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Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso l'ulteriore prescritto parere, distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 1), e che in esso è stato revocato il parere contrario sull'emendamento D'Alia 21.68.
Chiedo al relatore, presidente della I Commissione, onorevole Violante, quali indicazioni intenda fornire all'Assemblea in ordine al prosieguo dei nostri lavori.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione propone di riprendere l'esame del provvedimento dall'articolo 3.
PRESIDENTE. Sta bene.
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, accantonato nella seduta di ieri, e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 2).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro degli emendamenti Buemi 3.61 e 3.60 ed esprime invece parere favorevole sull'emendamento Gasparri 3.11.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 3.61.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, l'articolo 3 è un altro degli elementi fondamentali iscritti nel dispositivo di questo progetto di legge, perché esso vede la chiarificazione di ciò che diventa nel testo di legge l'autorità delegata dal Presidente del Consiglio il quale, ove lo ritenga opportuno - come recita l'articolo - può delegare le funzioni, che non sono ad esso attribuite in via esclusiva. Infatti, il testo di legge chiarisce ciò che è esclusivamente di competenza del Presidente del Consiglio. E voglio ricordare, signor Presidente, che in via esclusiva l'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione e la responsabilità generale; l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; la nomina o la revoca dei direttori e dei vicedirettori del DIS; la stessa funzione di nomina e revoca dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza e la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie dei medesimi servizi.
In questo senso, tutto ciò che non è in via esclusiva delegato alla funzione generale del Presidente del Consiglio può essere attribuito o ad un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato. Questo aspetto - voglio ricordarlo ai colleghi - è stato un elemento di discussione politica sia nel Comitato di Pag. 3controllo parlamentare, sia nel dialogo che si è aperto tra la Commissione e il Governo, sia all'interno della Commissione stessa, con il risultato che poi si è avuto in Commissione affari costituzionali, presieduta dal presidente Violante. Penso si sia raggiunto un punto di mediazione tra le diverse opzioni culturali e politiche che si erano presentate circa la possibilità di delega del Presidente del Consiglio, tra chi voleva che tale delega fosse certamente attribuita ad un ministro senza portafoglio e chi voleva che si traducesse nell'attribuzione di poteri delegati ad un sottosegretario. Abbiamo confermato l'impostazione generale del progetto di riforma, lasciando che sia il Presidente del Consiglio a scegliere quale opzione, nell'articolazione generale del Governo, sia la migliore, la più utile, la più efficiente per la gestione dei problemi di cui deve occuparsi.
Credo quindi che la configurazione che abbiamo ottenuto nel testo di legge sia quella necessaria. Pertanto, ci esprimeremo favorevolmente nella votazione complessiva del testo.
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, non entro nel merito del provvedimento. Le vorrei chiedere, anche alla luce di quanto accaduto ieri, se fosse possibile verificare, prima di procedere alla votazione, che tutte le Commissioni siano effettivamente sconvocate. Essendoci l'esigenza di mantenere il numero legale, Presidente, la pregherei soltanto di verificare, prima di procedere al voto, che tutte le Commissioni siano sconvocate.
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, le assicuro che sono in corso le opportune verifiche.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, vorrei tornare su un punto molto importante indicato nell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame, ovvero il riferimento all'autorità delegata. Come abbiamo cercato di sottolineare sin dall'inizio dell'esame, l'impianto di questo testo presuppone un ruolo ed una responsabilità molto precisi e rigorosi di ognuno dei soggetti protagonisti. L'equilibrio raggiunto è proprio quello che consente di stabilire le responsabilità di tutti gli organi costituzionali coinvolti, in una sempre leale collaborazione tra gli stessi, ma anche in un rigoroso rispetto della diversità dei ruoli.
Una delle vere novità prevista in questo provvedimento è la responsabilità politica in capo al Presidente del Consiglio, proprio in funzione della determinazione rigorosa di compiti, ruoli e responsabilità. Infatti, avrà la responsabilità politica e l'alta direzione di tutta la materia che riguarda i servizi informativi, mentre condividerà, in termini collettivi, all'interno del comitato interministeriale, le responsabilità attinenti le strategie e le scelte operative, compresa la determinazione dei budget legati a tali scelte. Il concetto di autorità delegata attiene a determinate competenze assegnate dal Presidente del Consiglio, in base alla precisazione indicata all'articolo 3, con riferimento alla legge n. 400 del 1988, che decide quali deleghe dare ed eventualmente revocare, rimanendo, comunque, in capo ad esso la responsabilità politica. Fatte salve alcune competenze, come la questione che attiene l'apposizione e l'opposizione del segreto di Stato, che rimangono di sua esclusiva competenza, tutte le altre competenze possono essere delegate ad un'autorità delegata.
Occorre precisare che l'equilibrio è stato raggiunto partendo da opinioni diverse, ma concordando tutti sull'importanza di avere un'autorità delegata, che possa intervenire e seguire direttamente l'esplicitarsi delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio, nei momenti operativi dei servizi. Tale funzione potrà essere ricoperta o da un ministro senza portafoglio o da un viceministro o da un sottosegretario. Ciò può consentire effettivamente Pag. 4che, in nome di un'autorità politica che, comunque, rimane, ci sia un controllo ed una responsabilità effettivi nel lavoro quotidiano e nelle operazioni dei servizi. Molti di noi avrebbero preferito la figura di un ministro, proprio per l'autorevolezza che tale figura, pur essendo senza portafoglio, avrebbe dovuto e dovrebbe avere nell'ambito della Presidenza del Consiglio, essendo, peraltro, una delle novità previste nel testo il fatto che il ministro della difesa e quello dell'interno rientrano nel comitato interministeriale insieme agli altri ministri e non mantengono più poteri funzionali o diretti sui servizi.
PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio...
GRAZIELLA MASCIA. Per questa ragione, credo che quello che abbiamo raggiunto sia un buon equilibrio, perché, pur essendo il risultato di una mediazione necessaria tra opinioni diverse, risponde alla necessità di avere un'autorità politica che, finalmente, assuma la direzione effettiva e strategica di una partita così delicata, come quella dei servizi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Angelo Piazza. Ne ha facoltà.
ANGELO PIAZZA. Grazie, Presidente. Alla luce del dibattito che si è svolto, ritengo di chiarire quale obiettivo aveva il nostro emendamento, vale a dire rendere più flessibile la delega da parte del Presidente del Consiglio. Infatti, un conto è la delega ad un ministro e l'eventuale sua modifica o revoca, altro conto è la delega ad un sottosegretario che renderebbe più semplice un eventuale provvedimento successivo ed un ripensamento da parte del Presidente. In questo caso, minore sarebbe l'impatto politico. Questa era la ragione del nostro emendamento, che, tuttavia, alla luce dello svolgimento del dibattito e delle argomentazioni dei colleghi, ritengo possa essere ritirato, aderendo all'invito in questo senso.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Buemi 3.61 lo ritirano.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Gasparri 3.11.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasparri 3.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
SEVERINO GALANTE. Avevo chiesto di parlare!
PRESIDENTE. Onorevole Galante, essendo stato ritirato l'emendamento, sembrava che non fosse necessario un ulteriore intervento.
Revoco l'indizione della votazione. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Galante.
SEVERINO GALANTE. La ringrazio, Presidente. Già ieri era successo che avevo chiesto più volte di parlare e, evidentemente, l'angolatura da questa parte non consente di leggere con chiarezza queste richieste. Vorrei intervenire sull'articolo in esame, sulla scia degli interventi finora svolti.
Questo di cui stiamo discutendo è l'articolo forse più rilevante...
PRESIDENTE. Onorevole Galante, mi perdoni. Non credo che sia un caso di asimmetria informativa o ottica. Lei su che cosa intende intervenire? Sull'emendamento che è stato ritirato o sull'emendamento Gasparri 3.11?
SEVERINO GALANTE. Sull'articolo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ma sull'articolo avrebbe dovuto parlare prima!
SEVERINO GALANTE. Se preferisce, intervengo sull'emendamento Gasparri Pag. 53.11. Andiamo alla sostanza: vorrei intervenire in merito a ciò che stiamo discutendo, l'articolo 3 di questa proposta di legge. Posso?
PRESIDENTE. Prego. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto.
SEVERINO GALANTE. Stavo dicendo che si tratta di uno degli articoli più rilevanti e più delicati di questo importante provvedimento. È l'articolo che istituisce l'Autorità delegata, attraverso la formula iniziale: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva (...)». L'inciso «ove lo ritenga opportuno», come sa la Commissione, appartiene alla retorica legislativa, perché nei fatti il Presidente del Consiglio, con le competenze che ha, non può seguire sistematicamente un terreno così delicato e rilevante come quello della sicurezza. Dunque, è obbligato a delegare.
Assunta questa premessa, il Presidente del Consiglio deve liberarsi di una serie di competenze. Quelle attribuitegli in via esclusiva sono già state citate e sono indicate all'articolo 1, ai punti b) e c). Rimane tutto il resto, vale a dire le norme che istituiscono l'Autorità nazionale per la sicurezza.
Ora, vorrei ricordare qual è l'origine di questa Autorità, coincidente in larghissima misura con quella che sarà l'Autorità delegata.
Essa è stata definita finora da norme regolamentari riservate che discendono direttamente da accordi internazionali in ambito NATO. Questi accordi risalgono al 1955, quando il Consiglio atlantico ha fissato l'obbligo (e vorrei sottolineare questa espressione), per ogni paese del Patto atlantico - quindi, anche per l'Italia -, di dotarsi di un alto funzionario che fosse responsabile dei rapporti con i suoi omologhi NATO e delle strutture amministrative incaricate di determinare e tutelare il segreto di Stato. Questo è stato fino al 1991.
Questo alto funzionario, fino ad allora, è stato sempre il direttore del servizio segreto militare. Dal 1991, per scelta dell'allora Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, le funzioni dell'Autorità nazionale per la sicurezza sono ostate delegate al segretario generale del CESIS che è, lo ricordo, alla diretta dipendenza (la legge parla di «dipendenza») del Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE. Onorevole Galante...
SEVERINO GALANTE. Con questo provvedimento si propone che questa delega, assai impegnativa, come ho cercato di ricordare, venga assegnata o ad un ministro senza portafoglio oppure ad un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
I colleghi che sono intervenuti non hanno spiegato quale sia il senso dell'alternativa, il rilievo dell'una o dell'altra opzione. Condivido l'esigenza di accorciare la distanza tra la Presidenza del Consiglio, che deve dirigere e controllare, e gli organi operativi.
Visto che il Presidente del Consiglio...
PRESIDENTE. Onorevole Galante, la prego...
SEVERINO GALANTE. ... al quale, astrattamente, si attribuisce ogni responsabilità politica, di fatto non la può esercitare, è indispensabile che egli lo faccia tramite un soggetto di sua assoluta fiducia e da lui revocabile in qualsiasi momento.
A me pare che, in quest'ottica, la figura più idonea sia quella del sottosegretario, ossia di un soggetto che non può trasformarsi in un superpotere...
PRESIDENTE. Onorevole Galante, si sta rifacendo della presunta disattenzione...
SEVERINO GALANTE. Sì, Presidente...
PRESIDENTE. Però, le segnalo che il tempo a sua disposizione è già trascorso.
SEVERINO GALANTE. Allora, concludo rapidamente. Mi dia ancora un minuto a titolo di «risarcimento».Pag. 6
Dunque, la figura più idonea è quella del sottosegretario - ossia di un soggetto che non può trasformarsi in un superpotere autonomo -, virtualmente contraltare del Presidente del Consiglio e con una sorta di diretta investitura da parte della NATO.
