Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Norme \ Altri regolamenti \ Regolamento della Giunta delle elezioni \ Capo I: funzioni, organi \

Inizio contenuto

Capo I

Articoli:

Art. 1

1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina del suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d'età.

2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica a comma 2.

Art. 2

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti, Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento della Camera.

2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica del poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera.

3. La votazione nominale può essere richiesta da due componenti della Giunta.

4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida e una proposta di contestazione ovvero di annullamento di un'elezione, in caso di parità di voti s'intende che la Giunta si è pronunziata per la convalida. In caso di reiezione di una proposta s'intende approvata la proposta alternativa.

Art. 3

1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.

3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo.

Art. 4

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:
a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;
b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;
c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.

Art. 5

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'Autorità giudiziaria per d tramite del Presidente della Camera.

2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione del deputati interessati.

3. La Giunta pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.

Art. 6

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

2. la cui ostensibilità è limitata ai componenti della Delle riunioni della Giunta è redatto verbale stessa.

3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

5. Le delibera di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.

Art. 7

1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinate dal capo XXXIII del Regolamento della Camera.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale