Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239[1], recante disposizioni urgenti per la sicurezza
del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica, all’art.1-ter ha previsto l’unificazione della proprietà e della
gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale, demandando ad un
DPCM la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la
suddetta unificazione, nonché la definizione dei criteri per la gestione del
soggetto risultante dalla unificazione stessa, compresa la disciplina dei
diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.
In attuazione della
suddetta disposizione è stato adottato, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il DPCM 11 maggio 2004 recante “Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e
della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”[2].
Il provvedimento all’art. 1 ha disposto il
trasferimento, a titolo oneroso, a TERNA
spa - entro il 31 ottobre 2005 -
delle attività, delle funzioni, dei
beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a GRTN spa (il soggetto
istituito ad hoc per la gestione
della rete di trasmissione nazionale. ai sensi del decreto di liberalizzazione
del sistema elettrico), inclusa
la titolarità delle convenzioni da questi stipulate per disciplinare gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di
interconnessione con altre reti di cui lo stesso GRTN non sia proprietario[3].
In conseguenza di quanto disposto dal citato DPCM, a decorrere dal 1° novembre 2005, il Gestore della rete di trasmissione nazionale[4] ha cambiato denominazione sociale diventando Gestore del sistema elettrico - GRTN spa (di seguito: Gestore del sistema elettrico). In capo a detto soggetto, sulla base delle disposizioni dell'art. 1 del decreto, rimangono tra l'altro le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 79/99 (cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa; cessione, da parte del Gestore del sistema elettrico spa, dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/92, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria, ora delle attività produttive.
Con l’acquisizione, nel mese di novembre 2005, del ramo di azienda del
GRTN, TERNA - Rete Elettrica Nazionale spa
– ha assunto la responsabilità in Italia della trasmissione e del
dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione
su tutto il territorio nazionale[5].
Ai sensi del DPCM risultano esclusi dal conferimento:
§ i beni ed i rapporti giuridici e il personale relativo alle funzioni, previste all’art. 3, commi 12 e 13 e all’art.11 comma 3 del D.Lgs.79/99, nonché le attività correlate previste dal D.Lgs. 387/2003, consistenti nell’acquisto da parte del GRTN, in virtù del subentro nei relativi diritti e obbligazioni prima facenti capo all’ENEL, dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e venduta a prezzi “incentivati”;
§ le partecipazioni detenute dal GRTN nelle società GME spa e Acquirente Unico spa;
§
gli eventuali oneri (ed i relativi stanziamenti
a copertura) di carattere risarcitorio e sanzionatorio per le attività poste in
essere dal GRTN fino alla data di efficacia del trasferimento disposto dal
provvedimento in esame.
Come anticipato, dalla data di efficacia del trasferimento, TERNA spa ha assunto la titolarità e le
funzioni di gestore della rete di
trasmissione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgs.79/99, che
consistono, in sintesi: nell'obbligo di connettere alla rete di trasmissione
nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta; nella gestione dei flussi
di energia, dei relativi dispositivi di interconnessione e dei servizi
ausiliari necessari; nell'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare
la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e
degli approvvigionamenti; nella gestione della rete, di cui può essere
proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; nella
deliberazione degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della società
proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli
approvvigionamenti, nonché nello sviluppo della rete medesima nel rispetto degli
indirizzi del Ministro delle attività produttive.
Di rilievo la previsione contenuta nel citato DPCM riguardante la
predisposizioni da parte del GRTN S.p.A.
- entro il 31 dicembre 2004 – di un documento integrato denominato “Codice di
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” (Codice di Rete) contenente le regole tecniche di carattere obiettivo
e non discriminatorio per l’accesso e l’uso della rete, per l’interoperabilità
delle reti e per l’erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri
generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica
nazionale e per gli interventi di manutenzione. Con l’adozione del Codice di
rete, l’Italia si uniforma alla maggior parte dei Paesi europei che stanno
adottando tale strumento il cui apporto, in termini di semplificazione e
razionalizzazione della complessa regolamentazione dei sistemi elettrici,
risulta considerevole.
L’approvazione del Codice è stata demandata al Ministero delle Attività
Produttive e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (per quanto di
rispettiva competenza) che vi provvederanno previa verifica della conformità
alle condizioni e direttive da essi emanate. In caso di mancata pronuncia da
parte di Ministero e Autorità entro 90 giorni dal ricevimento del Codice,
questo si intenderà comunque approvato[6].
Il DPCM contiene, altresì, precise disposizioni in merito all’istituzione di un organo tecnico, il Comitato di consultazione, al quale
saranno attribuite funzioni di natura consultiva e propositiva, principalmente
in sede di aggiornamento del Codice e delle disposizioni ivi contenute. Il
Comitato potrà inoltre esprimere - anche su richiesta del concessionario della
rete - pareri non vincolanti sui criteri generali per lo sviluppo della rete,
delle interconnessioni, in tema di difesa della sicurezza della rete, nonché
sui criteri generali di classificazione delle informazioni sensibili e
dell’accesso alle stesse. Il Comitato sarà costituito al massimo da sette
soggetti e opererà quale organo rappresentativo degli utenti della rete.
