In attuazione di quanto disposto dall’articolo 7 del D.Lgs.
n. 387/03[1], il DM 28 luglio 2005[2] emanato
dal Ministero delle attività produttive di
concerto con il Ministero dell’ambiente, definisce criteri di
incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica da fonte solare coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/54/CE.
Il decreto introduce una nuova modalità di incentivazione per la
produzione di energia da impianti fotovoltaici con taglie comprese tra 1 kW e 1000 kW di
potenza
elettrica, ricorrendo al cosiddetto
“conto energia”, in sostituzione del precedente sistema di incentivazione
basato esclusivamente su contributi in conto capitale - erogati a livello
regionale, nazionale o comunitario sotto varie forme - e idoneo a finanziare il
50-75 % del costo di investimento.
Con il nuovo sistema di incentivazione, volto a valorizzare direttamente la produzione di energia rinnovabile in modo decentrato e a garantire un
rientro in tempi ragionevoli dell’investimento senza gravare sul bilancio dello
Stato - ma ricorrendo ad un ridotto prelievo sulle bollette elettriche dei
consumatori - gli incentivi saranno concessi con la stessa energia prodotta, il cui surplus potrà essere venduto alla rete elettrica a tariffe
incentivanti.
In sostanza, con
l’attivazione del “conto energia” a partire dal mese di settembre 2005 anche i privati,
le famigli e i condomini possono
connettersi alla rete nazionale e vendere a tariffe incentivanti la propria
energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici.
Il decreto è diretto ad incentivare l’installazione di 500 MW di
impianti fotovoltaici (l'innalzamento della potenza
complessiva incentivabile da 100 a 500 MW è stata disposta dal DM 6
febbraio 2006) - che attualmente in Italia superano di poco i 20MW -
ponendosi come obiettivo nazionale di potenza
cumulata da installare il raggiungimento dei 1000 MW al 2015.
Soggetti
destinatari dell’incentivazione per
la produzione elettrica da fotovoltaico, che sarà erogata per una durata
di 20 anni, sono le persone
fisiche e giuridiche,
compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili della
realizzazione e dell’esercizio degli impianti, che inoltrano domanda di scambio
sul posto dell’energia prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.
All’incentivazione
possono accedere gli impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore
a 1000 kW collegati alla rete elettrica, incluse le piccole reti isolate di cui
all'art. 2, comma 17 del D.Lgs 79/99, entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005 a seguito di nuova
costruzione o rifacimento totale o di potenziamento. Per
accedere all’incentivazione, come ha precisato il DM 6 febbraio 2006 che ha
modificato il decreto 28 luglio 2005, gli impianti devono essere realizzati con
componenti di nuova costruzione e nel rispetto delle norme tecniche riportate
in allegato al decreto.
La
relativa domanda – con allegato il progetto preliminare dell’impianto - viene
presentata entro le date stabilite (art. 7, co. 1) a un soggetto attuatore
individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi
dell’art. 9, co. 2.
A partire dal mese
di settembre 2005, il ruolo di soggetto attuatore è stato assunto dal GRTN
(Gestore del sistema elettrico), su incarico dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas che con la
delibera n.188/05[3] ha individuato le
modalità e le condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti, le
modalità di presentazione delle domande e delle necessarie verifiche. Il
provvedimento è stato recentemente modificato e integrato dalla delibera
AEEG n. 40/06.
Il Gestore
è chiamato a valutare l'ammissibilità delle domande secondo i
criteri definiti dal decreto e ad erogare le tariffe incentivate agli operatori
ammessi a beneficiarne.
L’entità dell’incentivazione (tariffe per kWh), di
cui si prevede un aggiornamento annuo è definita in base alla taglia
dell’impianto; per gli impianti la cui domanda sarà inoltrata a partire
dal 2007 la tariffa decrescerà del 5% (il DM 28 luglio 2005 fissava la
riduzione al 2%).
