Il decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, recante un
nuovo riordino dell’ENEA[1], è
stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge
137/02[2] ed ha
sostituito il precedente D.Lgs. n. 36 del 1999 di cui
è stata disposta l’abrogazione.
Il riordino dell’organizzazione e del funzionamento
dell’ENEA è basato, secondo la relazione illustrativa trasmessa alle
Camere, su criteri di semplificazione, efficienza ed economicità,
e si collega alla più generale riforma di alcuni enti sottoposti alla
vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(CNR, ASI e INAF) varata dal Governo nel 2003.
Il provvedimento di riordino ha ridefinito la missione dell’ENEA, chiamato
ad operare nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie, con
compiti sia di promozione che di effettuazione diretta di attività di ricerca
(di base e applicata), innovazione tecnologica, diffusione e trasferimento dei
risultati e prestazione di servizi ad alto livello tecnologico, anche in
collaborazione con il sistema produttivo.
All’Ente è
riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico, nonché autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. Esso
è dotato di un ordinamento
autonomo adottato, in conformità alle disposizioni dello stesso
decreto legislativo e del D.Lgs. 204/98[3],
sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività
produttive, d’intesa con i ministri dell’istruzione, dell’ambiente e degli
affari esteri, limitatamente alle attività internazionali.
Le attività dell’ENEA
sono svolte nell’ambito del piano di
attività triennale disciplinato dall’articolo 16 del decreto di
riordino; il piano triennale si colloca nel quadro del Programma nazionale
della ricerca (PNR)[4]
disciplinato dal citato D.Lgs. 204/98.
L’operato dell’Ente si concretizza in dettaglio, attraverso le seguenti
attività:
§
promozione
e svolgimento di attività di ricerca, sia di base che applicata, compresa la realizzazione di prototipi
e l’industrializzazione dei prodotti nei settori dell’energia, dell’ambiente e
delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle
radiazioni elettromagnetiche e delle altre tecnologie innovative;
§ conduzione di grandi progetti di ricerca,
sviluppo e dimostrazione a prevalente contenuto ingegneristico
e tecnologico;
§ valutazione del grado di sviluppo di
tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, in particolare in
relazione a richieste delle pubbliche amministrazione;
§ fornitura di servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche misure, prove e
valutazioni nei settori di competenza, a soggetti sia pubblici che
privati;
§
promozione della collaborazione con enti e
istituzioni di altri paesi in campo scientifico, compresa la definizione di
normativa tecnica, la partecipazione a grandi programmi di ricerca e agli
organismi internazionali;
§ svolgimento di attività di
comunicazione e promozione della ricerca attraverso la diffusione dei risultati
ottenuti e valorizzazione e trasferimento tecnologico dei medesimi a fini
produttivi e a sostegno dello sviluppo nazionale;
§ promozione e sostegno dei processi di
innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale con particolare
riferimento alle pmi;
§ collaborazione con le regioni e le amministrazioni
locali ai fini della promozione, attraverso iniziative congiunte, dello
sviluppo delle realtà produttive territoriali;
§ valutazione dei risultati dei programmi di
ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e delle attività del
personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Comitato di
indirizzo e di valutazione della ricerca (CIVR)[5],
di cui al D.Lgs 204/98;
§ promozione della formazione e della
crescita tecnico-professionale dei ricercatori nelle materie di competenza
anche attraverso la collaborazione con le università sulla base di
apposite convenzioni;
§ realizzazione e gestione di grandi
attrezzature scientifiche e tecnologiche;
§ svolgimento di qualsiasi altra
attività funzionale al perseguimento delle finalità
istituzionali.
All’Ente è inoltre consentito
il trasferimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti relativi ai propri
beni e servizi ad una società di
diritto privato la cui costituzione - prevista dallo stesso decreto
legislativo - rappresenta una novità
di rilievo nell’ambito dell’organizzazione dell’ENEA.
Il modello di governance proposto con il riordino prevede,
accanto agli organi dell’Ente già esistenti (presidente, c.d.a. e collegio dei revisori), altri soggetti (Consiglio scientifico, Comitato di valutazione e
Comitato di indirizzo e di coordinamento dei progetti di industrializzazione) con
funzioni di consulenza tecnico-scientifica, di valutazione periodica dei
risultati scientifici e tecnologici conseguiti e di raccordo con il sistema
produttivo.
