Il dicastero agricolo ebbe origine
nel 1929 come Ministero dell’agricoltura
e foreste – MAF, con la trasformazione dell’originario Ministero
dell’economia disposta dal R.D. n. 1661/1929 e dal R.D. 1663/1929 che ne aveva
disciplinato la struttura e le funzioni.
Le succitate norme dei regi decreti
attributive delle competenze ministeriali furono abrogate in seguito al referendum
del 18 e 19 aprile 1993. Successivamente, la legge n. 491/1993[1] istituì il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali – MIRAAF, con competenza anche in materia agroalimentare e agroindustriale. All’interno
di questa legge, peraltro, venne operata una redistribuzione di competenze fra
dicasteri diversi e fra ministero e regioni.
Nel sancire la generale presunzione
di competenza da parte delle regioni in materia agricola, la legge prevedeva
per il nuovo Ministero le funzioni di indirizzo e coordinamento, di definizione
delle politiche nazionali, di attuazione della normativa comunitaria e di cura
delle relazioni internazionali. Inoltre il nuovo Ministero assumeva le funzioni,
attribuite in precedenza ad altri ministeri, relativamente alla materia
dell'acquacoltura e della pesca marittima, alla produzione dei prodotti
agricoli elencati nell'Allegato II del Trattato CEE, alla materia veterinaria, nonché
sulle opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue
di rilevanza nazionale. Nella legge si rinviava a successivi regolamenti governativi
la definizione dell'organizzazione degli uffici del Ministero e la
distribuzione dell'organico del
soppresso M.A.F tra il nuovo Ministero e le regioni, nonché il riordino o la
soppressione degli organi consultivi e degli enti vigilati. A tal fine si
dettavano le linee direttrici alle quali attenersi nell'adozione dei successivi
regolamenti.
Facevano comunque capo
alla legge n. 491/1993, anche se non
di sua diretta attuazione, il D.P.C.M. 4 agosto 1995, che rideterminava le dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali e funzionali del personale, nonché il D.M. 15 novembre 1995, n. 576, istitutivo
di un servizio di controllo interno per l'accertamento della rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa, tecnica e finanziaria delle direzioni
generali e dell'Ispettorato centrale repressione frodi alle prescrizioni ed
alle direttive impartite loro dal Ministro.
Con il successivo Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143[2] -
primo provvedimento di attuazione della legge n.59/97 (c.d. Legge Bassanini) – fu
ridisegnata l’area di competenza ministeriale con l’istituzione del nuovo Ministero per le politiche agricole – MIPA.
La legge 15 marzo, n. 59 del 1997[3],
(c.d. legge Bassanini), ha disposto il trasferimento alle regioni e agli enti
locali di tutte le funzioni amministrative che non devono essere esercitate
unitariamente a livello centrale. Come noto, il disegno riformatore in essa
contenuto prevedeva il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali con l’obiettivo di realizzare il c.d. “federalismo amministrativo”, la
razionalizzazione e la redistribuzione delle competenze dei ministeri, nonché
il riordino e la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
come struttura di indirizzo e coordinamento delle politiche del Governo e la
completa delegificazione in materia di organizzazione dei Ministeri.
Il D.Lgs. 143/1997 - sul quale si svolse un referendum per la sua
abrogazione[4]
- all’articolo 1 abroga la legge n.
491/93, disponendo la soppressione
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il neo-istituito Ministero per le politiche agricole diviene centro di riferimento degli
interessi nazionali nella propria area di competenza, individuata nella materia
agricola, forestale, agroalimentare, piuttosto che mantenere competenze
gestionali.
Sulla
base dell’art. 3, co. 1, lett a)
della legge Bassanini, vengono poi elencate in modo tassativo le funzioni e compiti assegnati al nuovo
dicastero, attribuendo alle regioni il resto.
Il Ministero
svolge funzioni di:
1.
elaborazione
e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con le decisioni
prese in sede comunitaria, svolte attraverso l‘intesa con la Conferenza
Stato-regioni in quanto portatrice delle istanze territoriali;
2.
rappresentanza
degli interessi nazionali in sede di Unione Europea;
3.
cura
delle relazioni internazionali;
4.
esecuzione,
per quanto di competenza statale, degli obblighi sia comunitari che
internazionali;
5.
proposta
in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo.
Al Ministero
spettano compiti di disciplina generale
e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie, ritenute non
trasferibili:
1.
scorte
ed approvvigionamenti alimentari;
2.
tutela
della qualità dei prodotti alimentari;
3.
educazione
alimentare di carattere non sanitario;
4.
ricerca
e sperimentazione svolte da istituti e laboratori nazionali;
5.
importazione
ed esportazione dei prodotti agricoli ed alimentari;
6.
interventi
di regolazione dei mercati;
7.
regolazione
delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei
fertilizzanti;
8.
registri
di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei
boschi da seme;
9.
salvaguardia
e tutela delle biodiversità vegetali e animali e dei rispettivi patrimoni
genetici;
10. gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale;
11. impiego di biotecnologie innovative
nel settore agroalimentare;
12. specie cacciabili;
13. grandi reti infrastrutturali di
irrigazione di rilevanza nazionale.
Infine,
vengono attribuiti al Ministero i seguenti ulteriori
compiti in tema di:
1.
riconoscimento
e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi
nazionali di certificazione;
2.
accordi
interprofessionali di dimensione nazionale;
3.
dichiarazione
di eccezionali avversità atmosferiche;
4.
prevenzione
e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e ad uso agrario;
5.
raccolta,
elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini
anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.
Con l’articolo 3 viene completato il quadro
normativo necessario alla revisione dell'assetto istituzionale del comparto
agricolo. In esso si dispone la soppressione
di tutti gli Enti, gli Istituti e le Aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, rinviando l’applicazione di tale previsione al
momento dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione,
accorpamento, riordinamento e trasformazione.
Con
il Decreto legislativo n. 300/1999 di
riforma dell’organizzazione del Governo a norma della legge Bassanini[5],
viene operata la redistribuzione e la riorganizzazione dei ministeri. In
particolare, per quanto concerne il dicastero agricolo, questo assume l’attuale
dizione di Ministero delle politiche
agricole e forestali – MIPAF[6].
Nello specifico si è previsto che:
· le funzioni svolte dal dicastero agricolo sono
quelle previste dal D.lgs n. 143/1997, salvo quelle inerenti alla materia
agroindustriale attribuite al Ministero delle attività produttive a decorrere
dal 1 gennaio 2000;
· le aree funzionali nelle quali il
Dicastero agricolo dovrà svolgere le sue funzioni sono: agricoltura e pesca
(art. 33, comma 3, let. a) e qualità
dei prodotti agricoli e servizi (art. 33, comma 3, let. b);
· il
MIPAF rimane articolato in due dipartimenti;
· per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia forestale ambientale attribuite al
Ministero dell'ambiente, quest’ultimo si avvale del Corpo forestale dello
Stato.
Quanto
alla assegnazione delle aree di competenza dei singoli dicasteri, va
evidenziato che restano:
·
alla Presidenza del Consiglio dei ministri le
funzioni relative alla partecipazione dello Stato italiano all’Unione europea,
ed all’attuazione delle relative politiche;
·
al Ministero dell’Interno la prevenzione degli
incendi;
·
al Ministero della Giustizia la vigilanza sugli
ordini professionali.
L’organizzazione
ministeriale del MIPAF è stata poi completata dal successivo DPR n. 450 del 2000[7], che ha
delinato la struttura del dicastero agricolo nel Dipartimento delle politiche di mercato (articolato nella Direzione
generale per le politiche agroalimentari e nella Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura) e nel Dipartimento
della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi (al quale facevano
capo la Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la
tutela del consumatore, la Direzione generale per le politiche strutturali e lo
sviluppo rurale e la Direzione generale per i servizi e gli affari generali). Vi
era poi il Consiglio tecnico scientifico
degli esperti per la politica agricola con il compito di svolgere attività
di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero.
