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Si riprende la discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 445-A ed abbinate.
(Esame dell'articolo 39 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 11).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 39.203 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 39.62.
L'emendamento Bocchino 39.64 è stato ritirato. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Buemi 39.60, nonché sull'emendamento Licandro 39.63, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 39.200.
L'emendamento Bocchino 39.65 sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 39.200 della Commissione. La Commissione raccomanda, altresì, l'approvazione dei suoi emendamenti 39.201 e 39.202 ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento Bocchino 39.66.
PRESIDENTE. Naturalmente, presidente Violante, l'emendamento Licandro 39.63 sarebbe assorbito qualora fosse approvato l'emendamento Buemi 39.60.
Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti Pag. 9039.200, 39.201, 39.202 e 39.203 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 39.62, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 472
Astenuti 5
Maggioranza 237
Hanno votato sì 471
Hanno votato no 1).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Bocchino 39.64 lo hanno ritirato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 39.60, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 477
Astenuti 5
Maggioranza 239
Hanno votato sì 477).
L'emendamento Licandro 39.63 è pertanto assorbito.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 39.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 483
Votanti 480
Astenuti 3
Maggioranza 241
Hanno votato sì 480).
Il successivo emendamento Bocchino 39.65 è pertanto precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 39.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 482
Astenuti 4
Maggioranza 242
Hanno votato sì 482).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 39.202 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 490
Votanti 487
Astenuti 3
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487). Pag. 91
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, 39.203 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 489
Votanti 487
Astenuti 2
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Bocchino 39.66 accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 39, nel testo emendato...
ENRICO BUEMI. Presidente, le avevo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto!
PRESIDENTE. Chiedo scusa: revoco pertanto l'indizione della votazione.
Prego, onorevole Buemi, ha facoltà di parlare.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, il gruppo La Rosa nel Pugno, pur apprezzando lo sforzo che è stato compiuto per correggere alcune disposizioni del provvedimento, che intendevamo modificare attraverso le nostre proposte emendative, ritiene che rimanga ancora irrisolta la questione posta sia dall'onorevole Villetti, sia da altri colleghi intervenuti sullo stesso argomento. Rilevo che non si tratta soltanto di esponenti del mio gruppo parlamentare.
La questione evidenziata concerne il rapporto tra segreto di ufficio e di Stato e libertà di stampa. Si tratta di una tematica che riveste grandissima rilevanza, anche se ci rendiamo conto della particolare delicatezza della ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'interesse della nazione e quella di garantire la libertà di informazione.
Come hanno già evidenziato altri colleghi, vorrei segnalare che le vicende storiche del nostro paese (ma non soltanto) hanno dimostrato, in questi anni, quanto sia necessaria ed indispensabile, in numerosi casi, l'esistenza di una stampa libera ed in grado di approfondire anche argomenti e situazioni scottanti. Ricordo che, in gioventù, un giornalista di particolare capacità mise sotto gli occhi del mondo una vicenda tragica. Si trattava dell'eccidio, in un villaggio vietnamita, di circa trecento persone: madri, bambini e via dicendo.
Se non vi fossero stati sia quella capacità di inchiesta, sia anche il coraggio di andare contro quelli che erano sicuramente i dichiarati interessi nazionali, certamente non saremmo venuti a conoscenza di vicende così tragiche e, in qualche misura, non si sarebbe neanche potuto porvi rimedio. Per la verità, occorreva limitare quei comportamenti che, spesso, le truppe di occupazione pongono in essere in situazioni particolarmente tese, ma che sicuramente non giustificano eccessi di quel genere.
Allora, rispetto a tali circostanze, nonché ad un ruolo sempre più delicato svolto dai servizi di informazione e di sicurezza (i quali si avvalgono, tra l'altro, di tecnologie molto sofisticate e particolarmente invasive dei diritti non soltanto delle persone, ma anche delle collettività e delle istituzioni), pensiamo debba esservi un bilanciamento forte, che non può essere garantito soltanto dalla presenza di un Comitato parlamentare di controllo e dalla possibilità - anche se sicuramente efficace - della Corte costituzionale di intervenire negli eventuali conflitti di attribuzione.
