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Articolo 60


1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.

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