Nella XIV legislatura, la tutela dei diritti del passeggero aereo è stata oggetto di attenzione sia a livello europeo che a livello nazionale.
In ambito europeo, il regolamento 889/2002/CE[1] ha ampliato
la sfera della tutela dei passeggeri nel trasporto aereo, anche con riferimento
al trasporto del bagaglio. L’intervento,
resosi necessario in seguito all’approvazione della convenzione di Montreal[2],
tende a creare un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo
internazionale. Le disposizioni introdotte prevedono limiti di responsabilità
più elevati di quelli previgenti, non solo in caso di danni alle persone, ma
anche riguardo al trasporto dei bagaglio. Il regolamento interviene, inoltre,
sui termini entro i quali il passeggero deve inoltrare le denunce, per ottenere
il risarcimento, fissati in sette giorni per lo smarrimento della valigia e in ventuno
giorni, in caso di ritardo. È previsto, poi, che il passeggero possa inoltrare
richiesta di risarcimento anche nel caso in cui il vettore aereo che effettua il
volo non sia quello che figura sul biglietto. Il passeggero potrà usufruire di
una particolare tutela sul proprio bagaglio, attraverso una dichiarazione
speciale di interesse alla consegna a destinazione del proprio bagaglio e previo
pagamento di un importo supplementare, basato su una tariffa correlata ai costi
supplementari connessi al trasporto ed all'assicurazione del bagaglio in causa.
Il regolamento CE 261/2004 ha istituito un sistema di diritti minimi – in forma di rimborsi e risarcimenti - per i passeggeri in caso di negato imbarco non consenziente, di cancellazione del volo, di ritardo del volo.
Il regolamento si applica:
· ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato;
· ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo aventi come destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato, salvo il caso di passeggeri che hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel Paese terzo in questione.
Per poter usufruire dei benefici, i passeggeri devono disporre di una prenotazione confermata per il volo in questione e devono presentarsi all'accettazione, tranne in caso di cancellazione, all'ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata.
Il regolamento non si applica a viaggiatori che viaggino gratuitamente o a tariffa ridotta non direttamente o indirettamente accessibile al pubblico.
Il regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile.
Gli obblighi nei confronti dei passeggeri
stabiliti dal regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia,
in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto
di trasporto. Qualora sia applicata una clausola restrittiva o derogatoria o qualora
il passeggero non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia
pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal
regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie
procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una
compensazione integrativa.
Il regolamento riconosce una serie di diritti ai passeggeri nelle seguenti
situazioni:
·
in caso di negato
imbarco contro la volontà;
·
in caso di cancellazione
del volo;
· in caso di volo in ritardo.
Si prevede, poi, che :
· ogni Stato membro designi l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento medesimo per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel proprio territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti;
· ciascun passeggero può presentare reclamo – fatto salvo l’applicazione dell’articolo 12 del regolamento che lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare - presso qualsiasi organismo designato o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio;
·
le sanzioni stabilite dagli Stati membri per
violazioni del regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
In ambito nazionale, il miglioramento della
tutela dei diritti del passeggero ha rappresentato una delle finalità indicate
dalla legge 265/2004[3] per
la delega al Governo alla revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione (v. capitolo La
riforma dell’aviazione civile).
In tale ottica, il d.lgs. 96/2005,
attuativo della delega, come integrato dal d.lgs
151/2006 –
modificando il codice della navigazione nella parte aeronautica – ha introdotto
una serie di norme volte a garantire una maggiore tutela del passeggero,
attraverso l’imposizione di alcuni obblighi in capo ai vettori.
In particolare, il codice ha sottoposto i
vettori aerei all'obbligo di adeguate forme
di pubblicità verso gli utenti nel caso di accordi commerciali
intervettoriali sui diritti di traffico (art. 780 c.n.), ed ha individuato
nell'ENAC l'autorità deputata alla verifica della qualità dei servizi di
trasporto aereo (art. 783 c.n.). All’esigenza di tutela dei diritti del
passeggero risponde anche la previsione relativa all'imposizione degli oneri di servizio pubblico tramite procedure trasparenti e non discriminatorie
(art. 782 c.n.): l’imposizione di tali oneri da parte del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può avvenire nel caso in cui l'offerta dei
servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16
della Costituzione, e riguardi “servizi aerei di linea effettuati verso un
aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o
in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo a una rotta
a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel
territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo
sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso”. (v.
capitolo La
continuità territoriale).
L'articolo 942 del codice come modificato prevede
l’obbligo per i vettori di assicurare la propria responsabilità verso i
passegger. L’articolo attribuisce al passeggero danneggiato un'azione diretta
contro l'assicuratore; quest’ultimo non può opporre al passeggero, che agisce
direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole
che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui
avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria
prestazione.
L'articolo 943 mira a tutelare il passeggero
imponendo un obbligo d'informazione
- da adempiere prima della stipulazione del contratto - qualora il trasporto
sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto: in
questo caso il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza
prima dell'emissione del biglietto e, in caso di prenotazione, l'informazione
deve essere resa al momento della conferma della prenotazione. Ai vettori
aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione previsti in sede
comunitaria[4] sono
interdetti l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale
In caso di impedimenti del vettore (negato imbarco, soppressione o ritardo della partenza, interruzione del viaggio), il comma 2 dell'articolo 947 riconosce nell'ENAC l’organismo responsabile dell'attuazione della normativa comunitaria prevedendo che l’ente stabilisca, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroghi le sanzioni amministrative previste dalla legge.
Il decreto
legislativo 69/2006[5] - emanato in attuazione dell’articolo
3 della legge 62/2005 (legge comunitaria
2004)[6] - ha dettato le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del
citato regolamento CE 261/2004 relativo ai diritti minimi per i passeggeri nei
casi di mancato imbarco, di cancellazione e di ritardo del volo.
Il decreto legislativo 69/2006 individua:
§ l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) come l’organismo responsabile dell’applicazione del regolamento comunitario e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative;
§ le sanzioni amministrative pecuniarie che l’organismo responsabile deve irrogare al vettore aereo in caso di violazione delle disposizioni comunitarie relative a :
Ø negato imbarco (sanzione da 10.000 a 50.000 euro), con riferimento al mancato rispetto sia delle procedure indicate, sia dell’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri[7];
Ø cancellazione del volo (sanzione da 10.000 a 50.000 euro), con riferimento al mancato rispetto sia delle procedure indicate, sia dell’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri [8];
Ø ritardo del volo (da 2.500 a 10.000 euro) [9];
Ø sistemazione del passeggero in classe diversa[10] (sanzione da 1.000 a 5.000 euro);
Ø assistenza da prestare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati ( sanzione da 10.000 a 50.000 euro);
Ø obblighi di informazione (da 2.500 a 10.000 euro).
La disciplina dettata dal provvedimento in esame non esclude comunque l’applicazione dell’articolo 1174 del codice della navigazione recante la disciplina in caso di inosservanza di norme di polizia dei porti o degli aerodromi.
Si ricorda in ultimo che l’ENAC, in quanto autorità per il controllo, la regolamentazione e l’indirizzo dell’aviazione civile in Italia, ha elaborato la quinta edizione della Carta dei Diritti del Passeggero (febbraio 2005) che riproduce integralmente il contenuto del regolamento comunitario 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato..
[1] Tale regolamento ha modificato il regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997, recante Regolamento del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.
[2] Il 28 maggio 1999 è stata stipulata a
Montreal una convenzione volta all’unificazione di alcune norme relative al
trasporto aereo internazionale. Tale convenzione stabilisce nuove norme
generali in materia di responsabilità in caso di incidenti per il trasporto
aereo internazionale, in sostituzione di quelle inserite nella convenzione di
Varsavia del 1929 e successive modifiche.
[3] Legge 9 settembre 2004, n. 265 , Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione.
[4] L’articolo 6 del citato regolamento 1997/2027 ha previsto che i vettori aerei mettano a disposizione dei passeggeri una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità per i passeggeri e il loro bagaglio, ivi compresi i termini previsti per la presentazione di una richiesta di risarcimento e la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse. Inoltre i vettori devono fornire un'indicazione scritta riguardante il limite applicabile alla responsabilità del vettore in caso di decesso o di lesione, se tale limite esiste, in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio e per danno causato da ritardo.
[5]
Decreto legislativo 27 gennaio 2006,
n. 69 recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n.
261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza
ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato.
[6] L’articolo 3 della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004) ha delegato il Governo – “al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie” - ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (12 novembre 2006), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni, tra l’altro, di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
[7] ll regolamento prevede che, qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa, in primo luogo appello, ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco, il vettore aereo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti versando una compensazione. I vettori aerei danno la precedenza alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori
[8]
Il regolamento prevede che in caso di
cancellazione del volo o di rifiuto d'imbarco, i passeggeri interessati hanno
diritto:
·
al rimborso del biglietto entro sette giorni o a
un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo
verso la destinazione finale;
·
ad assistenza (pasti e bevande, sistemazione in
albergo, trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione, possibilità di
effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax
o posta elettronica);
·
a un risarcimento fissato a:
- 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km;
- 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1 500 km e per
tutte le altre tratte aeree tra 1 500 e 3 500 km;
- 600 euro per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti
precedenti.
[9]
Il regolamento introduce un regime che
prevede tre categorie di penalizzazione:
·
in caso di ritardi prolungati (due ore o più, a
seconda della distanza della tratta aerea), i passeggeri ricevono gratuitamente
in tutti i casi pasti e bevande nonché la possibilità di effettuare due
chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
·
se l'orario di partenza è previsto per il giorno
successivo, i passeggeri hanno diritto a ricevere gratuitamente una
sistemazione in albergo e il trasporto fino al luogo della sistemazione e da
quest'ultimo fino all'aeroporto;
· in caso di ritardo di almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.
[10] Il regolamento comunitario prevede che, se un vettore aereo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, il passeggero è rimborsato entro sette giorni secondo le seguenti modalità:
§ il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
§ il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;
§ il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare.