Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria.
PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni provvisoria dovrà accertare, ai fini della proclamazione, i deputati subentranti e i deputati optanti eletti in più circoscrizioni.
Essa è formata dai deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura presenti alla prima seduta, in numero non inferiore a dodici. Poiché tali deputati sono in numero di dieci, procede ad integrarla con due ulteriori componenti il collegio, mediante sorteggio.
(Segue il sorteggio).
Ricorda altresì che la Giunta provvisoria ha il compito di svolgere gli accertamenti finalizzati alla proclamazione dei deputati subentranti da parte del Presidente provvisorio.
ELIO VITO. Invita la Giunta delle elezioni a svolgere una rapida, puntuale e rigorosa verifica dei voti espressi, delle schede bianche, dei verbali e delle tabelle di scrutinio, nel rispetto delle istituzioni e nell'interesse del Paese, considerate le numerose irregolarità ed anomalie riscontrate nelle recenti consultazioni elettorali.
ENRICO BOSELLI. Lamentata la mancata attribuzione al Senato di seggi alla sua parte politica, in conseguenza di una scorretta applicazione della legge elettorale, auspica l'individuazione di soluzioni idonee a superare la situazione di illegalità venutasi a creare.
MARCO BOATO. Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Boselli, ricorda che la Giunta provvisoria delle elezioni è chiamata a svolgere compiti meramente ricognitivi relativamente alla legittimità della composizione dell'Assemblea come risultante dall'esito elettorale proclamato dalla Corte di cassazione.
PRESIDENTE. Nel prendere atto dei rilievi formulati dai deputati intervenuti, precisa che, in base alla vigente normativa, la Presidenza provvisoria non può che confermare la piena legittimità dell'Assemblea nella composizione risultante a seguito dell'espletamento delle procedure elettorali, segnatamente delle conclusioni alle quali sono pervenuti i competenti uffici elettorali; osservato inoltre che, a norma dell'articolo 1 del regolamento, i deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, rileva che, nell'ambito delle procedure di verifica dei poteri, la Giunta delle elezioni, i cui componenti saranno designati dal Presidente della Camera una volta costituiti i gruppi parlamentari, esaminerà ogni eventuale contestazione e richiesta di verifica.
Nel preannunziare, infine, che le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Camera avranno luogo non prima delle 13 e comunque una volta ultimati gli adempimenti di competenza della Giunta delle elezioni provvisoria, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 11,50.