Gli atti normativi comunitari sono adottati secondo procedure diverse, che si applicano di volta in volta a seconda della materia, sulla base delle relative disposizioni dei Trattati (c.d. “basi giuridiche”). La Commissione detiene il potere di iniziativa ed è responsabile dei lavori preparatori. Il Parlamento codecide o vota pareri (vincolanti e non, a seconda della procedura applicata). |
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Il Consiglio, eventualmente insieme al Parlamento europeo, adotta l’atto definitivo a maggioranza qualificata oppure all’unanimità, a seconda della materia, ma sempre all’unanimità qualora si discosti dalla proposta della Commissione. Sia il
Consiglio sia il Parlamento possono, peraltro, chiedere alla Commissione di
elaborare proposte. Possono essere consultati il Comitato economico e sociale
e il Comitato delle regioni. Le procedure normative comunitarie sono sostanzialmente tre: codecisione, consultazione e parere conforme. La procedura di cooperazione (art. 252) è limitata ad alcune disposizioni di applicazione relative all’Unione economica e monetaria. |
La procedura di codecisione è stata istituita dal Trattato
di Maastricht e successivamente semplificata ed estesa a nuove basi giuridiche
con i trattati di Amsterdam e Nizza (cfr. ora art. 251 TCE). In base a tale
procedura un atto può essere adottato soltanto in presenza di un accordo su uno
stesso testo tra Parlamento europeo e Consiglio, in prima o seconda lettura. In
caso di disaccordo è previsto il ricorso ad una procedura di conciliazione tra le due istituzioni in un comitato
apposito. In ogni caso il Parlamento europeo può rigettare la proposta
legislativa in ultima istanza. Il Consiglio delibera normalmente a maggioranza qualificata, salvo i casi
in cui il Trattato prevede espressamente l’unanimità.
Le materie nelle quali si
applica la codecisione sono numerose e, in particolare, si ricordano: il diritto di stabilimento, la libera circolazione dei lavoratori
dipendenti, il ravvicinamento delle
legislazioni in ordine al mercato interno, il riconoscimento reciproco dei diplomi.
Nella procedura di consultazione, che è quella prevista in
origine dai Trattati, la proposta della Commissione viene trasmessa dal
Consiglio al Parlamento, che esprime un parere e può formulare emendamenti; la
Commissione riesamina la proposta e può modificarla sulla base del parere del
Parlamento; il Consiglio adotta quindi l’atto, in linea generale,
all’unanimità. L’effettiva espressione della posizione del Parlamento diviene
elemento sostanziale per la validità dell’atto, che risulta nullo in caso di
mancanza di parere parlamentare.
Tra le ipotesi di maggior
rilievo in cui è prescritta la procedura di consultazione, si ricordano: la concorrenza, l’armonizzazione fiscale, l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini dell’UE.
La procedura del parere conforme implica che il Consiglio
ottenga il consenso del Parlamento europeo (maggioranza assoluta dei suoi
membri) affinché possano essere prese alcune decisioni che rivestono
particolare importanza. Il Parlamento europeo ha facoltà di accettare o di
respingere una proposta ma non può modificarla. In questi casi, il parere del
Parlamento è obbligatorio e vincolante.
Il
parere conforme è richiesto in particolare per l'adesione di nuovi Stati membri, per alcuni accordi internazionali, per le sanzioni
a carico degli Stati membri in caso di violazioni
dei diritti fondamentali e per la
definizione degli obiettivi e compiti dei fondi strutturali.
La politica estera e di sicurezza comune (PESC), il
cosiddetto secondo pilastro, ha il suo fondamento giuridico nel titolo V del
Trattato sull’Unione europea. Il processo decisionale nell’ambito della PESC si
esplica mediante procedure
intergovernative. Ogni Stato membro e la Commissione possono sottoporre al
Consiglio questioni che rientrano nella PESC e presentare proposte.
Il Consiglio europeo,
formato dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri, stabilisce i principi e gli orientamenti generali
della PESC, decidendo le strategie
comuni che l’Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno
importanti interessi in comune.
Il Consiglio
dell'Unione europea, formato da rappresentanti di ciascuno Stato membro a
livello ministeriale, decide le misure necessarie alla definizione e
all’attuazione della PESC, in base agli orientamenti generali adottati dal
Consiglio europeo. Il Consiglio dell'Unione europea può adottare azioni comuni su specifiche situazioni
in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell’Unione, oppure posizioni comuni per definire
l’approccio dell’Unione su una questione particolare. Relativamente alla conclusione
di accordi internazionali nel
settore PESC, il Consiglio può autorizzare la Presidenza ad avviare negoziati.