L'esistenza di una stampa la più libera possibile, infatti, è baluardo di democrazia non soltanto nel nostro paese, ma più in generale nel mondo. In questo senso, dunque, riteniamo che il problema non sia stato risolto e che rimanga ancora aperta Pag. 92una questione. Ciò ci induce ad esprimere, sull'articolo in esame, il voto contrario del gruppo La Rosa nel Pugno.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, se posso permettermi, vorrei rivolgermi sia al collega Buemi, con l'amicizia ed il rispetto che lui conosce, sia ai colleghi del gruppo de La Rosa nel Pugno. Poco fa abbiamo ascoltato rievocazioni di carattere storico, politico e culturale che posso pienamente sottoscrivere, che sono da condividere totalmente e che rivestono una grande importanza nella storia della libertà e del giornalismo in qualunque Stato democratico.
Purtroppo - lo dico al collega Buemi e spero che mi ascolti - l'articolo che stiamo per approvare non ha attinenza con questa materia. È stato svolto un ragionamento storico, politico e culturale condivisibile per motivare il voto contrario su un articolo finalizzato a modificare il codice di procedura penale.
In particolare, l'articolo 39, comma 1, è volto a sostituire l'articolo 202 del codice di procedura penale e disciplina il ruolo, nel processo, dei testimoni che siano chiamati a deporre su fatti coperti dal segreto di Stato, prevedendo - questo è molto importante - che non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto e prevedendo, altresì, la possibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, materia che, per altri versi, è già riecheggiata in questa Assemblea durante il question time. L'articolo 39, comma 3, invece, prevede la modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale che riguarda, non più i testimoni, ma gli imputati o gli indagati che siano chiamati a un esame da parte della autorità giudiziaria ed anche in questo caso è contemplata l'ipotesi di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e così via.
Si tratta di materie di grande importanza e delicatezza sulle quali in Commissione abbiamo lavorato per settimane e credo che abbiamo trovato una soluzione, se non ottimale, perlomeno equilibrata e positiva. Tuttavia, nessuna di queste materie ha a che vedere con quella libertà di stampa e libertà di giornalismo che il collega Buemi giustamente ha evocato, ma è connessa ad un articolo che riguarda tutt'altra materia. Se posso suggerire al collega Buemi, e agli altri colleghi de La Rosa nel Pugno, di rivedere il voto contrario sull'articolo 39, mi permetto di farlo e, comunque, per quanto mi riguarda annuncio il voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, il collega Boato giustamente ha detto che la questione attinente all'articolo 39 è altra rispetto al ruolo della stampa e dell'informazione. Noi esprimeremo con convinzione voto favorevole sull'articolo 39 del provvedimento in esame, perché è nato proprio dalla volontà di risolvere questioni di stringente attualità. Attualmente, è in corso un procedimento, una indagine, una attività della magistratura che attiene a vicende riguardanti i servizi di sicurezza. La questione non può portare a immunità assolute, nessuno è legibus solutus, nessuno è sottratto al dominio della legge che vale per tutti. Però, ci sono procedure diverse che devono essere seguite.
Questo provvedimento chiarisce quali siano le attribuzioni particolari dei servizi di sicurezza e prevede la possibilità che siano compiute anche azioni che, per un comune cittadino, risulterebbero illegali ma che, previo processi autorizzativi particolari, risultano possibili, con una serie di limiti di cui all'articolo 17.
Invece, l'articolo 39, chiarisce che la magistratura, di fronte a personale dei servizi che, eccependo il segreto di Stato, rifiuta di deporre, invece di procedere (i fatti di attualità Pag. 93ci dimostrano che ciò ha determinato conseguenze particolari) si deve rivolgere a una autorità politica, la quale può confermare o meno la sussistenza di un segreto.
Sostanzialmente, si stabilisce che avvenga in maniera anticipata quello che, in maniera un po' confusa, sta avvenendo adesso ex post in un procedimento in corso a Milano, nel quale Esecutivi diversi hanno apposto il segreto in merito ad alcune vicende. Tutto ciò sta creando una serie di problemi.
Questa norma consente di anticipare la soluzione del problema e riteniamo che sia utile per chiarire un aspetto sostanziale. Questo dice la lettera della norma e soprattutto l'articolo 39, comma 1, è molto chiaro: quando c'è la apposizione il segreto di Stato, il magistrato deve rivolgersi all'autorità politica che può decidere e informare se ci sia o meno tale segreto. Tutto ciò porta alla trasparenza e introduce una procedura ex ante rispetto a situazioni che anche oggi stiamo vivendo, in modo molto confuso.
Quindi, da garanzie particolari onde evitare che ci siano confusioni. Poi, c'è tutta una serie di garanzie, conflitti di attribuzione, il ruolo della Corte costituzionale. Alla Corte costituzionale, supremo organo, non si può eccepire il segreto, però credo che questa ponga dei vincoli di procedura alla magistratura rispetto a vicende delicate. Quindi, non impedisce l'iniziativa, ma la porta su binari ben precisi, dove l'autorità politica poi avallerà o meno se c'è un segreto.
La norma dice con chiarezza che alcuni procedimenti possono anche essere di fatto sospesi, cioè si dichiara di non doversi procedere per l'esistenza delle segreto di Stato: credo che questo sia un fatto importante. Ho voluto fare questo intervento per richiamare i colleghi proprio sull'importanza di questa norma, che, a nostro avviso, è fondamentale. È corretto che ci sia, sussiste la possibilità di procedere ugualmente, ma c'è la possibilità di impedire il processo mediatico, la divulgazione di notizie riservate, l'incertezza assoluta su aspetti di grande importanza.
Infatti, è inutile - l'ho detto prima e lo ribadisco - che, quando ci sono le emergenze interne o internazionali, anche in quest'aula, in un concerto convergente di consensi, approviamo decreti, norme, misure e diciamo che bisogna contrastare con l'intelligence i pericoli del nostro tempo, non con gli eserciti, con i conflitti. Benissimo, lo sottoscrivo, ma poi vuol dire mettere l'intelligence nella condizione di rispettare le norme ed anche di approvare delle norme che consentano di salvaguardare l'operatività di queste strutture, nell'assunzione di responsabilità suprema dell'autorità politica, cioè di chi guida il Governo, che poi può confermare o meno se questo segreto esiste.
Comunque, anche se c'è il segreto, esiste una verifica se quella persona ha abusato ed ha invocato una facoltà che non c'era ragione di evocare. Allora, credo che anche su questo articolo ci sia il voto unanime che c'è stato su tanti altri, ma questo stiamo votando.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, se posso rivolgermi con la stessa cortesia e amicizia con cui il collega Boato si è rivolto al collega Buemi, noi sappiamo benissimo che l'articolo che stiamo per votare - che reca il titolo «Tutela del segreto di Stato» - non richiama esplicitamente le sanzioni previste per chi, giornalista, giornale, la libera stampa, usasse del segreto di Stato violato, perché c'è un articolo preciso del codice del penale che prevede tutto ciò ed è la legge vigente che con questo nostro provvedimento noi non stiamo mettendo in discussione. C'è stato fatto notare anche in occasione di votazioni precedenti, riguardanti, per esempio, il segreto d'ufficio violato dai componenti dal Comitato di controllo. Lo sappiamo bene, abbiamo semplicemente sollevato una questione politica.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
Pag. 94SERGIO D'ELIA. Non abbiamo presentato degli emendamenti, ma ci siamo rivolti al presidente Violante e ai membri del Comitato dei nove perché il ragionamento che abbiamo fatto, che Villetti ha fatto più volte anche ieri, venisse accolto: non c'è stata nessuna attenzione in questo senso. Quindi, su questo articolo noi ribadiamo il voto contrario de La Rosa nel Pugno, proprio perché vogliamo sollevare una questione di grande importanza politica e democratica.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, intervengo solo perché i colleghi abbiano contezza della materia che stiamo trattando. Qui non siamo nel quadro delle dichiarazioni della persona indagata o imputata, ma nel quadro delle dichiarazioni del testimone, e nei processi che sono stati citati il problema non è quello del testimone. Quindi, l'articolo 202 del codice di procedura penale riguarda esclusivamente i testimoni e riproduce l'esatta disciplina attuale, soprattutto sul terreno dell'opposizione del segreto di Stato, della necessità della conferma da parte del Presidente del Consiglio, che c'è adesso, e adesso c'è anche il principio che, se quella notizia è essenziale, il procedimento non può andare avanti e si deve chiudere.
