L’attività
agromeccanica esercitata da terzi è usualmente definita “contoterzismo”.
Proprio allo scopo di pervenire ad una sua definizione
normativa, la figura del contoterzista è stata da tempo oggetto di un dibattito,
che ha preso le mosse da una ricognizione del fenomeno, ed ha tentando di
definire le dimensioni e l’entità della sua presenza nel sistema agricolo.
Il contoterzista è il soggetto che possiede macchinari
agricoli, per lo più ad alta densità di capitale, utilizzando i quali vende
agli imprenditori agricoli i servizi consistenti nelle lavorazioni meccaniche
citate.
Si è sostenuto che questa figura ha svolto e svolge un ruolo
importante nell'agricoltura, perché permette di svincolare le imprese agricole
da onerosi investimenti fissi in macchinari, il cui utilizzo sarebbe
circoscritto ad alcune lavorazioni agricole, che si concentrano talvolta in
periodi ristretti dell'anno, e richiedono, in relazione all'ampiezza del fondo,
un uso temporalmente assai limitato.
L'imprenditore contoterzista, che può invece ottimizzare lo
sfruttamento delle macchine attraverso il loro utilizzo intensivo, si pone in
un rapporto di più intensa collaborazione col segmento delle aziende agricole
di minore dimensione, oppure con quelle che richiedono tipologie di lavorazioni
ad alta specificità, per le quali, appunto, egli risulta meglio attrezzato.
Il ricorso ai servizi agromeccanici si sta comunque
estendendo anche alle aziende più grandi, che hanno così l’opportunità di
ridurre investimenti particolarmente onerosi, e possono più agevolmente mutare
le proprie decisioni in termini di scelte colturali.
Parallelamente alla evoluzione e maturazione del settore
primario, pertanto, la fornitura di servizi da parte del contoterzista è in
espansione, ed è passata dalle originarie operazioni di aratura e raccolta, e
circoscritte a taluni prodotti specifici, alla realizzazione di quasi tutte le
operazioni colturali, fino alla assunzione della gestione della terra nel suo
complesso.
Nell'attività agromeccanica contoterzista si possono
individuare tre diverse modalità
operative:
§
la prima riguarda il più tradizionale scambio di mano d'opera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli,
effettuato secondo gli usi, avente per oggetto prestazioni di rilevanza
economica minore, e già disciplinata dall’art. 2139 Codice civile;
§
la seconda, che si potrebbe definire del "contoterzismo misto", individua
quegli imprenditori agricoli che svolgono anche attività di contoterzismo,
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda,
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Questa particolare
categoria di contoterzisti viene di fatto individuata dalla riscrittura
dell'art. 2135 Codice civile, operata dall'art. 1 del Dlgs. n. 228/2001 (legge
di orientamento agricolo). L’art. 2135 c.c. definisce la figura
dell’imprenditore agricolo e, nella nuova redazione, vi include anche chi
eserciti attività connesse con la coltivazione del fondo o con l’attività
silvicola o di allevamento. E per attività connesse, recita il medesimo art.
2135 c.c., si intendono anche le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola. L’attività di contoterzista si qualifica pertanto, in
tale ipotesi, come attività agricola “per connessione”, usufruendo di tutte le
correlate agevolazioni sia fiscali che contributive;
§
la terza si potrebbe chiamare del "contoterzismo puro", ovvero
di coloro che possiedono solo le macchine di cui vendono le lavorazioni. Nulla
vieta che tale figura sia anche un imprenditore agricolo, ma ciò che rileva è
che esso svolga l’attività di vendita ai terzi di servizi agromeccanici,
utilizzando macchine che non sono prevalentemente usate all'interno della
propria azienda. Tale figura, in assenza della nuova disciplina recata dal
D.lgs. n. 99, svolgeva un’attività di tipo commerciale e subiva, è stato da più
parti rilevato, una forma di “concorrenza sleale” da parte del contoterziata
misto, che poteva godere di tutti i vantaggi conseguenti alla sua equiparazione
con l’imprenditore agricolo. Peraltro, poiché sulla base dell’art. 2135 c.c.
l’imprenditore agricolo che presti le proprie prestazioni fuori dall’azienda
anche in misura preponderante rispetto all’attività interna non perde comunque
la propria qualifica agricola, taluni operatori, pure se intenzionati a
svolgere fondamentalmente attività agromeccanica, potevano essere indotti ad
acquistare, o affittare, una modesta superficie di terreno al solo scopo di
godere dei medesimi benefici dell’imprenditore agricolo.
Per quanto concerne l’attività normativa svolta nel corso della legislatura, occorre segnalare in primo luogo l’articolo 5 del decreto legislativo n.99 del 2004 (adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n.38 del 2003, c.d. “collegato agricolo”), che ha introdotto nell’ordinamento la definizione giuridica di attività agromeccanica.
La norma definisce l’attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici, relativamente alle seguenti funzioni:
§
lo svolgimento delle operazioni colturali
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso;
§
la sistemazione e la manutenzione dei fondi
agro-forestali;
§
la manutenzione del verde;
§
tutte le operazioni successive alla raccolta dei
prodotti dirette a garantirne la messa in sicurezza;
§
le operazioni relative al conferimento dei
prodotti agricoli ai centri di stoccaggio o all'industria di trasformazione, purché
siano eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
Per effetto delle nuove
norme, il profilo dell’agrarietà si estende a tutte le prestazioni fornite con
mezzi meccanici a terzi, senza alcuna richiesta di connessione con una o più
attività principali. È sufficiente che le prestazioni siano indirizzate ad una
delle seguenti finalità: alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di
una sua fase necessaria, con ciò ponendosi in relazione con le capacità
produttive più propriamente agricole; alla sistemazione o manutenzione sia dei
fondi agricoli o silvicoli, che del verde, con ciò assumendo funzioni di
presidio e valorizzazione del territorio rurale, anche al fine di una
conservazione o ripristino del patrimonio paesaggistico; alla messa in
sicurezza dei prodotti raccolti, qualificandosi in tal modo come soggetto
attivo partecipe del sistema che deve assicurare il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e di tutela dei consumatori, anche in merito alla
provenienza dei prodotti. L’attività agromeccanica può anche sostanziarsi nel
semplice conferimento dei prodotti a centri di stoccaggio o trasformazione,
configurandosi in tale ipotesi come mera attività di trasporto: in tal caso
tuttavia, per perdere la propria natura meramente commerciale, la norma pone un
nesso imprescindibile, richiedendo che a provvedere al trasporto sia il
medesimo soggetto che avvia realizzato la raccolta.
Va infine rammentato che con l’approvazione degli articoli 4,
commi 1 (nella parte che aggiunge il comma 13-quinquies), 5 e 6 del decreto
legislativo n. 101 del 2005, sono state apportate
integrazioni al decreto legislativo n. 99 del 2004, allo scopo di favorire
l’attività dei contoterzisti. Con tali novelle, in particolare, si è esclusa
l’applicazione all’attività agromeccanica delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 368/2001 (che disciplina l’apposizione di termini ai
contratti di lavoro subordinato) e, per la riparazione
di macchine agricole
e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese che svolgono l'attività
agromeccanica e che siano provviste di officina, nella legge n. 122/92
(che disciplina l’attività di autoriparazione). Infine, le imprese agromeccaniche sono state escluse dall’applicazione
della legge n. 264/91, che disciplina l’attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, qualora tale
consulenza attenga alle macchine agricole (rientranti nella definizione di cui
all’art. 57 del D.lgs. n. 285/1992,
recante “Nuovo codice della strada”).