Mercato del gas naturale

L’attività conoscitiva e le proposte dell’Autorità di settore

Lo stato di avanzamento dei processi di liberalizzazione nei due principali mercati energetici del nostro paese (elettricità e gas) è stato oggetto di due indagini conoscitive svolte congiuntamente dall’Autorità per la concorrenza e il mercato (Antitrust) e dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Le indagini, avviate nel 2003, si sono concluse nel giugno 2004 per la parte relativa al gas naturale e nel febbraio 2005 per quella concernente il settore elettrico.

L’attività conoscitiva delle due Autorità - come si sottolinea nella relazione annuale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2005 - ha preso le mosse dalla considerazione che il processo di liberalizzazione dei due settori non è stato ancora completato in alcuni aspetti qualificanti e che non ha determinato livelli di concorrenza tali da produrre gli attesi incrementi di efficienza e le riduzioni degli oneri per i clienti finali.

 

Per quanto concerne, più in particolare, il processo di liberalizzazione del settore del gas, nelle considerazioni contenute nel documento conclusivo dell’istruttoria conoscitiva si rileva come il nostro Paese, nonostante una legislazione tra le più avanzate in Europa, sia ancora caratterizzato da insufficienti livelli di concorrenza, e da prezzi superiori a quelli dei principali mercati europei.

Secondo l’indagine citata, le norme adottate per favore della liberalizzazione del settore del gas, a partire dal D.Lgs. n. 164/2000, non sono risultate sufficienti a garantire effetti concorrenziali di rilievo. Per quanto riguarda le maggiori criticità che ancora persistono sotto il profilo concorrenziale nella varie fasi della filiera del gas sono state formulate alcune considerazioni conclusive che segnalano come causa principale del fenomeno la persistente posizione dominante di ENI, esercitata direttamente o attraverso le società controllate, in tutte le fasi della filiera del gas. L’ENI, infatti, detiene il controllo su tutte le infrastrutture di trasporto internazionali e sulla scelta delle modalità di cessione del gas ai fini del rispetto dei tetti antitrust, che in sostanza sono vanificati, secondo quanto riportato nell’indagine, attraverso la cessione da parte dell’ENI, poco prima della frontiera, di quote ad operatori di propria scelta, secondo quelle che vengono definite come le c.d. vendite innovative.

Per quanto riguarda la fase di approvvigionamento di gas - con riferimento sia alle importazioni sia alla produzione nazionale – nelle conclusioni dell’indagine si osserva che i contratti di importazione take or pay sottoscritti da Eni nell’imminenza dell’approvazione della direttiva 98/30/CE, hanno consentito al gruppo di continuare ad occupare quote dell’incremento annuo di domanda di gas e che, nonostante un significativo aumento del numero di importatori, si tratta (con le eccezioni di Enel e, parzialmente, di Edison) di ingressi decisi dall’Eni stessa. La produzione nazionale continua pertanto ad essere quasi integralmente (circa l’89% nel 2003) nelle mani dell’operatore dominante, che può usare strategicamente i volumi prodotti e giovarsi, in tal modo, di ulteriori notevoli flessibilità, sia in termini di quantità, sia di prezzo di approvvigionamento.

Anche le infrastrutture di trasporto internazionale utilizzate per l'importazione di gas in Italia - per la gran parte saturate dal gas proveniente dai contratti a lungo termine (take or pay) - sono interamente sottoposte al controllo da parte dell’ENI che, direttamente o attraverso società partecipate, è in grado di condizionarne la gestione.

Secondo il documento conclusivo dell’indagine, tale posizione conferisce all’operatore dominate il potere di influenzare le dinamiche concorrenziali sul mercato a valle della vendita; si osserva, tuttavia, che in una prospettiva dinamica la maggiore criticità concorrenziale risiede nella capacità dell’Eni di determinare se e come potenziare le infrastrutture estere esistenti in modo da consentire anche ad altri soggetti di accedere ai canali di importazione tradizionali (Algeria e Russia in primis).

Dall’analisi condotta emerge che la posizione dominante dell’ENI nell’approvvigionamento, nel controllo delle infrastrutture di trasporto internazionali e nella scelta delle modalità di cessione del gas per il rispetto dei tetti antitrust, determina a favore dell’Eni un costo di approvvigionamento del gas minore rispetto ai concorrenti.