Gli
impianti di piccola taglia sotto i 20 kW di potenza possono
optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete
dell’energia prodotta:
§
Sistema del servizio di scambio sul posto di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03[4]:
l’incentivazione è riconosciuta solo all’energia prodotta e consumata in
loco: viene installato un inverter[5] che fa un bilancio
tra l’energia prodotta e quella consumata e solo su quest’ultima viene applicata la
tariffa incentivante;
§
cessione in rete dell’energia prodotta: tutta
l’energia prodotta viene immessa in rete, acquistata in base alle tariffe che
definisce l’Autorità dell’energia; sul totale della produzione viene
riconosciuto la tariffa incentivante prevista dal decreto (produzione
moltiplicata per la tariffa incentivante: 0,445 €/kWh per domande relative al 2005 e 2006). I consumi,
diversamente, saranno determinati in base al contratto normalmente gestito con
il gestore locale. Consumi e produzione seguono strade differenti. In questo
modo però viene riconosciuto anche al piccolo produttore
l’opportunità offerte agli impianti di taglia media.
Per gli impianti oltre i 20 kW potenza, l’energia
prodotta potrà beneficiare del:
§
riconoscimento dell’incentivo
ventennale proveniente dai kWh prodotti ed immessi in rete, moltiplicati
per la tariffa incentivante (da 0,460 a 0,490 €/kWh e);
§
ricavato della vendita delle
eccedenze alla
rete locale, ai prezzi definiti dall’Autorità con la delibera n.34/2005[6] con la quale sono fissate, ai
sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03[7] anche
le modalità e le condizioni di ritiro.
Il decreto
all’art. 7 stabilisce criteri di priorità per l’accesso
all’incentivazione, prevedendo un inoltro trimestrale della domande per tutte le tipologie di impianti che possono essere presentate nel periodo
intercorrente dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal 1° al 30 settembre,
dal 1° al 31 dicembre. (in precedenza il DM 28 luglio 2005 fissava date precise:entro il 31 marzo, 30
giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno). Nel caso di impianti di
potenza superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, alla domanda di ammissione
alle tariffe incentivanti è allegata, a pena di inammissibilità
della domanda, una dichiarazione recante impegno a costituire e a far pervenire
al Gestore del Sistema Elettrico – GRTN spa, una cauzione definitiva.
L’obbligo di
costituire cauzione non sussiste qualora il soggetto responsabile dell’impianto
sia una Amministrazione dello Stato, una Regione, una Provincia autonoma o un
ente locale.
Per gli impianti con
potenza superiore ai 50 kW, per i quali è prevista una tariffa
massima, gli incentivi sono attribuiti mediante un meccanismo di gara.
La
graduatoria delle domande viene stabilita in base al valore della tariffa
incentivante richiesta; la priorità è data a quelle domande con
il valore più basso di tariffa richiesta. In caso di parità di
valore, la priorità è riconosciuta in base all’ordine temporale
di ricevimento da parte del GRTN. Inoltre, per gli impianti con taglia compresa
tra i 50 e i 1000 kW il soggetto responsabile dell’impianto deve costituire una
cauzione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa (pari a 1000 € per kWp da installare) a titolo di penale in caso
di mancata realizzazione dell’impianto nei termini previsti dal decreto.
Per le
altre due taglie (1-20 e 20-50 kW) l’elenco degli impianti aventi diritto alla
tariffa incentivante è ordinato secondo la data di ricevimento della
domanda da parte di GRTN.
Specifiche
condizioni per la cumulabilità
del conto energia con altri incentivi sono fissate dall’articolo 10 del
provvedimento che prevede, in particolare, una riduzione del 30% delle tariffe
incentivanti nel caso che il soggetto responsabile benefici della detrazione
fiscale, nonché la mancata erogazione delle tariffe per gli impianti che godano di
incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di
investimento o che usufruiscono dei
certificati verdi.