Se si persegue un'altra ottica, quella di un potere distinto da quello del Presidente del Consiglio, al di là delle affermazioni che qui vengono fatte, lo si deve esplicitare ed argomentare. Ciò che è inaccettabile, dal mio punto di vista, è restare nell'ambiguità e nell'equivoco.
GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente, prendo atto del suo spirito democratico, ma credo che, in questo caso, dobbiamo attenerci strettamente al regolamento.
Vorrei osservare che, quando una votazione è stata indetta, non si può annullare per consentire ai parlamentari di intervenire, anche perché gli interventi servono per orientare i singoli parlamentari.
I parlamentari hanno già espresso il proprio voto. Quindi, vorrei che ci si attenesse strettamente all'articolo 57 del regolamento, che prevede l'annullamento ove vi siano delle irregolarità.
Presidente, credo sia interesse di tutti rispettare rigorosamente il regolamento e non affidarsi a prassi che si sono succedute nel tempo e che ci allontanano sempre di più dal rispetto delle norme regolamentari che garantiscono tutti quanti noi (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Onorevole Bianco, mi permetto di segnalarle che non è stata annullata la votazione, ma è stata revocata prima che fosse conclusa.
In ogni caso, mi permetto di evidenziare che è nelle funzioni della Presidenza amministrare il dibattito. Tengo conto di quello che ha detto, ma mi sembra francamente un eccesso di drammatizzazione.
Se non vi sono altri interventi, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasparri 3.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 445
Astenuti 5
Maggioranza 223
Hanno votato sì 445).
Prendo atto che il deputato Tenaglia non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Passiamo all'emendamento Buemi 3.60.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Buemi 3.60 formulato dal relatore.
ANGELO PIAZZA. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 446
Astenuti 5
Maggioranza 224
Hanno votato sì 446).
Prendo atto che il deputato Tenaglia non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Pag. 7
Segnalo che assistono ai nostri lavori due classi: una della scuola media «Santa Giovanna Elisabetta» di Roma e una dell'Istituto comprensivo «Martiri della libertà» di Sesto San Giovanni. La Presidenza e l'Assemblea vi salutano (Applausi).
Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti Galante 18.68, Licandro 18.73 e Galante 19.62, 19.66 e 20.60.
Chiedo al relatore, presidente Violante, di indicare in che modo la Commissione intenda procedere nei lavori.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione ritiene che i lavori possano proseguire con l'esame dell'articolo 17.
PRESIDENTE. Sta bene.
(Esame dell'articolo 17 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, gli emendamenti Galante 17.65, Diliberto 17.66 e Bocchino 17.2 sono stati ritirati. La Commissione formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Buemi 17.60 e Sgobio 17.68, e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 17.201, 17.202 e 17.203. Le successive proposte emendative dall'emendamento Galante 17.69 all'emendamento Sgobio 17.174 sono state ritirate.
La Commissione formula, altresì, un invito al ritiro degli emendamenti Mascia 17.177, Buemi 17.61 e Mascia 17.176.
Per quanto riguarda l'emendamento Gamba 17.64, il presentatore ne ha preannunciato il ritiro in Commissione.
Gli emendamenti D'Alia 17.178 e Licandro 17.179 sono stati ritirati. La Commissione formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Licandro 17.180 e Mascia 17.182, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 17.200.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. È conforme anche il parere sull'emendamento 17.203 della Commissione?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Sì, signor Presidente, il Governo lo accetta.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo agli identici emendamenti Buemi 17.60 e Sgobio 17.68.
Prendo atto che i presentatori li ritirano.
Passiamo dunque alla votazione dei successivi emendamenti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 453
Astenuti 5
Maggioranza 227
Hanno votato sì 452
Hanno votato no 1). Pag. 8
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.202 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 458
Astenuti 4
Maggioranza 230
Hanno votato sì 458).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.203 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 457
Astenuti 5
Maggioranza 229
Hanno votato sì 457).
Passiamo all'emendamento Mascia 17.177.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, accedo all'invito al ritiro delle proposte emendative segnalate questa mattina, ma vorrei comunque approfittare dell'occasione per spiegare la ragione per la quale ritengo di doverle ritirare nel corso dell'esame in Assemblea, mentre non l'avevo precedentemente fatto in Commissione. Penso, infatti, che questi temi, che abbiamo affrontato con grande rigore e serietà, costituiscano le questioni più delicate affrontate da una riforma come quella in esame.
Ricordo che, in sede di Commissione, abbiamo lavorato seriamente per poter raggiungere un equilibrio. Ritengo che sia il merito che attiene alle cause di giustificazione, sia il percorso che abbiamo individuato rispondano ai principi necessari per offrire a tutti, nell'ambito di vicende come queste, le indispensabili garanzie.
Desidero sottolineare tale aspetto poiché si tratta di una materia che abbiamo trattato con grande preoccupazione, ma senza pregiudizi, nonostante l'esperienza dei servizi segreti, anche recente (mi riferisco alla vicenda relativa ad Abu Omar), dimostri come si possano verificare abusi. Vorrei rilevare che proprio queste esperienze lontane e recenti, nonché quelle di paesi aventi ordinamenti simili al nostro, ci hanno indotto a ragionare intorno ad un'ipotesi che prevedesse sia cause di giustificazione individuate con grande rigore, sia percorsi di controllo.
Credo che la scelta adottata sia in grado di offrire le adeguate garanzie, stante il fatto che già si ricorre, e non solo in Italia, a condotte astrattamente costituenti reato; esse, tuttavia, non vengono regolamentate, non sono controllate e non vengono autorizzate. Penso sia stata opportuna, quindi, la scelta di disciplinare tali condotte nel merito, senza individuare rigorosamente la fattispecie che possa essere oggetto di queste cause di giustificazione, ma escludendo assolutamente sia i beni comuni che si ritiene debbano essere tutelati, sia le libertà fondamentali individuali e collettive. Ciò ci ha consentito di giungere all'elaborazione di un testo condiviso.
