Turismo - Accordo quadro

L’Accordo quadro, che ha definito i "Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della L. 135/01[1], rinviando a sua volta ad una successiva attività delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano la concreta definizione di una parte consistente della disciplina, è stato predisposto nel mese di ottobre 2001 ed approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 14 febbraio 2002, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 281/1997.

Tale decreto legislativo dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in Conferenza Stato-regioni al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

L'accordo è stato approvato in sede di Conferenza successivamente all'entrata in vigore della L. Cost.18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Costituzione, a seguito della quale la materia del turismo, non contemplata tra le competenze statali, si ritiene ricompresa nella competenza residuale delle regioni, ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione.

 

Recepito con il DPCM 13 settembre 2002, l'accordo si compone di due articoli, il primo dei quali detta i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico[2], mentre il secondo riporta i principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico, di cui all'art. 2, comma 5, della legge 135/01 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo.

L'accordo è così riassumibile:

L'articolo 1, alla lettera a) stabilisce una denominazione unica a livello nazionale (IAT), per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica, e stabilisce che gli standard minimi dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti siano definiti concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, che ne disciplinano gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e il concorso degli enti territoriali e funzionali.

La lettera b) individua le tipologie di imprese turistiche operanti nel settore, in base all'attività svolta dalle stesse, e le attività di accoglienza non convenzionali. A tale fine, identifica le principali tipologie di attività turistiche e talune garanzie essenziali che nell'esercizio di tali attività debbono comunque essere offerte [3].

Le tipologie di attività turistiche individuate dalla lett. b) art.1 dell'accordo sono così sintetizzabili:

§      attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico - ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari;

§      attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti;

§      attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari;

§      attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti;

§      attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, dì quelle naturali, compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali, del territorio. Fra tali attività sono compresi gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque della mense a spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci.

§      altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Secondo lo stesso articolo 1 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono altresì competenti a definire concordemente:

§      standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b) (lettera c);

§      standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico - alberghiere e delle strutture ricettive in generale (lettera d). Gli standard di queste ultime strutture valgono anche per quelle ricettive gestite senza scopo di lucro (lettera h) e per le attività di accoglienza non convenzionale (lettera i);

§      standard unitari minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive (lettera e);

§      standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio (così come definite dalla lettera f [4]), delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni (lettera f)[5];

§      requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma, compresa la qualificazione professionale, e l'organizzazione di corsi di formazione alle professioni turistiche (lettera g);

§      criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze e concessi per attività turistico – ricreative, fermi restando gli elementi disciplinati con la Legge 16 marzo 2001, n.88[6] (lettera l);

§      standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal DPR 2 dicembre 1997, n.509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi, turistici e i posti turistici, sentite le associazioni di categoria (lettera m);

§      criteri uniformi per l'espletamento di esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche esercitate in forma autonoma (lettera n).

 

L'articolo 2 fissa i principi egli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n.135/2001, come segue:

§      il CIPE è individuato come l'organo competente a ripartire le risorse finanziarie disponibili per le imprese turistiche, comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti dai fondi comunitari, in relazione al peso economico del comparto turistico (lettera a). I provvedimenti di incentivazione dovranno comunque favorire lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale (lettera c);

§      l'ente competente a livello nazionale alla promozione turistica dell'Italia all'estero è l'ENIT, che opera previa intesa e in coordinamento con le Regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta (lettera b);

§      la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e della possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento (lettera d);

§      le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, anche attraverso l'uso di sistemi informatici; le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta (lettera e);

§      i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo (lettera i).



[1]     Legge 29 marzo 2001, n.135, recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”.

[2]     Di cui all'art.2, comma 4 della legge - quadro 29 marzo 2001, n.135”.

[3]     L'accordo prevede al riguardo che deve essere comunque garantita la fruizione delle strutture anche ai soggetti con disabilità o con limitate capacità motorie, la tutela e la sicurezza del cliente nel rispetto della normativa vigente in materia; l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti di lavoro.

[4]     Ai sensi dell'art.1, lettera f dell' Accordo, le Agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi. compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.

[5]     L'Accordo dichiara il permanere dell'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore, né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

[6]     La L.16 marzo 2001, n.88, "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", reca, all'art.10, "Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi".