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Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione (ore 10,10).
(Ordinanza del giudice della libertà di Bologna che ha negato l'arresto di diciotto presunti terroristi islamici - n. 2-00091)
PRESIDENTE. L'onorevole Garagnani ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00091 (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazione sezione 2).
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FABIO GARAGNANI. Signor Presidente, la mia interpellanza fa riferimento ad un'ordinanza del giudice del tribunale della libertà di Bologna, che ha negato l'arresto di 18 terroristi islamici con motivazioni, che a mio parere sono capziose, ma, soprattutto, foriere di possibili gravi pericoli per i nostri militari impegnati in Afghanistan, in quanto costituenti un alibi per eventuali attentati preparati o attuati nel territorio nazionale.
Tale ordinanza è stata emessa tenendo in scarsa considerazione la motivata richiesta in tal senso della Procura della Repubblica. In questa sede vorrei interpellare al riguardo il Governo per gli atti di sua competenza, rendendomi conto che, stante l'attuale legislazione, le sue possibilità di intervento sono limitate. Tuttavia, esse esistono ed allora devono essere espletate fino in fondo. Non si può assistere impunemente all'emissione di un'ordinanza, che in termini estremamente chiari riporta testualmente: «Restano esclusi dalla definizione di terrorismo gli atti contro militari impegnati in un conflitto armato». Ripeto che si tratta di un'ordinanza emessa a Bologna e che si riferisce a 18 esponenti islamici e terroristi impegnati in modo fattivo contro gli italiani in Afghanistan.
In secondo luogo, riporto un'altra definizione, riferita stavolta ai kamikaze, sempre contenuta nella stessa sentenza. Si recita testualmente: «Non può in alcun modo ritenersi che il martirio sia la conseguenza di un'attività terroristica e non invece di un'attività militare o paramilitare». È evidente la conclusione che per la nostra magistratura (o per parte della medesima, perché desidero essere più chiaro) combattere contro le forze multinazionali impegnate nella lotta al terrorismo non configura mai la fattispecie di terrorismo, sia dove l'ONU non abbia dato la propria autorizzazione sin dall'inizio, come in Iraq, sia dove tale autorizzazione sia stata concessa come in Afghanistan.
Di fronte a questa sentenza, avverso la quale ha presentato ricorso anche la Procura della Repubblica, il Governo non può esimersi dall'assumere precise responsabilità e, come chiedevo nella mia interpellanza, dare una sua valutazione del caso, ricordando gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese, che sono stati evidenziati proprio in questi giorni. Il Governo dovrebbe soprattutto ricordare che esiste modo e modo di esercitare un'attività particolare nel nostro ordinamento.
Non credo infine che il nostro esecutivo possa esimersi dal definire una propria precisa posizione in riferimento all'abnormità dell'ordinanza, che ignora il contesto nazionale e quello internazionale nonché le centinaia di vittime che quotidianamente insanguinano quella terra e i rischi che l'Italia quotidianamente corre per effetto di atti, diretti o indiretti, di terrorismo. Non può esimersi dal farlo in presenza di settori della magistratura estremamente politicizzati (non mi riferisco a tutti), che molto spesso pongono davanti alle proprie sentenze valutazioni ideologiche e non quelle di merito, concernenti l'applicazione del diritto. In questo caso il Governo non può far finta di niente.
Conosco benissimo gli anomali rapporti intercorrenti tra il Governo e settori significativi della magistratura, che lo hanno condizionato e lo condizionano costantemente. Tuttavia, ritengo che, se si vuole prestare fede ad alcune affermazioni reiterate da esponenti del Governo, possano essere adottate iniziative precise in presenza di ordinanze che non solo rivestono i profili dell'abnormità, ma anche dell'assurdità politica e della destabilizzazione, tramite un invito a delinquere riaffermato in modo esplicito.
Tutto ciò si verifica in presenza di una situazione politico-istituzionale grazie alla quale ad ogni magistrato è consentito tutto e il contrario di tutto. Credo che chi governa abbia il dovere di precisare alcune linee di fondo dell'ordinamento politico-istituzionale e soprattutto il diritto di precisare i confini della legalità istituzionale e dove tale legalità sia violata per effetto di uno sconfinamento di determinati poteri dello Stato.
Sappiamo benissimo che l'organo corporativo di autogoverno della magistratura Pag. 10non sempre interviene là dove dovrebbe farlo. Molto spesso a causa di singole iniziative - che, usando un eufemismo, lasciano alquanto a desiderare presso l'opinione pubblica - si preferisce tacere in nome della presunta autonomia della magistratura.
Ci sono casi emblematici e significativi di totale assenza di interventi da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il Governo, però, ha anche la possibilità di adottare sue iniziative, di segnalare il caso al Consiglio stesso e di inviare ispezioni in una procura della Repubblica.
Questo è proprio quello che chiedo nell'interpellanza e che ribadisco in questo momento, nonostante il lasso di tempo intercorso tra la presentazione del mio atto di sindacato ispettivo e la risposta da parte del Governo.