Le
tariffe incentivanti sono riconosciute fino al raggiungimento, da parte di
tutti gli impianti che le ottengono, di una potenza cumulativa di 500 MW: 360 MW per gli impianti fino a
50 kWp e 140 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.
I
costi dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello
Stato, ma saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i
consumatori (componente tariffaria A3[8]).
Il DM 28 luglio 2005 è
stato recentemente modificato e integrato dal decreto 6 febbraio 2006 del Ministro delle attività produttive, emanato
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
Tra le principali novità introdotte dal decreto si segnalano:
l'innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW e la
variazione dei termini di presentazione delle domande che potranno essere
inviate esclusivamente nei periodi dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal
1° al 30 settembre e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno.
Ulteriori innovazioni del decreto riguardano:
§ l’introduzione di
limiti di potenza annuale, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 (60 MW per
gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di
potenza superiore a 50 kW) cui riconoscere le tariffe incentivanti dei quali si
esclude l’applicazione alle domande inoltrate al Gestore del Sistema Elettrico
–GRTN spa prima della entrata in vigore del decreto in esame;
§ l’obbligo, per gli
impianti di potenza superiore a 50 kW, di allegare alla domanda di ammissione alle tariffe
incentivanti, pena l’inammissibilità della domanda, una dichiarazione
recante impegno a costituire e a far pervenire al GRTN spa, una cauzione
definitiva la cui misura rispetto al precedente decreto viene ridotta a 1000
euro per ogni kW di potenza nominale. Non
sussiste obbligo per Amministrazione dello Stato, una
Regione, una Provincia autonoma o un ente locale;
§ l’ammissione all’incentivazione
anche degli impianti per la cui realizzazione siano utilizzati moduli a film
sottile che rispettino la Norma CEI 61646 (82-12) purché la domanda di accesso
alle tariffe incentivanti sia presentata da persone giuridiche. E’ concessa priorità
di accesso alle domande già presentate prima dell’entrata in vigore del
nuovo DM e non ammesse in ragione dell’utilizzo di detti moduli, purché presentate
da persone giuridiche;
§ la priorità
di accesso alle tariffe incentivanti, in conseguenza dell’incremento del limite
di potenza, delle domande non ammesse in ragione del raggiungimento del limite
massimo di potenza cumulativa prevista dal precedente DM 28 luglio 2005,
inoltrate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore di detto
decreto e la data di entrata in vigore del DM in esame;
§ la possibilità
riconosciuta agli impianti di potenza non superiore a 20 kW di optare per il servizio di scambio sul posto o
per la cessione in rete dell’energia prodotta. Nel primo caso l’incentivazione
è riconosciuta solo all’energia prodotta e consumata in loco;
§ l’invarianza della
tariffa iniziale comunicata dal GRTN nella lettera di accettazione della
domanda di incentivazione per i venti
anni di durata della medesima;
§ l’aggiornamento
della tariffa iniziale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
famiglie ed operai applicato solo agli impianti per i quali la domanda viene
presentata dopo il 2006, per ciascuno degli anni successivi al 2006, insieme ad
una decurtazione della tariffa stessa del 5% l’anno;
§ l’incremento del
10% delle tariffe incentivanti riconosciute – che restano costanti fino all’anno 2012 incluso –
qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione
ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definiti all’art.
3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005. Il soggetto che intende avvalersi di tale
ulteriore beneficio è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione la
dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. 192/200;
§ il potenziamento di
un impianto va inteso come l’intervento tecnologico eseguito su un impianto
esistente, entrato in esercizio da almeno 2 anni che ne consenta una produzione
aggiuntiva.
[1] D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”. All’art. 7 comma
1, prevede l’adozione di uno o
più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione
della produzione di energia elettrica dalla fonte solare e al comma 2, lett. d)
prevede una specifica tariffa incentivante per l’energia prodotta mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare.
