Fonti rinnovabili - Conto energia

Decreto ministeriale 28 luglio 2005

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 387/03[1], il DM 28 luglio 2005[2] emanato dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente, definisce criteri di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/54/CE.

Il decreto introduce una nuova modalità di incentivazione per la produzione di energia da impianti fotovoltaici con taglie comprese tra 1 kW e 1000 kW di potenza elettrica, ricorrendo al cosiddetto “conto energia”, in sostituzione del precedente sistema di incentivazione basato esclusivamente su contributi in conto capitale - erogati a livello regionale, nazionale o comunitario sotto varie forme - e idoneo a finanziare il 50-75 % del costo di investimento.

Con il nuovo sistema di incentivazione, volto a valorizzare  direttamente la produzione di energia rinnovabile in modo decentrato e a garantire un rientro in tempi ragionevoli dell’investimento senza gravare sul bilancio dello Stato - ma ricorrendo ad un ridotto prelievo sulle bollette elettriche dei consumatori - gli incentivi saranno concessi con la stessa energia prodotta, il cui surplus potrà essere venduto alla rete elettrica a tariffe incentivanti.

In sostanza, con l’attivazione del “conto energia” a partire dal mese di settembre 2005 anche i privati, le famigli e i condomini  possono connettersi alla rete nazionale e vendere a tariffe incentivanti la propria energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici.

Il decreto è diretto ad incentivare l’installazione di 500 MW di impianti fotovoltaici (l'innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW è stata disposta dal DM 6 febbraio 2006) - che attualmente in Italia superano di poco i 20MW - ponendosi come obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare il raggiungimento dei 1000 MW al 2015.

Soggetti destinatari dell’incentivazione per la produzione elettrica da fotovoltaico, che sarà erogata per una durata di 20 anni, sono le persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili della realizzazione e dell’esercizio degli impianti, che inoltrano domanda di scambio sul posto dell’energia prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.

All’incentivazione possono accedere gli impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17 del D.Lgs 79/99, entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005 a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale o di potenziamento. Per accedere all’incentivazione, come ha precisato il DM 6 febbraio 2006 che ha modificato il decreto 28 luglio 2005, gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione e nel rispetto delle norme tecniche riportate in allegato al decreto.

La relativa domanda – con allegato il progetto preliminare dell’impianto - viene presentata entro le date stabilite (art. 7, co. 1) a un soggetto attuatore individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’art. 9, co. 2.

A partire dal mese di settembre 2005, il ruolo di soggetto attuatore è stato assunto dal GRTN (Gestore del sistema elettrico), su incarico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che con la delibera n.188/05[3] ha individuato le modalità e le condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti, le modalità di presentazione delle domande e delle necessarie verifiche. Il provvedimento è stato recentemente modificato e integrato dalla delibera AEEG n. 40/06.

Il Gestore è chiamato a valutare l'ammissibilità delle domande secondo i criteri definiti dal decreto e ad erogare le tariffe incentivate agli operatori ammessi a beneficiarne.

L’entità dell’incentivazione (tariffe per kWh), di cui si prevede un aggiornamento annuo è definita in base alla taglia dell’impianto; per gli impianti la cui domanda sarà inoltrata a partire dal 2007 la tariffa decrescerà del 5% (il DM 28 luglio 2005 fissava la riduzione al 2%).

Gli impianti di piccola taglia sotto i 20 kW di potenza possono optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete dell’energia prodotta:

§      Sistema del servizio di scambio sul posto di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03[4]: l’incentivazione è riconosciuta solo all’energia prodotta e consumata in loco: viene installato un inverter[5] che fa un bilancio tra l’energia prodotta e quella consumata e solo su quest’ultima viene applicata la tariffa incentivante;

§      cessione in rete dell’energia prodotta: tutta l’energia prodotta viene immessa in rete, acquistata in base alle tariffe che definisce l’Autorità dell’energia; sul totale della produzione viene riconosciuto la tariffa incentivante prevista dal decreto (produzione moltiplicata per la tariffa incentivante: 0,445 €/kWh per domande  relative al 2005 e 2006). I consumi, diversamente, saranno determinati in base al contratto normalmente gestito con il gestore locale. Consumi e produzione seguono strade differenti. In questo modo però viene riconosciuto anche al piccolo produttore l’opportunità offerte agli impianti di taglia media.

