Organi - Organi collegiali di direzione e gestione della Camera Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo I - Ufficio di Presidenza per età

Articolo 1
1 Il decano per età dell’Assemblea nazionale presiede la prima seduta della legislatura, fino all’elezione del Presidente.
2 I sei più giovani deputati presenti svolgono le funzioni di segretari fino all’elezione dell’Ufficio di Presidenza.
3 Sotto la presidenza del decano per età non può aver luogo alcun dibattito.

Articolo 8
L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea nazionale è composto da:
1 presidente,
6 vicepresidenti,
3 questori,
12 segretari.

Articolo 9
1 Nel corso della prima seduta della legislatura e subito dopo le comunicazioni previste agli articoli 2 e 3, il decano per età invita l’Assemblea nazionale a procedere all’elezione del suo Presidente.
2 Il Presidente dell’Assemblea nazionale è eletto a scrutinio segreto alla tribuna. Se la maggioranza assoluta dei voti espressi non sia stata conseguita ai primi due turni di scrutinio, al terzo turno è sufficiente la maggioranza relativa e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano per età.
3 Degli scrutatori estratti a sorte procedono allo spoglio della votazione di cui il decano per età proclama il risultato.
4 Il decano per età invita il Presidente a prendere immediatamente posto al seggio della presidenza.

Articolo 10
1 Gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza sono eletti, all’inizio di ogni legislatura, nel corso della seduta che segue l’elezione del Presidente e rinnovati ogni anno successivo, ad eccezione di quello che precede il rinnovo dell’Assemblea, nella seduta di apertura della sessione ordinaria. Il Presidente è assistito dai sei più giovani membri dell’Assemblea, che svolgono le funzioni di segretari.
2 L’elezione dei vicepresidenti, dei questori e dei segretari si effettua cercando di riprodurre in seno all’Ufficio di Presidenza la configurazione politica dell’Assemblea.
3 I presidenti dei gruppi si riuniscono al fine di stabilire, nell’ordine di presentazione che essi determinano, la lista dei loro candidati alle diverse funzioni dell’Ufficio di Presidenza.
4 Le candidature devono essere depositate al Segretariato generale dell’Assemblea, non oltre mezz’ora prima dell’ora fissata per la nomina o per l’apertura di ciascun turno di scrutinio.
5 Quando, per ciascuna delle funzioni dell’Ufficio di Presidenza, il numero dei candidati non supera il numero dei seggi da assegnare, si procede conformemente all’articolo 26, comma 3.
6 Nel caso contrario, per le funzioni per cui il numero dei candidati supera il numero dei seggi da assegnare, la nomina ha luogo a scrutinio plurinominale maggioritario.
7 Le schede messe a disposizione dei deputati non possono comprendere più nomi di quanti siano, per ciascun turno di scrutinio, i posti da assegnare.
8 Sono validi i voti espressi nelle buste che non contengano più nomi di quanti siano i posti da assegnare.
9 Al primo ed al secondo turno di scrutinio sono eletti, nell’ordine dei voti, i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta.
10 Qualora tuttavia, per uno o più seggi, dei candidati in numero superiore al numero dei seggi da assegnare abbiano ottenuto la maggioranza assoluta e lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione per detti seggi. Al terzo turno, è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità dei voti, è eletto il più anziano per età.
11 Degli scrutatori estratti a sorte procedono allo spoglio della votazione ed il Presidente ne proclama il risultato.
12 In caso di vacanza di seggi, si provvede alla sostituzione secondo la stessa procedura.

Articolo 11
1 I vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza.
2 Quando l’elezione dei vicepresidenti e dei questori abbia luogo per scrutinio, il loro ordine di precedenza è determinato dalla data e dal turno di scrutinio al quale siano stati eletti e, se siano stati eletti allo stesso turno di scrutinio, dal numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti allo stesso turno di scrutinio, la precedenza spetta al più anziano per età.
3 Quando la loro elezione abbia luogo secondo la procedura stabilita all’articolo 26, comma 3, la precedenza dei vicepresidenti e dei questori deriva dal loro ordine di presentazione da parte dei presidenti dei gruppi.