[2]
Il DM 28 luglio 2005 recante “Criteri per l'incentivazione della produzione
di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”
(GU 5 agosto 2005, n. 181) è
stato recentemente modificato dal DM 6 febbraio 2006 (GU 15 febbraio 2006).
[3] Pubblicato sulla GU 14 settembre 2005.
[4] L’art. 6 introduce una misura volta ad agevolare la diffusione degli impianti di piccola taglia consistente nell’applicazione del servizio di scambio sul posto dell’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20kW. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dall’impresa di distribuzione competente territorialmente e consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica coincidano. Con la delibera n. 28/06 l’AEEG – tenendo conto anche DM 6 febbraio 2006 - ha provveduto ad estendere la disciplina già in vigore fin dal 2000 per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (del. 224) - alla produzione di tutte le altre fonti rinnovabili (come l’eolico, il mini-idro ecc.), oltre che ai clienti del mercato libero. Nel caso di scambio sul posto il soggetto richiedente il servizio si configura come cliente finale e non può vendere l’energia elettrica prodotta, ma solo utilizzarla- anche in maniera differita nel tempo - per coprire i propri consumi. In sostanza il servizio di scambio sul posto consente al cliente di utilizzare i servizi di rete per immagazzinare l’energia elettrica immessa quando non esiste necessità di consumo e di riprelevarla dalla rete in caso di necessità. L’energia non consumata nell’anno di riferimento può essere utilizzata nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Alla fine di tale periodo il credito residuo viene annullato
[5]
Si tratta di un’apparecchiatura
elettronica a stato solido che convertono la tensione continua di una batteria
in una tensione alternata idonea all'alimentazione di apparati funzionanti a
220/230 volt.
[6]
La delibera prevede che agli impianti
alimentati da fonti innovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici, di potenza
fino a 1 MW siano riconosciuti prezzi minimi garantiti per scaglioni
progressivi: 95€/MWh fino a 500 mila kWh annui; 80€/MWh da 500 mila kWh annui
fino a 1 milione; 70€/MWh da 1milione di
kWh a 2 milioni di kWh annui. Modifiche e integrazioni alla
delibera sono state apportate, successivamente, con le delibere nn. 49/05,
64/05 e 165/05
[7]
L’articolo 13 cit. indicante le
modalità di immissione nel sistema dell’energia elettrica da fonti
rinnovabili, al comma 3 prevede, in funzione incentivante, che l’energia
prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA, nonché da impianti di
qualsiasi taglia, alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, del moto
ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli
impianti ad acqua fluente, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal
gestore della rete alla quale l’impianto è collegato. L’autorità
per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro
dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a
condizioni economiche di mercato. In attuazione di quanto disposto dall’art.
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge
n. 239/04, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera
del 23 febbraio 2005, n. 34, ha definito le “Modalità e condizioni
economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3
e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della
legge 23 agosto 2004, n. 239” (GU n.
61 del 15 marzo 200). Modifiche e integrazioni alla delibera sono state
apportate, successivamente, con le delibere nn. 49/05, 64/05 e 165/05.
[8] Le componenti tariffarie A costituiscono un'importante caratteristica della tariffa elettrica italiana e sono poste a copertura di oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di ricerca, i costi per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.) individuati dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge. Tali oneri vengono generalmente identificati come oneri impropri in quanto rappresentano costi che ricadono in tariffa senza essere giustificati da ragioni di efficienza, in quanto si tratta di oneri sostenuti nell'interesse della collettività. I costi gravano sia sui clienti vincolati, sia sui clienti liberi e sono posti a maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto. I valori delle componenti tariffarie A2-A6 sono determinati dall'Autorità e sono differenziati per tipologia di utenza. La gestione del gettito delle componenti A avviene attraverso appositi conti istituiti presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico. In particolare, la componente A3 è posta a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'acquisto e la vendita di energia CIP6 (da fonti rinnovabili e assimilate).