Per gli impianti oltre i 20 kW potenza, l’energia prodotta potrà beneficiare del:

§      riconoscimento dell’incentivo ventennale proveniente dai kWh prodotti ed immessi in rete, moltiplicati per la tariffa incentivante (da 0,460 a 0,490 €/kWh e);

§      ricavato della vendita delle eccedenze alla rete locale, ai prezzi definiti dall’Autorità con la delibera n.34/2005[6] con la quale sono fissate, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03[7] anche le modalità e le condizioni di ritiro.

Il decreto all’art. 7 stabilisce criteri di priorità per l’accesso all’incentivazione, prevedendo un inoltro trimestrale della domande per tutte le tipologie di impianti che  possono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal 1° al 30 settembre, dal 1° al 31 dicembre. (in precedenza il DM 28 luglio 2005  fissava date precise:entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno). Nel caso di impianti di potenza superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti è allegata, a pena di inammissibilità della domanda, una dichiarazione recante impegno a costituire e a far pervenire al Gestore del Sistema Elettrico – GRTN spa, una cauzione definitiva.

L’obbligo di costituire cauzione non sussiste qualora il soggetto responsabile dell’impianto sia una Amministrazione dello Stato, una Regione, una Provincia autonoma o un ente locale.

Per gli impianti con potenza superiore ai 50 kW, per i quali è prevista una tariffa massima, gli incentivi sono attribuiti mediante un meccanismo di gara.

La graduatoria delle domande viene stabilita in base al valore della tariffa incentivante richiesta; la priorità è data a quelle domande con il valore più basso di tariffa richiesta. In caso di parità di valore, la priorità è riconosciuta in base all’ordine temporale di ricevimento da parte del GRTN. Inoltre, per gli impianti con taglia compresa tra i 50 e i 1000 kW il soggetto responsabile dell’impianto deve costituire una cauzione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (pari a 1000 € per kWp da installare) a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell’impianto nei termini previsti dal decreto.

Per le altre due taglie (1-20 e 20-50 kW) l’elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di ricevimento della domanda da parte di GRTN.

 

Specifiche condizioni per la cumulabilità del conto energia con altri incentivi sono fissate dall’articolo 10 del provvedimento che prevede, in particolare, una riduzione del 30% delle tariffe incentivanti nel caso che il soggetto responsabile benefici della detrazione fiscale, nonché la mancata erogazione delle tariffe per gli impianti che  godano di  incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di investimento o che  usufruiscono dei certificati verdi.

Le tariffe incentivanti sono riconosciute fino al raggiungimento, da parte di tutti gli impianti che le ottengono, di una potenza cumulativa di 500 MW: 360 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 140 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.

I costi dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3[8]).

 

Il DM 28 luglio 2005 è stato recentemente modificato e integrato dal decreto 6 febbraio 2006 del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

Tra le principali novità introdotte dal decreto si segnalano: l'innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW e la variazione dei termini di presentazione delle domande che potranno essere inviate esclusivamente nei periodi dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal 1° al 30 settembre e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno.

Ulteriori  innovazioni del decreto riguardano:

§      l’introduzione di limiti di potenza annuale, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 (60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW) cui riconoscere le tariffe incentivanti dei quali si esclude l’applicazione alle domande inoltrate al Gestore del Sistema Elettrico –GRTN spa prima della entrata in vigore del decreto in esame;

§      l’obbligo, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, di allegare alla  domanda di ammissione alle tariffe incentivanti, pena l’inammissibilità della domanda, una dichiarazione recante impegno a costituire e a far pervenire al GRTN spa, una cauzione definitiva la cui misura rispetto al precedente decreto viene ridotta a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale. Non sussiste obbligo per Amministrazione dello Stato, una Regione, una Provincia autonoma o un ente locale;

§      l’ammissione all’incentivazione anche degli impianti per la cui realizzazione siano utilizzati moduli a film sottile che rispettino la Norma CEI 61646 (82-12) purché la domanda di accesso alle tariffe incentivanti sia presentata da persone giuridiche. E’ concessa priorità di accesso alle domande già presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo DM e non ammesse in ragione dell’utilizzo di detti moduli, purché presentate da persone giuridiche;

§      la priorità di accesso alle tariffe incentivanti, in conseguenza dell’incremento del limite di potenza, delle domande non ammesse in ragione del raggiungimento del limite massimo di potenza cumulativa prevista dal precedente DM 28 luglio 2005, inoltrate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore di detto decreto e la data di entrata in vigore del DM in esame;

§      la possibilità riconosciuta agli impianti di potenza non superiore a 20 kW di  optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete dell’energia prodotta. Nel primo caso l’incentivazione è riconosciuta solo all’energia prodotta e consumata in loco;