Il nostro gruppo avrebbe voluto migliorarlo ulteriormente (ed è questo il motivo per cui abbiamo mantenuto all'esame dell'Assemblea le nostre proposte emendative) in ordine ad una questione importante. Infatti, abbiamo salvaguardato fino in fondo tutti gli aspetti attinenti alle libertà politiche e di stampa. Ricordo che abbiamo lavorato molto, in tal senso, sul testo del provvedimento, proprio perché si Pag. 9tratta delle materie più delicate, essendo la causa di giustificazione autorizzata dal Presidente del Consiglio.
Siccome nella vita «non si sa mai», vorrei osservare che, per ragioni tutte politiche - e, quindi, per evitare che vi possano essere strumentalizzazioni, o comunque condotte non propriamente rigorose in vicende come queste -, abbiamo voluto essere particolarmente scrupolosi. Noi avremmo voluto delimitarle e circoscriverle ulteriormente; ad ogni modo, avremmo voluto ampliare la fascia dei soggetti e delle libertà da tutelare.
L'equilibrio che abbiamo raggiunto ci consente di accedere all'invito al ritiro di questi emendamenti, per tornare a ragionare in questo senso, eventualmente, al Senato. Tuttavia, vorrei esprimere un apprezzamento per il percorso che abbiamo seguito e per aver definito, in un testo legislativo, il carattere di eccezionalità, di indispensabilità e di proporzionalità - sono caratteristiche importanti - delle ragioni che possono determinare una autorizzazione. Proprio per avere previsto l'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il controllo da parte della magistratura e, in ultimo, il possibile conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, possiamo affermare che, per la prima volta, abbiamo istruito un percorso di controlli e di garanzie. Tutte queste condotte dovranno essere autorizzate per iscritto e, quindi, dovranno essere documentate e dovranno essere trasmesse al Comitato parlamentare di controllo. Tutto ciò ci induce ad affermare che, pur essendo soddisfatti del percorso seguito, forse possiamo ulteriormente ragionare, nel seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sul merito del provvedimento e sulla possibilità di determinare ancora meglio le cause di giustificazione.
Per questa ragione, accediamo all'invito al ritiro degli emendamenti, che abbiamo mantenuto fin qui proprio a testimonianza del lavoro che si è svolto. Del resto, il ritiro conferma che c'è, nel testo, un equilibrio che corrisponde alle garanzie necessarie che abbiamo voluto inserire.
PRESIDENTE. Prendo atto, quindi, che i presentatori dell'emendamento Mascia 17.177 lo ritirano.
MARCO BOATO. Anche gli altri emendamenti, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Quindi, procedendo con ordine e prendendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro anche dell'emendamento Mascia 17.176 e 17.182, passiamo all'emendamento Buemi 17.61, riguardo al quale la Commissione ha formulato un invito al ritiro e il Governo si è espresso in modo conforme.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.
ANGELO PIAZZA. Signor Presidente, accediamo all'invito al ritiro. Tuttavia, vorrei precisare che la ragione che ci aveva spinto a presentare questo emendamento era quella di evitare discriminazioni tra forze politiche, pure importanti, del paese, che, tuttavia, in una competizione elettorale non avessero raggiunto il risultato di eleggere alcun rappresentante.
Anche in questo caso, comunque, condividendo le ragioni della richiesta, accediamo all'invito e annunciamo il ritiro dell'emendamento Buemi 17.61.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Gamba 17.64, del quale il relatore Violante ha preannunciato il ritiro. Chiedo al presentatore se confermi tale intendimento.
PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Sì, signor Presidente, confermo il ritiro del mio emendamento 17.64, in virtù degli accordi che sono intervenuti in sede di Comitato dei nove, ma chiedo di illustrare le ragioni per le quali era stato presentato, anche per mantenere viva l'attenzione in ordine a questa parte molto rilevante del testo delle proposte di legge in esame.
In base alla formulazione attuale, l'articolo 17, comma 4, prevede alcune esclusioni alla possibilità che l'Autorità Pag. 10delegata, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizzi gli operatori dei servizi di informazione e di sicurezza a compiere operazioni che astrattamente potrebbero configurare ipotesi di reato. Ciò che risulta particolarmente singolare, e che la proposta emendativa si prefiggeva di riequilibrare, è la circostanza che tra le esclusioni, tra i casi nei quali non sarà possibile autorizzare condotte di questo tipo, sono state indicate quelle tenute nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o nelle assemblee o consigli regionali, effettuando una sorta di discrimine. Attenzione, perché si tratta delle sedi dei partiti politici, non dei rappresentanti politici in quanto tali che, quindi, potranno essere autorizzati a operazioni di questo genere se si trovino in casa propria, nei propri uffici o in qualsiasi ambito che non sia la sede del partito.
Lo stesso dicasi per le organizzazioni sindacali in ordine alle sole sedi (in questo caso, forse, una definizione più precisa della norma sarebbe stata opportuna). Non si prevede la stessa limitazione - ed è questa la singolarità - nei confronti dei giornalisti iscritti all'albo, prevedendo nei loro confronti un'impossibilità tout court a svolgere controlli. Con tale previsione, pertanto, l'unica categoria di soggetti per così dire «franca» da qualsiasi tipo di attività di intelligence sarà esclusivamente quella dei giornalisti professionisti, in qualunque posto essi si trovino, non solo quindi nelle redazioni ma anche in altre sedi.
Credo che questa loro esenzione non sia giustificata. Si potrà discutere se tutti debbano rientrare in questa previsione o se tutti debbano considerarsi esclusi, ma non si capisce perché, ad esempio, un terrorista, che sia iscritto all'albo dei giornalisti, non debba essere soggetto a controlli quando, viceversa, è possibile assoggettare a tali controlli, secondo tale previsione, chiunque di noi purché non si trovi in una sede di partito.
