Riordino dell’ENEA

Il decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, recante un nuovo riordino dell’ENEA[1], è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 137/02[2] ed ha sostituito il precedente D.Lgs. n. 36 del 1999 di cui è stata disposta l’abrogazione.

Il riordino dell’organizzazione e del funzionamento dell’ENEA è basato, secondo la relazione illustrativa trasmessa alle Camere, su criteri di semplificazione, efficienza ed economicità, e si collega alla più generale riforma di alcuni enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (CNR, ASI e INAF) varata dal Governo nel 2003.

Il provvedimento di riordino ha ridefinito la missione dell’ENEA, chiamato ad operare nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie, con compiti sia di promozione che di effettuazione diretta di attività di ricerca (di base e applicata), innovazione tecnologica, diffusione e trasferimento dei risultati e prestazione di servizi ad alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

All’Ente è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico, nonché autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. Esso è dotato di un ordinamento autonomo adottato, in conformità alle disposizioni dello stesso decreto legislativo e del D.Lgs. 204/98[3], sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d’intesa con i ministri dell’istruzione, dell’ambiente e degli affari esteri, limitatamente alle attività internazionali.

Le attività dell’ENEA sono svolte nell’ambito del piano di attività triennale disciplinato dall’articolo 16 del decreto di riordino; il piano triennale si colloca nel quadro del Programma nazionale della ricerca (PNR)[4] disciplinato dal citato D.Lgs. 204/98.

L’operato dell’Ente si concretizza in dettaglio, attraverso le seguenti attività:

§      promozione e svolgimento di attività di ricerca, sia di base che applicata, compresa la realizzazione di prototipi e l’industrializzazione dei prodotti nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche e delle altre tecnologie innovative;

§      conduzione di grandi progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione a prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;

§       valutazione del grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, in particolare in relazione a richieste delle pubbliche amministrazione;

§      fornitura di servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche misure, prove e valutazioni nei settori di competenza, a soggetti sia pubblici che privati;

§      promozione della collaborazione con enti e istituzioni di altri paesi in campo scientifico, compresa la definizione di normativa tecnica, la partecipazione a grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali;

§      svolgimento di attività di comunicazione e promozione della ricerca attraverso la diffusione dei risultati ottenuti e valorizzazione e trasferimento tecnologico dei medesimi a fini produttivi e a sostegno dello sviluppo nazionale;

§      promozione e sostegno dei processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale con particolare riferimento alle pmi;

§      collaborazione con le regioni e le amministrazioni locali ai fini della promozione, attraverso iniziative congiunte, dello sviluppo delle realtà produttive territoriali;

§      valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e delle attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Comitato di indirizzo e di valutazione della ricerca (CIVR)[5], di cui al D.Lgs 204/98;

§      promozione della formazione e della crescita tecnico-professionale dei ricercatori nelle materie di competenza anche attraverso la collaborazione con le università sulla base di apposite convenzioni;

§      realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;

§      svolgimento di qualsiasi altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

All’Ente è inoltre consentito il trasferimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti relativi ai propri beni e servizi ad una società di diritto privato la cui costituzione - prevista dallo stesso decreto legislativo - rappresenta una novità di rilievo nell’ambito dell’organizzazione dell’ENEA.

Il modello di governance proposto con il riordino prevede, accanto agli organi dell’Ente già esistenti (presidente, c.d.a. e collegio dei revisori), altri soggetti (Consiglio scientifico, Comitato di valutazione e Comitato di indirizzo e di coordinamento dei progetti di industrializzazione) con funzioni di consulenza tecnico-scientifica, di valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti e di raccordo con il sistema produttivo.

Mentre il Consiglio scientifico ed il Comitato di valutazione erano già previsti, ma non disciplinati direttamente, dal D.Lgs. n.36/99, il Comitato di indirizzo e di coordinamento dei progetti di industrializzazione rappresenta una novità nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente.

