LA NUOVA LEGGE SULL’AGRITURISMO

L’attività agrituristica trova la propria disciplina generale nella legge 96/2006[1], che ha interamente abrogato la previdente normativa (legge 730/1985[2]. La legge 96/2006 si configura come legge quadro sulla base del dettato dell’art. 117 Cost., che attribuisce alla competenza regionale le materie dell’agricoltura e del turismo.

 

I principi generali sono enunciati all’articolo 1, nel quale si dichiara che il sostegno all’agricoltura passa anche attraverso la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne che siano finalizzate a:

§      tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

§      favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali;

§      favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

§      favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita;

§      recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita' paesaggistiche;

§      sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;

§      promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

§      favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

 

In tal senso, l’obiettivo del sostegno è principalmente rivolto al mondo agricolo e solo indirettamente all’incremento del turismo nelle campagne. D’altro canto, il sostegno all’agriturismo deve essere armonizzato con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

L’articolo 2 definisce l’attività agrituristica come l’attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli mediante l’utilizzo della propria azienda.

Relativamente ai requisiti soggettivi la norma fa riferimento a qualunque imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, singole o associate, per il quale non è richiesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La legge considera come addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo, i familiari partecipi all’impresa rientranti nella definizione dell’art. 230-bis[3] del codice civile, e i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, ammettendo il ricorso a soggetti esterni soltanto per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Il richiamo alla definizione di imprenditore agricolo dell’art. 2135 del codice civile[4] comporta che rientri in tale categoria chiunque coltivi il fondo, svolga attività silvicola, allevi animali o svolga attività connesse. Nella norma codicistica sono considerate connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione nonché valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di coltivazione, di silvicoltura e di allevamento. Inoltre, sono attività connesse anche la fornitura di beni e servizi esplicate attraverso l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda agricola, di norma impiegate nell'attività agricola esercitata, nonché quelle attività volte alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale o destinate a fornire ricezione ed ospitalità.

 

In tema di definizione di attività agrituristica, va ricordato l’articolo 23 della legge 27 marzo 2001, n. 122[5] che ha introdotto l’ospitalità rurale familiare tra le possibili forme di ricezione. In questa norma si prevedeva che dette attività rientrassero tra le attività agrituristiche, se esercitate da imprenditori agricoli, con professionalità ed in modo continuativo. Su questo punto è possibile affermare che l’intervento riformatore della legge n. 96 del 2006 abbia ricompreso anche la forma di ospitalità rurale familiare nella definizione di attività agrituristica.

 

Quanto all’elemento oggettivo il medesimo articolo 2 indica quali sono le attività che possono beneficiare della qualificazione agrituristica:

a)    dare ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b)    somministrare pasti e bevande prevalentemente costituiti da prodotti dell’azienda o di aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico o superalcolico, con preferenza verso i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali[6];

c)      organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 268/1999[7];

d)      organizzare attività ricreative, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, o culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo[8]; per lo svolgimento di tali attività sono ammesse convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale[9];

e)      all’art. 12 della legge 96/2006 si considerano come assimilate alle attivita' agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalita', alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita' di pesca, nonche' le attivita' connesse ai sensi del D.lgs 226/2001[10], ivi compresa la pesca-turismo.

 

Significativo rispetto alla precedente disciplina della legge 730/85 è il mancato riferimento alla stagionalità dell’attività agrituristica, dal momento che può essere svolta tutto l’anno, oppure secondo periodi stabliti dall’imprenditore agricolo.

Altrettanto significativo è il rapporto delle attività agrituristiche con le attività agricole di coltivazione del fondo o allevamento. Nell’articolo 2 il rapporto è di connessione, mentre viene meno il riferimento alla complementarietà contenuto nella precedente disciplina della L. 730/85[11]. Va tenuto presente che nel rapporto di connessione permane la prevalenza dell’attività agricola valutata rispetto al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'

Il rapporto di connessione può obiettivamente rintracciarsi nella somministrazione di pasti e bevande costituiti da prodotti in prevalenza propri, ossia prodotti e lavorati all’interno dell’azienda, oppure di altre aziende della zona o di prodotti tipici e caratterizzati dai marchi.

Un secondo elemento di connessione diretta può essere ravvisato nell’uso dell’abitazione dell’imprenditore agricolo, nonché degli altri edifici già esistenti, purché ubicati sul fondo. Solo se il fondo sia privo di fabbricati, e dopo che la regione abbia individuato i comuni nei quali ciò sia possibile, è consentito l’utilizzo dell’abitazione dell’imprenditore situata in un centro abitato.

 

Nel quadro delle semplificazioni introdotte dalla nuova disciplina, per avviare l’attività agrituristica l’articolo 6 prevede la comunicazione di inizio attività. I comuni e la regioni compiono, entro 60 giorni dall’inizio dell’attività, i necessari controlli rilasciando l’autorizzazione definitiva, oppure indicando i tempi e i modi di adeguamento alla normativa vigente, nel caso in cui le attività poste in essere non fossero ad essa conformi, potendo disporre la sospensione dell’attività con le relative sanzioni nei casi di gravi non conformità. In ogni caso, il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita' in precedenza autorizzate.

 

Il successivo articolo 9 riserva l'uso della denominazione «agriturismo» alle aziende agricole che esercitano l'attivita' agrituristica secondo le norme previste nella legge. Inoltre, viene rimesso ad un D.M. del MIPAF, sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e la definizione delle modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali.

 

La legge 96/2006 è una legge quadro che interviene in una materia già oggetto di potestà legislativa concorrente da parte delle regioni. In tal senso, la legge prevede che le regioni uniformino ai principi fondamentali contenuti in essa le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa[12]. Le regioni a statuto speciale provvedono alle finalita' della legge in commento in conformita' al loro statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione

Alle regioni, in particolare, la legge demanda i seguenti profili:

·         disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 3 comma 2);

·         definizione di criteri, limiti ed obblighi amministrativi aziendali per lo svolgimento dell’attività agrituristica (articolo 4);

·         definizione dei criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attivita' agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono rimanere prevalenti (articolo 4, comma 2);

·         disciplina della somministrazione di pasti e di bevande rientrante ai fini dell’attività agrituristica (articolo 4, comma 4);

·         definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare (articolo 5);

·         disciplina delle modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica; ai fini del conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare corsi di preparazione (articolo 7);

·         disciplina della procedura di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite ai periodi di alta e di bassa stagione (articolo 8)

·         ai fini della promozione dell’attività di turismo equestre, incentivazione dell'acquisto e dell'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, con l’allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio, nonché degli itinerari di turismo equestre (articolo 11, comma 2);

·         promozione delle attività di studio, ricerca, sperimentazione formazione professionale e promozione (articolo 11, comma 3);

 

Al fine di consentire l’attività di indirizzo e coordinamento del MIPAF e di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente al ministero una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. Questi dati vengono poi raccolti dall’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ove partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale. L’osservatorio pubblica annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell’agriturismo (articolo 13).

 

È previsto, inoltre, un programma triennale finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali, predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

In tema di agevolazioni in favore degli operatori agrituristici va citato l’articolo 34 del DPR n. 633/1972[13] il quale prevede un regime speciale per i produttori agricoli, precisando che sono in ogni caso tali “i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile”. In tal senso, anche la prestazione del servizio di ricezione ed ospitalità rientra fra le attività connesse che si qualificano come attività agricole e pertanto anche l’imprenditore agrituristico può a pieno titolo optare per l’applicazione del regime speciale di cui al citato art. 34.

Detto regime si applica alle sole operazioni di cessione di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte dell'allegata tabella A), per le quali è prevista una detrazione, forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, nonché all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

 

Inoltre, l’articolo 7 della legge 96/2006 stabilisce che lo svolgimento dell'attivita' agrituristica comporta la conseguente applicazione del regime agevolato per l’agriturismo previsto all’articolo 5 della legge 413/1991[14], sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA. In particolare, per gli esercenti l’attività di agriturismo[15], è prevista la determinazione del reddito imponibile mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività del 25% sull'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell’attività, al netto dell’IVA. Tali ricavi corrispondono alle operazioni registrate ai fini IVA, ma non comprendono le cessioni di beni ammortizzabili.

Inoltre, i soggetti che esercitano attività di agriturismo determinano l'IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.


LA DIFFUSIONE DELL’AGRITURISMO IN ITALIA

 

Numero di aziende autorizzate in Italia (dato nazionale e ripartito per regione)

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005 - fonte Agriturist)

 

Regione

2005

% 04-05

Valle d'Aosta

57

+ 1,8

Piemonte

683

- 5,7

Lombardia

859

+ 14,8

Trentino

228

+ 16,9

Alto Adige

2.664

+ 2,6

Friuli V. Giulia

311

- 19,0

Veneto

880

+ 2,4

Emilia Romagna

696

+ 26,5

Liguria

325

+ 7,6

Toscana

3.300

+ 13,0

Marche

517

+ 9,8

Umbria

891

+ 12,8

Lazio

370

+ 7,2

Abruzzo

420

+ 4,5

Molise

75

+15,4

Campania

650

+ 13,8

Puglia

280

+ 12,0

Basilicata

245

- 9,2

Calabria

305

+ 64,8

Sicilia

350

+ 15,1

Sardegna

613

+ 15,4

TOTALE

14.719

+ 8,9

 

 


Nella seguente tabella si riportano i dati relativi al consuntivo per il 2005 ed una stima previsionale della crescita attesa per il 2006.

 (Dati aggiornati febbraio 2006 - fonte Agriturist)

 

 

Consuntivo 2005

confronto %04-05

previsione 2006

confronto %05-06

Aziende agrituristiche n.

14.700

+ 8,9

15.700

+ 6,8

di cui con offerta di alloggio

11.750

+ 9,8

12.500

+ 6,3

Posti letto n. (migliaia)

152,7

+ 9,8

160,0

+ 4,8

Posti letto per azienda n.

13

---

12,8

- 1,5

Arrivi (migliaia)

2.410

+ 2,5

2.560

+ 6,2

Di cui stranieri (%)

25%

+ 8,6

25%

-

Presenze (milioni di pernottamenti)

11,1

- 3,4

11,5

+ 3,6

Utilizzo alloggi (%)

19,9

- 12,3

20,6

+ 3,5

Durata media soggiorno (gg)

4,6

- 6,1

4,5

- 2,2

Aziende con ristorazione

8.900

+ 7,2

9.400

+ 5,6

 di cui senza offerta di alloggio

2.600

+ 8,3

2.750

+ 5,8

Aziende con agricampeggio

900

- 3,2

920

+ 2,3

Aziende con cavalli

1,420

+ 1,4

1.400

- 1,4

Giro d’affari (milioni di €)

797

- 1,6

883

+ 10,9

G. d. affari medio per azienda €

54.220

- 9,6

56.240

+ 3,7

 

 



[1]     L. 20 febbraio 2006, n. 96, “Disciplina dell'agriturismo”.

[2]      L. 5 dicembre 1985, n. 730, “Disciplina dell'agriturismo”.

[3]     Per l’art. 230-bis del codice civile è impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Inoltre, l’articolo 2 in commento considera come lavoratori agricoli sia i familiari che i lavoratori dipendenti, a fini previdenziali, assicurativi e fiscali.

[4]      Nel testo riscritto dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

[5]     L. 27 marzo 2001, n. 122, “Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale”.

[6]     Si segnala che all’art. 5, comma 2 della L.96/2006 la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni della L. 30 aprile 1962, n. 283, “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, nonché dell’articolo 9 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, “Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”.

Inoltre, nel successivo articolo 10 la vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonche' dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica è soggetta all’applicazione del la legge n. 59 del 1963 sopra citata e l'articolo 4 (Esercizio dell'attività di vendita) D.Lgs. 228 del 2001.

[7]     La degustazione dei prodotti aziendali distinta dalla somministrazione di pasti e bevande, include la mescita di vino ai sensi della L. 27 luglio 1999, n. 268, “Disciplina delle «strade del vino»”. In proposito, va sottolineato come anche nell’articolo 1, comma 3 della legge 268/1999 le attività di ricezione e di ospitalità compresa la degustazione dei prodotti aziendali svolte da aziende agricole nell’ambito delle “strade del vino” possono essere ricondotte ad attività agrituristiche. In tal senso, la norma faceva richiamo all’art. 2 della legge 730/1985.

In questo ambito, anche la sola mescita del vino potrebbe rientrare fra le attività agrituristiche esclusivamente se eseguita in aziende incluse nei percorsi denominati “strade del vino”.

[8]     Si fa presente che già all’art. 3 del D.Lgs. 228/2001 si consideravano come attività agrituristiche l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo. Sempre nella stessa legge di orientamento, nell’ampliare l’elenco delle attività a vocazione agrituristica, veniva recata la specifica “ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa”.

[9]     A tal riguardo, l’art. 4, comma 5, della legge n. 96/2006 in commento precisa che lo svolgimento di tali attività all’esterno dell’azienda agricola è ammesso solo in quanto realizza obiettivamente la connessione con l'attivita' e con le risorse agricole aziendali, nonche' con le altre attivita' volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Nell’ipotesi in cui non si verifichi tale connessione, queste attività possono svolgersi solo come servizi integrativi e accessori per gli ospiti dell’azienda agricola e pertanto la partecipazione a tali attività non potrà dare luogo ad autonomo corrispettivo.

[10]    D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

[11]    Il requisito della complementarietà implicava che dovesse esserci, anzitutto, un’attività imprenditoriale agricola alla quale si aggiungeva l’impegno dell’imprenditore nell’attività agrituristica: in tal modo, l’attività agrituristica era vista solo come integarazione dell’attività agricola vera e propria. Riguardo al criterio utilizzato per stabilire il reciproco peso, cioè se debba essere preso in considerazione il tempo-lavoro dedicato alle diverse attività, o l’entità del reddito prodotto, nulla era specificato dalla legge 730/85.

[12]    Cfr articolo 14, comma 2.

[13]    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”. Si fa riferimento al testo dell’articolo 34 modificato dall’articolo 5 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, “Norme in materia di imposta sul valore aggiunto”.

[14]    L. 30 dicembre 1991, n. 413, “Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale”.

[15]    Nella stessa norma richiamata, l’art. 5, comma 1, vengono escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative. Si fa presente che la nuova legge 96/2006 ammette allo svolgimento delle attività agrituristiche le società di capitali, come prevede l’articolo 2, comma 1.