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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Attuazione della normativa comunitaria relativa ai contratti d'inserimento per le donne - n. 3-00699)
PRESIDENTE. L'onorevole Drago ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00699 (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 5).
GIUSEPPE DRAGO. Grazie, Presidente.
Signor ministro, la cosiddetta legge Biagi n. 276 del 2003, tra le altre cose, ha recepito e disciplinato un regolamento comunitario del 2002 che fa rientrare nel concetto di lavoratori svantaggiati anche le donne che risiedono in un'area territoriale dove la disoccupazione femminile supera almeno il 10 per cento quella maschile. Tutto ciò ha consentito che in queste aree - per altro individuate con decreto ministeriale del 17 novembre del 2005 (Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna) - le imprese potessero assumere donne lavoratrici con un contratto di inserimento abbastanza vantaggioso sia per le imprese stesse, sia per le lavoratrici.
Tuttavia, queste opportunità erano già previste da precedenti decreti e fino al 31 dicembre del 2006. A questo punto noi intendiamo chiedere ad ella, signor ministro, se intende prorogare queste misure che indubbiamente hanno dato l'opportunità di creare numerosi posti di lavoro.
PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano, ha facoltà di rispondere.
CESARE DAMIANO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevole Drago, come lei sa e come ha ricordato, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, è entrato in vigore il decreto interministeriale del Ministero dell'economia e del Ministero del lavoro, relativo agli aiuti per lo sviluppo dell'occupazione femminile, strumento che ha reso possibile l'attuazione dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
Il provvedimento stabilisce i criteri di utilizzazione del contratto di inserimento, istituto che ha sostituito il contratto di formazione e lavoro del settore privato a favore delle donne di qualsiasi età, residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno al 20 per cento di quella maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quella maschile.
Il decreto ministeriale che ha definito le aree territoriali nelle quali può essere utilizzato questo contratto che - come lei ha ricordato - è scaduto a fine dicembre 2006 e deve essere rinnovato secondo quanto stabilito dalla legge.
A questo proposito posso affermare che è intendimento del Ministero che rappresento utilizzare tutti gli strumenti ancora in vigore, come il contratto di inserimento, che possano consentire di agevolare lo sviluppo dell'occupazione femminile, ivi compreso eventualmente il decreto ministeriale citato, anche nell'attuale fase caratterizzata da un'attenta riflessione in ordine alle modifiche da apportare alla legislazione vigente in materia di mercato del lavoro che ha per noi l'obiettivo di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro stessi, coerentemente con gli indirizzi di Governo e con il programma dell'Unione.
PRESIDENTE. L'onorevole Drago ha facoltà di replicare.
GIUSEPPE DRAGO. Ringrazio il ministro per la sua risposta, anche perché dai dati che abbiamo a disposizione numerose Pag. 50sono le aziende che hanno utilizzato questo strumento e numerose, quindi, le donne che per la maggior parte sono potute rientrare al lavoro, perché in molti casi più che di contratto di inserimento si tratta di un contratto di reinserimento, come anche ella ha ricordato.
Apprezziamo la sua risposta, signor ministro, nel momento in cui, tra l'altro, ella sostiene che nonostante la legittima prospettiva del Governo di svolgere una riflessione complessiva sulla legge Biagi, ci conferma che questo strumento sarà utilizzato in quanto strumento di politica attiva del lavoro, molto utile in quelle aree che hanno un alto indice di disoccupazione, soprattutto al femminile.