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Si riprende la discussione.
(Esame dell'articolo 8 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 10).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LANFRANCO TENAGLIA. Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli identici emendamenti Bongiorno 8.3 e Buemi 8.56, degli emendamenti Contento 8.48, 8.53 e 8.52, nonché Pecorella 8.40, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Crapolicchio 8.55 e Contento 8.57, perché sono frutto di una riformulazione comune.
La Commissione invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Contento 8.54, 8.46, 8.45 e 8.44, Crapolicchio 8.8, degli identici emendamenti Romano 8.1, Costa 8.43 e Contento 8.47, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Romano 8.2.
La Commissione esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Consolo 8.12 e Contento 8.49, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Pecorella 8.41. Esprime ancora parere contrario sugli emendamenti Costa 8.58, Contento 8.50, Capotasti 8.51, Consolo 8.14, ed esprime invece parere favorevole sull'emendamento Pecorella 8.42.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bongiorno 8.3 e Buemi 8.56.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
GIULIA BONGIORNO. Signor Presidente, interverrò su questo e su un altro emendamento, perché rappresentano due punti fondamentali per il gruppo di Alleanza Nazionale.
Credo che il mio emendamento sia l'unico strumento che possa portare davvero concretamente a frenare il problema delle intercettazioni telefoniche in uso così massiccio. È, infatti, l'unico emendamento previsto che chiede la trasformazione del giudice che dispone le intercettazioni da organo monocratico in organo collegiale.
Con questo emendamento non si intende ridurre il numero delle intercettazioni, ma il numero delle intercettazioni superflue, prevedendo un organo collegialePag. 33(quindi, tre giudici anziché uno) per avere un tipo di valutazione più ponderata.
Il gruppo di Alleanza Nazionale ritiene essenziale questo emendamento per valutare l'intero provvedimento e, pertanto, non accede all'invito al ritiro.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Il mio emendamento 8.56 rappresenta un punto essenziale del provvedimento e tuttora vi è discussione sulla ragionevolezza delle risorse impegnate per le indagini svolte tramite intercettazioni telefoniche. Vi è la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini alla protezione della propria sfera privata, diritti garantiti peraltro dalla Costituzione. Pertanto, dobbiamo in qualche misura sforzarci di dare efficienza alle indagini ed allo stesso tempo evitare di attivare forme eccessivamente intrusive della sfera privata dei cittadini. In proposito occorre riflettere sulle vicende accadute nel corso di questi mesi. La soluzione di ricorrere ad un collegio plurimo e non ad un giudice monocratico tutela in maniera più efficace il raggiungimento di questi obiettivi.
Pur apprezzando lo sforzo che il Governo e la Commissione hanno compiuto sull'argomento, confermo anch'io, pertanto, la volontà di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea il mio emendamento, perché esso rappresenta un punto essenziale.
Mi rendo conto della delicatezza della posizione da me assunta, ma allo stesso tempo occorre ricordare che il provvedimento in oggetto è di grandissima portata e che, come detto prima, va ad incidere sui diritti fondamentali dei cittadini (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rapporto che intercorre tra il pubblico ministero ed il giudice delle indagini preliminari che autorizza le intercettazioni è inevitabilmente improntato ad una naturale soggezione del secondo. Ciò accade per il semplice fatto che le indagini sono svolte dal pubblico ministero e che solo assai raramente il giudice si sente di entrare nel merito delle richieste. Infatti, se si analizzano i dati statistici, ci si accorge che i casi di intercettazioni telefoniche respinte dal giudice sono rarissimi. Pertanto, il trasferimento della facoltà di decisione ad un tribunale significa che sulla questione dovranno discutere tre giudici, che non potranno limitarsi, come talvolta accade, a ricopiare la richiesta del pubblico ministero - tanto che spesso si trovano scritte frasi tipiche di quest'ultimo e non del giudice - ma che invece saranno chiamati a discutere. Ovviamente i tempi non dovranno allungarsi e dovranno tener conto delle esigenze delle indagini. Tuttavia, dobbiamo considerare che tali provvedimenti incidono su un bene fondamentale, perché stiamo parlando non tanto della riservatezza, bensì dell'intera vita di una persona. Infatti, dal bene della riservatezza dipende l'opinione che il mondo ha di un cittadino e per questo non si devono divulgare all'esterno aspetti non necessari ai fini della giustizia.
Aggiungo inoltre - e per noi si tratta di un elemento qualificante - che l'inutile spesa di milioni di euro sborsati soltanto per frugare nella vita privata delle persone deve finire. Credo che tre teste chiamate a ragionare su questo aspetto prenderanno decisioni più meditate e ragionevoli che non il giudice delle indagini preliminari, il quale vede arrivare faldoni e si limita ad avallare quanto richiesto dal pubblico ministero. Pertanto, anche noi riteniamo questo emendamento qualificante dell'intero provvedimento.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Signor Presidente, siamo tutti consapevoli che le intercettazioni telefoniche sono uno strumento di indagine assolutamente indispensabilePag. 34per il contrasto alla criminalità nel nostro paese. Lo sforzo che l'intera Commissione ha compiuto è stato quello di far sì che tale strumento non subisca limitazioni, sopratutto in riferimento a reati di particolare gravità. Tuttavia, allo stesso tempo abbiamo cercato di individuare meccanismi e strumenti nuovi che consentano non solo di garantire la privacy dei cittadini, ma anche di approfondire la valutazione sui presupposti per la concessione di tale mezzo di prova. Infatti, gli emendamenti successivi tratteranno proprio l'ambito motivazionale che il giudice per le indagini preliminari deve percorrere per autorizzare un'intercettazione telefonica.
Gli identici emendamenti in esame propongono di attribuire ad un collegio la potestà di decidere sull'ammissibilità delle intercettazioni. Sono fra coloro che nella loro vita professionale hanno sempre sostenuto, anche per l'esperienza e la maturazione che ne deriva, la necessità di fare un passo indietro e tornare a valorizzare, nel nostro sistema processuale penale, il collegio nel momento della decisione, rispetto ad un sistema che prevede in gran parte il ricorso al giudice monocratico; ma approvare in questa fase i suddetti identici emendamenti sarebbe distonico rispetto al resto del sistema. Ci si riferisce, infatti, alla fase delle indagini preliminari, in cui vi è un giudice monocratico, il GIP, che ha potestà su tutti gli altri provvedimenti, ivi compresa la custodia cautelare. Si avrebbero quindi un giudice monocratico, che giudicherebbe sulla custodia cautelare, e un giudice collegiale, che giudicherebbe sull'ammissibilità di uno strumento di indagine; e si avrebbe poi un giudice del riesame che giudicherebbe sull'appello contro queste misure.
A me pare, dunque, che la modifica proposta sia poco meditata e distonica rispetto al sistema. Al più, si può pensare ad un intervento di sistema; ma ciò riguarda un altro ambito, vale a dire un intervento su tutto il codice di procedura penale. Quindi, allo stato, non vi sono ragioni sistematiche e di procedura che ci consentano di esprimere un parere favorevole su questi identici emendamenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Balducci. Ne ha facoltà.
PAOLA BALDUCCI. Intervengo solo per aggiungere alcune riflessioni rispetto a quanto ha detto il relatore. È chiaro che la tesi proposta dall'onorevole Pecorella è molto suggestiva, poiché ovviamente dà l'idea che vi sia una maggiore garanzia nel momento delicatissimo della valutazione sull'intercettazione (e quindi sulla verifica dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione stessa per la prosecuzione dell'indagine). In Commissione abbiamo discusso a lungo sul tema e dunque riteniamo - e, in merito, riprendo le parole già usate dal relatore - che una simile soluzione sarebbe distonica rispetto al sistema, poiché introdurrebbe un giudice collegiale per autorizzare le intercettazioni, mentre il giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare è monocratico. Ciò tanto più se si considera che, specialmente nelle piccole sedi dei distretti di corte d'appello, vi sarebbe carenza organizzativa anche con riferimento al tribunale del riesame.
