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Capo XXXIII

Articoli:

Art. 143 (*)

1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

Art. 144

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.

5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato, affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Art. 145

1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.

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