L’attività agrituristica trova la propria disciplina
generale nella legge 96/2006[1],
che ha interamente abrogato la previdente normativa (legge 730/1985[2].
La legge 96/2006 si configura come legge quadro sulla base del dettato
dell’art. 117 Cost., che attribuisce alla competenza regionale le materie
dell’agricoltura e del turismo.
I principi generali sono enunciati all’articolo 1, nel quale
si dichiara che il sostegno all’agricoltura passa anche attraverso la
promozione di idonee forme di turismo nelle campagne che siano finalizzate a:
§
tutelare, qualificare e valorizzare le risorse
specifiche di ciascun territorio;
§
favorire il mantenimento delle attivita' umane
nelle aree rurali;
§
favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la
differenziazione dei redditi agricoli;
§
favorire le iniziative a difesa del suolo, del
territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso
l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita;
§
recuperare il patrimonio edilizio rurale
tutelando le peculiarita' paesaggistiche;
§
sostenere e incentivare le produzioni tipiche,
le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
§
promuovere la cultura rurale e l'educazione
alimentare;
§
favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
In tal senso, l’obiettivo del sostegno è principalmente rivolto
al mondo agricolo e solo indirettamente all’incremento del turismo nelle
campagne. D’altro canto, il sostegno all’agriturismo deve essere armonizzato
con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle
regioni.
L’articolo 2
definisce l’attività agrituristica come l’attività di
ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli mediante
l’utilizzo della propria azienda.
Relativamente ai requisiti
soggettivi la norma fa riferimento a qualunque imprenditore agricolo di cui
all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali
o di persone, singole o associate, per il quale non è richiesta la qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
La legge considera come addetti allo svolgimento
dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo, i familiari partecipi
all’impresa rientranti nella definizione dell’art. 230-bis[3] del codice civile, e i lavoratori dipendenti
a tempo determinato, indeterminato e parziale, ammettendo il ricorso a soggetti
esterni soltanto per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
Il richiamo alla definizione di imprenditore
agricolo dell’art. 2135 del codice civile[4]
comporta che rientri in tale categoria chiunque coltivi il fondo, svolga
attività silvicola, allevi animali o svolga attività connesse. Nella norma
codicistica sono considerate connesse le attività di manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione nonché valorizzazione dei
prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di coltivazione, di
silvicoltura e di allevamento. Inoltre, sono attività connesse anche la
fornitura di beni e servizi esplicate attraverso l’utilizzazione prevalente di
attrezzature e risorse dell’azienda agricola, di norma impiegate nell'attività
agricola esercitata, nonché quelle attività volte alla valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale o destinate a fornire ricezione
ed ospitalità.
In tema di definizione di attività agrituristica, va ricordato
l’articolo 23 della legge 27 marzo 2001, n. 122[5] che
ha introdotto l’ospitalità rurale familiare tra le possibili forme di
ricezione. In questa norma si prevedeva che dette attività rientrassero tra le
attività agrituristiche, se esercitate da imprenditori agricoli, con
professionalità ed in modo continuativo. Su questo punto è possibile affermare
che l’intervento riformatore della legge n. 96 del 2006 abbia ricompreso anche
la forma di ospitalità rurale familiare nella definizione di attività
agrituristica.
Quanto all’elemento oggettivo il medesimo articolo 2 indica quali sono le
attività che possono beneficiare della qualificazione agrituristica:
a) dare
ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare
pasti e bevande prevalentemente costituiti da prodotti dell’azienda o di
aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico o
superalcolico, con preferenza verso i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi
DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali[6];
c)
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi
inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 268/1999[7];
d)
organizzare attività ricreative, anche all'esterno
dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, o culturali, didattiche,
di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo[8]; per
lo svolgimento di tali attività sono ammesse convenzioni con gli enti locali
finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale[9];
e)
all’art. 12 della legge 96/2006 si considerano come
assimilate alle attivita' agrituristiche quelle svolte dai pescatori
relativamente all'ospitalita', alla somministrazione dei pasti costituiti
prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita' di pesca, nonche' le
attivita' connesse ai sensi del D.lgs 226/2001[10], ivi
compresa la pesca-turismo.
Significativo rispetto alla precedente disciplina della
legge 730/85 è il mancato riferimento alla stagionalità
dell’attività agrituristica, dal momento che può essere svolta tutto l’anno,
oppure secondo periodi stabliti dall’imprenditore agricolo.
