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Capo XXXI

Articoli:

Art. 139

1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

Art. 139-bis (*)

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare.

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

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