Articolo 13
1 Il Presidente dell’Assemblea convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea in seduta pubblica così come le riunioni dell’Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti.
2 È incaricato di vigilare sulla sicurezza interna ed esterna dell’Assemblea. A tal fine, stabilisce l’entità delle forze militari che reputi necessarie; esse sono poste ai suoi ordini.
3 Le comunicazioni dell’Assemblea nazionale sono fatte dal Presidente.

Articolo 15
1 I questori, sotto la alta direzione dell’Ufficio di Presidenza, sono incaricati dei servizi finanziari ed amministrativi. Senza il loro previo parere non può essere impegnata alcuna nuova spesa.
2 Degli appartamenti ufficiali sono messi a disposizione del Presidente e dei questori a Palazzo Borbone.

Articolo 16
1 Le spese dell’Assemblea sono regolate per esercizio di bilancio. All’inizio della legislatura ed ogni anno successivo, ad eccezione di quello che precede il rinnovo dell’Assemblea, all’inizio della sessione ordinaria, l’Assemblea nomina, a rappresentanza proporzionale dei gruppi secondo la procedura prevista dall’articolo 25, una commissione speciale di 15 membri incaricata della verifica e del pareggio dei conti. Questa commissione approva la gestione dei questori o rende conto all’Assemblea.
2 Al termine di ciascun esercizio, la commissione approva una relazione pubblica.
3 I membri dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea non possono far parte di questa commissione.
4 L’Ufficio di Presidenza stabilisce con regolamento interno le regole applicabili alla contabilità.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Articolo 3
Opere d’arte
Nessuna opera d’arte può uscire dall’Assemblea, anche a titolo di restituzione, se non per decisione dell’Ufficio di Presidenza.
Sotto l’autorità dell’Ufficio di Presidenza, le condizioni di prestito sono oggetto di un decreto del Presidente e dei Questori.

Articolo 33
Amministrazione dell’Assemblea nazionale in caso di scioglimento
In caso di scioglimento, il Presidente e i questori assumono i poteri di amministrazione generale dell’Ufficio di Presidenza fino all’entrata in funzione della nuova Assemblea.


>> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari

Art. 7.
- Ogni assemblea parlamentare gode dell’autonomia finanziaria.
Gli stanziamenti necessari al funzionamento delle assemblee parlamentari sono oggetto di proposte elaborate dai questori di ciascuna assemblea ed approvate da una commissione congiunta composta dai questori delle due assemblee. Questa commissione delibera sotto la presidenza di un presidente di sezione della Corte dei conti designato dal primo presidente di tale giurisdizione. Due magistrati della Corte dei conti designati dalla stessa autorità assistono la commissione; essi hanno voto consultivo nelle sue deliberazioni.
Le proposte così approvate sono inserite nel progetto di legge di bilancio a cui viene allegata una relazione esplicativa predisposta dalla commissione menzionata al comma precedente.

Art. 8. - Lo Stato è responsabile dei danni di qualunque natura causati dai servizi delle assemblee parlamentari.
Le azioni di responsabilità sono intentate innanzi alle giurisdizioni competenti a conoscerne.
I dipendenti titolari dei servizi delle assemblee parlamentari sono funzionari dello Stato di cui lo stato giuridico ed il regime pensionistico sono determinati dall’Ufficio di Presidenza dell’assemblea interessata, previo parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale.
Essi sono reclutati per concorso secondo modalità determinate dai competenti organi delle assemblee. La giurisdizione amministrativa è chiamata a conoscere di qualunque controversia di ordine individuale concernente tali dipendenti, e si pronuncia rispetto ai principi generali del diritto ed alle garanzie fondamentali riconosciute all’insieme dei funzionari civili e militari dello Stato di cui all’articolo 34 della Costituzione.
Nelle predette istanze, lo Stato è rappresentato dal presidente dell’assemblea interessata.