Indici  delle leggi
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Legge 4 ottobre 2007, n. 184

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001"

 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 224


 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall’articolo 78 della Convenzione stessa.


Art. 3.

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.850 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.