Mentre il Consiglio scientifico ed il Comitato di valutazione erano già previsti, ma non disciplinati direttamente, dal D.Lgs. n.36/99, il Comitato di indirizzo e di coordinamento dei progetti di industrializzazione rappresenta una novità nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente.
Il Consiglio scientifico,
istituito in sostituzione del precedente comitato di consulenza
tecnico-scientifica, è organo di consulenza costituito da rappresentanti
della comunità scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal
presidente dell’ENEA su designazione dei ministri dell’istruzione (quattro
componenti), delle attività produttive (tre componenti), dell’ambiente
(due componenti), per l’innovazione e per le politiche agricole (uno ciascuno).
I componenti rimangono in carica per quattro anni, con possibilità di
riconferma per una sola volta, ed eleggono al loro interno il presidente che
viene scelto tra i membri designati dal Ministro dell’istruzione.
I compiti assegnati al consiglio scientifico - di
seguito elencati - sono di carattere propositivo e consultivo e sono riferiti
all’attività complessiva di ricerca dell’Ente:
§
individuazione,
attraverso proposte da sottoporre al presidente e al c.d.a, delle possibili linee evolutive della ricerca
nei settori di competenza;
§
realizzazione
di analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a
livello internazionale;
§
espressione
al c.d.a di pareri tecnico-scientifici, obbligatori
ma non vincolanti, sulle proposte di piano (triennale e annuale) e sullo stato
della ricerca;
§
realizzazione
di studi su richiesta specifica del c.d.a. e
redazione di pareri.
Il Comitato di indirizzo e di
coordinamento dei progetti di industrializzazione svolge compiti di
carattere propositivo e consultivo riferiti all’attività complessiva di
ricerca dell’Ente, ma con particolare riguardo alle strategie industriali. In
particolare al Comitato compete:
§
l’individuazione,
attraverso l’elaborazione di proposte da sottoporre al presidente e al c.d.a, delle possibili linee evolutive della ricerca nei
settori produttivi di competenza;
§
la
realizzazione di analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori
produttivi di competenza a livello nazionale;
§
l’espressione
al c.d.a di pareri tecnico-scientifici, obbligatori
ma non vincolanti, sulle proposte di
piano (triennale e annuale) e sullo stato della ricerca ai fini produttivi
svolta dall’ENEA;
§
la
realizzazione di studi su richiesta specifica del c.d.a.
e la redazione di pareri.
Il Comitato si compone di sette membri
nominati con decreto del Ministro delle attività produttive. Di questi,
quattro sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative e uno ciascuno dai ministri dell’istruzione, dell’ambiente e
delle attività produttive. La partecipazione al Comitato non comporta la
percezione di indennità o di compensi, in qualsiasi forma.
Al Comitato di valutazione spetta, invece,
il compito di valutare periodicamente i risultati scientifici e tecnologici
dell’attività dell’ENEA, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 204/98, anche in relazione agli obiettivi fissati
nel piano triennale e in quello annuale. L’attività di valutazione
dovrà essere svolta in base ai criteri definiti dal Ministro
dell’istruzione, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca (CIVR)[6].
Il Comitato di valutazione, cui è riconosciuta piena autonomia nello svolgimento dei propri compiti, per il supporto logistico necessario al loro svolgimento si avvale della collaborazione del direttore generale dell’ENEA.
La struttura organizzativa dell’ENEA
delineata dal decreto legislativo - al cui vertice è posto il direttore
generale responsabile della
gestione dell’Ente - si articola in un massimo di 5 dipartimenti, individuati in relazione
ai settori di intervento dell’Ente e articolati a loro volta in divisioni, e in
un massimo di tre direzioni centrali.
I dipartimenti sono strutture organizzative di
primo livello alle quali è attribuita la responsabilità dell’esercizio integrato delle funzioni
dell’Ente. Con riferimento a grandi aree di materie omogenee individuate in
relazione alle finalità dell’ente, svolgono compiti finali e strumentali
nonché compiti di indirizzo e di coordinamento delle unità di secondo
livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse,
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano
triennale e annuale.