§      l’invarianza della tariffa iniziale comunicata dal GRTN nella lettera di accettazione della domanda di incentivazione per i  venti anni di durata della medesima;

§      l’aggiornamento della tariffa iniziale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie ed operai applicato solo agli impianti per i quali la domanda viene presentata dopo il 2006, per ciascuno degli anni successivi al 2006, insieme ad una decurtazione della tariffa stessa del 5% l’anno;

§      l’incremento del 10% delle tariffe incentivanti riconosciute – che  restano costanti fino all’anno 2012 incluso – qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definiti all’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005. Il soggetto che intende avvalersi di tale ulteriore beneficio è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione la dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. 192/200;

§      il potenziamento di un impianto va inteso come l’intervento tecnologico eseguito su un impianto esistente, entrato in esercizio da almeno 2 anni che ne consenta una produzione aggiuntiva.



[1]     D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”. All’art. 7 comma 1, prevede l’adozione di  uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare e al comma 2, lett. d) prevede una specifica tariffa incentivante per l’energia prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

[2]     Il DM 28 luglio 2005 recante “Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” (GU 5 agosto 2005, n. 181) è stato recentemente modificato dal DM 6 febbraio 2006 (GU 15 febbraio 2006).

[3]     Pubblicato sulla GU 14 settembre 2005.

[4]     L’art. 6 introduce una misura volta ad agevolare la diffusione degli impianti di piccola taglia consistente nell’applicazione del servizio di scambio sul posto dell’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20kW. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dall’impresa di distribuzione competente territorialmente e consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica coincidano. Con la delibera n. 28/06 l’AEEG – tenendo conto anche DM 6 febbraio 2006 - ha provveduto ad estendere la disciplina già in vigore fin dal 2000 per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (del. 224) - alla produzione di tutte le altre fonti rinnovabili (come l’eolico, il mini-idro ecc.), oltre che ai clienti del mercato libero. Nel caso di scambio sul posto il soggetto richiedente il servizio si configura come cliente finale e non può vendere l’energia elettrica prodotta, ma solo utilizzarla- anche  in maniera differita nel tempo - per coprire i propri consumi. In sostanza il servizio di scambio sul posto consente al cliente di utilizzare i servizi di rete per immagazzinare l’energia elettrica immessa quando non esiste necessità di consumo e di riprelevarla dalla rete in caso di necessità. L’energia  non consumata  nell’anno di riferimento può essere utilizzata nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Alla fine di tale periodo il credito residuo viene annullato

[5]     Si tratta di un’apparecchiatura elettronica a stato solido che convertono la tensione continua di una batteria in una tensione alternata idonea all'alimentazione di apparati funzionanti a 220/230 volt.

[6]     La delibera prevede che agli impianti alimentati da fonti innovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici, di potenza fino a 1 MW siano riconosciuti prezzi minimi garantiti per scaglioni progressivi: 95€/MWh fino a 500 mila kWh annui; 80€/MWh da 500 mila kWh annui fino a 1 milione; 70€/MWh da 1milione di  kWh  a 2 milioni  di kWh annui. Modifiche e integrazioni alla delibera sono state apportate, successivamente, con le delibere nn. 49/05, 64/05 e 165/05 

[7]     L’articolo 13 cit. indicante le modalità di immissione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, al comma 3 prevede, in funzione incentivante, che l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA, nonché da impianti di qualsiasi taglia, alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato. L’autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. In attuazione di quanto disposto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera del 23 febbraio 2005, n. 34, ha definito le “Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239” (GU n. 61 del 15 marzo 200). Modifiche e integrazioni alla delibera sono state apportate, successivamente, con le delibere nn. 49/05, 64/05 e 165/05.

[8]     Le componenti tariffarie A costituiscono un'importante caratteristica della tariffa elettrica italiana e sono poste a copertura di oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di ricerca, i costi per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.) individuati dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge. Tali oneri vengono generalmente identificati come oneri impropri in quanto rappresentano costi che ricadono in tariffa senza essere giustificati da ragioni di efficienza, in quanto si tratta di oneri sostenuti nell'interesse della collettività. I costi gravano sia sui clienti vincolati, sia sui clienti liberi e sono posti a maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto. I valori delle componenti tariffarie A2-A6 sono determinati dall'Autorità e sono differenziati per tipologia di utenza. La gestione del gettito delle componenti A avviene attraverso appositi conti istituiti presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico. In particolare, la componente A3 è posta a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'acquisto e la vendita di energia CIP6 (da fonti rinnovabili e assimilate).