Questa previsione contenuta nel comma 4 è una stortura. Conseguentemente, sarebbe opportuno adoperarsi per modificare tale previsione, prevedendo, in particolare, uno stesso trattamento sia per i politici, sia per i sindacalisti, sia per i giornalisti professionisti. Personalmente, non ritengo opportuno assegnare a quest'ultima categoria di soggetti una sorta di «licenza totale» di esenzione da controlli, al di là di chi essi effettivamente siano.
PRESIDENTE. L'emendamento Gamba 17.64 si intende, dunque, ritirato.
L'emendamento Mascia 17.182, come preannunciato poc'anzi dal presentatore, è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento Licandro 17.180. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dalla Commissione e dal Governo.
SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, l'emendamento in esame è l'ultimo di una serie di proposte emendative - oltre settanta - presentate a questo articolo, che abbiamo tutte ritirate.
Il loro, infatti, non era un obiettivo tecnico di modifica effettiva del provvedimento, quanto quello di denuncia politica e di indicazione di un problema. Avevamo ed abbiamo la volontà di operare affinché il quadro legislativo di riferimento sia chiarissimo, in modo tale da precisare ciò che ai servizi è consentito e ciò che non lo è. Questo ritengo sia l'obiettivo del Governo, il quale per primo è chiamato ad operare nell'ambito di questo quadro legislativo. Occorre che i servizi si attengano strettamente ai vincoli dentro i quali, e soltanto dentro ai quali, le loro azioni non sono punibili in quanto coperte dalla responsabilità politica che si colloca all'interno del quadro costituzionale.
A noi pare che miglioramenti siano stati introdotti rispetto alla proposta originaria, ma riteniamo che quella in esame non provveda ancora adeguatamente a fissare i paletti che sarebbero necessari, e consente ai servizi un'invasività nella sfera dei diritti dei cittadini ancora eccessiva e non necessaria ai fini della sicurezza. Sul provvedimento in esame occorre lavorare ancora, e lavorarci bene nel successivo passaggio parlamentare al Senato.
Ho ben chiara la rilevanza del tema della ragione di Stato. Si tratta, però, di Pag. 11capire se questa sorta di a priori politico-istituzionale e legislativo debba applicarsi a 360 gradi ai servizi, includendo ogni possibile reato per qualsiasi obiettivo commesso, oppure se debba valere esclusivamente in rapporto alle operazioni dei servizi sulle informazioni riservate per tutelare la salvezza dello Stato. Sono favorevole a quest'ultima limitazione e, quindi, a limitare allo stretto ambito della raccolta del trattamento delle informazioni riservate la non punibilità delle attività non conformi alla legge.
Non deve essere consentito a nessuno, neppure ai servizi segreti, di agire in difformità ai fondamentali principi stabiliti dalla Costituzione, all'interno dei quali soltanto può darsi la tutela dell'integrità dello Stato, che è Stato democratico.
PRESIDENTE. Sta bene. Prendo dunque atto che i presentatori ritirano l'emendamento Licandro 17.180.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 470
Votanti 464
Astenuti 6
Maggioranza 233
Hanno votato sì 462
Hanno votato no 2).
Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'articolo 17.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. L'articolo 17 rappresenta, nell'impianto della riforma dei servizi segreti che questo ramo del Parlamento si accinge ad approvare, uno degli aspetti principali e, tra tutti, uno dei più delicati. L'articolo 17, come ormai è noto, prevede delle cause di giustificazione riconducibili alla responsabilità politica del Presidente del Consiglio circa la possibilità dei servizi segreti di commettere reati.
Noi arriviamo, adesso, alla votazione di un articolo 17 profondamente modificato rispetto al testo originario. Come diversi colleghi hanno già rilevato, arriviamo all'approvazione di un nuovo testo di questo articolo che è frutto di un lavoro duro, faticoso, che ha visto svolgersi un dibattito, ovviamente sempre civile, ma spesso con posizioni irriducibili. Sono quelle stesse posizioni irriducibili che abbiamo poco fa ascoltato nel corso dell'intervento dell'onorevole Galante, a fronte della necessità di evitare che questo paese possa, in futuro, scivolare, sempre di più, su un terreno delicatissimo, cioè, che in nome della sicurezza si possa determinare una generale condizione di insicurezza.
In altre parole, mi riferisco alla possibilità di creare una dimensione «altra», alternativa, per cui il principio di legalità per i servizi segreti viene, sostanzialmente, svuotato di senso e di contenuto. Infatti, la previsione originaria era eccessivamente ampia - in realtà, sarebbe meglio dire fastidiosamente ampia - in considerazione della storia di questo paese, dei crimini commessi in questo paese sui quali, ancora, non è stata accertata la verità né sono stati individuati i responsabili. Certamente, però, vi è il convincimento unanime, diffuso, di un ruolo forte, essenziale, determinante di «pezzi» deviati dei nostri servizi segreti.
Allora, su questo punto, vorremmo essere molto chiari, anche replicando con rispetto e serietà alle argomentazioni che sono state avanzate prima dai colleghi Piazza e Buemi. Qui non si sottrae qualcuno alla investigazione: assolutamente! Si prevedono, invece, delle cause di giustificazione. In altre parole, noi apriamo una dimensione eccezionale rispetto alla quale diciamo ai nostri agenti, dietro l'assunzione della responsabilità del Presidente Pag. 12del Consiglio, che possono commettere determinati reati. Quindi, non è che prevedendo che le cause di giustificazione non si applicano in relazione alle condotte poste in essere presso le sedi dei partiti, delle organizzazioni sindacali o dei giornali, sottraiamo tali situazioni al giusto controllo e alla vigilanza. Stabiliamo che lì non possono essere commessi reati, che non vi è causa di giustificazione che possa consentire condotte sfocianti in reati.