I dipartimenti si articolano in un massimo di 35 divisioni, strutture di secondo
livello che gestiscono i progetti di ricerca e assicurano il raggiungimento dei
risultati. Con riferimento alle specifiche aree di competenza sono incaricati
di:
§
elaborare le proposte del piano triennale e
annuale per le attività di competenza;
§ gestire gli investimenti in grandi
infrastrutture su mandato del c.d.a.;
§ coordinare e controllare le divisioni;
§ allocare risorse presso le divisioni in
relazione ai piani triennale e annuale;
§ proporre al c.d.a.
politiche di gestione e di sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;
§ coordinare le relazioni esterne, nazionali e
internazionali sulle tematiche di competenza;
§ valorizzare la ricerca sul territorio, anche
attraverso accordi di programma e attività di agenzia;
§ redigere relazioni e formulare proposte al c.d.a. sulla costituzione di nuove società, consorzi
ecc.;
§ coordinare i progetti e programmi comuni a
più dipartimenti, su incarico del c.d.a.;
§ valorizzare i risultati della ricerca.
Le direzioni centrali svolgono attività di supporto di
interesse generale comuni a più organi o dipartimenti. Articolate in un
massimo di venticinque strutture di secondo livello, le direzioni centrali sono
incaricate, in particolare, di:
§
assicurare l’elaborazione dei bilanci;
§
curare l’amministrazione del personale;
§
gestire i processi di pianificazione e controllo
di gestione, nonché il sistema informativo gestionale, la rete di comunicazione
dell’Ente e la comunicazione esterna;
§
curare i servizi generali e gli acquisti di
funzionamento dell’Ente non inerenti alle correnti attività della rete
scientifica;
§
gestire gli affari societari;
§
fornire assistenza e supporto legale;
§
supportare la rete scientifica nella vendita di
beni e di servizi a terzi;
§
gestire il patrimonio immobiliare.
L’attività
dell’Enea si svolge sulla base di piani
di attività triennali e annuali.
Con il piano triennale sono definiti
obiettivi, programmi di ricerca, risultati socio-economici attesi e risorse
correlate, in coerenza con il PNR (di cui all’art. 1, co.
2, del D.Lgs. 204/1998) e con gli indirizzi del
Ministro delle attività produttive. Nel piano triennale, che viene
aggiornato con cadenza annuale, è inserita la programmazione pluriennale
del fabbisogno del personale. Con il piano
annuale di dettaglio viene
pianificata l’attività da svolgere nel corso dell’anno, con riferimento
a specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, tempi di
realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.
Le proposte di
entrambi i piani sono deliberate dal c.d.a e sono
sottoposte all’approvazione dal Ministro delle attività produttive, come
previsto dal D.Lgs. 204/98[7],
d’intesa con i ministri dell’istruzione e dell’ambiente, previo parere dei
ministri della funzione pubblica e dell’economia.
Tra gli strumenti di cui l’Ente può avvalersi per lo svolgimento delle
sue funzioni e delle sue attività istituzionali rientrano:
§
la
stipula di convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti
sia pubblici che privati;
§
la
costituzione o partecipazione a società, consorzi e fondazioni con
soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
§
la partecipazione
alla costituzione e alla conduzione scientifica di centri di ricerca
internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi;
§
le attività
di ricerca e di studio commissionate a soggetti pubblici e privati, nazionali e
internazionali;
§
il coordinamento
di attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza;
§
l’utilizzo
di ogni altro strumento necessario al conseguimento dei fini istituzionali.
Una novità
di rilievo introdotta dal D.Lgs. 257 è
rappresentata dall’autorizzazione concessa all’ENEA per la costituzione di una società di diritto privato alla quale
potranno essere trasferite, da parte degli aventi diritto, la titolarità
e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali
derivanti dall’attività di ricerca dell’Ente.
A tale società
viene affidata la gestione delle
partecipazioni detenute dall’ENEA
nelle aziende industriali. Tali partecipazioni sono trasferite alla
società in attuazione di un programma di ristrutturazione, sia
organizzativa che produttiva, approvato dal Ministro delle attività
produttive su proposta del c.d.a. Alla stessa
società è consentita l’assunzione di partecipazioni, anche di
maggioranza, in altre società il cui oggetto sociale sia strumentale al
perseguimento delle finalità dell’ENEA.
Le entrate dell’ENEA individuate dal decreto
legislativo di riordino sono costituite:
§ dal contributo finanziario ordinario dello
Stato [8];
§ dalle assegnazioni e da contributi delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali per specifiche iniziative di
ricerca;
§
da contributi
della UE o di organismi internazionali, per la partecipazione a programmi;
§
dai
mezzi finanziario derivanti dal proprio patrimonio;
§
da contratti
stipulati con terzi, pubblici e privati, per la fornitura di beni e servizi;
§
dai
ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;
§
dagli
utili o dividendi derivanti dalla partecipazione a società di capitali o
altre forme associative;
§
da ogni
eventuale ulteriore entrata.