Altrettanto significativo è il rapporto delle attività
agrituristiche con le attività agricole di coltivazione del fondo o allevamento.
Nell’articolo 2 il rapporto è di connessione, mentre viene meno il
riferimento alla complementarietà contenuto nella precedente disciplina della
L. 730/85[11].
Va tenuto presente che nel rapporto di connessione permane la prevalenza
dell’attività agricola valutata rispetto al tempo di lavoro necessario
all'esercizio delle stesse attivita'
Il rapporto di connessione
può obiettivamente rintracciarsi nella somministrazione di pasti e bevande
costituiti da prodotti in prevalenza propri, ossia prodotti e lavorati
all’interno dell’azienda, oppure di altre aziende della zona o di prodotti
tipici e caratterizzati dai marchi.
Un secondo
elemento di connessione diretta può essere ravvisato nell’uso dell’abitazione
dell’imprenditore agricolo, nonché degli altri edifici già esistenti, purché
ubicati sul fondo. Solo se il fondo sia privo di fabbricati, e dopo che la
regione abbia individuato i comuni nei quali ciò sia possibile, è consentito
l’utilizzo dell’abitazione dell’imprenditore situata in un centro abitato.
Nel quadro delle
semplificazioni introdotte dalla nuova disciplina, per avviare l’attività
agrituristica l’articolo 6 prevede
la comunicazione di inizio attività. I comuni e la regioni compiono, entro 60
giorni dall’inizio dell’attività, i necessari controlli rilasciando
l’autorizzazione definitiva, oppure indicando i tempi e i modi di adeguamento
alla normativa vigente, nel caso in cui le attività poste in essere non fossero
ad essa conformi, potendo disporre la sospensione dell’attività con le relative
sanzioni nei casi di gravi non conformità. In ogni caso, il titolare
dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al
comune qualsiasi variazione delle attivita' in precedenza autorizzate.
Il successivo articolo 9 riserva l'uso della
denominazione «agriturismo» alle aziende agricole che esercitano l'attivita'
agrituristica secondo le norme previste nella legge. Inoltre, viene rimesso ad
un D.M. del MIPAF, sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni, la determinazione dei criteri di
classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e la definizione
delle modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di
valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali.
La legge 96/2006 è
una legge quadro che interviene in una materia già oggetto di potestà
legislativa concorrente da parte delle regioni. In tal senso, la legge prevede
che le regioni uniformino ai principi fondamentali contenuti in essa le proprie
normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa[12]. Le
regioni a statuto speciale provvedono alle finalita' della legge in commento in
conformita' al loro statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione
Alle
regioni, in particolare, la legge demanda i seguenti profili:
·
disciplina degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (articolo 3 comma 2);
·
definizione di criteri, limiti ed obblighi
amministrativi aziendali per lo svolgimento dell’attività agrituristica
(articolo 4);
·
definizione dei criteri per la valutazione del
rapporto di connessione delle attivita' agrituristiche rispetto alle attivita'
agricole che devono rimanere prevalenti (articolo 4, comma 2);
·
disciplina della somministrazione di pasti e di
bevande rientrante ai fini dell’attività agrituristica (articolo 4, comma 4);
·
definizione dei requisiti igienico-sanitari degli
immobili e delle attrezzature da utilizzare (articolo 5);
·
disciplina delle modalità per il rilascio del
certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica; ai fini
del conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare corsi di
preparazione (articolo 7);
·
disciplina della procedura di presentazione della
dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite ai
periodi di alta e di bassa stagione (articolo 8)
·
ai fini della promozione dell’attività di turismo
equestre, incentivazione dell'acquisto e dell'allevamento di cavalli da sella,
nell'ambito delle aziende agrituristiche, con l’allestimento delle relative
attrezzature di ricovero e di esercizio, nonché degli itinerari di turismo
equestre (articolo 11, comma 2);
·
promozione delle attività di studio, ricerca,
sperimentazione formazione professionale e promozione (articolo 11, comma 3);
Al fine di consentire l’attività di
indirizzo e coordinamento del MIPAF e di favorire la comunicazione e lo scambio
di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente al ministero
una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria
competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali
disposizioni emanate in materia. Questi dati vengono poi raccolti dall’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, ove partecipano le associazioni di operatori
agrituristici più rappresentative a livello nazionale. L’osservatorio pubblica
annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell’agriturismo (articolo 13).
