Legge 19 luglio 2007, n. 106
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2007
Art. 1.
1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività
sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di
educazione e sviluppo sociale;
b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo,
espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto
all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla
competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini
economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e
messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione
elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta
dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;
d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di
archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;
e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da
parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i
diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera
concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema
equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento,
salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di
detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i
diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano
stati trasmessi dai licenziatari primari;
f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di
cui al comma 1;
g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle
competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio
competitivo di tali soggetti;
h) destinazione di una quota delle risorse economiche e
finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui
al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;
i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e
all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto
all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti
i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia
con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più
pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome
iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari
rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione
sportiva;
b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la
parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione,
senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli
operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi
procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo
che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1,
licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione
della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori
della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme
distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla
effettiva fruizione dei prodotti medesimi;
c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore,
contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da
parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della
comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare
gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;
d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la
presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti
audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti
relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del
prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in
tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;
e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al
comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2;
f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di
cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei
vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di
particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;
g) previsione di una speciale disciplina per la
commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme
emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;
h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei
contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi
sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare
la creazione di posizioni dominanti;
i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie
assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole
che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione
sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società
partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché
l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della
competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti
alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi
conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse
al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo
le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema;
l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di
mutualità generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche
attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro,
dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la
federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e
incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della
sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare
in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere
disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella
calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma
di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle
università;
m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della
disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nell'ambito delle rispettive competenze;
n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti
di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1o luglio 2007,
con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare
diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti
audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale
applicazione dei princìpi di cui al comma 2, lettere g) e h),
distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo
tale data.