Sistema elettrico- Proprietà e gestione della rete

Il DPCM 11 maggio 2004

Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239[1], recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale  e per il recupero di potenza di energia elettrica, all’art.1-ter ha previsto l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale, demandando ad un DPCM la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la suddetta unificazione, nonché la definizione dei criteri per la gestione del soggetto risultante dalla unificazione stessa, compresa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

In attuazione della suddetta disposizione è stato adottato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il DPCM 11 maggio 2004 recante “Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione[2]. Il provvedimento all’art. 1 ha disposto il trasferimento, a titolo oneroso, a TERNA spa - entro il 31 ottobre 2005 - delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a GRTN spa (il soggetto istituito ad hoc per la gestione della rete di trasmissione nazionale. ai sensi del decreto di liberalizzazione del sistema elettrico), inclusa la titolarità delle convenzioni da questi stipulate per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui lo stesso GRTN non sia proprietario[3].

In conseguenza di quanto disposto dal citato DPCM, a decorrere dal 1° novembre 2005, il Gestore della rete di trasmissione nazionale[4] ha cambiato denominazione sociale diventando Gestore del sistema elettrico - GRTN spa (di seguito: Gestore del sistema  elettrico). In capo a detto soggetto, sulla base delle disposizioni dell'art. 1 del decreto, rimangono tra l'altro le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 79/99 (cessione dei  diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa; cessione, da parte del Gestore del sistema elettrico spa, dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/92, ceduta al Gestore medesimo previa  definizione di specifiche  convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria, ora delle attività produttive.

Con l’acquisizione, nel mese di novembre 2005, del ramo di azienda del GRTN,  TERNA - Rete Elettrica Nazionale spa – ha assunto la responsabilità in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale[5].

 

Ai sensi del DPCM risultano esclusi dal conferimento:

§      i beni ed i rapporti giuridici e il personale relativo alle funzioni, previste all’art. 3, commi 12 e 13 e all’art.11 comma 3 del D.Lgs.79/99, nonché le attività correlate previste dal D.Lgs. 387/2003, consistenti nell’acquisto da parte del GRTN, in virtù del subentro nei relativi diritti e obbligazioni prima facenti capo all’ENEL, dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e venduta a prezzi “incentivati”;

§      le partecipazioni detenute dal GRTN nelle società GME spa e Acquirente Unico spa;

§      gli eventuali oneri (ed i relativi stanziamenti a copertura) di carattere risarcitorio e sanzionatorio per le attività poste in essere dal GRTN fino alla data di efficacia del trasferimento disposto dal provvedimento in esame.

Come anticipato, dalla data di efficacia del trasferimento, TERNA spa ha assunto la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgs.79/99, che consistono, in sintesi: nell'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta; nella gestione dei flussi di energia, dei relativi dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari; nell'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; nella gestione della rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; nella deliberazione degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché nello sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro delle attività produttive.

 

Di rilievo la previsione contenuta nel citato DPCM riguardante la predisposizioni da parte del GRTN S.p.A. - entro il 31 dicembre 2004 – di un documento integrato denominato “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” (Codice di Rete) contenente le regole tecniche di carattere obiettivo e non discriminatorio per l’accesso e l’uso della rete, per l’interoperabilità delle reti e per l’erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale e per gli interventi di manutenzione. Con l’adozione del Codice di rete, l’Italia si uniforma alla maggior parte dei Paesi europei che stanno adottando tale strumento il cui apporto, in termini di semplificazione e razionalizzazione della complessa regolamentazione dei sistemi elettrici, risulta considerevole.

L’approvazione del Codice è stata demandata al Ministero delle Attività Produttive e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (per quanto di rispettiva competenza) che vi provvederanno previa verifica della conformità alle condizioni e direttive da essi emanate. In caso di mancata pronuncia da parte di Ministero e Autorità entro 90 giorni dal ricevimento del Codice, questo si intenderà comunque approvato[6].

Il DPCM contiene, altresì, precise disposizioni in merito all’istituzione di un organo tecnico, il Comitato di consultazione, al quale saranno attribuite funzioni di natura consultiva e propositiva, principalmente in sede di aggiornamento del Codice e delle disposizioni ivi contenute. Il Comitato potrà inoltre esprimere - anche su richiesta del concessionario della rete - pareri non vincolanti sui criteri generali per lo sviluppo della rete, delle interconnessioni, in tema di difesa della sicurezza della rete, nonché sui criteri generali di classificazione delle informazioni sensibili e dell’accesso alle stesse. Il Comitato sarà costituito al massimo da sette soggetti e opererà quale organo rappresentativo degli utenti della rete.