È previsto, inoltre, un programma triennale finalizzato alla promozione dell'agriturismo
italiano sui mercati nazionali e internazionali, predisposto dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome,
sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
In tema di agevolazioni in favore degli operatori agrituristici va citato l’articolo 34 del DPR n. 633/1972[13] il
quale prevede un regime speciale per i produttori agricoli, precisando che sono
in ogni caso tali “i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo
2135 del codice civile”. In tal senso, anche la prestazione del servizio di
ricezione ed ospitalità rientra fra le attività connesse che si qualificano
come attività agricole e pertanto anche l’imprenditore agrituristico può a
pieno titolo optare per l’applicazione del regime speciale di cui al citato art.
34.
Detto regime si applica alle sole operazioni
di cessione di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte
dell'allegata tabella A), per le quali è prevista una detrazione, forfettizzata
in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, nonché all'ammontare
imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
Inoltre, l’articolo 7 della legge 96/2006
stabilisce che lo svolgimento dell'attivita' agrituristica comporta la
conseguente applicazione del regime
agevolato per l’agriturismo previsto all’articolo 5 della legge
413/1991[14],
sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA. In particolare, per gli
esercenti l’attività di agriturismo[15], è
prevista la determinazione del reddito imponibile mediante l’applicazione di un
coefficiente di redditività del 25% sull'ammontare dei ricavi conseguiti con
l'esercizio dell’attività, al netto dell’IVA. Tali ricavi corrispondono alle
operazioni registrate ai fini IVA, ma non comprendono le cessioni di beni
ammortizzabili.
Inoltre, i soggetti che esercitano attività
di agriturismo determinano l'IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.
Numero di aziende autorizzate in
Italia (dato nazionale e ripartito per regione)
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005 - fonte Agriturist)
Regione |
2005 |
% 04-05 |
Valle
d'Aosta |
57 |
+ 1,8 |
Piemonte |
683 |
- 5,7 |
Lombardia |
859 |
+ 14,8 |
Trentino |
228 |
+ 16,9 |
Alto
Adige |
2.664 |
+ 2,6 |
Friuli
V. Giulia |
311 |
- 19,0 |
Veneto |
880 |
+ 2,4 |
Emilia
Romagna |
696 |
+ 26,5 |
Liguria |
325 |
+ 7,6 |
Toscana |
3.300 |
+ 13,0 |
Marche |
517 |
+ 9,8 |
Umbria |
891 |
+ 12,8 |
Lazio |
370 |
+ 7,2 |
Abruzzo |
420 |
+ 4,5 |
Molise |
75 |
+15,4 |
Campania |
650 |
+ 13,8 |
Puglia |
280 |
+ 12,0 |
Basilicata |
245 |
- 9,2 |
Calabria |
305 |
+ 64,8 |
Sicilia |
350 |
+ 15,1 |
Sardegna |
613 |
+ 15,4 |
TOTALE |
14.719 |
+
8,9 |
Nella seguente tabella si riportano i dati
relativi al consuntivo per il 2005 ed una stima previsionale della crescita
attesa per il 2006.
(Dati
aggiornati febbraio 2006 - fonte Agriturist)
|
Consuntivo 2005 |
confronto %04-05 |
previsione
2006 |
confronto
%05-06 |
Aziende
agrituristiche n. |
14.700 |
+ 8,9 |
15.700 |
+ 6,8 |
di
cui con offerta di alloggio |
11.750 |
+ 9,8 |
12.500 |
+ 6,3 |
Posti
letto n. (migliaia) |
152,7 |
+ 9,8 |
160,0 |
+ 4,8 |
Posti
letto per azienda n. |
13 |
--- |
12,8 |
- 1,5 |
Arrivi
(migliaia) |
2.410 |
+ 2,5 |
2.560 |
+ 6,2 |
Di
cui stranieri (%) |
25% |
+ 8,6 |
25% |
- |
Presenze
(milioni di pernottamenti) |
11,1 |
- 3,4 |
11,5 |
+ 3,6 |
Utilizzo
alloggi (%) |
19,9 |
- 12,3 |
20,6 |
+ 3,5 |
Durata
media soggiorno (gg) |
4,6 |
- 6,1 |
4,5 |
- 2,2 |
Aziende
con ristorazione |
8.900 |
+ 7,2 |
9.400 |
+ 5,6 |
di
cui senza offerta di alloggio |
2.600 |
+ 8,3 |
2.750 |
+ 5,8 |
Aziende
con agricampeggio |
900 |
- 3,2 |
920 |
+ 2,3 |
Aziende
con cavalli |
1,420 |
+ 1,4 |
1.400 |
- 1,4 |
Giro
d’affari (milioni di €) |
797 |
- 1,6 |
883 |
+ 10,9 |
G.