Tra l'altro, signor Presidente, ritengo che dobbiamo soffermarci su un altro punto: non è possibile che, stante anche la dinamica politica che caratterizza i rapporti fra Governo e opposizione, il potere di sindacato ispettivo, che compete alla minoranza, sia ridotto in termini sostanzialmente marginali, visto che le risposte alle interpellanze vengono rese con notevole ritardo rispetto ai fatti di cui esse trattano, svilendone il significato e la possibilità del presentatore di incidere su quanto in esse indicato, sulla base, peraltro, di motivazioni politiche che in quel momento sono significative e che, dopo qualche mese, perdono di attualità.
Ribadisco, comunque, che in questo caso il fatto sussiste nella sua gravità. Di fronte a queste frasi, che non escludono dalla definizione di terrorismo gli atti contro militari impegnati in un conflitto armato - tenendo presente, inoltre, che in quella realtà sono impegnati anche nostri militari - questa ordinanza è semplicemente vergognosa, così come è vergognoso l'atteggiamento del procuratore capo della Repubblica, che ha teso a sottovalutare il fatto, nonostante che dai suoi uffici sia partito un atto significativo al riguardo.
Ritengo, dunque, che il Governo debba assumersi la sua responsabilità sia in riferimento a questioni di politica internazionale e alla tutela della sicurezza dei nostri militari impegnati in Afghanistan, sia per manifestare la sua reale autonomia rispetto al settore della magistratura, che costantemente ne condiziona l'attività.
Questo è il senso della mia interpellanza, che mantiene una sua intatta attualità, nonostante il ritardo del suo svolgimento, perché tratta di un fatto emblematico, che ha coinvolto tutta l'opinione pubblica e del quale si sono occupati tutti i quotidiani e che, inoltre, fa seguito ad un precedente atto di un magistrato di Milano (come si dice, più agli onori della cronaca) altrettanto significativo, mettendo il dito sulla piaga di quello che deve essere il confine fra i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo. In questo senso si assiste non solo ad un'invasione indebita nelle competenze del potere politico, ma anche ad un'abnorme assunzione di responsabilità politica e di motivazione politica in un atto che, invece, dovrebbe essere mantenuto solamente nella sfera giuridica. Ciò la dice lunga sul livello di politicizzazione, che caratterizza certi settori della magistratura: ritengo che su di esso debba intervenire tutta l'opinione pubblica, ma soprattutto che di esso debba farsi carico chi ha responsabilità di Governo.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti, ha facoltà di rispondere.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'interpellanza in oggetto si comunica che da parte del ministro della giustizia, per il tramite dell'ispettorato generale e della direzione generale magistrati, sono stati disposti accertamenti in relazione all'emissione dell'ordinanza con cui il 27 giugno 2006 il tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di 18 indagati per associazione terroristica di matrice islamica.Pag. 11
All'esito degli accertamenti disposti, è risultato che l'ordinanza emessa dal tribunale della libertà di Bologna, presieduto dalla dottoressa Gobbi, è stata adeguatamente motivata attraverso un lineare percorso argomentativo, che ha condotto al giudizio di insussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'articolo 270-bis del codice penale, per il quale era stata chiesta la misura cautelare.
Tale percorso argomentativo si è incentrato sulla definizione generale di terrorismo desunta dalla normativa pattizia internazionale e, segnatamente, dalla Convenzione di New York, ove si stabilisce che costituisce atto di terrorismo «qualsiasi... atto destinato a cagionare la morte o lesioni personali gravi ad un civile o a qualsiasi altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità nel corso di un conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per sua natura o per il contesto, sia di intimidire la popolazione o costringere un Governo o un'organizzazione internazionale a compiere od omettere un atto».
In altri termini, a giudizio del tribunale del riesame di Bologna, il soggetto passivo dell'atto terroristico, in tempo sia di pace, sia di guerra, deve essere un civile o una persona che non prenda parte al conflitto armato «escludendosi quindi i militari impegnati in azioni di combattimento, anche qualora, secondo la dottrina internazionalistica, si tratti di militari impegnati sul territorio di uno Stato diverso da quello di appartenenza».
Trattasi, tra l'altro, di normativa recepita nel diritto interno ed integrante la norma penale di diritto interno (articolo 270-sexies del codice penale), alla stregua della quale il tribunale del riesame di Bologna ha conseguentemente confermato il diniego della misura cautelare custodiale, avendo rilevato nel caso di specie la mancanza di concordanti e gravi indizi in relazione alla fondamentale circostanza che soggetti, pure accomunati dal fortissimo «cemento» della fede religiosa e di una interpretazione di essa in chiave estremistica, abbiano dato vita ad un vincolo di carattere stabile, corredato di una pur rudimentale organizzazione, con il fine di commettere atti di terrorismo nell'accezione sopra delineata.
