L’art. 70 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha disciplinato il finanziamento e la promozione degli asili nido, definiti come le "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e a sostenere le famiglie e i genitori” che “rientrano nelle competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali” .
La norma dispone l’istituzione di un fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari a 50 milioni di euro per il 2002, 100 milioni di euro per il 2003 e 150 milioni di euro per il 2004. La quantificazione per gli anni successivi è demandata alla tabella C della legge finanziaria annua.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, è operato il riparto delle risorse del fondo tra le regioni.
In particolare, una disposizione concerne l'istituzione di micro-nidi, nell'ambito dei propri uffici, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali (per i figli dei relativi dipendenti), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Gli standard minimi organizzativi devono essere definiti dalla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
La norma prevede infine anche delle agevolazioni fiscali in favore dei genitori e dei datori di lavoro per le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, realizzati sia dai comuni che da privati. la definizione della disciplina relativa alla deducibilità dalle imposte sui redditi è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; gli oneri a carico della finanza pubblica non potranno superare il tetto predeterminato dalla legge (6 mln di euro nel 2002, 20 mln di euro nel 2003 e 25 mln di euro nel 2004).
La legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), all’art. 91, istituisce, a decorrere dall'anno 2003, il Fondo di rotazione per la realizzazione di servizi di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, il cui finanziamento è posto a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Sono specificate
le indicazioni (stima dei tempi di realizzazione; entità del finanziamento
richiesto; stima del costo di esecuzione dell'opera) necessarie ai fini della
formulazione della domanda di ammissione al finanziamento – da presentare al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede alla revoca del finanziamento in caso di ingiustificati ritardi o di gravi irregolarità nell'impiego dei contributi.
Ad un altro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con quello dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è invece affidata la definizione i criteri per la concessione dei finanziamenti, tenendo conto dei alcuni parametri precisati dalla legge medesima.
La legge n. 266 del 2005[1] prevede la costituzione di un Fondo di 1.140 milioni di euro per il 2006 per interventi “volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio economico”.
A tale proposito va ricordato che sono espressamente poste a carico del Fondo alcune misure a sostegno dei genitori, con l’assegnazione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005 e per ogni figlio nato nel 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
A differenza della disposizione di cui al decreto legge n. 269 del 2003, sopra richiamata, è stabilito un limite di reddito del nucleo familiare (pari a 50 milioni di euro) ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, per una spesa complessivamente prevista è di 696 milioni di euro per il 2006.
La norma detta anche una disciplina diversa delle modalità di erogazione dei benefici, in base alla quale il Ministero dell’Economia si avvale della Sogei s.p.a.
Per quanto concerne
gli altri interventi a valere sul Fondo per la famiglia, in base a
quanto emerso durante l’iter parlamentare, le risorse del Fondo risulterebbero
impiegate per far fronte alle seguenti finalità:
§
sostegno
all’accesso alla locazione;
§
interventi
per i portatori di handicap;
§
finanziamenti
a favore delle scuole paritarie;
§
agevolazioni
fiscali per le spese relative agli asili nido.
Con riferimento specifico a queste ultime, si ricorda che la legge finanziaria per il 2006[2]
consente la detrazione d’imposta,
limitata al 2005, del 19 per cento per le spese documentate sostenute dai genitori
per il pagamento delle rette degli asili nido. La norma prevede un limite
massimo di spesa di 632 euro annui per ciascun figlio che frequenti l’asilo
nido. Pertanto, l’importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08.
Sempre la legge n. 266 del 2005 istituisce, presso il
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
tossicodipendenze” nonché il “Fondo nazionale per le politiche giovanili”.
Il Fondo, pari a 5 milioni di euro per il 2006, è destinato
a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e
prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. Le risorse del Fondo si
ripartiscono: per il 5 per cento, all'Osservatorio predetto, per la conduzione
di attività di comunicazione, informazione e monitoraggio circa il rapporto tra
giovani e tossicodipendenze; per il 95 per cento, alle comunità giovanili,
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio.
La Corte
costituzionale si è pronunciata sui ricorsi presentati da diverse Regioni in
merito ai due Fondi statali destinati al finanziamento degli asili nido,
sopra descritti.
Con la sentenza n. 370 del 2003, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni dell’art. 70 della legge n. 448 del 2001, pur rigettando la tesi, contenuta in alcuni ricorsi regionali, che la problematica degli asili nido sia riconducibile interamente nell’ambito dei servizi sociali e quindi rientri nella competenza esclusiva regionale. Analogamente, non può richiamarsi nel caso di specie l’art. 117, comma 2, lett. m), concernente i livelli essenziali di assistenza, invocati nella memoria dell’Avvocatura dello Stato.
La Corte, anche sulla base dell’evoluzione normativa in merito alla funzione degli asili nido, ritiene infatti che siano oggi prevalenti i profili relativi alla formazione ed istruzione pre scolare del bambino (oltre che ad alcuni profili della tutela del lavoro, connessi alla finalità di favorire la conciliazione tra tempi lavorativi ed impegni familiari): pertanto gli interventi in materia debbono essere ricondotti nell’ambito della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.
La Corte ritiene in conclusione illegittima, ai sensi dell’art. 119 della Cost., la costituzione di un fondo statale a destinazione vincolata, perché non rientrante nella fattispecie di cui al comma quinto dello stesso art. 119 Cost., in ordine agli interventi sociali a favore di determinate regioni o enti locali. Il Fondo in questione lederebbe pertanto l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, mantenendo indebitamente poteri discrezionali allo Stato.
La Corte ha altresì censurato un’altra disposizione dell’art. 70, che affidava alla Conferenza Unificata Stato e autonomie locali la determinazione degli standard minimi organizzativi relativi ai micro nidi nei luoghi di lavoro, in quanto in tal modo si verrebbe a negare la competenza legislativa delle regioni, nell’ambito dei principi posti dal legislatore statale.
In attuazione di tale sentenza, le risorse del Fondo per gli asili nido sono confluite dell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Con la sentenza
n. 320 del 2004, è stata dichiarata l’illegittimità anche delle norme
sul Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi di asili nido o micro
nidi, di cui all’art. 91 della legge n. 289 del 2002.
La Corte richiama i principi contenuti nella sentenza n. 370
del 2003, in merito alla inclusione di tali interventi nell’ambito della
potestà concorrente di Stato e Regioni. La Corte ribadisce che il sistema di
ripartizione delle materie fra Stato e Regioni delineato dall'art. 117 Cost.
«vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in
linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a
soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà
legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto
delle rispettive competenze».
Nella stessa
sentenza, la Corte precisa anche che «le funzioni attribuite alle Regioni
ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a
soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale
le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi
economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità
per loro erogazione».
Con la sentenza n. 287 del 2004, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle norme del decreto legge n. 269/2003 che hanno assegnato contributi ai genitori di figli nati tra il 2003 ed il 2004. La Corte ha rigettato la tesi dei ricorrenti, tesa a considerare tale misura nell’ambito della materia dell’assistenza e della famiglia e, quindi, dei servizi sociali, ritenendo invece legittimo far rientrare questa tipologia di beneficio nella competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale: la sua assegnazione è disposta infatti ”a prescindere da ogni situazione di bisogno, di disagio o di difficoltà economiche”.
Si segnala che le
disposizioni della legge finanziaria per il 2006, sopra descritte, sul fondo
per la famiglia ed il fondo per le comunità giovanili sono stati oggetto di
ricorso da parte di alcune regioni e della provincia autonoma di Trento e
Bolzano[3].