Il provvedimento di
riordino prevede, altresì, la predisposizione da parte dell’ENEA di un regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Ente, da sottoporre all’approvazione del Ministro delle
attività produttive, previo parere, per i profili di rispettiva
competenza, dei ministri della funzione pubblica e dell’economia. Al regolamento
si potranno affiancare ulteriori regolamenti interni e altri atti di
organizzazione, adottati secondo modalità previste dal regolamento di
organizzazione.
Quanto alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti, il decreto legislativo stabilisce che sia regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/01, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
L’ENEA è sottoposto alla vigilanza
e al controllo da parte del Ministero delle attività produttive e
della Corte dei conti. Il
Ministro delle attività produttive ha il compito di vigilare sul
corretto andamento dell’Ente e di verificare il perseguimento dei relativi fini
istituzionali.
In particolare al Ministro compete l’approvazione:
§
delle
proposte di piano triennale e annuale;
§
del
bilancio consuntivo;
§
della
costituzione di società, consorzi e altre forme associative;
§
delle
modifiche al regolamento di organizzazione.
L’Ente si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (non
previsto dal precedente D.Lgs. 36), ai sensi
dell’art. 43 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, concernente, appunto l’assunzione
da parte della Avvocatura della rappresentanza e della difesa di
amministrazioni non statali e degli impiegati.
Infine, oltre alla trasmissione
annuale al Parlamento di una relazione sull’attività
dell’ENEA da parte del Ministro delle attività produttive, sentiti i
ministri dell’istruzione e dell’ambiente (entro il 30 giugno), il decreto
legislativo contempla la
possibilità di commissariamento dell’Ente per
gravi e motivate ragioni, concernenti il corretto funzionamento e il
perseguimento delle proprie finalità, prevedendo la possibilità
di scioglimento del c.d.a.
dell’Ente con DPCM, su proposta del
Ministro delle attività produttive, e la nomina di un commissario straordinario - per un
periodo non superiore a diciotto mesi - cui sono riconosciuti i poteri del
presidente e del c.d.a. dell’ENEA.
[1] “Riordino
della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente -
ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
[2] Legge 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici".
[3] Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a
norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 “,
emanato in attuazione dell’art. 11, co. 1, lett. d),
della legge Bassanini, ha tracciato il quadro generale di riassetto
della ricerca nazionale nell’ambito del quale era stato predisposto il
precedente riordino dell'ENEA (D.Lgs. 36/99).
[4] Si ricorda che il PNR, che costituisce il principale strumento di programmazione e di coordinamento della ricerca, è disciplinato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 204/98. Di durata triennale, ma aggiornato annualmente, il PNR viene elaborato sulla base del DPEF ed è approvato dal CIPE. Il PNR 2005-2007 è stato varato con la delibera CIPE del 18 marzo2005.
[5] Si tratta del Comitato di valutazione della
ricerca, istituito presso il Ministero dell’università (ora
dell’istruzione, dell’università e della ricerca) dall’art. 5 del D.Lgs 204/98, con il compito di elaborare strumenti
efficaci per la valutazione di istituzioni e programmi di ricerca.
[6] L’art. 5 del D.Lgs 204/98, che ha istituito presso il Ministero dell’università (ora dell’istruzione, dell’università e della ricerca) il Comitato di valutazione della ricerca, con il compito di elaborare strumenti efficaci per la valutazione di istituzioni e programmi di ricerca, al comma 1, lett b) assegna al CIVR il compito di determinare i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e dall’ASI. Lo stesso comma, alla lettera e) prevede, inoltre, che al CIVR spetti la determinazione dei criteri e delle modalità per la costituzione, da parte dei predetti enti, ove previsto dalle norme vigenti, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell’attività dell’ente stesso.
[7] In particolare il comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. trasferisce dal CIPE ai Ministeri vigilanti la competenza in materia di approvazione di piani e programmi degli enti di ricerca.
[8] Le somme destinate all’ENEA in bilancio sono iscritte nel cap. 7630 (UPB 4.2.3.4. - Ente nazionale energia e ambiente) dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (tabella 3).