Il Consiglio scientifico, istituito in sostituzione del precedente comitato di consulenza tecnico-scientifica, è organo di consulenza costituito da rappresentanti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell’ENEA su designazione dei ministri dell’istruzione (quattro componenti), delle attività produttive (tre componenti), dell’ambiente (due componenti), per l’innovazione e per le politiche agricole (uno ciascuno). I componenti rimangono in carica per quattro anni, con possibilità di riconferma per una sola volta, ed eleggono al loro interno il presidente che viene scelto tra i membri designati dal Ministro dell’istruzione.

I compiti assegnati al consiglio scientifico - di seguito elencati - sono di carattere propositivo e consultivo e sono riferiti all’attività complessiva di ricerca dell’Ente:

§      individuazione, attraverso proposte da sottoporre al presidente e al c.d.a,  delle possibili linee evolutive della ricerca nei settori di competenza;

§      realizzazione di analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;

§      espressione al c.d.a di pareri tecnico-scientifici, obbligatori ma non vincolanti, sulle proposte di piano (triennale e annuale) e sullo stato della ricerca;

§      realizzazione di studi su richiesta specifica del c.d.a. e redazione di pareri.

Il Comitato di indirizzo e di coordinamento dei progetti di industrializzazione svolge compiti di carattere propositivo e consultivo riferiti all’attività complessiva di ricerca dell’Ente, ma con particolare riguardo alle strategie industriali. In particolare al Comitato compete:

§      l’individuazione, attraverso l’elaborazione di proposte da sottoporre al presidente e al c.d.a, delle possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza;

§      la realizzazione di analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale;

§      l’espressione al c.d.a di pareri tecnico-scientifici, obbligatori ma non  vincolanti, sulle proposte di piano (triennale e annuale) e sullo stato della ricerca ai fini produttivi svolta dall’ENEA;

§      la realizzazione di studi su richiesta specifica del c.d.a. e la redazione di pareri.

Il Comitato si compone di sette membri nominati con decreto del Ministro delle attività produttive. Di questi, quattro sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e uno ciascuno dai ministri dell’istruzione, dell’ambiente e delle attività produttive. La partecipazione al Comitato non comporta la percezione di indennità o di compensi, in qualsiasi forma.

 

Al Comitato di valutazione spetta, invece, il compito di valutare periodicamente i risultati scientifici e tecnologici dell’attività dell’ENEA, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 204/98, anche in relazione agli obiettivi fissati nel piano triennale e in quello annuale. L’attività di valutazione dovrà essere svolta in base ai criteri definiti dal Ministro dell’istruzione, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)[6].

Il Comitato di valutazione, cui è riconosciuta piena autonomia nello svolgimento dei propri compiti, per il supporto logistico necessario al loro svolgimento si avvale della collaborazione del direttore generale dell’ENEA.

 

La struttura organizzativa dell’ENEA delineata dal decreto legislativo - al cui vertice è posto il direttore generale responsabile della gestione dell’Ente - si articola in un massimo di 5 dipartimenti, individuati in relazione ai settori di intervento dell’Ente e articolati a loro volta in divisioni, e in un massimo di tre direzioni centrali.

I dipartimenti sono strutture organizzative di primo livello alle quali è attribuita la responsabilità  dell’esercizio integrato delle funzioni dell’Ente. Con riferimento a grandi aree di materie omogenee individuate in relazione alle finalità dell’ente, svolgono compiti finali e strumentali nonché compiti di indirizzo e di coordinamento delle unità di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse, strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e annuale.

