istituzionali le rispettive modalità di intervento e trasferiva dal Fondo sui singoli stati di previsione delle spese le risorse occorrenti.

In tema di finanziamento delle attività di protezione civile è successivamente intervenuto, quindi, l’art. 19 della legge n. 225 del 1992 che ha disposto la soppressione della contabilità speciale del Fondo ed il rientro del medesimo alla contabilità ordinaria stabilendo che il Ministro del tesoro apporti, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Successivamente, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, all'art. 6, comma 1, ha previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).

Infine, si ricorda che, a seguito della riforma della Presidenza del Consiglio operata dal decreto legislativo n. 303 del 1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo, occorre, infine ricordare che con due direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, la prima del 29 settembre 2005[2] e la seconda del 19 gennaio 2006[3], al fine di sostenere e favorire le iniziative che competono alle amministrazioni locali e alle regioni per la realizzazione di programmi urgenti di attività manutentive finalizzate alla risoluzione di specifiche e circoscritte situazioni di criticità idraulica, il Governo ha provveduto a ripartire, tra le singole regioni, 42,475 milioni di euro a valere sul Fondo per la protezione civile. I relativi interventi, segnalati dalle regioni (ma di competenza anche degli enti territoriali) dovranno iniziare e concludersi entro termini stabiliti dalla direttiva del 19 gennaio 2006 (artt. 2 e 3), pena la revoca del finanziamento.

 

Per i finanziamenti disposti dai decreti legge, dalle leggi finanziarie emanate nel corso della XIV legislatura, nonché per gli stanziamenti a valere sul Fondo nazionale per la protezione civile, si vedano le seguenti tabelle.

 


Leggi finanziarie e decreti-legge recanti finanziamenti per interventi relativi a specifiche calamità naturali (XIV legislatura)

Dati in milioni di euro

Riferimento normativo

Calamità

Importo

Tipo di stanziamento

Anno di riferimento

Legge n. 448/2001

(L.F. 2002)

 

 

 

 

art. 52, co. 51

Alluvioni 1994-2000

Piemonte

10

10

Lim. Imp.

Lim. Imp.

Dal 2002

Dal 2003

art. 52, co. 64

Sisma Basilicata Calabria 1998

2,5

 

2002

art. 45, co. 1, Tab. 2

Sisma Marche Umbria 1998

Sisma Basilicata Campania 1980-82

41,90

 

5

Lim. Imp.

 

Dal 2002

Tab. D

 

Belice 1968

5

 

2002

L. n. 166/2002

 

 

 

 

art. 42, co. 4

Sisma Foggia 1982

3

 

2002-2004

D.L. n. 245/2002

 

 

 

 

art. 5

Etna e sisma Catania 2002

Sisma Campobasso e Foggia 2002

10

 

50

 

 

2002

Legge n. 289/2002

(L.F. 2003)

 

 

 

 

art. 80, co. 21

Piano straord. edilizia scolastica

 

Quota art. 13 L. 166/2002

 

art. 80, co. 29

Alluvioni 1994, 2000/02

20

Lim. Imp.

Dal 2004

art. 80, co. 59

Avversità atmosf. 2002

50

 

2003

D.L. n. 15/2003[4]

 

 

 

 

art. 1, co. 1

Art. 5 L. n. 225/92

38

10

Lim. Imp.

Lim. Imp

Dal 2003

Dal 2004

art. 1, co. 2

Art. 5 L. n. 225/92

20

Lim. Imp.

Dal 2003

D.L. n. 269/2003

 

 

 

 

art. 32-bis

Fondo interventi straordinari

273,49

 

2003-2005


 

Legge n. 350/2003

(L.F. 2004)

 

 

 

 

art. 4, co. 87

Belice 1968

5

Lim. Imp.

Dal 2004

art. 4, co. 91

Avversità atmosf. 2002

5

Lim. Imp.

Dal 2005

art. 4, co. 91

Sisma Basilicata Campania 1980-82

5

Lim. Imp.

Dal 2005

art. 4, co. 91

Avversità atmosf. 2002

5

 

Dal 2006

art. 4, co. 91

Sisma Basilicata Campania 1980-82

5

 

Dal 2006

art. 4, co. 95

Sisma Italia centrale 1984

1

Lim. Imp.

