Organi - Presidente Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

I. Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

§ 2 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti
(1) Il Bundestag elegge con scrutinio segreto mediante schede (§ 49) in apposite elezioni il Presidente ed i suoi Vicepresidenti per la durata della legislatura. Ogni Frazione del Bundestag è rappresentata nel Presidium da almeno un Vicepresidente o una Vicepresidentessa.

(2) Risulta eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. Qualora non venga raggiunta la maggioranza nella prima votazione, possono essere avanzate nuove candidature per la seconda votazione. Qualora anche nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza dei voti dei membri del Bundestag, accedono al ballottaggio i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità nel numero di voti conseguiti si decide mediante estrazione per mano del Presidente in carica.


III. Presidente, Presidium e Consiglio degli anziani

§ 7 Compiti del Presidente
(1) Il Presidente rappresenta il Bundestag e ne regola le attività. Salvaguarda la dignità e i diritti del Bundestag, promuove i suoi lavori, dirige le discussioni in modo giusto ed apartitico e mantiene l’ordine all’interno della Camera. Ha voto consultivo in tutte le Commissioni.

(2) Spetta al Presidente il potere regolamentare e l’autorità di polizia su tutti gli immobili, parti di immobili e terreni soggetti all’amministrazione del Bundestag. Il Presidente emana un regolamento di accesso al Bundestag in accordo con la Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento.

(3) Il Presidente conclude i contratti di rilevante significato per l’amministrazione del Bundestag, sentiti i suoi Vicepresidenti. Autorizza le spese nei limiti del bilancio.

(4) Il Presidente è la più alta autorità dell’amministrazione del Bundestag. Nomina ed assume i dipendenti del Bundestag secondo le norme vigenti e ne dispone il collocamento a riposo. Anche il personale non amministrativo del Bundestag è assunto e licenziato dal Presidente. Le misure di cui ai precedenti periodi 2 e 3 sono adottate dal Presidente sentiti i Vicepresidenti, per quanto riguarda i funzionari o i dipendenti di livello corrispondente, e con l’assenso del Presidium per quanto concerne i dirigenti (A 16 e oltre) o i dipendenti di livello corrispondente.

(5) Il comma 4 vale anche per il personale assegnato all’ufficio del Commissario alla difesa. Le misure di cui al comma 4, periodo 4 si applicano sentito il Commissario alla difesa. Per la nomina, la assegnazione, il cambiamento di incarico, il trasferimento ed il collocamento a riposo di un dirigente è necessario l’accordo con il Commissario alla difesa. Il Commissario alla difesa ha diritto di presentare proposte in relazione a tutte le decisioni di cui al comma 4.

(6) In caso di impedimento del Presidente, lo rappresenta uno dei suoi Vicepresidenti appartenente alla seconda Frazione di maggior consistenza numerica.


XII. Deroghe ed interpretazione del presente Regolamento

§ 127 Interpretazione del presente Regolamento
(1) Qualora durante una seduta del Bundestag emergano dubbi sulla interpretazione del presente Regolamento, decide il Presidente caso per caso. Per il resto l’interpretazione del presente Regolamento spetta alla Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento; il Presidente del Bundestag, una commissione, una Frazione, un quarto dei membri della Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento o il cinque per cento dei membri del Bundestag possono richiedere che l’interpretazione sia rimessa alla decisione del Bundestag.

(2) Qualora non venga presentata una richiesta ai sensi del comma 1, periodo 2, la Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento decide in quale forma debba essere resa nota la propria interpretazione.


>> Allegati

Allegato 2
Registrazione delle associazioni e dei loro rappresentanti
(1) Il Presidente del Bundestag tiene una lista pubblica nella quale sono inserite tutte le associazioni che rappresentano interessi di fronte al Bundestag o al Governo.

(2) Una audizione dei loro rappresentanti ha luogo solo se questi si siano iscritti in questa lista ed abbiano fornito le seguenti indicazioni:
• nome e sede dell’associazione;
• composizione della presidenza e della dirigenza;
• ambito di interessi dell’associazione;
• numero dei membri;
• nome del rappresentante dell’associazione ed
• indirizzo dell’ufficio presso la sede del Bundestag e del Governo.

(3) Tessere di riconoscimento per rappresentanti di interessi sono rilasciate solo se siano state fornite le indicazioni di cui al comma 2.

(4) L’inserimento nella lista non costituisce fondamento della pretesa di audizione o del rilascio di una tessera di riconoscimento.

(5) La lista deve essere annualmente pubblicata dal Presidente del Bundestag sul Bundesanzeiger.