Nota 1
Speaker of the House of Commons
(S.O. n. 1)

La figura ed i poteri dello Speaker della Camera dei Comuni sono solo parzialmente delineati dalle norme di procedura e trovano una più compiuta definizione sia nella legislazione ordinaria (Parliament Act del 1911 e del 1949; Parliamentary Constituencies Act 1986; House of Commons (Administration) Act 1978; Ministerial and other Salaries Act 1972; Parliamentary and other Pensions Act 1972) sia nella cospicua serie di convenzioni e di precedenti parlamentari che tradizionalmente regolano il suo operato. Il suo ruolo peraltro non è assimilabile - salvo che in riferimento ad alcuni dei poteri tipici dei presidenti di assemblea parlamentare - a quello del Presidente dell’altro ramo del Parlamento inglese, il Lord Cancelliere (Lord Chancellor) il cui ruolo istituzionale, al pari di altre figure “trasversali” tipiche dell’ordinamento inglese, non è limitato al solo ambito del potere legislativo, ma è inserito nel contempo anche nel potere esecutivo, quale Ministro della Giustizia, ed in quello giurisdizionale, quale Presidente della Camera dei Lord nella sua funzione di suprema istanza giurisdizionale.
Fra i principali poteri formalmente attribuiti allo Speaker dalle norme di procedura rientrano quelli relativi alla direzione dei lavori dell’Assemblea; alla nomina dei membri del Chairmen’s Panel (S.O. n. 4) chiamati di volta in volta a presiedere le commissioni permanenti (standing committee) istituite nell’ambito del procedimento legislativo; al mantenimento dell’ordine; alla tutela dei diritti delle minoranze ed alla garanzia del rispetto delle norme di procedura e delle prerogative parlamentari. Tradizionalmente rappresenta la Camera nelle relazioni con l’altro ramo del Parlamento e con la Corona: fra gli “antichi ed indubbi privilegi” che per tradizione il Sovrano conferma su formale richiesta (petition) dello Speaker neoeletto rientra, oltre alla libertà di parola ed all’immunità dall’arresto, anche la libertà di accesso a Sua Maestà. Nell’esercizio della sua funzione lo Speaker è tenuto a mantenere una posizione rigorosamente imparziale che viene conservata anche in occasione delle elezioni politiche generali a cui si ripresenta non per un partito politico ma semplicemente come “Speaker che concorre per la rielezione” (Speaker seeking for re-election): la rielezione è in genere assicurata per il principio generalmente accolto per cui la carica di Speaker, sebbene formalmente confermata dalla Camera all’inizio di ogni legislatura, viene mantenuta fino a quando lo Speaker stesso non annunci la propria intenzione di ritirarsi. L’imparzialità dello Speaker, garantita anche sotto il profilo economico da una indennità fissa non soggetta all’approvazione annuale della Camera dei Comuni, non preclude che come Membro elettivo della Camera possa intrattenere rapporti con gli elettori del suo collegio, ma implica per convenzione l’obbligo di non assumere posizioni politiche e di rimanere formalmente estraneo ai circuiti di decisione politica relativi all’attività della Camera. Non ha diritto di voto salvo che nel caso di parità nel risultato di una votazione (tie vote) allorché deve esercitare il c.d. “voto preponderante” (casting vote), che tuttavia, sulla base di precedenti storici risalenti alle decisioni dello Speaker Addington (1796) e dello Speaker Denison (1860 e 1867), viene in genere espresso in modo da favorire una ulteriore discussione sull’oggetto specifico della votazione o, laddove ciò non sia possibile, comunque evitando che una decisione venga presa senza una effettiva maggioranza o, nel caso di votazione su di un emendamento, preservando la versione originaria del testo. Tale istituto, raramente attivato e regolato sulla base di convenzioni, non è previsto presso la Camera dei Lord, dove il Lord Cancelliere partecipa alle votazioni ed in caso di parità nel risultato si considerano prevalenti i voti contrari. Per prassi consolidata, non sono ammessi riferimenti all’operato dello Speaker in alcuna discussione parlamentare, salvo che in relazione ad una specifica mozione autonoma (substantive motion) volta a promuovere al riguardo una apposita deliberazione della Camera.