Noi abbiamo aggiunto un principio tratto da decisioni della Corte costituzionale. Secondo tale principio, se indipendentemente dal segreto di Stato il giudice può procedere, può procedere ugualmente come è stato stabilito in tre diverse sentenze della Corte costituzionale.
Questo, naturalmente, non vuol dire che il magistrato possa recepire aliunde la notizia coperta dal segreto di Stato, perché se segreto vi è questa deve essere considerata una cosa seria. Invece, egli può procedere lateralmente per altre vie, per altre imputazioni, se ciò è possibile.
Volevo solo dire che stiamo discutendo del testimone, riproducendo la disciplina attuale con qualche garanzia in più stabilita dalla Corte costituzionale. La questione dell'imputato, dell'indagato, la analizzeremo in seguito.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.
LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per sostenere le questioni politiche che il gruppo de La Rosa nel Pugno sta portando avanti attraverso gli onorevoli Villetti, Buemi e D'Elia.
Mi sembra logico che il gruppo estremamente garantista de La Rosa nel Pugno, come del resto anche noi, porti avanti questa questione; anzi, se il regolamento lo permettesse, il nostro gruppo cederebbe volentieri tutto il tempo che ha ancora a disposizione a La Rosa nel Pugno, permettendo a quest'ultimo gruppo di portare avanti battaglie politiche che noi condividiamo appieno.
Appoggiando anche noi il voto contrario e condividendo le motivazioni espresse dal deputato Buemi, aggiungiamo una breve considerazione relativa alla libera stampa. In tutti i paesi prima dell'instaurazione di una dittatura si procede introducendo i segreti d'ufficio e di stato: è questo il primo passo per non permettere ai cittadini, al popolo sovrano di conoscere le azioni del Governo. Tutti gli stati totalitari impongono il segreto di stato e impediscono alla stampa, ai giornalisti di denunciare pubblicamente i fatti e di fare il loro dovere.
Non possiamo permetterci che dei giornalisti possano avere timore di pubblicare notizie che la gente, il popolo deve conoscere, tanto meno che tale divulgazione preveda una loro responsabilità giuridica.
Quindi, se possibile, cediamo tutto il tempo a nostra disposizione al gruppo de La Rosa nel Pugno, che conosce molto bene gli argomenti ed i meccanismi di cui ci stiamo occupando.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Barani, ma le ricordo che il tempo di un Pag. 95gruppo non può essere ceduto ad altri: mi dispiace che l'atto di generosità non possa essere accolto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, mi limito davvero a qualche battuta per la delicatezza della questione.
L'onorevole Violante ha precisato che si sta trattando di altra materia e che l'articolo riguarda il testimone e non la persona indagata o imputata. Voglio, inoltre, ricordare all'onorevole Gasparri che non si intralcia affatto la magistratura e che è assolutamente errato ogni richiamo e riferimento al noto processo in corso.
PRESIDENTE. Le ricordo...
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Ho finito, signor Presidente.
È importante ricordare che questo articolo non ha niente a che vedere con la libertà di informazione e che l'ultimo comma contempla un'importante previsione di salvaguardia politica.
