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CAPO IV - Articolo 16


Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 29.09.83 Modificato il 28.02.90
1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi. 1. Identico 1. Identico
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel quarto comma dell'articolo 72 e nel quarto comma dell'articolo 93. 2. Identico 2. Identico
3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostri necessarie. 3. Identico 3. Identico
3 - bis. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII del Regolamento. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principî e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. È ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principî e criteri direttivi.
3 - ter. Qualora tutte le proposte contenenti principî e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principî e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principî e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.
4. Tali modificazioni od aggiunte sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Camera. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di Gruppo o da dieci deputati. 4. Tali modificazioni od aggiunte sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Camera. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. 4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che più si avvicina al testo della Giunta. È consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.
4 - bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione.
5. Le disposizioni modificative e aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 5. Identico 5. Identico

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