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Funzioni del Comitato per la Legislazione




Istituito con le modifiche regolamentari del 1997 (art. 16-bis reg.), il Comitato è composto di dieci deputati scelti dal Presidente della Camera in numero pari fra membri della maggioranza e delle opposizioni, ed è presieduto a turno da ognuno di essi.(*)

Esso esprime pareri sulla qualità dei progetti di legge, valutandone l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, nonché l'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Nell'esaminare i decreti-legge, valuta anche l'osservanza delle regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto.

Sono assegnati al Comitato per il parere tutti i decreti-legge presentati dal Governo. Le Commissioni sono altresì tenute a chiedere il parere sui progetti di legge contenenti norme di delegazione legislativa o di delegificazione. Su tutti gli altri progetti di legge, il parere è reso quando ne faccia richiesta la Commissione che li esamina, anche su iniziativa di una minoranza (almeno un quinto dei suoi componenti). La stessa facoltà può essere esercitata nel corso dell'esame di schemi di atti normativi del Governo assegnati alle Commissioni per l'espressione del parere parlamentare.
(*)
Si veda il parere reso dalla Giunta del regolamento il 16 ottobre 2001, sui criteri per la determinazione del turno di presidenza del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento:
"i deputati membri del Comitato si succedono alla presidenza, alternandosi tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione, secondo il criterio di anzianità di nomina nel Comitato e in via sussidiaria dell'anzianità parlamentare e, quindi, dell'anzianità anagrafica.
Le funzioni di vicepresidente sono assunte dal deputato cui spetta il successivo turno di presidenza secondo i criteri di cui al punto precedente, e quelle di segretario dal deputato con la minore anzianità parlamentare e, in via sussidiaria, anagrafica, salvo che nei periodi in cui sia chiamato ad assumere le funzioni di presidente o di vicepresidente.
La durata del turno di presidenza, stabilita dal comma 2 dell'articolo 16-bis del regolamento in sei mesi, è fissata in via sperimentale in dieci mesi".

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