Ciò in quanto abbiamo svolto valutazioni precise che riguardano la tenuta dello Stato democratico, individuando nelle sedi dei partiti e delle organizzazioni sindacali punti nodali della nostra democrazia, allo stesso modo della libertà di informazione. Inoltre, attraverso un lavoro lungo e faticoso, risultato alla fine equilibrato, abbiamo escluso dalle cause di giustificazione anche quei reati rispetto ai quali il segreto di Stato non è opponibile.
Dunque, anche con riferimento alle preoccupazioni sollevate in precedenza dall'onorevole Galante, credo che la Commissione abbia svolto un buon lavoro. Ringrazio il relatore, onorevole Violante, nella convinzione che su questo punto si possa serenamente andare avanti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bocchino. Ne ha facoltà.
ITALO BOCCHINO. Signor Presidente, l'articolo 17 costituisce uno degli elementi centrali di questa riforma dei servizi.
Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale, tengo a sottolineare che da parte nostra vi è un particolare apprezzamento per la soluzione adottata che, tra l'altro, faceva parte della nostra proposta originaria.
Siamo giunti ad una mediazione che ci vede tutti d'accordo su un argomento così delicato. Tale argomento evidentemente da alcuni viene letto puntando l'indice contro i nostri servizi di sicurezza e da altri - questo è il nostro caso - ringraziando i servizi per il lavoro svolto in Italia e all'estero, come dimostrato nelle diverse crisi internazionali, soprattutto ad opera del SISMI, nonché nella vicenda avvenuta nei giorni scorsi, grazie all'intervento del SISDE, guidato dal generale Mori.
L'articolo 17 garantisce maggiore chiarezza non in quanto limita lo strapotere di agenti dei servizi di sicurezza che prima, in assenza di una normativa specifica, avevano la possibilità di porre in atto qualsiasi condotta, ma perché attribuisce la possibilità a tali agenti di porre in essere condotte previste dalla legge come reati laddove ciò sia indispensabile ai fini dei loro compiti. Ovviamente, sono esclusi i reati molto gravi, ma sono incluse tutte quelle condotte che possono favorire l'operatività dei nostri servizi, anche attraverso l'infiltrazione all'interno di organizzazioni nazionali ed internazionali.
Tale garanzia ultimamente, anche a causa di chi troppo frettolosamente ha attaccato i servizi di sicurezza derubricandoli a gruppi che si davano troppo da fare nella violazione delle norme vigenti, può essere molto importante in questa fase così delicata, non solo per quanto riguarda il terrorismo internazionale, ma anche per il traffico di droga, di armi e per il terrorismo interno, come quello affrontato in questi giorni.
Avere la possibilità di infiltrarsi e di porre in essere determinati atteggiamenti senza doversi trovare dinanzi ad un magistrato che potrebbe condividere le tesi di chi considera i servizi pericolosi per il nostro paese, significa offrire garanzie serie per essere operativi, senza il rischio - lo ripeto - di scontrarsi con qualche magistrato che, spesso, anziché occuparsi di recludere chi attenta alla sicurezza dei cittadini, si dedica a rincorrere trame all'interno degli apparati dello Stato perché offrono più facilmente la prima pagina dei giornali.
Per questo siamo particolarmente favorevoli alla causa di giustificazione di cui all'articolo 17, che ha un doppio vantaggio. Il primo è per i servizi di sicurezza, in quanto offre loro la possibilità di avere l'autorizzazione ad infiltrarsi e comportarsi di conseguenza, senza correre il rischio, diciamo così, che un magistrato si svegli dopo alcuni anni e metta in discussione Pag. 13l'operato di qualche agente. Il secondo è la garanzia della legalità per chi vuole che i servizi segreti operino all'interno dell'alveo della legalità, delle norme che abbiamo individuato con la riforma.
Accenno anche al problema posto dal collega Gamba con l'emendamento che abbiamo deciso di ritirare. È stata una scelta difficile prevedere esclusioni da queste condotte per i membri dei servizi. Siamo giunti alla mediazione che prende in considerazione le sedi dei partiti, dei sindacati e i giornalisti professionisti, sapendo che non è facile trovare una linea che faccia chiarezza.
Abbiamo cercato di fare il meglio possibile per tutelare coloro che sono garanzia di pluralismo, anche se probabilmente le cronache di questi giorni ci fanno capire che non sempre, a 360 gradi, vi è lo stesso rispetto del pluralismo da parte di questi soggetti che tuteliamo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, l'articolo 17 è stato uno dei più discussi in Commissione, perché contempla l'introduzione di una causa di giustificazione di una scriminante del comportamento degli agenti e dei collaboratori in forza ai servizi.
Innanzitutto, va detto che una causa di giustificazione applicabile al comportamento degli operatori dei servizi di sicurezza esisteva già nel codice ed era l'adempimento di un dovere. Però, bisogna aggiungere che tale tipo di causa di giustificazione non è mai stata applicata o, quanto meno, non è stata applicata in maniera corretta da parte della magistratura in sede di applicazione giurisprudenziale, nel senso che gli operatori dei nostri servizi si sono spesso trovati senza tutela.
Con l'articolo 17 è stata introdotta una speciale causa di giustificazione codificata nella maniera più analitica possibile, che stabilisce quando il comportamento degli agenti dei servizi di informazione è scriminato mediante l'introduzione di una procedura di autorizzazione.
È stato operato un bilanciamento nella determinazione della casistica tra l'esigenza di tutela di un'attività importante per la sicurezza e l'esigenza di impedire abusi che potrebbero perpetrarsi nei confronti dei cittadini che possono avere a che fare con l'attività degli agenti dei servizi. Ciò anche perché abbiamo visto che nel passato spesso i servizi non hanno tenuto una condotta lineare ed esiste il rischio che vi siano delle deviazioni rispetto all'attività istituzionale.
