Con riferimento alle
norme relative alla tutela dei minori nel sistema radiotelevisivo, appare utile
ricordare che la Costituzione si
occupa espressamente dei minori al Titolo II, dedicato ai rapporti etico-sociali.
Oltre a fissare il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei
bambini (articolo 30), la Carta stabilisce che la Repubblica protegge
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
(articolo 31). Con riferimento al lavoro, infine, l’articolo 37 (nel Titolo
III, riguardante i rapporti economici) prevede che il lavoro dei minori sia
tutelato con speciali norme e che ai minori lavoratori sia garantito il diritto
alla parità di retribuzione.
La legge n. 112
del 2004 detta una serie di norme a tutela dei minori nella
programmazione televisiva, poi confluite nel Testo unico. La disposizione
prevede, tra l’altro, il recepimento a livello legislativo del codice di autoregolamentazione “TV e
minori”[1],
la rimodulazione, in un’ottica di sostanziale inasprimento delle pene, delle
procedure sanzionatorie, nonché l’introduzione di specifici obblighi di tutela
e garanzia dei minori a carico delle emittenti, con particolare riferimento
alla programmazione in determinate fasce orarie, alle trasmissioni
specificamente dedicate ai minori e ai contenuti dei messaggi pubblicitari.
L’armonico sviluppo
fisico, psichico e morale del minore è considerato un principio fondamentale del
sistema radiotelevisivo; è vietata la trasmissione di programmi che possano
nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori; il servizio
pubblico generale radiotelevisivo, garantisca, oltre alle trasmissioni di
intrattenimento per i minori, un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla
formazione, alla promozione culturale.
La legge aveva inoltre
introdotto il divieto di utilizzare minori di quattordici anni per messaggi
pubblicitari e spot, poi soppresso dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38[2];
quest’ultima ha inoltre integrato la legge n. 112 del 2004 introducendo il
parere delle competenti commissioni parlamentari e della commissione infanzia
nella procedura di adozione del regolamento volto a disciplinare l’impiego dei
predetti minori nei programmi radiotelevisivi[3].
Il compito di
verificare il rispetto della normativa in collaborazione con il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori è affidato all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Commissione servizi e prodotti) ed è svolto anche sulla base
delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato e tenendo conto
degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La legge 112 del 2004
ha inoltre previsto la realizzazione di campagne
scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo
(articolo 10, comma 9). Con DM 13 aprile 2006[4] è
stata quindi promossa la campagna “Usiamo bene la TV”, con l’obiettivo di
sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado e i loro genitori, anche
mediante il coinvolgimento delle emittenti radiotelevisive nazionali.
In linea generale, si
ricorda che le disposizioni adottate in Italia per la tutela dello sviluppo
psico-fisico dei minori nella programmazione televisiva, anche con riguardo ai
messaggi pubblicitari, discendono essenzialmente dalla disciplina contenuta
nella direttiva 89/552/CEE del
Consiglio dell’Unione europea, del 3 ottobre 1989 (c.d. Televisione senza frontiere), in seguito modificata dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997[5]. In
particolare, gli articoli 22 e 22-bis
della direttiva prevedono che le trasmissioni televisive non contengano
programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minorenni ovvero incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso,
religione o nazionalità. Tali principi sono quindi confluiti nel testo unico.
Al riguardo, si segnala che è prevista una deroga esplicita, già inserita nella
legge n. 112 del 2004, per le trasmissioni ad accesso condizionato.
Si ricorda inoltre che
la direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 (c.d. direttiva sul commercio elettronico) ha
richiamato, nei “considerando” la
necessità di garantire - negli interventi a livello comunitario per la
liberalizzazione del commercio elettronico - un alto livello di tutela degli
obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità
umana; l’articolo 3 prevede una deroga al principio della libera circolazione
dei servizi dell'informazione in caso di tutela dei minori; all’articolo 16 è
infine previsto che gli Stati membri e la Commissione incoraggino
l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e
della dignità umana.
Si ricordano, di
seguito, ulteriori provvedimenti che nel corso della legislatura hanno inoltre
dettato norme a tutela dei minori.
Il Regolamento
concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive
locali che trasmettano programmi autoprodotti (decreto del Ministero per i
beni e le attività culturali 21 maggio 2002, n.147) - adottato in attuazione
dell’art.146 della legge n.388/2000 (legge finanziaria per il 2001) che aveva
previsto incentivi per la produzione televisiva delle emittenti locali
destinata al mercato nazionale e internazionale - introduce come titolo di
priorità per l’accesso ai contributi l’aver realizzato produzioni dirette alla
valorizzazione del patrimonio artistico culturale ed ambientale, o produzioni
destinate ai minori.
Il D.P.R. 14 febbraio 2003, recante l’Approvazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005, firmato il 23
gennaio 2003. In particolare, la RAI si impegna a dedicare ai minori
trasmissioni che tengano conto delle loro specifiche esigenze e sensibilità,
assicurando un rigoroso controllo sulla programmazione a tutela di bambini ed
adolescenti. Nell’ambito poi dell’offerta televisiva, che deve rispondere a
criteri di completezza, imparzialità, obiettività, qualità e pluralismo, la RAI
è tenuta a destinare almeno il 65% della programmazione annuale (compresa nella
fascia oraria 6-24), tra l’altro, alle trasmissioni dedicate a bambini e
ragazzi, ivi compresi cartoni e programmi di animazione, giochi, programmi
informativi e contenitori, volti anche a diffondere la prevenzione dell’uso di
sostanze stupefacenti o dannose per la salute, nonché alle trasmissioni di
carattere formativo, culturale, educativo ed etico.
La delibera dell’Autorità n. 278/04/CSP[6]
in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a
pagamento impone ai fornitori l’obbligo di specificare gli strumenti tecnici
disponibili agli utenti per inibire ai minori la visione di contenuti destinati
ad un pubblico adulto; la norma definisce inoltre le modalità di comunicazione
del codice numerico necessario per la fruizione di programmi protetti da
meccanismi di "parental control"
(articolo 16).
[2] Modifiche all' articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in
materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva
[3] Il
regolamento, sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il
proprio parere, on è ancora stato emanato.
[4] Ministero delle comunicazioni, DM 13 aprile 2006 recante Realizzazione di campagne scolastiche per un uso
corretto e consapevole del mezzo televisivo
[5] Si ricorda che il 23 aprile scorso la Commissione ha adottato una
comunicazione interpretativa (2004/C 102/2) intesa a definire l’ambito di
applicazione della direttiva “televisione senza frontiere”, nella quale si
precisa che le nuove tecniche di pubblicità interattiva e virtuale sono
compatibili con la citata direttiva se tengono conto degli obiettivi di
interesse generale ivi contenuti
[6] Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità
dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b),
n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249