Tanto premesso, il ministro della giustizia non ha ravvisato gli estremi per una valutazione di carattere disciplinare nei confronti della dottoressa Gobbi, presidente del tribunale del riesame, a fronte di un provvedimento giurisdizionale legittimo ed adeguatamente motivato, il cui merito non è sindacabile in sede amministrativa, ma soltanto in sede giurisdizionale mediante gli ordinari gravami.
PRESIDENTE. L'onorevole Garagnani ha facoltà di replicare.
FABIO GARAGNANI. Ovviamente, mi dichiaro totalmente insoddisfatto. Peraltro mi aspettavo una risposta del genere, che conferma quanto ho ribadito nell'illustrazione della mia interpellanza, cioè la subalternità o la subordinazione del Governo, comunque e sempre ovunque, alla magistratura. Sono veramente allibito - quasi ci prendiamo in giro - dalla risposta del sottosegretario, con il quale personalmente non ho motivi di inimicizia, tant'è che non lo conosco. Mi sarei aspettato una valutazione un po' più intelligente, non la ripetizione pedissequa dei contenuti dell'ordinanza: li ho illustrati e citati anch'io, ma al Governo si chiede qualcosa di più.
Ci rendiamo conto che cosa abbia provocato o può provocare questa ordinanza? Ci rendiamo conto che in questo modo si legittima ogni tipo di azione violenta contro le forze multinazionali in Afghanistan, in cui sono presenti migliaia di nostri concittadini militari? Ci rendiamo conto che in questo modo, di fatto, si smantella la lotta al terrorismo?
In un momento in cui tra gravi tensioni al Senato si sta discutendo della missione in Afghanistan - si discuterà anche alla Camera - e si sta affrontando un problema di politica estera di intuitiva evidenza, il Governo risponde in questo modo, trincerandosi dietro formalità astruse e giuridiche. Ho ascoltato attentamente le parole contenute nella risposta, cioè «un adeguato percorso argomentativo», Pag. 12ma questo vuol dire tutto e niente. Un Governo degno del suo nome dovrebbe rispondere in modo diverso e qualificare la sua azione politica, difendendo fino in fondo le argomentazioni non giuridiche, ma politiche di quel magistrato - anche questa è un'aberrazione - oppure dissentendo ed adottando gli indispensabili provvedimenti disciplinari.
Infatti, affrontare questo problema come ha fatto testé il Governo significa lavarsene le mani! È un atteggiamento non «ponziopilatesco», ma al limite del suicidio politico! I rischi evidenti sottesi a questa sentenza sono noti a tutti, sono emblematici, proprio perché sono forieri di interpretazioni e di avvenimenti che, sicuramente, possono causare la morte di decine e decine di persone!
Dunque, credo che entri in campo il problema di una nuova definizione dell'autonomia della magistratura, di un comportamento della medesima che si ispiri a criteri definiti e all'interpretazione del diritto, non all'ideologia che supera il diritto medesimo e prescinde da esso, come in questo caso!
Devono entrare in campo altri criteri sulla responsabilità dell'esecutivo e non, invece, quelli che obbediscono semplicemente a logiche che esulano da valutazioni giuridiche in presenza di fatti significativi! Infatti, non è che, in questo caso, ci siamo trovati di fronte a supposizioni! Con riferimento a questi diciotto terroristi, è stata la stessa procura della Repubblica che ha individuato le loro responsabilità ed elementi che configurano reati gravissimi, che possono essere ricondotti al terrorismo o alla legittimazione del terrorismo!
Di fronte a questo, credo che non possiamo esimerci dal dare una valutazione, in primo luogo politica e morale, in secondo luogo, giuridico-istituzionale. Ed il Governo, che ha il compito di governare, deve assumere questo atteggiamento, in presenza tra l'altro di un comportamento strano ed ambiguo (e con questo mi avvio alla conclusione) del procuratore capo della Repubblica di Bologna, il cui sostituto aveva chiesto gli arresti di questi 18 terroristi. Sarà un caso, ma il procuratore capo, che è legittimamente iscritto a Magistratura Democratica e che si è distinto nei mesi passati (ho avuto vari motivi di scontro) nel prendere posizione contro la politica del Governo, nell'intervenire nel dibattito politico in modo pesante, anche a proposito dei vari referendum e così via, ha ritenuto di soprassedere, difendendo l'operato del giudice e non prendendo le difese del suo sostituto! Siamo di fronte anche a quest'anomalia.
Confermo la mia totale insoddisfazione, proprio perché sono convinto che questo fatto, al di là dell'episodio circoscritto alla realtà bolognese, configuri una responsabilità non solo di quel magistrato, ma soprattutto del Governo che, anche in questo caso, evita di assumere le proprie responsabilità. E Dio voglia che io non abbia ragione nel temere determinate conseguenze negative per effetto di un'ordinanza come questa che, ovviamente, lascia interpretare tutto ed il contrario di tutto (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!