Al fine di migliorare la sicurezza e l’efficienza del funzionamento
della rete elettrica nazionale di trasmissione il DPCM, all’art. 2, ha previsto
che l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (AEEG) valuti e, se del caso, disponga l’adozione di meccanismi - anche
di natura tariffaria – volti a promuovere la completa unificazione della rete
elettrica nazionale di trasmissione.
L’AEEG, che ha costituito un apposito
nucleo denominato “Unificazione proprietà e gestione della trasmissione”
(nucleo UPGT) e ha predisposto un documento di consultazione recante i
suoi orientamenti in materia di
meccanismi per l’incentivazione all’aggregazione della proprietà della rete di
trasmissione nazionale, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria
competenza sulla base del DPCM, con la delibera n. 290/05 del 28 dicembre 2005,
ha avviato il procedimento
per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la quantificazione per
l’anno 2006 dei corrispettivi per il funzionamento della società TERNA – Rete
elettrica nazionale spa in assetto di unificazione di proprietà e gestione
della rete di trasmissione nazionale, nonché per il funzionamento della società
Gestore del sistema elettrico – GRTN spa.
I criteri
di gestione del nuovo soggetto risultante dall’unificazione - chiamato ad
operare secondo i principi di imparzialità e neutralità, senza discriminazioni
tra gli utenti - sono stati fissati dall’articolo 3 del DPCM che ha previsto,
tra l’altro, alcune modifiche allo statuto di TERNA, tra le quali si segnala la
nomina del c.d.a. tramite voto di lista, con un limite al diritto di voto per
detta nomina al 5% del capitale sociale di TERNA per tutti i soggetti operanti
nel settore della produzione, importazione, distribuzione, vendita e
trasmissione dell’energia elettrica, Enel compreso. Lo stesso limite del 5% è
previsto per il possesso di azioni della nuova società in capo a tutti gli
azionisti, ENEL incluso.
Con riferimento ai meccanismi di
privatizzazione del soggetto risultante
dalla unificazione, che dovrà assicurare i due obiettivi «dell’azionariato diffuso» e della «stabilità dell’assetto proprietario», l’articolo 4 ha previsto la riduzione da parte dell’ENEL (entro
il 1° luglio 2007) della propria
partecipazione nel capitale di TERNA o del soggetto risultante
dall’unificazione, ad una quota non eccedente il 20%, (come previsto
dall’art. 1-ter, co. 4, del citato DL
239/03), in modo da consentire un graduale ingresso nella proprietà della rete a
nuovi concorrenti. La riduzione progressiva delle quote potrà avvenire sia
mediante l’assegnazione da parte di ENEL a favore dei propri azionisti delle
azioni di TERNA, sia mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti.
[1] Il DL n. 239/03 “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica” è stato conv. con modif. dalla L. 290/03.
[2] GU n. 115 del 18 maggio 2004.
[3] Il
DPCM 11 maggio 2004 cita, in proposito, le convenzioni di cui all'art.3, commi
8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/99. Il comma 10 cit. prevede, in particolare,
che al GRTN per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale sia
dovuto un corrispettivo, determinato indipendentemente dalla localizzazione
geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla
base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas.
[4] La società per azioni GRTN è stata costituita il 27 aprile 1999 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, co. 4, del D.Lgs.79/99, e le sue azioni sono state assegnate dall’Enel spa a titolo gratuito al Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e finanze). Con DM 17 luglio 2000 è stata attribuita al GRTN la concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 1 del D.Lgs.79/99.
[5]
La società è stata costituita il 31 maggio 1999, in ottemperanza
a quanto previsto dall’art.13, comma 2, lett.d) del D.Lgs. n.79/99 di
liberalizzazione del settore elettrico, per l’esercizio dei diritti di
proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e
delle stazioni di trasformazione dell’energia elettrica. L’attuale assetto di TERNA è il risultato è
una società per azioni quotata in Borsa. Il collocamento delle azioni è
avvenuto nel giugno 2004. Attualmente l’azionista di maggioranza relativa è la
Cassa depositi e prestiti, che detiene il 29.99% del pacchetto azionario.
[6] Con deliberazione n. 250/04, l’AEEG ha emanato direttive al GRTN per l’adozione del Codice di rete che è stato predisposto dal Gestore della rete di trasmissione nazionale spa e trasmesso - in data 31 gennaio 2005 – alla stessa AEEG e al MAP per la verifica di conformità. Il Codice è stato positivamente verificato sia dall’Autorità (delibera n. 79/05) sia dal Ministero delle Attività produttive. Anche l’aggiornamento del Codice è stato verificato positivamente con la delibera 46/06. Il codice si applica dal 1° novembre 2005, data di efficacia del trasferimento del ramo d’azienda del GRTN spa a TERNA spa trova applicazione.