Riguardo
l’organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, è stato successivamente adottato il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303[8],
che ha previsto i seguenti uffici: Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, Segreteria
del Ministro, Segreteria tecnica del Ministro, Ufficio per la stampa e la
comunicazione, Servizio di controllo interno e Ufficio dei rapporti
internazionali[9].
Tra i provvedimenti adottati nella XIV legislatura si ricorda, in primo
luogo, il D.L. 217 del 2001[10] che ha recato diverse modifiche al
D.lgs. 300 del 1999, operando una nuova distribuzione di competenze fra i ministeri
e intervenendo sul dicastero agricolo e sull’agricoltura in generale. Al Ministero delle politiche agricole e
forestali sono state riattribuite le funzioni ed i compiti in materia di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari precedentemente
assegnati al Ministero delle attività produttive. In tema di agricoltura, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, precedentemente
istituito dal D.Lgs 300/99, è stato suddiviso nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui è stata
attribuita la competenza in materia di organizzazione, assistenza e previdenza
della pesca, e nel Ministero della
salute, a cui sono state assegnate le aree funzionali della sanità
veterinaria, del controllo e della vigilanza sull’applicazione delle
biotecnologie, nonché l’adozione di norme, linee guida o prescrizioni tecniche
di natura igienico-sanitaria relative anche a prodotti alimentari e la polizia
veterinaria[11].
Nel decreto-legge n. 381 del 2001[12],
viene attribuita al MIPAF la gestione dei rapporti con la Commissione europea,
sulla base di un supporto tecnico assicurato dall’AGEA. Con tale specificazione
si è dunque inteso garantire la piena legittimazione del Ministero ad
esercitare un ruolo essenziale di supervisione e partecipazione al processo
comunitario di liquidazione dei conti del FEOGA.
Successivamente, le novità intervenute sia in ambito nazionale che
comunitario hanno reso necessario un nuovo intervento sull’organizzazione del
MIPAF. In primo luogo, la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3[13],
che ha riscritto l’art. 117 della Costituzione. In esso, vengono elencate le materie riservate
esclusivamente allo Stato, nonché quelle di potestà legislativa concorrente
delle Regioni e su tutto ciò non espressamente menzionato nella norma (tra cui
la materia “agricoltura e foreste”) le Regioni sembrano avere competenza
esclusiva. Tuttavia, la successiva giurisprudenza della Corte costituzionale,
con importanti pronunce in tema di sussidiarietà e di Governo del territorio[14], ha
portato il MIPAF ad assumere un ruolo di coordinamento tra governo nazionale e
governi locali nella gestione di tutti gli interessi sottesi all’agricoltura.
D’altra parte, si rammenta la riattribuzione al MIPAF della materia
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli operata dal D.L. n. 217/2001 sopra citato. Infine, la
riforma di medio termine della politica agricola comunitaria[15],
per cui un ruolo centrale è stato attribuito alle istituzioni di regolazione e
di governo dei singoli Stati membri, assegnando ad essi ampi spazi di autonomia
per la graduazione e la concreta operatività del sistema.
Pertanto, è intervenuto il DPR 23 maggio 2005, n. 79, con cui è stata
modificata la struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali per
adattarla alle nuove competenze assunte dal MIPAF.
In particolare, si
mantengono i due dipartimenti, che però vengono ridenominati in:
§
Dipartimento delle filiere agricole
e agro-alimentari,
articolato in 3 uffici di livello dirigenziale generale: la Direzione generale
delle politiche agricole,
§
Dipartimento delle politiche di
sviluppo, articolato
in 4 uffici di livello dirigenziale generale, ossia
Viene poi disciplinata la composizione ed il
funzionamento del ricostituito Consiglio
nazionale dell’agricoltura[16], quale
organo di alta consulenza del Ministro, nel quale è prevista la partecipazione anche di due componenti designati dalla
Conferenza permanente Stato-regioni.