È stato raggiunto quindi un buon equilibrio. Vorrei inoltre segnalare un'altra norma contenuta nel testo dell'articolo 17; mi riferisco al comma 4, che per quanto ci riguarda è molto positivo sotto l'aspetto dell'impossibilità da parte degli agenti dei servizi di agire utilizzando la causa di giustificazione all'interno delle sedi dei partiti. Ovviamente questa norma è necessaria, perché non vorremmo un domani trovarci con servizi segreti che invece di difendere la sicurezza dello Stato fanno azione di spionaggio e controspionaggio all'interno delle sedi dei partiti, in qualche modo per modificare gli assetti democratici e colpire magari partiti di opposizione o comunque partiti o movimenti che hanno delle idee politiche che magari non piacciono ad una certa concezione di Stato.
Per questo motivo, opportunamente, è stata introdotta la norma di cui al comma 4 dell'articolo 17. La nostra valutazione nel complesso è positiva e quindi il nostro voto sull'articolo 17 sarà favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Come già sottolineato dai colleghi, questo è uno degli articoli fondamentali della nuova disciplina. È un articolo delicato, perché di fatto, come già ampiamente detto, mette fine al cosiddetto far west dei servizi. Uso questo termine appositamente, sebbene folkloristico, perché esso può portare a due estremi opposti, entrambi assolutamente preoccupanti. Da un lato, può consentire ai servizi Pag. 14di sicurezza di fare sostanzialmente quello che vogliono, in un regime di semiufficiosità e quindi in qualche caso di immunità totale. Dall'altro lato, ove i servizi operassero in termini corretti, secondo le direttive del Governo, quel far west può portare anche ad un rischio estremo, perché la loro attività, non avendo delle formule e delle «gabbie» ben codificate e definite può prestarsi all'intervento dell'autorità giudiziaria. Quindi l'attuale situazione determina un clima di totale incertezza.
L'articolo 17 che adesso stiamo esaminando deve farsi carico di entrambe le valutazioni, cioè del bilanciamento di entrambi gli interessi: da un lato, consentire che ci siano dei servizi di sicurezza che svolgano realmente la propria funzione e che possano farlo in tranquillità, senza la paura di azioni giudiziarie; dall'altro, deve esserci il limite e il rispetto delle garanzie dell'individuo, che, come vedremo dopo, sono assicurate da una procedura abbastanza delicata, che consiste nella concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di queste operazioni coperte da garanzia e da «paletti» successivi, che sono stati inseriti dalla Commissione.
Evidentemente questo testo della norma, come tutti i testi che sono frutto di mediazione, lascia nel complesso soddisfatti, anche se probabilmente non tutti i passaggi sono condivisibili da tutte le forze politiche: è ovvio ed è normale che ciò avvenga. Per esempio, noi eravamo molto perplessi sul comma 4 dell'articolo 17, cioè sulla possibilità di escludere esplicitamente alcune categorie - ne abbiamo già parlato: partiti politici, organizzazioni sindacali e via di seguito -, e sul comma 5, nel quale sono previsti dei cosiddetti criteri a cui si deve adeguare il Presidente del Consiglio e che ci preoccupavano che potessero essere frutto di una valutazione a posteriori, in termini giurisdizionali. Ci viene assicurato che ciò non sarà così dai lavori parlamentari, perché non è questo ciò che si intende fare con il comma 5.
Chiaramente, però, come affermato prima, si tratta di un testo di compromesso e, pertanto, nonostante questo tipo di valutazione da parte di una forza politica, lo riteniamo nel complesso un testo valido.
Credo che su questo punto vi sia una linea di demarcazione netta. Individuata la responsabilità politica ed effettiva sull'attività dei servizi, ritenevamo che la responsabilità personale del Presidente del Consiglio, con il controllo parlamentare che, come vedremo, sopraggiungerà immediatamente, potesse essere considerata una garanzia sufficiente.
Mi rendo conto che, su un tema di questo genere, gioca moltissimo la cultura di cinquant'anni di servizi e la valutazione che ne è stata effettuata.
Abbiamo affermato all'inizio che si tratta di un testo che testimonia una sostanziale immaturità politica del Parlamento e del paese ed è evidente che esso deve essere accompagnato da passi adeguati, quindi considerando anche le preoccupazioni di chi, comunque in ordine ad una responsabilità politica tout court e al controllo parlamentare li ritenga insufficienti. Pertanto, nel complesso, preannunzio l'espressione del voto favorevole sull'articolo 17.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, preannunzio l'espressione del voto favorevole del gruppo dell'UDC sull'articolo in esame, che ha fortemente voluto perché rappresenta un pilastro essenziale della riforma, alla cui approvazione, oltre a quella che riguarda il segreto di Stato, ha condizionato l'espressione del voto favorevole sull'intero provvedimento.
Lo fa sul piano politico per due considerazioni, tenuto conto che questo testo supera due pregiudizi che, storicamente, a sinistra hanno condizionato la disciplina di questo fenomeno: il primo riguarda la circostanza di una funzione intrusiva dei servizi, disciplinata invece in maniera compiuta, con un controllo molto forte da parte del Parlamento, della magistratura e, soprattutto, della Corte costituzionale. Il Pag. 15secondo è quello che riguarda il rapporto tra magistratura e Governo. Questo testo consente di avviare un percorso diverso ed informato al principio di leale collaborazione tra queste autorità e questi poteri, che, forse, contribuirà anche ad un clima più sereno.
Anche noi nutriamo alcune perplessità e le abbiamo manifestate; ad esempio, siamo convinti delle tesi del collega Gamba, perché l'emendamento che riguarda i giornalisti, scritto in quel modo, sembra più una norma ad personam che una norma che disciplina una immunità.
