Indici  delle leggi
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Legge 6 febbraio 2007, n. 13

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40  del 17 febbraio 2007 - Supplemento ordinario n. 41/L



Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.
    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
    5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
    6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
    7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
    8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
    9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

    1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
        a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
        b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
        c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo della presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
        d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
        e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
        f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
        g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

    1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
    2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
    3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

    1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
    2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
    2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
    3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.

Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

    1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
    2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Capo II
INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Art. 7.
(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11).

    1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti:
        "Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:
            a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
            b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
            c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
            d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
        3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
        Art. 15-ter. - (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti".

Capo III
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE

Art. 8.
(Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente).

    1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", i seguenti:
        a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "tutela e sicurezza del lavoro", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
       b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia "tutela e sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
    2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia "tutela della salute", i seguenti:
        a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "salute", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
        b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;
        c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.
    3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.
    4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).

    1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente:
        "Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
                1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
                2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
           b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
           c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone".
    2. All'articolo 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le parole: "2004/113/CE" sono inserite le seguenti: ", 2005/14/CE".

Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari).

    1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è inserito il seguente:
        "Art. 9-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo i princìpi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
        b) recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;
        c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;
        d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;
        e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente per i fini di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
        f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai princìpi di cura dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrità del mercato e delle specificità di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;
        g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
        h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:
                1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i princìpi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;
                2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
                3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
                4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni operative;
                5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e conservazione degli ordini stessi;
        i) disciplinare l'attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
        l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
                1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
                2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;
        m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie:
                1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB stessa;
                2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori;
                3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati;
        n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
        o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;
        p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
        q) prevedere che la CONSOB vigili affinché la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorità stabilite dalla legge;
        r) prevedere la possibilità per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i princìpi già previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
        s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
        t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali già previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni; la pubblicità delle sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
        u) estendere l'applicazione del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;
        v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle controversie transfrontaliere;
        z) disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.
        2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

     2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.

    3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
        "1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo".

     4. All'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "3-bis. L'attività di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari".

    5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.

Art. 11
(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica).

    1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato italiano.

Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

    1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente: nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano.

Art. 13.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra).

    1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
        "b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato".
    2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
        "b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994".

Art. 14.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).

    1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:
        "Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
        2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
        3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del   pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
        4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento.
        5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato".

    2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
        "Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.
        2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
        3. Il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
        4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
        Art. 3-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.
        2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.
        3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.
        4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

Art. 15.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi).

    1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:
        "3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso".

Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

    1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
            "1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea";
        b) all'articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:
            "4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5".

Art. 17.
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).

    1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
        a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
        b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
    2. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti elencati nell'allegato 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;
        b) demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).

    1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        "2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose".
    2. Il numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:
        "3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE è apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto".

Art. 19.
(Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).

    1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
        "Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.

    2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:
        a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
       b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
        c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
        d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
        e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.

    3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.    

    4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.     

    5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

    6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004".

Art. 20.
(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola).

    1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.
    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
    3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 in relazione alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).
    4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole: "quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri:" sono inserite le seguenti: "0,05,".

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di rimborso di tributi).

    1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: ", circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni".

Art. 22.
(Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico).

    1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, è abrogata.

Art. 23.
(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).

    1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:
        "Art. 14. - (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione".

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali).

    1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri";
    b) dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:
        "6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis".

Art. 25
(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).

    1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
        a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale;
        b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunità accordati ad ATHENA;
        c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.

Art. 26.
(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie).

    1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

Art. 27.
(Modifica all'articolo 181 del codice della navigazione).

    1. All'articolo 181, terzo comma, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "o consolari" sono soppresse.

Art. 28.
(Abrogazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62).

    1. All'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il comma 3 è abrogato.

 

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

    2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

 

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

    2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e          2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
    2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
    2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
    2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
    2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
    2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
    2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
    2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
    2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
    2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
    2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
    2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
    2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.
    2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
    2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
    2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
    2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
    2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
    2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
    2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
    2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
    2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
    2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
    2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
    2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

 

Allegato C
(Articolo 6, comma 1)

    2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.