Sistema radiotelevisivo – La Tutela dei minori

Con riferimento alle norme relative alla tutela dei minori nel sistema radiotelevisivo, appare utile ricordare che la Costituzione si occupa espressamente dei minori al Titolo II, dedicato ai rapporti etico-sociali. Oltre a fissare il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei bambini (articolo 30), la Carta stabilisce che la Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (articolo 31). Con riferimento al lavoro, infine, l’articolo 37 (nel Titolo III, riguardante i rapporti economici) prevede che il lavoro dei minori sia tutelato con speciali norme e che ai minori lavoratori sia garantito il diritto alla parità di retribuzione.

 

La legge n. 112 del 2004 detta una serie di norme a tutela dei minori nella programmazione televisiva, poi confluite nel Testo unico. La disposizione prevede, tra l’altro, il recepimento a livello legislativo del codice di autoregolamentazione “TV e minori”[1], la rimodulazione, in un’ottica di sostanziale inasprimento delle pene, delle procedure sanzionatorie, nonché l’introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia dei minori a carico delle emittenti, con particolare riferimento alla programmazione in determinate fasce orarie, alle trasmissioni specificamente dedicate ai minori e ai contenuti dei messaggi pubblicitari.

L’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore è considerato un principio fondamentale del sistema radiotelevisivo; è vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori; il servizio pubblico generale radiotelevisivo, garantisca, oltre alle trasmissioni di intrattenimento per i minori, un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale.

La legge aveva inoltre introdotto il divieto di utilizzare minori di quattordici anni per messaggi pubblicitari e spot, poi soppresso dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38[2]; quest’ultima ha inoltre integrato la legge n. 112 del 2004 introducendo il parere delle competenti commissioni parlamentari e della commissione infanzia nella procedura di adozione del regolamento volto a disciplinare l’impiego dei predetti minori nei programmi radiotelevisivi[3].

Il compito di verificare il rispetto della normativa in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Commissione servizi e prodotti) ed è svolto anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato e tenendo conto degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La legge 112 del 2004 ha inoltre previsto la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo (articolo 10, comma 9). Con DM 13 aprile 2006[4] è stata quindi promossa la campagna “Usiamo bene la TV”, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado e i loro genitori, anche mediante il coinvolgimento delle emittenti radiotelevisive nazionali.

 

In linea generale, si ricorda che le disposizioni adottate in Italia per la tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori nella programmazione televisiva, anche con riguardo ai messaggi pubblicitari, discendono essenzialmente dalla disciplina contenuta nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio dell’Unione europea, del 3 ottobre 1989 (c.d. Televisione senza frontiere), in seguito modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997[5]. In particolare, gli articoli 22 e 22-bis della direttiva prevedono che le trasmissioni televisive non contengano programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni ovvero incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. Tali principi sono quindi confluiti nel testo unico. Al riguardo, si segnala che è prevista una deroga esplicita, già inserita nella legge n. 112 del 2004, per le trasmissioni ad accesso condizionato.

 

Si ricorda inoltre che la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 (c.d. direttiva sul commercio elettronico) ha richiamato, nei “considerando” la necessità di garantire - negli interventi a livello comunitario per la liberalizzazione del commercio elettronico - un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana; l’articolo 3 prevede una deroga al principio della libera circolazione dei servizi dell'informazione in caso di tutela dei minori; all’articolo 16 è infine previsto che gli Stati membri e la Commissione incoraggino l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana.

 

Si ricordano, di seguito, ulteriori provvedimenti che nel corso della legislatura hanno inoltre dettato norme a tutela dei minori.

 

Il Regolamento concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti (decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 21 maggio 2002, n.147) - adottato in attuazione dell’art.146 della legge n.388/2000 (legge finanziaria per il 2001) che aveva previsto incentivi per la produzione televisiva delle emittenti locali destinata al mercato nazionale e internazionale - introduce come titolo di priorità per l’accesso ai contributi l’aver realizzato produzioni dirette alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale ed ambientale, o produzioni destinate ai minori.

 

Il D.P.R. 14 febbraio 2003, recante l’Approvazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005, firmato il 23 gennaio 2003. In particolare, la RAI si impegna a dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle loro specifiche esigenze e sensibilità, assicurando un rigoroso controllo sulla programmazione a tutela di bambini ed adolescenti. Nell’ambito poi dell’offerta televisiva, che deve rispondere a criteri di completezza, imparzialità, obiettività, qualità e pluralismo, la RAI è tenuta a destinare almeno il 65% della programmazione annuale (compresa nella fascia oraria 6-24), tra l’altro, alle trasmissioni dedicate a bambini e ragazzi, ivi compresi cartoni e programmi di animazione, giochi, programmi informativi e contenitori, volti anche a diffondere la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti o dannose per la salute, nonché alle trasmissioni di carattere formativo, culturale, educativo ed etico.

 

La delibera dell’Autorità n. 278/04/CSP[6] in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento impone ai fornitori l’obbligo di specificare gli strumenti tecnici disponibili agli utenti per inibire ai minori la visione di contenuti destinati ad un pubblico adulto; la norma definisce inoltre le modalità di comunicazione del codice numerico necessario per la fruizione di programmi protetti da meccanismi di "parental control" (articolo 16).



[1]    Il Codice è stato firmato il 29 novembre 2002 come impegno al rispetto delle norme di autodisciplina ed alla diffusione di spot settimanali sui contenuti del documento e di campagne di sensibilizzazione sul tema TV e minori. Si prevede l’articolazione della programmazione in due fasce orarie: la prima (dalle 7 alle 22, 30) modulata sulle esigenze dei telespettatori di tutte le età; la seconda (dalle 16 alle 19) più attenta alle esigenze dei minori, con un controllo particolare sulla programmazione. Si prescrivono inoltre norme in materia di  ai messaggi pubblicitari e partecipazione dei minori alle trasmissioni radiotelevisive. Sull'applicazione del codice vigila un comitato di controllo con poteri di intervento nei confronti delle emittenti non in regola. Le sanzioni previste vanno dalla risoluzione, alla richiesta di modifica o sospensione del programma ovvero di adeguamento alle prescrizioni del Codice, fino alla denuncia all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

[2]     Modifiche all' articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

[3]     Il regolamento, sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il proprio parere, on è ancora stato emanato.

[4]     Ministero delle comunicazioni, DM 13 aprile 2006 recante Realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo

[5]     Si ricorda che il 23 aprile scorso la Commissione ha adottato una comunicazione interpretativa (2004/C 102/2) intesa a definire l’ambito di applicazione della direttiva “televisione senza frontiere”, nella quale si precisa che le nuove tecniche di pubblicità interattiva e virtuale sono compatibili con la citata direttiva se tengono conto degli obiettivi di interesse generale ivi contenuti

[6]     Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249