Fondo per le politiche sociali – I più recenti provvedimenti

L’evoluzione della disciplina del Fondo per le politiche sociali

Il Fondo nazionale per le politiche sociali è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge n. 449/1997 (legge finanziaria per il 1998, articolo 59, commi 44-46), per le finalità indicate dalla legge stessa (contrasto della povertà, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, condizione degli anziani, prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze, inserimento cittadini stranieri). Confluiscono nel Fondo gli stanziamenti previsti da numerose leggi di settore.

 

Il D.Lgs. n. 112/1998 fa affluire al Fondo le risorse previste da ulteriori leggi di settore, e in generale le risorse statali destinate ad interventi in materia di “servizi sociali” (art. 133). La determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo è riservata allo Stato (art. 129, comma 1, lettera e).

 

Nel corso del tempo si registra un mutamento significativo della natura del Fondo e della consistenza delle risorse ad esso destinate.

 

Una particolare importanza riveste la legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). In particolare la legge n. 328/2000:

§      incrementa le risorse finanziarie;

§      precisa che compete allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

§      delega a un successivo regolamento di delegificazione di stabilire modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo, secondo i princìpi e criteri direttivi da essa indicati[1];

§      demanda alla legge finanziaria di determinare l’ammontare del Fondo (vedi tabella C della legge finanziaria);

§      stabilisce che le risorse sono ripartite annualmente tra le Regioni con decreto del ministro della solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali (secondo il Piano dei servizi sociali e a altri criteri precisati dalla legge stessa, basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulla situazione occupazionale).

 

Le leggi nn. 388/2000[2] e 448/2001[3] nell’incrementare il Fondo, contengono nuovi elenchi di leggi settoriali di spesa che confluiscono nel Fondo.

 

In attuazione della legge n. 328/2000, il primo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (DPR 3 maggio 2001) fornisce lo schema generale di ripartizione delle c.d. “risorse indistinte” del Fondo - non vincolate cioè ad una destinazione indicata per legge - per macro-aree di intervento (vedi schema seguente).

 

 

Aree di intervento

%

Indicatori

Responsabilità familiari

15

Popolazione residente

Diritti dei minori

10

Popolazione < 18 anni

Popolazione < 4 anni

Persone anziane

60

Popolazione > 65 anni

Popolazione > 75 anni

Contrasto povertà

7

Tasso di disoccupazione % poveri

Disabili (gravi, in particolare)

7

n. disabili gravi

Immigrati

-

n. immigrati

Droga

-

Popolazione obiettivo

Avvio della Riforma

1

Popolazione residente

 

Nel 2001 le risorse indistinte sono pari a circa 400 milioni di euro circa. Nel 2002 tali risorse sono pari a 461 milioni di euro circa.

 

La legge n. 289 del 2002, art. 46 (finanziaria per il 2003) ha modificato significativamente la disciplina del Fondo.

Nel Fondo sono infatti confluiti gli stanziamenti per numerosi interventi disciplinati da altre disposizioni, “senza vincolo di destinazione”, fatta eccezione per le risorse destinate a soddisfare diritti soggettivi. Peraltro, la stessa legge destina almeno il 10 per cento delle risorse “a sostegno delle politiche della famiglia di nuova costituzione” attraverso, in particolare, misure volte a favorire l’acquisto della prima casa e la natalità. (Cfr. a tale riguardo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 423 del 2004, sopra analizzata).

La ripartizione per le diverse finalità avviene con decreto annuale del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, d’intesa con la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali.

La legge n. 289 del 2002 ha inoltre previsto la determinazione con DPCM dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, attraverso i quali garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le prestazioni nel campo sociale, con una procedura analoga al modello definito con i livelli essenziali di assistenza nel comparto sanitario (LEA). Peraltro, tale disposizione non ha trovato attuazione.

 

Va evidenziato che negli anni scorsi, nell’ambito di alcuni provvedimenti normativi, sono stati introdotti nuovi vincoli di destinazione per una parte delle risorse del Fondo, alcuni dei quali sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale: vedi, in particolare, il decreto legge n. 269 del 2003, che aveva vincolato una quota consistente delle risorse del Fondo al finanziamento di “politiche a favore delle famiglie e alcune disposizioni della legge n. 350 del 2003, ha introdotto finalizzazioni per complessivi 197 milioni di euro (politiche a favore della famiglia e, in particolare, degli anziani e disabili; abbattimento barriere architettoniche; integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap; servizi per la prima infanzia e scuola d’infanzia).

L’utilizzo delle risorse finanziarie negli anni 2001-2005

La tabella seguente indica le risorse complessivamente affluite al Fondo nel periodo 2001-2005, come indicate nei decreti annuali di riparto (importi in euro).