Inoltre, con riferimento all'emendamento approvato in Commissione, l'emendamento 17.203, pur ricomprendendo fra le condotte autorizzate le associazioni con finalità di terrorismo e quelle di stampo mafioso, per quanto riguarda l'infiltrazione, lascia fuori le associazioni sovversive; comunque vi sarà il tempo al Senato per approfondire anche tali argomenti.
PRESIDENTE. Assiste ai nostri lavori una classe dell'Istituto comprensivo «Leonardo Da Vinci» di Roma. La Presidenza e l'Assemblea la salutano (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, anche a nome del gruppo dei Verdi preannunzio l'espressione del voto favore sull'articolo 17 concernente l'ambito di applicazione delle garanzie funzionali. È un tema, come emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, dei diversi gruppi di maggioranza e di opposizione, di particolare delicatezza, sia sotto il profilo istituzionale dell'attività dei servizi di informazione e sicurezza, sia in riferimento a vicende che si sono svolte nel passato e che hanno a volte segnato con qualche pagina nera la storia della nostra Repubblica.
Credo che il testo che abbiamo elaborato, sia in riferimento al testo base proposto dal presidente Violante sia in riferimento agli emendamenti che, di volta in volta, con largo consenso, spesso unanime, la Commissione ha proposto, sia complessivamente equilibrato.
La possibilità di dar vita alle condotte previste da questo articolo deve essere legittimamente autorizzata di volta in volta, in quanto esse sono indispensabili alle finalità istituzionali. Vedremo, con l'esame dell'articolo 18, che tale autorizzazione fa capo direttamente al Presidente della Consiglio dei ministri o all'autorità delegata. Quindi, vi è una diretta responsabilità politica di volta in volta sui singoli casi di autorizzazione.
Inoltre è molto importante anche quanto abbiamo previsto con i commi successivi (che mi accingo a leggere, anche perché resti traccia del merito di questo discussione) con la previsione che «la speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 già citato non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone».
A questo riguardo devo aggiungere che non condivido affatto le considerazioni svolte poco fa dal collega Bocchino di Alleanza Nazionale, in riferimento a gravi vicende giudiziarie in corso, perché, fermo restando che sarà la magistratura a dover accertare le responsabilità penali (in quest'aula non si fanno processi sommari), le ipotesi di reato ivi configurate sono in esatta contraddizione con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17.
Tale articolo, al comma 3, prevede ulteriormente che «La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia (...)».
In riferimento al problema più volte citato, sollevato con un emendamento poi ritirato dal collega Gamba, che da parte sua lo ha illustrato con molto garbo e con molta correttezza, vorrei rilevare che le Pag. 16sue considerazioni contengono un errore. Mi riferisco al punto in cui ha detto, rivolgendosi a tutti noi, che un membro del Parlamento, a differenza dei giornalisti, potrebbe essere sottoposto all'applicazione di attività che comportano questa causa di giustificazione. Ebbene, voglio rispondere al collega Gamba che ciò non è vero perché si tratta di una legge ordinaria e che pertanto essa non può derogare al Testo costituzionale che, all'articolo 68, secondo comma (il primo comma riguarda l'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse), prevede che «senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione (...)», e così via. Al terzo comma si legge: «Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestri di corrispondenza». Sul punto mi pare quindi che l'obiezione del collega Gamba non fosse fondata.
Credo che sia molto importante anche il fatto di aver aggiunto oggi in aula la norma che non consente l'autorizzazione di condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato, con l'eccezione, credo condivisibile, delle fattispecie previste dagli articoli 270-bis, secondo comma, (partecipazione ad associazione terroristica) e 416-bis, primo comma, del codice penale (partecipazione ad associazione di tipo mafioso).
Proprio perché questo articolo prevede particolare rigore e determinazione nel disciplinare le ipotesi di condotta ed anche le esclusioni da me citate, annuncio su di esso il voto favorevole da parte del mio gruppo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole sull'articolo 17 da parte del gruppo de L'Ulivo e per sottolineare l'importanza di ciò che stiamo facendo con l'approvazione di tale articolo. Infatti, con esso si inscrive in questa legge, e quindi nel nostro ordinamento, una normativa che sancisce il controllo politico (e quindi democratico) ed istituzionale sull'attività degli operatori dei servizi di informazione, discriminando tra ciò che si può giustificare a monte, come condotta astrattamente configurante un'ipotesi di reato, e ciò che non si può eventualmente giustificare.
Stabiliamo quindi con l'approvazione di questo articolo un principio cardine di questo testo, fondamentale per accrescere il rapporto di trasparenza e di controllo democratico della vita dei servizi di informazione. Questi servizi non debbono muoversi nel limbo di un'incertezza ambigua. In questo articolo stabiliamo ciò che si può fare e ciò che non si può fare, vietando una serie di fattispecie che andrebbero a ledere le categorie che chi mi ha preceduto ha già sottolineato; mi riferisco a quell'elenco di reati contro gli organi costituzionali, contro le assemblee regionali, contro i diritti politici del cittadino, reati che ledono o mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica, l'incolumità di una persona o la sua libertà personale.
Al di là dell'elencazione specifica dei reati, penso che con l'approvazione di questo articolo sanciremo un nuovo, più corretto e democratico rapporto tra il controllo politico e il modello di attività consentite o giustificabili da parte dei servizi di informazione. Credo che questo sia un cardine della riforma e sono certo che con questo provvedimento contribuiremo a rendere più moderna e democratica anche l'attività dei servizi.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.Pag. 17
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 469
Astenuti 3
Maggioranza 235
Hanno votato sì 465
Hanno votato no 4).
Prendo atto che i deputati Bressa, Allam e Amendola hanno espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.
Ricordo che alle 11,30 è prevista un'informativa urgente del Governo sulle recenti operazioni antiterrorismo e sullo stato della lotta al terrorismo.
Il seguito del dibattito è quindi rinviato al prosieguo della seduta, al termine dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
Sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,40.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI