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CAPO VI - Articolo 27
Discussione e votazione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno


Articolo 27-Discussione e votazione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
Testo del 1971
Modificato il 29.9.83
Modificato il 28.4.90
1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. 1. identico 1. identico
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da un presidente di Gruppo o da dieci deputati, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. 2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. 2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.

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