Altri interventi - Attività agromeccanica

L’attività agromeccanica esercitata da terzi è usualmente definita “contoterzismo”.

Proprio allo scopo di pervenire ad una sua definizione normativa, la figura del contoterzista è stata da tempo oggetto di un dibattito, che ha preso le mosse da una ricognizione del fenomeno, ed ha tentando di definire le dimensioni e l’entità della sua presenza nel sistema agricolo.

Il contoterzista è il soggetto che possiede macchinari agricoli, per lo più ad alta densità di capitale, utilizzando i quali vende agli imprenditori agricoli i servizi consistenti nelle lavorazioni meccaniche citate.

Si è sostenuto che questa figura ha svolto e svolge un ruolo importante nell'agricoltura, perché permette di svincolare le imprese agricole da onerosi investimenti fissi in macchinari, il cui utilizzo sarebbe circoscritto ad alcune lavorazioni agricole, che si concentrano talvolta in periodi ristretti dell'anno, e richiedono, in relazione all'ampiezza del fondo, un uso temporalmente assai limitato.

L'imprenditore contoterzista, che può invece ottimizzare lo sfruttamento delle macchine attraverso il loro utilizzo intensivo, si pone in un rapporto di più intensa collaborazione col segmento delle aziende agricole di minore dimensione, oppure con quelle che richiedono tipologie di lavorazioni ad alta specificità, per le quali, appunto, egli risulta meglio attrezzato.

Il ricorso ai servizi agromeccanici si sta comunque estendendo anche alle aziende più grandi, che hanno così l’opportunità di ridurre investimenti particolarmente onerosi, e possono più agevolmente mutare le proprie decisioni in termini di scelte colturali.

Parallelamente alla evoluzione e maturazione del settore primario, pertanto, la fornitura di servizi da parte del contoterzista è in espansione, ed è passata dalle originarie operazioni di aratura e raccolta, e circoscritte a taluni prodotti specifici, alla realizzazione di quasi tutte le operazioni colturali, fino alla assunzione della gestione della terra nel suo complesso.

Nell'attività agromeccanica contoterzista si possono individuare tre diverse modalità operative:

§      la prima riguarda il più tradizionale scambio di mano d'opera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli, effettuato secondo gli usi, avente per oggetto prestazioni di rilevanza economica minore, e già disciplinata dall’art. 2139 Codice civile;

§      la seconda, che si potrebbe definire del "contoterzismo misto", individua quegli imprenditori agricoli che svolgono anche attività di contoterzismo, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Questa particolare categoria di contoterzisti viene di fatto individuata dalla riscrittura dell'art. 2135 Codice civile, operata dall'art. 1 del Dlgs. n. 228/2001 (legge di orientamento agricolo). L’art. 2135 c.c. definisce la figura dell’imprenditore agricolo e, nella nuova redazione, vi include anche chi eserciti attività connesse con la coltivazione del fondo o con l’attività silvicola o di allevamento. E per attività connesse, recita il medesimo art. 2135 c.c., si intendono anche le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. L’attività di contoterzista si qualifica pertanto, in tale ipotesi, come attività agricola “per connessione”, usufruendo di tutte le correlate agevolazioni sia fiscali che contributive;

§      la terza si potrebbe chiamare del "contoterzismo puro", ovvero di coloro che possiedono solo le macchine di cui vendono le lavorazioni. Nulla vieta che tale figura sia anche un imprenditore agricolo, ma ciò che rileva è che esso svolga l’attività di vendita ai terzi di servizi agromeccanici, utilizzando macchine che non sono prevalentemente usate all'interno della propria azienda. Tale figura, in assenza della nuova disciplina recata dal D.lgs. n. 99, svolgeva un’attività di tipo commerciale e subiva, è stato da più parti rilevato, una forma di “concorrenza sleale” da parte del contoterziata misto, che poteva godere di tutti i vantaggi conseguenti alla sua equiparazione con l’imprenditore agricolo. Peraltro, poiché sulla base dell’art. 2135 c.c. l’imprenditore agricolo che presti le proprie prestazioni fuori dall’azienda anche in misura preponderante rispetto all’attività interna non perde comunque la propria qualifica agricola, taluni operatori, pure se intenzionati a svolgere fondamentalmente attività agromeccanica, potevano essere indotti ad acquistare, o affittare, una modesta superficie di terreno al solo scopo di godere dei medesimi benefici dell’imprenditore agricolo.

 

Per quanto concerne l’attività normativa svolta nel corso della legislatura, occorre segnalare in primo luogo l’articolo 5 del decreto legislativo n.99 del 2004 (adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n.38 del 2003, c.d. “collegato agricolo”), che ha introdotto nell’ordinamento la definizione giuridica di attività agromeccanica.

La norma definisce l’attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici, relativamente alle seguenti funzioni:

§      lo svolgimento delle operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso;

§      la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali;

§      la manutenzione del verde;

§      tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti dirette a garantirne la messa in sicurezza;

§      le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio o all'industria di trasformazione, purché siano eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

 

Per effetto delle nuove norme, il profilo dell’agrarietà si estende a tutte le prestazioni fornite con mezzi meccanici a terzi, senza alcuna richiesta di connessione con una o più attività principali. È sufficiente che le prestazioni siano indirizzate ad una delle seguenti finalità: alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una sua fase necessaria, con ciò ponendosi in relazione con le capacità produttive più propriamente agricole; alla sistemazione o manutenzione sia dei fondi agricoli o silvicoli, che del verde, con ciò assumendo funzioni di presidio e valorizzazione del territorio rurale, anche al fine di una conservazione o ripristino del patrimonio paesaggistico; alla messa in sicurezza dei prodotti raccolti, qualificandosi in tal modo come soggetto attivo partecipe del sistema che deve assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela dei consumatori, anche in merito alla provenienza dei prodotti. L’attività agromeccanica può anche sostanziarsi nel semplice conferimento dei prodotti a centri di stoccaggio o trasformazione, configurandosi in tale ipotesi come mera attività di trasporto: in tal caso tuttavia, per perdere la propria natura meramente commerciale, la norma pone un nesso imprescindibile, richiedendo che a provvedere al trasporto sia il medesimo soggetto che avvia realizzato la raccolta.

 

Va infine rammentato che con l’approvazione degli articoli 4, commi 1 (nella parte che aggiunge il comma 13-quinquies), 5 e 6 del decreto legislativo n. 101 del 2005, sono state apportate integrazioni al decreto legislativo n. 99 del 2004, allo scopo di favorire l’attività dei contoterzisti. Con tali novelle, in particolare, si è esclusa l’applicazione all’attività agromeccanica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 368/2001 (che disciplina l’apposizione di termini ai contratti di lavoro subordinato) e, per la riparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese che svolgono l'attività agromeccanica e che siano provviste di officina, nella legge n. 122/92 (che disciplina l’attività di autoriparazione). Infine, le imprese agromeccaniche sono state escluse dall’applicazione della legge n. 264/91, che disciplina l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, qualora tale consulenza attenga alle macchine agricole (rientranti nella definizione di cui all’art. 57 del  D.lgs. n. 285/1992, recante “Nuovo codice della strada”).