 

Anno

Risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali

2001

1.590.713.072

2002

1.622.889.199

2003

1.716.555.931

2004

       1.884.346.940  (a)

2005

1.308.080.940

 

(a) Tale importo comprende anche 150.000.000 euro relativi all’ex Fondo per gli asili nido (vedi più diffusamente infra).

 

I decreti di riparto fino ad oggi adottati sono i seguenti:

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 22 marzo 2001, Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2001[4].

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2002, Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002[5].

Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2003 Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003[6].

Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° luglio 2004 Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004[7].

Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 luglio 2005 Riparto delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2005[8].

 

La tabella riportata nelle pagine seguenti consente di porre a confronto le risorse finanziarie affluite nel Fondo nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, e la loro ripartizione tra i diversi soggetti istituzionali (Amministrazioni statali, INPS, Regioni, comuni).

 


Tabella di confronto della destinazione delle risorse finanziarie prevista dai decreti di riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali negli anni 2003, 2004, 2005

(importi in euro)

 

 

 

 

2003

2004

2005

 

 

 

 

Totale risorse

1.716.555.931

1.884.346.940[9]

1.308.080.940

 

 

 

 

A)      Totale fondi destinati all’INPS

di cui

678.279.253

808.630.000

706.630.000

A1) Assegni ai nuclei familiari etc (L. n. 448/98, art. 65)

366.349.253

366.000.000

344.000.000

A2) Assegni di maternità etc (L. n. 448/98, art. 66)

265.200.000

275.000.000

253.000.000

A3) Agevolazioni di soggetti con handicap grave (L. n. 104/92, art. 33)

    45.700.000

   61.000.000

106.000.000

A4) Lavoratori affetti da talassemia major (L. n. 448/2001, art. 39)

      1.030.000

    3.630.000

    3.630.000

A5) Onere pregresso

------

103.000.000

------

B)      Somme destinate ai comuni (promozione diritti dell’infanzia ex lege n. 285/1997)

44.466.939

44.466.939

44.466.939

C)      Risorse del Dipartimento politiche antidroghe della Presidenza del Consiglio

--------

14.000.000

----[10]

D)      Totale risorse destinate a Regioni e province autonome

di cui

 

896.823.876

 

1.000.000.000 [11]

 

518.000.000

D1) Risorse indistinte

700.176.123

479.565.306

518.000.000

D2) Risorse di cui all’ex Fondo per gli asili nido (L. n. 448/2001, art. 70)

--------- [12]

150.000.000

----- [13]

D3) Politiche per la famiglia, l’acquisto della prima casa ed il sostegno della natalità

161.000.000

173.434.694

-----

D4) Misure di sostegno della povertà

35.647.753

------

-----

D5) Politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili

 

70.000.000

 

D6) Abbattimento delle barriere architettoniche (L. 9 gennaio 1989, n. 13)

 

 20.000.000

 

D7) Integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap

 

40.000.000  

 

D8) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia

 

67.000.000

 

 

 

 

 

E)      Risorse destinate al Ministero del lavoro per interventi di carattere sociale

di cui

96.985.863

17.250.001

38.984.000

E1) Fondo immigrazione (D.lgs. n. 286/98)

Non specificato

 3.000.000

Non specificato

E2) Contributo Federazione pro ciechi (L. n. 284/97)

Non specificato

1.032.914

Non specificato

E3) Infanzia (L. n. 285/97; L. n. 451/97)

Non specificato

1.200.000 e 1.410.000

Non specificato

E4) Famiglia (L. n. 328/2000)

Non specificato

1.770.900

Non specificato

E5) Volontariato e associazionismo (L. n. 266/91; L. n. 342/2000; L. n. 438/1998)

Non specificato

6.088.473

Non specificato

E6) Politiche sociali e reddito ultima istanza (L. n. 328/2000)

Non specificato

2.329.114

Non specificato

E7) Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro per la costruzione di asili nido (art. 91 della L. n. 289 del 2002 - legge finanziaria 2003)[14].

 

10.000.000

 

----------

 

-------

E8) Rimanenze

 

418.600

 

 


Le risorse del Fondo per le politiche sociali per l’anno 2006, sulla base dei disegni di legge finanziaria e di bilancio (Legge n. 311 del 2005)

Ai fini di una corretta ricostruzione delle risorse complessivamente disponibili per l’anno finanziario 2006, occorre tener conto di una pluralità di interventi contenuti nei documenti di bilancio. A tal fine si fa riferimento alle voci riportate nell’ultimo decreto di riparto delle risorse del Fondo per le politiche sociali per il 2005 (decreto ministeriale 22 luglio 2005).

