Giurisprudenza costituzionale - Sentenza n. 383/2005

La sentenza n. 383 del 2005 della Corte costituzionale conclude il giudizio di legittimità costituzionale originato da due distinti ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento che hanno impugnato numerosi articoli del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239[1] recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica” e della legge 23 agosto 2004, n. 239Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

 

La regione Toscana ha impugnato per illegittimità costituzionale, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio della leale cooperazione, l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-sexies, commi 1, 2 e 8, del decreto-legge in oggetto.

In particolare l’art. 1, che consente l’autorizzazione all’esercizio di  centrali termoelettriche in deroga ai normali valori limite, sia con riferimento alle emissioni in atmosfera che in riferimento agli scarichi termici per centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW, appare lesivo, secondo la Regione ricorrente, delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, in quanto l’accentramento in capo allo Stato della competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni non appare più compatibile con il nuovo riparto di competenze introdotto dall'art. 117 Cost., che ha attribuito la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» alla potestà legislativa concorrente.

Per quanto riguarda il ricorso della provincia autonoma di Trento, esso è stato presentato avverso la legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290, che introdurrebbe, ad avviso della ricorrente, talune disposizioni contrastanti sia con gli articoli 95, comma 3,  97, commi 1 e 2 e 117, commi 3 e 6 della Costituzione, sia con alcune disposizioni dello statuto e con i principi di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003.

In relazione a tali ricorsi la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha affermato il principio del doveroso coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche, dichiarando la parziale illegittimità - in quanto lesive del principio di leale collaborazione - di alcune norme contenute nei citati provvedimenti[2].

In particolare, la Corte ha affermato il principio in base al quale la legislazione statale che preveda e disciplini il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potestà legislativa regionale può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà. Secondo la Consulta l’organo adeguatamente rappresentativo delle regioni e degli enti locali, a loro volta titolari di funzioni amministrative condizionate o incise dalle politiche del settore energetico, è la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Sulla base di queste considerazioni la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003 (nel testo risultante dalla conversione in legge) nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare “gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale” sia esercitato d’intesa con la Conferenza unificata.

E’ stata inoltre dichiarata, sempre alla luce del ragionamento appena esposto, l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 23 agosto 2004, n. 239:

§         articolo 1, comma 7, lettera g), relativamente alla parte in cui non si prevede l’intesa con la Conferenza unificata per l’identificazione da parte dello Stato “delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti”;

§         articolo 1, comma 7, lettera h), nella parte in cui non si prevede l’intesa con la Conferenza unificata con riferimento alla “la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” da parte dello Stato;

§         articolo 1, comma 7, lettera i), nella parte in cui non prevede l’intesa con le regioni e le province autonome interessate per “l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici” da parte dello;

§         articolo 1, comma 8, lettera a), punto 3, nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza unificata per “l’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale” da parte dello Stato;

§         articolo 1, comma 8, lettera a), punto 7, nella parte in cui prevede che “la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW” da parte dello Stato debba avvenire “sentita la Conferenza unificata”, anziché “previa intesa con la Conferenza unificata”;

§         articolo 1, comma 8, lettera b), punto 3, nella parte in cui non prevede che “le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento” siano assunte dallo Stato d’intesa con le regioni e le province autonome direttamente interessate;

§         articolo 1, comma 24, lettera a), nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 239/03, non dispone l’esercizio d’intesa con la Conferenza unificata del potere del Ministro delle attività produttive di emanare “gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

Inoltre, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239/04, limitatamente alle parole “con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. La disposizione in questione, infatti, impone al legislatore regionale il divieto di prendere in considerazione una serie di impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull’ambiente e sul territorio regionale, solo perché alimentati da fonti di energia rinnovabili. La suddetta previsione eccederebbe infatti il potere statale di stabilire - ai sensi del terzo comma dell’articolo 117 Cost.- soltanto i principi fondamentali della materia, determinando una irragionevole compressione della potestà regionale di apprezzamento dell’impatto degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sul proprio territorio.

La Corte ha, inoltre, accolto le censure sollevate dalle ricorrenti nei confronti dell’articolo 1, comma 26, della legge n. 239/04[3], nella parte in cui prevede che, in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate entro il termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, lo Stato eserciti il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizzi le opere con DPR, su proposta del Ministro per le attività produttive, previo concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

Secondo la Consulta, l’esercizio dei poteri sostitutivi non può essere applicato nei casi in cui, come avviene nella disciplina impugnata, l’ordinamento costituzionale imponga il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l’esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale. Tali intese – infatti - costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la “chiamata in sussidiarietà” di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, e quindi non sono superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, la volontà della Regione interessata non può essere sostituita da una determinazione dello Stato.

Infine la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 84, della legge n. 239/04, limitatamente alle parole “la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell’inizio della coltivazione”, dal momento che tale previsione restringe illegittimamente la discrezionalità legislativa regionale attraverso una normativa che non può in alcun modo essere qualificata come principio fondamentale, ai sensi dell’articolo 117 Cost., terzo comma.



[1]     Convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290.

[2]     Preliminarmente all’esame delle questioni sollevate dalle regioni ricorrenti, la Corte costituzionale ha proceduto all’esatta individuazione degli ambiti materiali cui ricondurre le disposizioni impugnate, precisando che sono riconducibili in maggioranza alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui al terzo comma dell’articolo 117 Cost. Conseguentemente sono state respinte sia le tesi delle ricorrenti che prospettavano la competenza regionale e provinciale in tema di “governo del territorio”, sia quelle dell’Avvocatura erariale che rivendicava la competenza esclusiva dello Stato in materia, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost., in quanto l’efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe alla sicurezza ed all’ordine pubblico, nonché ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la continuità dell’erogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La Consulta, richiamando quanto già affermato in precedenti pronunce, ha ribadito che la competenza legislativa regionale in materia di “governo del territorio”, quantunque si riferisce ad un ambito oggettivo assai esteso, ben più ampio dei profili tradizionalmente appartenenti all’urbanistica e all’edilizia, non può arrivare a comprendere tutta la disciplina riguardante la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o l’esercizio delle attività che, per loro natura, producono un inevitabile impatto sul territorio. La Corte ha, inoltre,  chiarito che la materia “ordine pubblico e sicurezza” riguarda solo gli interventi volti alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico e non alla sicurezza tecnica o alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica. La Corte ha, infine, precisato che  il potere di predeterminare – in base ad apposite disposizioni legislative – i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle regioni, non può trasformarsi nella pretesa da parte dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o limitando il ruolo delle regioni. In ogni caso - affermano i giudici - tale titolo di legittimazione può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, mentre esso non è utilizzabile al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali.

[3]     Si tratta, in particolare, della parte in cui introduce il nuovo comma 4-bis nell’articolo 1-sexies, del decreto-legge n. 239/03.