I dipartimenti si articolano in un massimo di 35 divisioni, strutture di secondo livello che gestiscono i progetti di ricerca e assicurano il raggiungimento dei risultati. Con riferimento alle specifiche aree di competenza sono incaricati di:

§      elaborare le proposte del piano triennale e annuale per le attività di competenza;

§      gestire gli investimenti in grandi infrastrutture su mandato del c.d.a.;

§      coordinare e controllare le divisioni;

§      allocare risorse presso le divisioni in relazione ai piani triennale e annuale;

§      proporre al c.d.a. politiche di gestione e di sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;

§      coordinare le relazioni esterne, nazionali e internazionali sulle tematiche di competenza;

§      valorizzare la ricerca sul territorio, anche attraverso accordi di programma e attività di agenzia;

§      redigere relazioni e formulare proposte al c.d.a. sulla costituzione di nuove società, consorzi ecc.;

§      coordinare i progetti e programmi comuni a più dipartimenti, su incarico del c.d.a.;

§      valorizzare i risultati della ricerca.

Le direzioni centrali svolgono attività di supporto di interesse generale comuni a più organi o dipartimenti. Articolate in un massimo di venticinque strutture di secondo livello, le direzioni centrali sono incaricate, in particolare, di:

§      assicurare l’elaborazione dei bilanci;

§      curare l’amministrazione del personale;

§      gestire i processi di pianificazione e controllo di gestione, nonché il sistema informativo gestionale, la rete di comunicazione dell’Ente e la comunicazione esterna;

§      curare i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell’Ente non inerenti alle correnti attività della rete scientifica;

§      gestire gli affari societari;

§      fornire assistenza e supporto legale;

§      supportare la rete scientifica nella vendita di beni e di servizi a terzi;

§      gestire il patrimonio immobiliare.

 

L’attività dell’Enea si svolge sulla base di piani di attività triennali e annuali.

Con il piano triennale sono definiti obiettivi, programmi di ricerca, risultati socio-economici attesi e risorse correlate, in coerenza con il PNR (di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 204/1998) e con gli indirizzi del Ministro delle attività produttive. Nel piano triennale, che viene aggiornato con cadenza annuale, è inserita la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale. Con il piano annuale di dettaglio viene pianificata l’attività da svolgere nel corso dell’anno, con riferimento a specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.

Le proposte di entrambi i piani sono deliberate dal c.d.a e sono sottoposte all’approvazione dal Ministro delle attività produttive, come previsto dal D.Lgs. 204/98[7], d’intesa con i ministri dell’istruzione e dell’ambiente, previo parere dei ministri della funzione pubblica e dell’economia.

 

Tra gli strumenti di cui l’Ente può avvalersi per lo svolgimento delle sue funzioni e delle sue attività istituzionali rientrano:

§      la stipula di convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti sia pubblici che privati;

§      la costituzione o partecipazione a società, consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

§      la partecipazione alla costituzione e alla conduzione scientifica di centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi;

§      le attività di ricerca e di studio commissionate a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

§      il coordinamento di attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza;

§      l’utilizzo di ogni altro strumento necessario al conseguimento dei fini istituzionali.

 

Una novità di rilievo introdotta dal D.Lgs. 257 è rappresentata dall’autorizzazione concessa all’ENEA per la costituzione di una società di diritto privato alla quale potranno essere trasferite, da parte degli aventi diritto, la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall’attività di ricerca dell’Ente.

A tale società viene affidata la gestione delle partecipazioni detenute dall’ENEA nelle aziende industriali. Tali partecipazioni sono trasferite alla società in attuazione di un programma di ristrutturazione, sia organizzativa che produttiva, approvato dal Ministro delle attività produttive su proposta del c.d.a. Alla stessa società è consentita l’assunzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalità dell’ENEA.

 

Le entrate dell’ENEA individuate dal decreto legislativo di riordino sono costituite:

§      dal contributo finanziario ordinario dello Stato [8];

§      dalle assegnazioni e da contributi delle pubbliche amministrazioni centrali e locali per specifiche iniziative di ricerca;

§      da contributi della UE o di organismi internazionali, per la partecipazione a programmi;

§      dai mezzi finanziario derivanti dal proprio patrimonio;

§      da contratti stipulati con terzi, pubblici e privati, per la fornitura di beni e servizi;

§      dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;

§      dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazione a società di capitali o altre forme associative;

§      da ogni eventuale ulteriore entrata.

 

Il provvedimento di riordino prevede, altresì, la predisposizione da parte dell’ENEA di un regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, da sottoporre all’approvazione del Ministro delle attività produttive, previo parere, per i profili di rispettiva competenza, dei ministri della funzione pubblica e dell’economia. Al regolamento si potranno affiancare ulteriori regolamenti interni e altri atti di organizzazione, adottati secondo modalità previste dal regolamento di organizzazione.

Quanto alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti, il decreto legislativo stabilisce che sia regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/01, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L’ENEA è sottoposto alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero delle attività produttive e della Corte dei conti. Il Ministro delle attività produttive ha il compito di vigilare sul corretto andamento dell’Ente e di verificare il perseguimento dei relativi fini istituzionali.

In particolare al Ministro compete l’approvazione:

§      delle proposte di piano triennale e annuale;

§      del bilancio consuntivo;

§      della costituzione di società, consorzi e altre forme associative;

§      delle modifiche al regolamento di organizzazione.

L’Ente si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (non previsto dal precedente D.Lgs. 36), ai sensi dell’art. 43 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, concernente, appunto l’assunzione da parte della Avvocatura della rappresentanza e della difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati.

Infine, oltre alla trasmissione annuale al Parlamento di una relazione sull’attività dell’ENEA da parte del Ministro delle attività produttive, sentiti i ministri dell’istruzione e dell’ambiente (entro il 30 giugno), il decreto legislativo contempla la possibilità di commissariamento dell’Ente per gravi e motivate ragioni, concernenti il corretto funzionamento e il perseguimento delle proprie finalità, prevedendo la possibilità di scioglimento del c.d.a. dell’Ente con DPCM, su proposta del Ministro delle attività produttive, e la nomina di un commissario straordinario - per un periodo non superiore a diciotto mesi - cui sono riconosciuti i poteri del presidente e del c.d.a. dell’ENEA.



[1]     Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

[2]     Legge 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici".

[3]     Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 “, emanato in attuazione dell’art. 11, co. 1, lett. d), della legge Bassanini,  ha tracciato il quadro generale di riassetto della ricerca nazionale nell’ambito del quale era stato predisposto il precedente riordino dell'ENEA (D.Lgs. 36/99).

[4]     Si ricorda che il PNR, che costituisce il principale strumento di programmazione e di coordinamento della ricerca, è disciplinato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 204/98. Di durata triennale, ma aggiornato annualmente, il PNR viene elaborato sulla base del DPEF ed è approvato dal CIPE. Il PNR 2005-2007 è stato varato con la delibera CIPE del 18 marzo2005.

[5]     Si tratta del Comitato di valutazione della ricerca, istituito presso il Ministero dell’università (ora dell’istruzione, dell’università e della ricerca) dall’art. 5 del D.Lgs 204/98, con il compito di elaborare strumenti efficaci per la valutazione di istituzioni e programmi di ricerca.

[6]     L’art. 5 del D.Lgs 204/98, che ha istituito presso il Ministero dell’università (ora dell’istruzione, dell’università e della ricerca) il Comitato di valutazione della ricerca, con il compito di elaborare strumenti efficaci per la valutazione di istituzioni e programmi di ricerca, al comma 1, lett b) assegna al CIVR il compito di determinare i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e dall’ASI. Lo stesso comma, alla lettera e) prevede, inoltre, che al CIVR spetti la determinazione dei criteri e delle modalità per la costituzione, da parte dei predetti enti, ove previsto dalle norme vigenti, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell’attività dell’ente stesso.

[7]     In particolare il comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. trasferisce dal CIPE ai Ministeri vigilanti la competenza in materia di approvazione di piani e programmi degli enti di ricerca.

[8]     Le somme destinate all’ENEA in bilancio sono iscritte nel cap. 7630 (UPB 4.2.3.4. - Ente nazionale energia e ambiente) dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (tabella 3).