Nota 29
Financial Privilege (S.O. n. 80)

Come già rilevato alla precedente nota 24, la Camera dei Comuni rivendica per antica tradizione il privilegio esclusivo (c.d. financial privilege) di autorizzare l’imposizione di qualunque onere a carico dei cittadini e la effettuazione di qualunque spesa a carico del bilancio pubblico. Tale privilegio, cui il precedente S.O. n. 79 prevede una deroga esplicita nei casi in cui la previsione di un onere a seguito di un emendamento approvato dai Lord abbia carattere sanzionatorio, non implica tuttavia un divieto assoluto per i Lord di approvare e trasmettere ai Comuni progetti di legge che prevedano spese. Al riguardo si ricorre per prassi ad una fictio per cui qualunque progetto trasmesso dai Lord che richieda l’approvazione di una risoluzione di autorizzazione di spesa (money resolution) da parte dei Comuni, reca in genere all’ultimo comma dell’ultimo articolo la formula standard evidenziata “in grassetto” per cui “nulla nella presente Legge imporrà un qualunque onere a carico dei cittadini o di fondi pubblici” (“nothing in this Act shall impose any charge on the people or on public funds”) mentre una nota sul frontespizio avverte che tali parole “sono state inserite dai Lord per evitare questioni di privilegio” (“were inserted by the Lords to avoid questions of privilege”). La formula in questione è in genere oggetto di un emendamento soppressivo (c.d. privilege amendment) approvato dai Comuni, dopo che un Ministro della Corona abbia formalmente assunto la responsabilità del progetto ai sensi dello S.O. n. 80 (b).