Tra gli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro si prevede l’istituzione di due
nuovi uffici con competenze in materia di SIAN e di enti vigilati dal
Ministero. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta
disciplinata dal DPR 303/2001 e si
prevede che nell'ambito dell’Ufficio di Gabinetto
operi il Nucleo per i sistemi
informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia
di programmazione, coordinamento e verifica. Inoltre, l’Ufficio Gabinetto si
avvale del Nucleo per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.).
Infine, viene prevista l’operatività del
reparto specializzato Comando
carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, posto alle
dipendenze funzionali del Ministro, che svolge controlli in tema di aiuti
comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle
operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti, nonché
controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari,
coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attività di
prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare.
[1] L. 4 dicembre 1993,
n. 491, “Riordinamento delle competenze regionali e statali in
materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali”.
[2]
D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143,
“Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”, adottato
in esecuzione della delega al Governo, contenuta nella legge 15 marzo 1997, n.
59, per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.
[3]
L. 15 marzo, n. 59 del 1997, “Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione”.
[4]
Si fa presente che sulla legge n. 491
del 1993 di riforma del Ministero agricolo, fu presentata la richiesta di una
nuova consultazione referendaria abrogativa, dopo quella del 1993, indetta con
il D.P.R. 15 aprile 1997. Nelle more dello svolgimento del referendum popolare,
il Governo emanò il decreto legislativo n. 143/1997. Pertanto, il referendum,
originariamente indetto per l'abrogazione della legge n. 491/1993, subì la
mutazione del suo oggetto, svolgendosi, in seguito a quanto stabilito dalla
Corte di Cassazione, sul decreto legislativo n. 143/1997, successivamente
introdotto. La consultazione popolare, svoltasi il 15 giugno 1997, non
raggiunse il quorum partecipativo previsto, lasciando, quindi, in vigore la
normativa da ultimo approvata.
[5]
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300,
“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59”.
[6]
Si veda l’art. 33 del D.Lgs. 300/1999.
[7]
Il D.P.R. 450/2000 va ricollegato al
decreto legislativo n. 143/97, anche se intervenuto solo tre anni dopo, dal
momento che la normativa di riferimento era nel frattempo cambiata in seguito
all’approvazione del D.lgs 300/1999.
[8]
D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, recante
“Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro delle politiche agricole e forestali”.
[9]
Vedi art. 2 del D.P.R. 303/2001. Nel
successivo art. 3 viene descritta la funzione svolta dai vari uffici
[10]
D.L.
12 giugno 2001, n. 217, “Modificazioni al D.Lgs 30 luglio 1999, nonché alla L.
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”,
convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della Legge 3 agosto 2001,
n. 317.
[11] Si vedano nel D.Lgs 300/99, modificato dal D.L. 217/2001, gli articoli 45, per le aree funzionali del ministero del lavoro e delle politiche sociali, e 47-ter, per le aree funzionali del Ministero della salute.
[12] Decreto-legge,
22 ottobre 2001, n. 381, “Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo
umbro-toscano”. In particolare, si è introdotto il comma 1-bis all’articolo 3 del Decreto
Legislativo 27 maggio 1999 “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59”, come modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000,
“Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165,
recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[13]
L.Cost. 18
ottobre 2001, n. 3,
“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”.
[14]
A tal riguardo, si vedano le sentenze
della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 e le nn. 196, 198 e 199 del 2004.
[15]
Recepita nel nostro ordinamento con il
D.M. 5 agosto 2004.
[16] Subentrante al precedente Consiglio tecnico
scientifico.