Al fine di migliorare la sicurezza e l’efficienza del funzionamento della rete elettrica nazionale di trasmissione il DPCM, all’art. 2, ha previsto che  l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) valuti e, se del caso, disponga l’adozione di meccanismi - anche di natura tariffaria – volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione.

L’AEEG, che ha costituito un apposito nucleo denominato “Unificazione proprietà e gestione della trasmissione” (nucleo UPGT) e ha predisposto un documento di consultazione recante i suoi  orientamenti in materia di meccanismi per l’incentivazione all’aggregazione della proprietà della rete di trasmissione nazionale, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza sulla base del DPCM, con la delibera n. 290/05 del 28 dicembre 2005, ha avviato il  procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la quantificazione per l’anno 2006 dei corrispettivi per il funzionamento della società TERNA – Rete elettrica nazionale spa in assetto di unificazione di proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale, nonché per il funzionamento della società Gestore del sistema elettrico – GRTN spa.

I criteri di gestione del nuovo soggetto risultante dall’unificazione - chiamato ad operare secondo i principi di imparzialità e neutralità, senza discriminazioni tra gli utenti - sono stati fissati dall’articolo 3 del DPCM che ha previsto, tra l’altro, alcune modifiche allo statuto di TERNA, tra le quali si segnala la nomina del c.d.a. tramite voto di lista, con un limite al diritto di voto per detta nomina al 5% del capitale sociale di TERNA per tutti i soggetti operanti nel settore della produzione, importazione, distribuzione, vendita e trasmissione dell’energia elettrica, Enel compreso. Lo stesso limite del 5% è previsto per il possesso di azioni della nuova società in capo a tutti gli azionisti, ENEL incluso.

Con riferimento ai meccanismi di privatizzazione del soggetto risultante dalla unificazione, che dovrà assicurare i due obiettivi «dell’azionariato diffuso» e della «stabilità dell’assetto proprietario», l’articolo 4  ha previsto la riduzione da parte dell’ENEL (entro il 1° luglio 2007) della propria partecipazione nel capitale di TERNA o del soggetto risultante dall’unificazione, ad una quota non eccedente il 20%, (come previsto dall’art. 1-ter, co. 4, del citato DL 239/03), in modo da consentire un graduale ingresso nella proprietà della rete a nuovi concorrenti. La riduzione progressiva delle quote potrà avvenire sia mediante l’assegnazione da parte di ENEL a favore dei propri azionisti delle azioni di TERNA, sia mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti.



[1]     Il DL n. 239/03 “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica” è stato conv. con modif. dalla L. 290/03.

[2]     GU n. 115 del 18 maggio 2004.

[3]     Il DPCM 11 maggio 2004 cita, in proposito, le convenzioni di cui all'art.3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/99. Il comma 10 cit. prevede, in particolare, che al GRTN per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale sia dovuto un corrispettivo, determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

[4]     La società per azioni GRTN è stata costituita il 27 aprile 1999 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, co. 4, del D.Lgs.79/99, e le sue azioni sono state assegnate dall’Enel spa a titolo gratuito al Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e finanze). Con DM 17 luglio 2000 è stata attribuita al GRTN la concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 1 del D.Lgs.79/99.

[5]     La società è stata costituita il 31 maggio 1999, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.13, comma 2, lett.d) del D.Lgs. n.79/99 di liberalizzazione del settore elettrico, per l’esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell’energia elettrica. L’attuale assetto di TERNA è il risultato è una società per azioni quotata in Borsa. Il collocamento delle azioni è avvenuto nel giugno 2004. Attualmente l’azionista di maggioranza relativa è la Cassa depositi e prestiti, che detiene il 29.99% del pacchetto azionario.

 

[6]     Con deliberazione n. 250/04, l’AEEG ha emanato direttive al GRTN per l’adozione del Codice di rete che è stato  predisposto dal Gestore della rete di trasmissione nazionale spa e trasmesso - in data 31 gennaio 2005 – alla stessa AEEG e al MAP per la verifica di conformità. Il Codice è stato positivamente verificato sia dall’Autorità (delibera n. 79/05) sia dal Ministero delle Attività produttive. Anche l’aggiornamento del Codice è stato verificato positivamente con la delibera 46/06. Il codice si applica dal 1° novembre 2005, data di efficacia del trasferimento del ramo d’azienda del GRTN spa a TERNA spa trova applicazione.