Riteniamo quindi che le osservazioni dell'onorevole Pecorella siano accettabili nel contesto di una rivisitazione del sistema cautelare non solo personale ma anche reale. Nel corso di una tale rivisitazione, dovrà probabilmente essere considerata auspicabile una valutazione collegiale, ad esempio, con riferimento all'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, poiché questa è una misura che incide sul diritto di libertà del cittadino. Per questo motivo noi Verdi siamo d'accordo nel ritenere che gli identici emendamenti in esame, pur con tutte le loro motivazioni, non debbano essere approvati.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
ENRICO COSTA. Devo dire che ho ascoltato le argomentazioni del relatore ePag. 35dell'onorevole Balducci. Mi sembra però opportuno evidenziare una differenza molto importante rispetto a quanto previsto per i provvedimenti in materia cautelare. Nel caso delle intercettazioni telefoniche, infatti, si incide su un soggetto terzo rispetto all'indagato. L'interlocutore, nell'intercettazione telefonica, è una persona non indagata, innocente, sulla quale non sono concentrate le indagini e nella cui vita privata si interviene. È per questo motivo che è necessario un controllo più invasivo e più forte da parte della magistratura; tale intervento si potrebbe concretizzare nell'attribuire una simile funzione ad un collegio e non ad una figura monocratica quale il GIP.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, mi pare evidente che, se interveniamo per approvare una legge, è perché c'è stato un uso distorto delle intercettazioni telefoniche, a fronte del quale va posta una nuova regolamentazione che garantisca in maggior misura i cittadini. Inoltre, la possibilità che a decidere le intercettazioni sia il tribunale in composizione collegiale, e non monocratica, va sicuramente nella direzione di svolgere un esame più attento, che speriamo possa dare ai cittadini più garanzie. E parlo di cittadini, signor ministro, non soltanto di indagati, come ha ricordato il collega Costa, proprio perché nel «tritacarne» delle intercettazioni telefoniche, con i conseguenti riverberi sulla vita personale e familiare, finiscono cittadini che, spesso, non hanno alcuna responsabilità, se non quella di essere tirati in mezzo ad un giro mediatico. Questi emendamenti, quindi, sono volti a dare più garanzia. Rispondendo, inoltre, all'obiezione che è stata mossa, riguardante la distonia che si crea in quanto in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale sarebbe competente un unico giudice, cioè il giudice monocratico, mentre nel caso in esame sarebbe competente un collegio di tre persone, ricordo che i provvedimenti sulla libertà personale sono impugnabili e, nel giro di pochi giorni, la questione viene sottoposta al tribunale della libertà, in sede di riesame o di appello. Ciò non è così per i provvedimenti sulle intercettazioni telefoniche, per i quali, invece, il danno, una volta fatto, è fatto per sempre (e ne abbiamo visto le conseguenze).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bongiorno 8.3 e Buemi 8.56, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 401
Votanti 399
Astenuti 2
Maggioranza 200
Hanno votato sì 187
Hanno votato no 212).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
Passiamo all'emendamento Contento 8.48. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, sottrarrò qualche minuto al dibattito per motivare il ritiro di una serie di emendamenti. Avrei la possibilità di farlo per ciascuno di essi, ma lo faccio cumulativamente anche per ragioni di economia. Prenderò le mosse dalla richiesta che, in sede di discussione in Commissione, il gruppo di Alleanza Nazionale ha avanzato nei confronti del Governo, volta a conoscere i dati relativi alle richieste e ai decreti di autorizzazione degli ultimi anni. La questione è abbastanza singolare, perché i decreti di autorizzazione sono andati aumentando dai 31.600 del 2003 ai circa 40 mila del 2005 (mi riferisco ai datiPag. 36disponibili). Il costo delle intercettazioni per le casse dello Stato ha sfondato i 300 milioni di euro. Il relatore ha detto bene: nessuno, in quest'aula, e tanto meno noi, vuole eliminare uno strumento importante di indagine, come il ricorso alle investigazioni, soprattutto per il confronto serrato nei confronti della criminalità.
Voglio però far presente, signor Presidente, che Alleanza Nazionale, con gli emendamenti che ci accingiamo a ritirare, ha voluto muovere una riflessione nei confronti della tutela di diritti dei cittadini che, per noi, sono fondamentali.
Quando le intercettazioni, da strumento di indagine, nei casi in cui sussistano gravi indizi di reato e siano indispensabili per la prosecuzione delle indagini, si trasformano in metodo ordinario di sostituzione delle indagini stesse, crediamo che sia giunto il momento di riflettere su come le intercettazioni vengono utilizzate nel nostro paese. Inoltre, dato che - il ministro è buon testimone - non c'è un modo (ed è giusto che non ci sia) per sindacare come vengano utilizzate le indagini ed emessi i decreti, noi abbiamo posto una serie di questioni alla maggioranza e al relatore, tutte rivolte a fare in modo che cessino quegli atteggiamenti che attengono alle decine di migliaia di provvedimenti ricordati.
Accade troppo spesso signor Presidente, che le autorizzazioni alle investigazioni vengano motivate senza che il giudice esplichi un'attività autonoma di valutazione sull'esistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il Parlamento non può essere distratto di fronte a questioni così rilevanti. Conosciamo la difficoltà di entrare nella discussione che riguarda la motivazione e quindi l'alto ufficio del magistrato che è chiamato, con il suo pensiero, a giustificare il ricorso alle intercettazioni, ma abbiamo voluto (e pretendiamo che ne rimanga traccia anche ritirando alcuni emendamenti) sottolineare una questione che non può essere più evitata: debbono cioè cessare da parte di numerosi magistrati gli atteggiamenti volti a rinviare facilmente alle motivazioni del pubblico ministero quelle valutazioni che noi riteniamo e pretendiamo siano autonome.
Per questi motivi, signor Presidente, noi ci ritroviamo - ed è elemento di mediazione - negli identici emendamenti Crapolicchio 8.55 e Contento 8.57, nei quali questo principio è stato accolto alla luce del confronto con Alleanza Nazionale e del confronto tra l'opposizione e la maggioranza. In questa direzione, accedo all'invito al ritiro degli emendamenti a mia firma 8.48, 8.53, 8.52, 8.54, 8.46, 8.45, 8.44 e 8.47.
Preghiamo anche il relatore, se lo riterrà opportuno, di sottolineare tale aspetto, perché i lavori parlamentari, sicuramente, non serviranno molto in sede interpretativa ma riteniamo che ciò debba servire di monito al magistrato che è chiamato ad autorizzare le intercettazioni anche alla luce degli emendamenti respinti relativi alla collegialità della decisione. Noi pretendiamo che rimanga segno dell'attenzione che il Parlamento vuole dare e mantenere in difesa dei diritti di libertà dei cittadini italiani.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Pecorella 8.40.
Onorevole Pecorella, accede all'invito al ritiro del suo emendamento formulato dal relatore?
GAETANO PECORELLA. No, signor Presidente, non accedo all'invito al ritiro. Peraltro faccio rilevare che la formulazione del testo, così come proposta, se non viene emendata, risulta assai singolare perché mentre il pubblico ministero è tenuto ad indicare gli indizi, il giudice, nel momento in cui consente all'autorizzazione dell'intercettazione, deve avere riguardo alla sussistenza dei gravi indizi. Così è scritto.
La formulazione proposta con il mio emendamento ha una duplice finalità. Da un lato deve essere il giudice ad indicare gli indizi e non deve avere riguardo a quelli indicati dal pubblico ministero, perché ciò significherebbe rinviare a questi ultimi. La seconda ragione dell'emendamentoPag. 37risiede nella previsione dell'inutilizzabilità se gli indizi non sono gravi e se l'intercettazione non è assolutamente necessaria, cosa che rappresenta o rappresenterebbe comunque un freno e, visto che abbiamo l'intenzione di eliminare le intercettazioni superflue, è preferibile mettere più freni.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.
MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza dell'emendamento in esame perché dobbiamo decidere se approvare un provvedimento di legge solo per metterci a posto la coscienza o se vogliamo davvero che esso abbia un'efficacia concreta e vada nella direzione di ridurre l'abuso delle intercettazioni.
Ha ragione l'onorevole Pecorella quando sottolinea che l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, che rimangono mezzo straordinario e non routinario da impiegare, debba essere data con decreto motivato che metta in evidenza l'indicazione dei gravi indizi di reato, le fonti di prova, le ragioni per cui l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
Siamo davanti a un bivio. Ci auguriamo che la maggioranza rifletta e dia esecutività e concretezza al provvedimento attraverso l'approvazione dell'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 8.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 408
Votanti 407
Astenuti 1
Maggioranza 204
Hanno votato sì 179
Hanno votato no 228).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Crapolicchio 8.55 e Contento 8.57, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 414
Votanti 412
Astenuti 2
Maggioranza 207
Hanno votato sì 411
Hanno votato no 1).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
Prendo atto altresì che l'emendamento Crapolicchio 8.8 è stato ritirato.
Passiamo agli identici emendamenti Romano 8.1 e Costa 8.43.
Onorevole Costa, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore?
ENRICO COSTA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento Crapolicchio 8.8.
PRESIDENTE. Onorevole Costa, l'emendamento Crapolicchio 8.8 è stato ritirato, quindi lei non può aggiungere la sua firma. Lei è il primo firmatario dell'emendamento 8.43, analogo all'emendamento Contento 8.47, che è stato ritirato dal presentatore: intende ritirarlo?
ENRICO COSTA. Signor Presidente, lo mantengo perché quell'emendamento risponde ad una ratio diversa rispetto alle considerazioni che sono state esposte in precedenza.Pag. 38
Si tratta di fare riferimento alla cosiddetta motivazione per relationem, cioè la motivazione che si riferisce ai contenuti della richiesta. È necessario tenere conto che la valutazione del giudice per le indagini preliminari deve essere fatta in modo autonomo. È giusto ed è comprensibile che egli tenga conto delle considerazioni, delle ragioni e delle indicazioni che sono contenute nella richiesta da parte del pubblico ministero, ma deve essere qualcosa di diverso e di nuovo rispetto alla valutazione compiuta a suo tempo dal pubblico ministero. Ed è questo il senso dell'emendamento, quello cioè di un divieto che deve essere espresso nel codice di procedura penale con riferimento alla motivazione per relationem.
Teniamo conto che la Corte di Cassazione, unanimemente e quasi sempre, ha evidenziato l'illegittimità delle intercettazioni che contengano una motivazione per relationem. Ciò significa esplicitare in una norma codicistica quanto la giurisprudenza ha sostenuto fino ad oggi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, approfitto per rivolgermi proprio ai colleghi Costa, Pecorella, Romano e Mazzoni perché insieme a loro desidero svolgere una riflessione.
Se noi bocciassimo gli identici emendamenti in esame, che vietano la motivazione per relationem, negli atti parlamentari resterebbe traccia di tale bocciatura. Questo argomento un domani potrebbe essere utilizzato, a mio giudizio, per ritenere sostanzialmente vanificato il lavoro che abbiamo svolto (ovviamente un lavoro di compromesso, perché se avessimo deciso noi, saremmo stati sicuramente più rigidi rispetto all'accoglimento degli identici emendamenti 8.55 e 8.57).
Con l'emendamento che rimette - come abbiamo ricordato - all'autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari la sussistenza dei gravi indizi di reato e, quindi, anche la circostanza che le intercettazioni siano assolutamente indispensabili, si è inteso proprio configurare, con quell'autonoma valutazione, l'obbligo, per il magistrato, di non rimettersi a quanto il pubblico ministero, nella richiesta, adombra o richiama.
Prego i colleghi di riflettere su questo punto perché, semmai - è un'opinione personale - sarebbe molto più interessante che agli atti rimanesse una dichiarazione di ritiro degli emendamenti in questione, dal momento che la finalità degli stessi, alla cui stesura abbiamo lavorato e collaborato tutti insieme, è proprio quella di evitare scorciatoie e motivazioni per relazione.
Mi premeva rivolgere questo invito ai colleghi per evitare ciò che purtroppo potrebbe accadere, cioè che leggendo i nostri atti parlamentari e magari assistendo alla bocciatura di questi emendamenti qualcuno possa in realtà sostenere che ci siamo divertiti e non abbiamo parlato di autonoma valutazione per un significato profondo della decisione che spetta al giudice per le indagini preliminari ma perchè ci siamo limitati soltanto a correzioni di forma. Questa è la valutazione che rimetto ai colleghi.
PRESIDENTE. È stato rivolto un invito da parte dell'onorevole Contento a ritirare gli identici emendamenti in esame. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito.
GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Come al solito, l'onorevole Contento presenta le sue opinioni con argomentazioni lucide ed efficaci. A mio avviso, sarebbe stato opportuno che il Parlamento votasse chiaramente il divieto. Tuttavia, se il nostro voto, peraltro non sempre molto attento, può avere in futuro il significato che gli attribuisce l'onorevole Contento, allora, francamente, vi sarebbe una distorsione dei fini, cosa che vogliamo evitare.Pag. 39
Per cui, alla luce delle osservazioni del collega Contento, ritiriamo l'emendamento.
PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che anche l'emendamento Romano 8.1 è stato ritirato.
Secondo le intese intercorse tra i gruppi parlamentari, il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.