d. affari medio per azienda € |
54.220 |
- 9,6 |
56.240 |
+ 3,7 |
[1] L. 20
febbraio 2006, n. 96, “Disciplina dell'agriturismo”.
[2] L. 5
dicembre 1985, n. 730, “Disciplina dell'agriturismo”.
[3]
Per l’art. 230-bis del codice
civile è impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Inoltre, l’articolo
[4]
Nel testo
riscritto dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo
2001, n.
[5] L. 27 marzo 2001, n. 122, “Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale”.
[6]
Si
segnala che all’art. 5, comma 2 della L.96/2006 la produzione, la preparazione,
il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti
alle disposizioni della L. 30 aprile 1962, n.
283, “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, nonché dell’articolo
9 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, “Attuazione della direttiva 93/43/CEE e
della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”.
Inoltre, nel successivo articolo 10 la vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonche' dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica è soggetta all’applicazione del la legge n. 59 del 1963 sopra citata e l'articolo 4 (Esercizio dell'attività di vendita) D.Lgs. 228 del 2001.
[7]
La degustazione dei prodotti aziendali distinta
dalla somministrazione di pasti e bevande, include la mescita di vino ai sensi
della L. 27 luglio 1999, n. 268,
“Disciplina delle «strade del vino»”. In proposito, va sottolineato come
anche nell’articolo 1, comma 3 della legge 268/1999 le attività di ricezione e
di ospitalità compresa la degustazione dei prodotti aziendali svolte da aziende
agricole nell’ambito delle “strade del vino” possono essere ricondotte ad
attività agrituristiche. In tal senso, la norma faceva richiamo all’art. 2 della
legge 730/1985.
In questo ambito, anche la sola mescita del
vino potrebbe rientrare fra le attività agrituristiche esclusivamente se
eseguita in aziende incluse nei percorsi denominati “strade del vino”.
[8] Si fa presente che già all’art. 3 del D.Lgs. 228/2001 si consideravano come attività agrituristiche l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo. Sempre nella stessa legge di orientamento, nell’ampliare l’elenco delle attività a vocazione agrituristica, veniva recata la specifica “ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa”.
[9] A tal riguardo, l’art. 4, comma 5, della legge n. 96/2006 in commento precisa che lo svolgimento di tali attività all’esterno dell’azienda agricola è ammesso solo in quanto realizza obiettivamente la connessione con l'attivita' e con le risorse agricole aziendali, nonche' con le altre attivita' volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Nell’ipotesi in cui non si verifichi tale connessione, queste attività possono svolgersi solo come servizi integrativi e accessori per gli ospiti dell’azienda agricola e pertanto la partecipazione a tali attività non potrà dare luogo ad autonomo corrispettivo.
[10]
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, “Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n.
[11]
Il
requisito della complementarietà implicava che dovesse esserci, anzitutto,
un’attività imprenditoriale agricola alla quale si aggiungeva l’impegno dell’imprenditore nell’attività
agrituristica: in tal modo, l’attività agrituristica era vista solo come
integarazione dell’attività agricola vera e propria. Riguardo al criterio
utilizzato per stabilire il reciproco peso, cioè se debba essere preso in
considerazione il tempo-lavoro dedicato alle diverse attività, o l’entità del
reddito prodotto, nulla era specificato dalla legge 730/85.
[12] Cfr articolo 14, comma 2.
[13] D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”. Si fa riferimento al testo dell’articolo 34 modificato dall’articolo 5 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, “Norme in materia di imposta sul valore aggiunto”.
[14] L. 30 dicembre 1991, n. 413, “Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale”.
[15] Nella stessa norma richiamata, l’art. 5, comma 1, vengono escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative. Si fa presente che la nuova legge 96/2006 ammette allo svolgimento delle attività agrituristiche le società di capitali, come prevede l’articolo 2, comma 1.