Lo sviluppo di una effettiva concorrenza sarebbe dunque strettamente condizionato dall’ingresso di nuovi operatori indipendenti da Eni nell’approvvigionamento di gas a condizioni competitive, mentre la condizione necessaria per evitare una mera spartizione tra gli operatori del mercato della vendita, - in un contesto caratterizzato dall’utilizzo esclusivo di contratti take or pay -  è costituita da una sufficiente flessibilità dell’offerta rispetto alle variazioni della domanda, garantita da un adeguato eccesso di capacità di trasporto, in grado di innescare una concorrenza per la conquista di quote di mercato.

Sul tema dell’accesso non discriminato e trasparente al sistema, il documento conclusivo sottolinea, inoltre, come l’attività di regolazione svolta tra il 2001 e il 2005 si sia concentrata su tale obiettivo anche attraverso la definizione di norme volte a:

§      garantire condizioni favorevoli ai nuovi investimenti e allo sviluppo di modalità di utilizzo delle infrastrutture di sistema, atte a sostenere forme sempre più flessibili e concorrenziali di offerta di gas naturale;

§      limitare il potere di mercato dell’operatore dominante, stante la mancata previsione di una piena separazione proprietaria, in seno al gruppo Eni, tra fasi regolate (trasporto e stoccaggio) e fasi in concorrenza (approvvigionamento e vendita).

Per quanto riguarda poi i prezzi, l’indagine, come anticipato, evidenzia come, al di là della modalità di definizione, i prezzi del gas naturale, anche successivamente all’avvio del processo di liberalizzazione, appaiano  superiori a quelli prevalenti nei principali paesi europei, come emerge sulla base di dati di fonte Eurostat (gennaio 1997-luglio 2003), ciò nonostante il costo di approvvigionamento del gas appaia in linea con quello riscontrato nei principali paesi europei.

 

Tra i possibili interventi volti a potenziare la concorrenza nel mercato del gas, le due Autorità segnalano:

§      la realizzazione entro il 2008, dei progetti di nuove infrastrutture di rigassificazione di Brindisi e Rovigo ;

§      il potenziamento, da parte di ENI, dei gasdotti internazionali TAG e TTPC per consentire nuove opportunità di approvvigionamento di gas russo ed algerino da parte di nuovi operatori disposti a sottoscrivere contratti di trasporto ship or pay;

§      la creazione di un operatore indipendente del sistema (ISO - Indipendent System Operator), separato nella proprietà da ENI, che dovrebbe detenere e gestire le infrastrutture di trasporto e stoccaggio;

§      lo sviluppo di un mercato centralizzato (o Borsa del gas);

§      la cessione da parte dell'operatore ENI di quantitativi adeguati di gas ad un prezzo prossimo al costo di approvvigionamento e senza controllo sui destinatari (gas release);

§      lo smobilizzo di quantitativi di gas stoccato che si rende disponibile oltre a quello necessario per la sicurezza;

§      il trasferimento di contratti di approvvigionamento a lungo termine esistenti, che richiede tuttavia un intervento normativo, attuabile in sede di recepimento della nuova direttiva europea 2003/55/CE;

§      adeguate misure di sostegno alla ricerca e produzione di gas nel territorio nazionale.

 

Per quanto riguarda lo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, con particolare riferimento alla terzietà della gestione della rete nazionale dei gasdotti e del sistema degli stoccaggi, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha presentato, in data 27 gennaio 2005, una segnalazione al Parlamento e al Governo[1].

Si tratta di un documento di proposte per lo sviluppo concorrenziale del mercato del gas che si basano sulle conclusioni della istruttoria conoscitiva sopra citata.

Riprendendo sostanzialmente tali conclusioni, l’Autorità sottolinea come l’esperienza dei primi cinque anni di liberalizzazione abbia mostrato come la separazione societaria sia uno strumento insufficiente per il raggiungimento dell’obiettivo della piena neutralità delle attività di rete e di stoccaggio rispetto a quelle di approvvigionamento e vendita su mercati potenzialmente concorrenziali.

L’uscita di Eni dal capitale di Snam Rete Gas viene pertanto considerato come un passo necessario per garantire la neutralità dell’operatore di rete, ma non sufficiente a garantire la pluralità degli operatori e il conseguente impulso allo sviluppo di flussi di gas non “controllati” dall’Eni medesimo per  l’approvvigionamento del Paese.

A parere dell’Autorità, in assenza di adeguati provvedimenti che limitino la possibilità per l’operatore dominante di controllare – in proprio o in accordo con operatori internazionali – le infrastrutture di importazione situate in territorio estero alimentanti la rete italiana, il mercato nazionale rischia di restare sottoposto alla dominanza e alle strategie del gruppo Eni[2].

La promozione della concorrenza nel settore dovrebbe quindi passare necessariamente attraverso un processo di separazione che trovi la sua conclusione naturale nella piena separazione proprietaria delle società che gestiscono sia la rete di trasporto sia lo stoccaggio[3].

Per superare le oggettive difficoltà che ostacolano le iniziative di altri operatori l'Autorità auspica l'adozione, pertanto, di una serie di iniziative quali:

§      una riduzione della quota di proprietà della società Eni nel capitale delle controllate Snam Rete Gas e Stogit, fino a livelli residuali, in analogia a quanto già avvenuto per la rete di trasmissione dell’elettricità[4]; si auspica pertanto un analogo assetto per il settore del gas, il quale determinerebbe condizioni di simmetria tra i due principali operatori nazionali del settore energetico;

§      l’evoluzione di Snam Rete Gas verso la condizione di operatore indipendente dovrebbe essere associata al conferimento ad essa della facoltà di operare anche all’estero e, per quanto direttamente funzionale all’approvvigionamento del Paese, al conferimento delle proprietà, delle concessioni e dei diritti di trasporto esistenti in capo ad Eni afferenti  le infrastrutture di trasporto extranazionali di adduzione del gas ai punti di entrata nella rete nazionale, nel rispetto dei contratti di importazione esistenti; con tali misure si potrebbero impedire strategie di contenimento dei flussi verso il mercato italiano e l’operatore indipendente Snam Rete Gas potrebbe assumere l’opportuna rilevanza nel sistema infrastrutturale internazionale di diretto interesse per il Paese;

§      la riformulazione del limite quantitativo alle importazioni e il suo prolungamento oltre il 2010; in proposito l’Autorità rileva come l’esperienza della liberalizzazione del mercato del gas abbia dimostrato come l’Eni, grazie alla sua posizione dominante e al controllo delle infrastrutture di importazione, abbia potuto evitare gli effetti del limite quantitativo posto alle importazioni; tra 5 anni, a fine 2010, tale limite (61%) verrà infatti meno e nel frattempo, tenuto conto del contesto del mercato internazionale e dei tempi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture, difficilmente il sistema nazionale potrà disporre di un sufficiente eccesso di offerta per assicurare un mercato concorrenziale; per tali ragioni si auspica una riformulazione del limite citato, con suo prolungamento nel tempo;

§      la cessione a operatori terzi, attraverso opportune modalità competitive, di: a) parte dei contratti di importazione di lungo periodo nella disponibilità del Gruppo Eni; b) parte della produzione nazionale di gas, pari a circa il 18% dei consumi,  anch’essa nella disponibilità esclusiva del Gruppo Eni;

Anche per quanto attiene la terzietà dell’attività di stoccaggio, l’Autorità, nel rilevare come la società Stogit, posseduta totalmente da Eni, operi oggi in monopolio di fatto, controllando quindi la principale fonte di modulazione dell’offerta di gas per tutte le imprese concorrenti di Eni Gas & Power, sottolinea l’esigenza di una sollecita separazione proprietaria, analoga a quella descritta per Snam Rete Gas[5].

Nel processo per la terzietà delle attività di trasporto e di stoccaggio, l’Autorità prospetta inoltre l’opportunità di prevedere il controllo della società Stogit da parte della società Snam Rete Gas, in quanto ciò consentirebbe anche una maggiore efficienza nella gestione complessiva di infrastrutture tra loro strettamente connesse, nonché un adeguato impulso per gli investimenti di sviluppo.