 

1)   Si devono innanzitutto considerare gli stanziamenti relativi ad alcuni capitoli del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[15], anche alla luce delle variazioni apportate a tale riguardo dal disegno di legge finanziaria. L’importo complessivo dei capitoli del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il Fondo per le politiche sociali è pari a 1.268.313.940 euro, come di seguito specificato:

a)   capitolo 3671[16] «Fondo  da  ripartire per le politiche sociali»: risultano iscritti, in seguito alle note di variazione, € 1.154.000.000[17].

     Nelle previsioni per l’assestamento dell’anno finanziario 2005 la dotazione finanziaria risultava pari a € 1.193.767.000; le variazioni proposte in diminuzione sono pertanto pari a € 39.767.000.

b)   capitolo 3535[18]: risultano presenti € 105.000.000 (assegno a nuclei familiari disagiati)[19];

c)   capitolo 3532[20]: risultano presenti € 6.713.940 (benefici ai parenti di soggetti portatori di handicap)[21];.

d)   capitolo 3537[22]: risultano presenti € 2.600.000 (Benefici per lavoratori affetti da talassemia major e depranocitosi)[23].

 

2)   Oltre all’importo di 1.268.313.940 sopra indicato, occorre considerare gli effetti conseguenti alle misure contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2006 sulla “riduzione dei costi della politica”. L’art. 1, commi 43-48 dispone una diminuzione delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai sottosegretari di Stato, e a coloro che rivestono  incarichi istituzionali ai vari livelli di governo, equivalente ad un 10 per cento dell’intero trattamento economico attualmente retribuito. A tali risparmi si aggiungono, per lo stesso 10 per cento, riduzioni economiche per i componenti degli organi della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare nonché, per i componenti del CNEL, per le somme corrisposte dalle pubbliche amministrazioni per specifici incarichi di consulenza.

     Le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni in esame, nonché le economie di spesa deliberate da Camera e Senato, affluiscono per un periodo di tre anni (2006, 2007 e 2008) al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 



[1]     Il regolamento non è stato emanato.

[2]     Legge finanziaria per il 2001, art. 80, commi 13 e ss.

[3]     Legge finanziaria per il 2002, art. 52, comma 2.

[4]     Non pubblicato in GU.

[5]     GU n. 107, del 9 maggio 2002.

[6]     GU n. 171, del 25 luglio 2003.

[7]     GU n. 228, del 2 settembre 2004.

[8]     GU n. 220, del 21 settembre 2005.

[9]     Tale importo include anche i 150 milioni di euro, destinati alle regioni, inizialmente destinati al Fondo per gli asili nido (cfr. pagina seguente).

[10]    Le risorse finanziarie per il funzionamento del Dipartimento non fanno più parte del Fondo in quanto sono state imputate a diverso capitolo di bilancio.

[11]    Tale importo comprende anche 150 milioni di euro, destinati alle Regioni, inizialmente finalizzati agli asili nido ai sensi dell’art. 70 della legge n. 448/2001 (vedi la lettera D2).

[12]    Con un distinto provvedimento amministrativo (il D.M. 30-10-2003) si è provveduto a ripartire fra le regioni 100 milioni di euro del Fondo per gli asili nido, istituito all'art. 70 della citata legge n. 448/2001. Per il 2002, cfr. il D.M. 11 ottobre 2002, con il quale sono stati  ripartiti 50 milioni di euro.

[13]    L’art. 1, comma 59, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) dispone che lo stanziamento destinato dalla legge n. 448/2001 per gli asili nido sia compreso nel calcolo definitivo della compartecipazione all’IVA, con conseguente soppressione del Fondo. Tale disposizione si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 370 del 17 dicembre 2003 della Corte costituzionale (sopra citata), con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità dell’art. 70 della legge n. 448/2001, che prevedeva la creazione di un Fondo vincolato per gli asili nido (materia propria degli enti locali) anziché fare rientrare tali risorse nel normale finanziamento delle regioni ed enti locali.

[14]    Come segnalato in precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 2004, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità del Fondo.

[15]    Cfr. la Tab. 4, C.d.R. n. 7 «Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale».

[16]    U.P.B. 7.1.5.2.

[17]    Cfr. A.C. 6178/4 ter.

[18]    U.P.B. 7.1.2.6.

[19]    Senza variazioni rispetto alle dotazioni previste nell’assestamento per l’anno finanziario 2005.

[20]    U.P.B. 7.1.2.6.

[21]    Senza variazioni rispetto alle dotazioni previste nell’assestamento per l’anno finanziario 2005.

[22]    U.P.B. 7.1.2.7.

[23]    Senza variazioni rispetto alle dotazioni previste nell’assestamento per l’anno finanziario 2005.