Secondo tale previsione, il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di dare comunicazione al Comitato parlamentare circa il mantenimento del segreto di Stato e quest'ultimo ha dunque la facoltà di riferire a ciascuna delle due Camere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, questo articolo costituisce un passo importante verso la ricerca di una chiarezza di rapporti tra la magistratura, l'attività dei servizi di sicurezza e le responsabilità del Governo.
Nel recente passato abbiamo assistito ad un certo protagonismo da parte della magistratura, che ha messo a repentaglio la sicurezza, in quanto si sono svolte indagini su operazioni, anche di carattere internazionale, che certamente erano state condotte per tutelare la sicurezza dello Stato. Dunque, da parte dell'autorità giudiziaria si è addirittura tentato di attingere e sono state divulgate notizie assolutamente riservate.
In realtà, deve sussistere un equo bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza, con riferimento a determinati tipi di operazioni, e quello all'espletamento delle indagini. Questo deve avvenire con tutte le garanzie del caso, in quanto ritengo che, se non si riuscirà ad arrivare ad una chiarezza in questo campo, nessun servizio straniero sarà disposto a collaborare con i nostri. Infatti, se venisse organizzata un'operazione e poi un magistrato qualsiasi pretendesse di accedere a carte riservatissime, sotto questo profilo i nostri servizi automaticamente diventerebbero - come sono già diventati - la barzelletta.
L'articolo 39 - allo stesso modo dell'articolo 40 - pone alcuni limiti, individuando le fattispecie con riferimento alle quali occorre tutelare il segreto di Stato nonché la procedura per l'opposizione del segreto e la conferma da parte del Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, molti interventi si sono succeduti sull'articolo in esame; innanzitutto quello dell'onorevole Gasparri, che ha fatto riferimento ad un'attualità processuale.
Non ritengo necessario riferire un progetto di riforma così complesso ad un processo in corso; ciò, infatti, rischierebbe di sviare l'attenzione del legislatore dal complesso contenuto del testo che stiamo approvando.
Tuttavia, vorrei dire al collega Gasparri - come il presidente Violante ha già chiaramente esplicitato - che ci riferiamo all'articolo 202 del codice di procedura penale e, quindi, alla fattispecie del testimone. Pertanto, il riferimento fatto al processo in corso che vede imputato il generale Pollari non rientra nella fattispecie che stiamo esaminando in questo articolo, che si riferisce ad una Pag. 96modifica del suddetto articolo 202 e stabilisce quindi l'obbligo di astenersi dal deporre. A prescindere da questa fattispecie, che il collega Gasparri, se lo ritiene, potrà riprendere in un articolo successivo, è importante approvare l'articolo nel testo emendato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 39.200 della Commissione. Preannuncio pertanto che il nostro gruppo esprimerà un voto favorevole sullo stesso.
Mi preme ricordare anche ai colleghi de La Rosa nel Pugno, che legittimamente ne fanno una questione di principio generale, il comma 7 di questo articolo.
Come è noto, introduciamo con il progetto di legge in esame la possibilità di sciogliere un conflitto di attribuzione tra il Presidente del Consiglio dei ministri e la magistratura di fronte alla Corte costituzionale, quindi, introduciamo per la prima volta nel nostro ordinamento un organo terzo che decide del conflitto di attribuzione. Non stiamo precludendo alla magistratura, onorevole Gasparri, la possibilità che sulla base di altri elementi, autonomi, indipendenti, non coperti dal segreto, essa continui il procedimento giudiziario. Mi preme sottolinearlo.
Infine, rispetto agli interventi dei colleghi circa la questione del segreto di Stato in una democrazia, ritengo che le democrazie forti si basino anche sulla sussistenza e l'esistenza del principio del segreto di Stato, normato e regolato. Noi abbiamo previsto una durata per tale disciplina ed abbiamo normato la possibilità che sussista un conflitto di interesse tra un procedimento in atto in un processo e la posizione o la conferma della posizione del segreto di Stato da parte del Consiglio dei ministri. Secondo me abbiamo formulato una norma, che è al centro della consistenza di una convivenza democratica.