Tali accordi sono in seguito deliberati dal Consiglio. Inoltre, l'Unione
europea può adottare dichiarazioni
comuni che esprimono pubblicamente una posizione, una richiesta o
un'aspettativa dell'Unione europea rispetto ad un Paese terzo o ad una
questione internazionale.
La regola generale per le decisioni in ambito PESC è l'unanimità, mitigata dall’astensione
“costruttiva” (che non impedisce l’adozione dell’atto). E’ previsto il ricorso
alla maggioranza qualificata per le
misure di attuazione adottate sulla base di strategie comuni del Consiglio
europeo, per le decisioni di attuazione di un’azione comune o di una posizione
comune, per la nomina di rappresentanti speciali con mandati politici
specifici.
Il Parlamento europeo
viene informato periodicamente dalla
Presidenza e dalla Commissione sugli sviluppi della politica estera e di
sicurezza comune. E’ inoltre consultato
sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC. Può rivolgere
interrogazioni ed indirizzare raccomandazioni al Consiglio ed una volta
all’anno tiene un dibattito sui progressi compiuti in materia.
La cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale, il cosiddetto terzo pilastro, ha
il suo fondamento giuridico nel titolo VI del Trattato dell'Unione europea.
Originariamente il Trattato dell’Unione europea
includeva nel terzo pilastro tutte le materie relative alla giustizia e agli
affari interni. Successivamente il Trattato di Amsterdam ha fatto confluire le
disposizioni concernenti visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse
alla libera circolazione delle persone nel titolo IV del Trattato istitutivo
della Comunità europea (ossia nel primo pilastro). Nel terzo pilastro sono rimaste le
disposizioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale.
Nel terzo pilastro il Consiglio può adottare:
·
posizioni
comuni che definiscono l’orientamento dell’Unione in merito a una questione
specifica;
·
decisioni-quadro
per ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Tali decisioni-quadro sono vincolanti quanto al risultato da ottenere
(analogamente alle direttive), ma non hanno efficacia diretta;
·
decisioni
per qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi prefissati, escluso il
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri; le decisioni sono vincolanti ma prive di efficacia diretta. Le misure
di attuazione delle decisioni a livello dell’Unione sono deliberate a
maggioranza qualificata;
·
convenzioni,
soggette alla successiva ratifica degli Stati membri.
Il Parlamento europeo
è informato regolarmente ed è consultato prima che siano stabilite
decisioni-quadro, decisioni o convenzioni: il parere del Parlamento è
obbligatorio, ma non vincolante. Il Parlamento può rivolgere al Consiglio
interrogazioni e raccomandazioni; ogni anno un dibattito parlamentare è
dedicato ai progressi compiuti nel settore.
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa,
firmato a Roma il 29 ottobre 2004, contiene disposizioni volte alla semplificazione
delle procedure legislative e degli atti giuridici (v. scheda Il Trattato costituzionale).
Il Trattato prevede l’eliminazione
della struttura a “pilastri” in cui si articola attualmente l’Unione,
semplificando le attuali diverse procedure. In particolare viene definita un'unica procedura legislativa ordinaria, ricalcata sull’attuale procedura di codecisione; si provvede
inoltre ad una ridenominazione e semplificazione degli atti dell’Unione (che
sono ridotti da quindici a sei) stabilendo la distinzione tra atti legislativi
(adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio), atti non
legislativi ed atti esecutivi (la cui competenza è riservata in via generale
agli Stati membri) ed introducendo il nuovo strumento dei regolamenti delegati.
Per l'esercizio delle
competenze dell'UE il trattato costituzionale prevede i seguenti strumenti giuridici:
·
legge europea:
atto legislativo di portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
·
legge quadro europea: atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari al
risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali
in merito alla scelta della forma e dei mezzi;
·
regolamento europeo: atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli
atti legislativi o di alcune disposizioni della Costituzione;
·
decisione europea: un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi;
·
raccomandazioni e pareri: atti che non hanno effetto vincolante.
Le leggi
europee e le leggi quadro europee possono, inoltre, delegare alla Commissione
la facoltà di emanare regolamenti
delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro,
delimitando esplicitamente obiettivi, contenuto, portata e durata della delega.
La disciplina degli elementi essenziali di un settore rimane riservata alla
legge o alla legge quadro.
Le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate
congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri su proposta
della Commissione, di norma secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria. I regolamenti, le decisioni
europee e le raccomandazioni sono adottati dal Consiglio, dalla Commissione e
dalla Banca centrale europea nelle diverse fattispecie previste dal Trattato.