Dal 2005

art. 4, co. 97

Valtellina alluvione 1987

2

Lim. Imp.

Dal 2005

Art. 4, co. 176, Tab. 1

Sisma Marche Umbria 1998

15

Lim. Imp.

Dal 2005

D.L. n. 355/2003

 

 

 

 

art. 20

Sisma Campobasso Foggia 2002 e avv. atm. Massa Carrara e Taranto 2003

5

5

Lim. Imp.

Lim. Imp.

Dal 2005

Dal 2006

art. 20-bis

sisma BO 2003 e avv. atm. Friuli 2003

12

12,5

Lim. Imp.

Lim. Imp.

Dal 2004

Legge n. 311/2004

(L.F. 2005)

 

 

 

 

art. 1, co. 203

Art. 5 L. n. 225/92 con vincoli destinazione.[5]

58,5

Lim. Imp.

Dal 2005

art. 1, co. 204

Sisma Brescia 2004

30

 

2005

 

 

 

 

 

D.L. n. 273/2005

 

 

 

 

art. 39 undecies

Belice 1968

5

 

2006-2008

art. 39 duodecies

Sisma Sicilia 1981

1

 

2006-2008

Legge n. 266/2005

(L..F. 2006)

 

 

 

 

art. 1, co. 100

Art. 5 L. n. 225/92 con vincoli destinazione[6]

41

Lim. Imp.

Dal 2006

 


 

Finanziamenti ordinari al Fondo della protezione civile (XIV legislatura

Dati in milioni di euro

Riferimento normativo

Stanziamento

 

Anno di riferimento

Legge n. 448/2001 (finanziaria 2002)

 

 

Tab. C (DL 142/91, art. 6, co. 1)

 

 

Tab. D (DL 142/91, art. 6, co. 1)

154,937

92,96

 

103,291

 

2002-2004

Legge n. 289/2002 (finanziaria 2003)

 

 

Tab. C (DL 142/91, art. 6, co. 1)

 

 

Tab. D (DL 142/91, art. 6, co. 1)

154,937

92,96

 

77,000

 

2003-2005

 

Legge n. 350/2003 (finanziaria 2004)

 

 

Tab. C (DL 142/91, art. 6, co. 1)

 

154,937

103,29

2004-2006

Legge n. 311/2004 (finanziaria 2005)

 

 

Tab. C (DL 142/91, art. 6, co. 1)

 

202,888

80,45

2005-2007

Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006)

 

 

Tab. C (DL 142/91, art. 6, co. 1)

 

203,000

80,40

2006-2008

 

 



[1] Il Fondo può anche venire finanziato con interventi straordinari. Tra questi, si ricorda il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 del 2005 (art. 7, co. 2-ter), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 luglio 2005, n. 152.

[2] Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici, G.U. del 19 ottobre 2005, n. 244.

[3] Finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, G.U. del 6 aprile 2006, n. 81.

[4] Il comma 3 dell’art. 1 prevede che il 60% dei limiti di impegno previsti vada alle calamità verificatesi nel secondo semestre del 2002, a seguito dell’eruzione dell’Etna, del sisma nelle province di Campobasso e Foggia, e delle alluvioni del mese di novembre 202 che hanno colpito vaste zone del Centro e Nord Italia. La restante parte di finanziamenti, fino al 40%, è destinata a precedenti calamità naturali per le quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato, tra le quali gli eventi alluvionali verificatesi in tutta Italia alla fine del 2002 e nel Centro e Nord Italia all’inizio del 2003.

[5] La norma prevede i seguenti vincoli di destinazione: 5% San Giuliano di Puglia sisma 2002, 5%, Marche e Umbria sisma 1997, 5% Brescia sisma 2004, 2% Sardegna calamità 2004, 4 milioni di euro annui avversità atmosferiche Friuli 2004, 5 milioni di euro annui Basilicata/Campania sisma 1980-82.

[6] Dei quali: 25 milioni di euro sisma Molise 2002, 4 milioni di  euro Marche e Umbria sisma 1997, 2 milioni di euro Brescia sisma 2004, 2 milioni di euro Puglia (Foggia-Subappenino Dauno) 1980-81 e 1 milione di euro fiume Po.