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Si riprende la discussione.
(Esame dell'articolo 22 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 24).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.100, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pecorella 22.41 e Craxi 22.42.
La Commissione raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 22.101.
Il parere è, infine, contrario sugli emendamenti Consolo 22.40 e Cota 22.43.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 22.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 449
Votanti 448
Astenuti 1
Maggioranza 225
Hanno votato sì 446
Hanno votato no 2).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 22.41.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, vorrei sollecitare una riflessione da parte dell'Assemblea.
La disposizione della quale si chiede la soppressione, ovvero quella che recherebbe l'articolo 164-bis, prevede che, laddove il garante accerti una violazione, ovviamente con un'ordinanza apposita, laPag. 64sanzione consiste nella pubblicazione dell'ordinanza medesima. Il destinatario della notizia che non doveva essere diffusa si ritrova dunque, per la seconda volta, a vedere la notizia diffusa sui giornali. Una prima volta, infatti, viene diffusa la notizia; successivamente, il garante, nella sua ordinanza, ricorda, poiché si è verificato un illecito, perché ha applicato una sanzione. Quindi, in questo modo, pubblicando sui giornali l'ordinanza, il 'poveraccio' si ritrova la prima volta in qualche modo colpito dalla notizia e la seconda volta nuovamente colpito dalla notizia. Quindi, credo che sia questo un modo per non tutelare coloro che noi dovremo proteggere.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Signor Presidente, le esigenze che l'onorevole Pecorella ha rappresentato sono state tenute presenti dalla Commissione, tanto che il successivo emendamento 22.101 della Commissione prevede modalità di pubblicazione dell'ordinanza che accerta l'illecito che possono essere, naturalmente nella discrezionalità dell'autorità garante, graduate proprio al fine di evitare quegli inconvenienti e quelle possibili lesioni che l'onorevole Pecorella ha indicato.
Del resto, nel nostro ordinamento esistono già meccanismi di questo tipo, quali la pubblicazione della rettifica, la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione ed il risarcimento del danno in sede civile; quindi sarà onere dell'autorità che accerta l'illecito e commina la sanzione fare in modo che il provvedimento da pubblicare non incorra nei pericoli indicati dall'onorevole Pecorella.
Quindi confermo il parere contrario sull'emendamento in esame, essendo questi aspetti assorbiti dal successivo emendamento della Commissione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidererei un attimo di attenzione da parte del ministro guardasigilli e del relatore. Mi riferisco all'emendamento 22.40 a mia firma, che riguarda le cosiddette intercettazioni inutili. Le chiedo di riflettere, signor Presidente - lei che rappresenta tutti noi - sul testo del mio emendamento, perché è un punto assai rilevante.
In esso si propone: «Quanto previsto dai periodi precedenti si applica anche quando si tratta di dati inerenti a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche che abbiano per oggetto» - ministro guardasigilli - «fatti non strettamente inerenti all'indagine giudiziaria, anche quando questi non siano più coperti da segreto».
Si tratta cioè di intercettazioni telefoniche che coinvolgono un quisque de populo, estraneo a qualsivoglia procedimento, che ha come unica colpa quella di risultare intercettato.
Ebbene, quelle intercettazioni, le cosiddette intercettazioni inutili, secondo l'interpretazione del relatore e del guardasigilli il quale si è adeguato al suo parere, possono essere tranquillamente esposte e riportate sulla stampa.
Quando succedono questi fatti tutta la classe politica si riempie la bocca dicendo: «è uno scandalo!». Per me il vero scandalo è che si esprima parere contrario e si chieda che venga respinto questo emendamento che è di totale buonsenso, perché è toccato a tutti in quest'aula, ma le cose ve le ricordate soltanto il giorno che compaiono sui giornali...!.
PRESIDENTE. Le faccio presente che è intervenuto sul suo emendamento 22.40, mentre stiamo esaminando l'emendamento Pecorella 22.41.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Signor Presidente, debbo dissentire fortementePag. 65da quanto affermato dall'onorevole Consolo. Se si tratta di intercettazioni irrilevanti, devono confluire nell'archivio riservato e sono sempre coperte dal segreto e quindi, in questo caso, il problema non si pone. Se sono intercettazioni di contenuto tale da violare le norme previste dall'articolo 164-bis che andiamo ad approvare, sono già ricomprese nella norma, quindi non vedo quale sia la ragione per accogliere il suo emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 22.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 451
Maggioranza 226
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Craxi 22.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 449
Astenuti 2
Maggioranza 225
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 22.101 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 454
Votanti 450
Astenuti 4
Maggioranza 226
Hanno votato sì 438
Hanno votato no 12).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 22. 40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 458
Maggioranza 230
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 246).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Cota 22.43.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Presidente, con questo emendamento abbiamo voluto segnalare la violazione sistematica delle regole da parte di una certa tipologia di mezzi di informazione e, appunto per questo - senza prendersela con i giornalisti, perché ci rendiamo conto che esiste il problema della tutela della libertà di stampa - abbiamo pensato di porre l'attenzione sugli editori.
Prevediamo, infatti, che in caso di violazioni che comportano la pubblicazione di immagini, fatti, notizie e circostanze vietate, possa essere disposta la sospensione dell'attività del giornale o del periodico e dell'attività radiofonica o televisiva. Si tratta di un profilo che, a mio avviso,Pag. 66avrebbe potuto essere valutato sia da parte del relatore sia da parte del Governo con maggiore attenzione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cota 22.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 443
Astenuti 8
Maggioranza 222
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 241).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 453
Votanti 452
Astenuti 1
Maggioranza 227
Hanno votato sì 448
Hanno votato no 4).