Si segnala, inoltre, che con lettera del 16 marzo 2005 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato alla Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DL n. 332/94, convertito con modificazioni dalla legge n. 474/94, una comunicazione relativa ad uno schema di DPCM con il quale si procede alla individuazione della Snam Rete Gas SpA quale società nel cui statuto deve essere inserita - prima di ogni atto che determini la perdita del controllo - una clausola che assicuri al Ministro dell’economia e delle finanze poteri speciali, come previsti dall’art. 2 del citato DL n. 332/94, cosi come novellato dall’art. 4, comma 277, della legge n. 350/03 (finanziaria 2004); il contenuto specifico della clausola che attribuisce i poteri speciali sarà individuato con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Si segnala, in proposito, che il DPCM, recante la data del 23 marzo 2006, è stato recentemente pubblicazione in Gazzetta[6].



[1]    Si vede, inoltre, la segnalazione inviata, in data 16 febbraio, dall''Autorità per l'Energia            elettrica e il gas, sulla situazione del mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali in      Italia.  

[2]     Nella segnalazione in oggetto l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha in particolare evidenziato come la società Snam Rete Gas - oltre a non partecipare alla proprietà o alla gestione delle infrastrutture di adduzione al territorio nazionale esistenti - non sia impegnata in alcuno dei nuovi progetti per gasdotti di interconnessione internazionale o terminali di rigassificazione, ricordando inoltre come attualmente gli approvvigionamenti da parte di nuovi soggetti attivi nel commercio del gas in Italia dipendano nella maggioranza dei casi, per quantità e prezzi, dalle cessioni di gas e capacità di trasporto effettuate dall’Eni all’estero, attraverso la vendita di gas e di capacità di trasporto. In tal modo l’Eni ha la possibilità di scegliere i propri principali “competitori”. Le quantità di gas importate e totalmente fuori dal controllo di Eni sono inferiori al 10% e sono state spesso acquistate a prezzi più alti rispetto a quelli del soggetto dominante. L’Eni ha quindi nella sostanza eluso il tetto antitrust posto dalla legge di liberalizzazione (69% delle importazioni nel 2005, che si riduce al 61% nel 2010).

[3]     Quanto ai profili comunitari, si ricorda come la normativa di riferimento sia attualmente la nuova direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce le nuove norme comuni per il mercato interno del gas naturale, abrogando esplicitamente, dal 1° luglio 2004,  la direttiva 98/30/CE.

      Per quanto attiene alle attività di trasporto, l’art.9 della direttiva dispone che il gestore del sistema di trasporto deve agire in maniera indipendente, e ciò comporta la sua separazione giuridica, organizzativa e decisionale dalle attività non connesse al trasporto in una impresa verticalmente integrata, di cui possa eventualmente far parte. In particolare, la direttiva precisa che il gestore del sistema di trasporto, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto. Tali norme non comportano, peraltro,  l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasporto dall'impresa verticalmente integrata.

      A garanzia dell’indipendenza del gestore del sistema di trasporto, la direttiva prevede che gli Stati membri applichino i seguenti criteri minimi:

-   i soggetti responsabili dell’amministrazione del sistema di trasmissione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas integrata, le quali siano responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, distribuzione e fornitura di gas naturale;

-   devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

-   il gestore del sistema deve poter disporre di poteri decisionali indipendenti dall’impresa di gas integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, manutenzione e sviluppo della rete;

-   deve essere predisposto da parte del gestore un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. L’organo responsabile del controllo del programma presenta, annualmente, all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate.

[4]     Si ricorda che il Gruppo dominante Enel, anch’esso sottoposto al vincolo di possesso del 20%, ha già previsto la riduzione al 5%, limite imposto ad ogni altro operatore terzo. Si veda il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 -adottato ai sensi dell’art.1 ter, c.1, del decreto legge n.239/2003 - recante “Criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”, in base al quale è in seguito avvenuta la quotazione delle azioni mediante offerta  pubblica di vendita della società Terna spa - che detiene la proprietà di circa il 94 per cento della rete di trasmissione nazionale - approdata in Borsa il 23 giugno 2004..

[5]     Nella Segnalazione in commento l’Autorità ricorda altresì come la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico, abbia garantito alla Stogit il rinnovo delle concessioni in scadenza per almeno 20 anni, per cui il potere di mercato nell’offerta di stoccaggio sarebbe destinato a procrastinarsi ancora molto a lungo attraverso il perpetuarsi del monopolio di fatto di detta società.

[6]     DPCM 23 marzo 2006 (GU n. 79 del 4 aprile 2006).