Per questo, il gruppo L'Ulivo voterà a favore dell'approvazione dell'articolo 39.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, intervengo in generale sugli articoli 39 e 40, trattandosi di quelli più complessi e difficili da esaminare. Devono essere ovviamente bilanciati due interessi: da un lato la tutela del segreto di Stato, quindi l'interesse di Governo, dall'altro quello della magistratura a svolgere le indagini ed i processi.
Non è semplice trovare una compensazione adeguata nella materia, ma lo sforzo è diretto a far sì che le due sfere di competenza si rispettino senza intrecciarsi e sovrapporsi, evitando il più possibile conflitti manifesti. La norma cosiddetta di chiusura individuata nel testo, cioè il ricorso alla Corte costituzionale ove sorga il problema di conflitti tra poteri dello Stato, è diretta a lasciare la possibilità ad entrambi gli ambiti ad operare in termini corretti ed appositi.
Vi può essere chi ritenga di ampliare i poteri del Governo e limitare quelli della magistratura e, viceversa, chi ritenga che sarebbe necessario ampliare i poteri della magistratura, anche come garanzia da parte politica. È un tema difficilissimo perché ci si imbatte in un cambiamento profondo, culturale, come stiamo verificando.
Il testo del progetto di legge non è politicamente soddisfacente, ma testimonia lo sforzo tendente a far sì che siano nella stessa misura rispettati il ruolo della magistratura e quello del Governo, quindi la necessità di porre il segreto di Stato in alcuni casi, per la sicurezza nazionale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia, al quale ricordo che il suo gruppo ha terminato il tempo a propria disposizione. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, approfitto della sua «bontà» per intervenire anch'io sull'articolo 40 oltre che sull'articolo 39, dato che sono connessi.
Vorrei svolgere una considerazione preliminare. Siamo chiamati ad approvare un provvedimento, un sistema di regole che prescinde dalla durata di un determinato Pag. 97processo o di un determinato caso. Guai a noi se, nell'introdurre una disciplina organica della materia, anche con riferimento al segreto di Stato, dovessimo essere condizionati, in positivo o in negativo, da singoli fatti specifici, che peraltro non sappiamo se rientrino o meno in una determinata fattispecie.
Questa mattina ho fatto una battuta quando il collega Gamba ha ritirato un emendamento, che riguardava le garanzie funzionali nei confronti dei giornalisti. La vorrei ripetere, proprio per fare un esempio che prescinde dalla vicenda che è stata qui citata. A differenza che per i sindacati e i partiti, non abbiamo posto un limite nell'esercizio delle garanzie funzionali nei confronti dei giornalisti, (con riferimento alla sede in cui lavorano e quindi ai giornali e alle redazioni). Lo abbiamo fatto con riferimento ai giornalisti professionisti in quanto tali. Se volessimo dare una lettura dietrologica di questa norma con riferimento a casi specifici, potremmo sostenere che è anch'essa una norma ad personam.
Ho voluto fare questa considerazione preliminare, perché abbiamo avuto il coraggio tutti assieme di introdurre gli articoli 39 e 40, che disciplinano finalmente in maniera organica la tutela del segreto di Stato ed il rapporto che è sempre stato controverso fra la magistratura e l'esecutivo, quindi anche il Parlamento, proprio perché mancava una disciplina positiva organica di tutta la materia. Proprio perché solo alcune ipotesi erano disciplinate dalla legge n. 801 del 1977, da trent'anni a questa parte sono stati sollevati numerosi conflitti e controversie sull'esatta applicazione delle disposizioni.
Proprio per queste ragioni siamo intervenuti. Lo abbiamo fatto con equilibrio. Credo che, avendo trovato un giusto punto di equilibrio tra le legittimamente diverse posizioni politiche presenti in Parlamento, dobbiamo continuare a mantenere questo equilibrio fino alla fine dell'esame del provvedimento, avendo come unico obiettivo principale l'interesse del paese.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 39, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 480
Astenuti 2
Maggioranza 241
Hanno votato sì 471
Hanno votato no 9).