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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ANDREA LULLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272-BIS-A
ANDREA LULLI, Relatore. Dopo il successo e la comprovata efficacia delle misure del «pacchetto per il cittadino consumatore» di luglio e le disposizioni introdotte, con urgenza, dal decreto-legge n. 7 del 2007, la Commissione, in piena coerenza con gli obiettivi del disegno di legge presentato dal Governo, ha introdotto modifiche ed integrazioni che danno ulteriori contributi all'apertura del mercato, alla concorrenza e alla semplificazione amministrativa delle attività economiche.Pag. 138
L'interesse economico delle misure proposte non è connesso solo ai vantaggi derivanti dall'eliminazione degli ostacoli alla concorrenza; molte norme consentono di ridurre drasticamente o di evitare gli oneri amministrativi non giustificati dalla tutela di alcun interesse pubblico primario (emblematici, a questo proposito, gli attuali obblighi di rispetto di contingenti numerici e di distanze fra esercizi, volti in realtà a chiudere il mercato a nuovi operatori).
Mediante l'abbattimento o la riduzione delle barriere all'entrata di nuovi mestieri o professioni aumenta il numero degli operatori sul mercato (con benefici effetti sulla concorrenza) e si accelera la nascita e lo svolgimento di nuove attività, favorendo la realizzazione di insediamenti produttivi nel pieno rispetto dell'ambiente, rafforzando, ove necessario, la tutela degli utenti di beni e di servizi di grande rilevanza collettiva.
Nell'intento di semplificare, si riducono all'essenziale gli adempimenti amministrativi; non solo così si riducono i cosiddetti «costi di transazione» ma si liberano le risorse umane, organizzative e finanziarie oggi impegnate dalle procedure amministrative di interdizione o di selezione che determinano un accesso limitato alle attività economiche e di servizi.
La pubblica amministrazione, non più oberata dai innumerevoli adempimenti burocratici, può così concentrarsi sulle funzioni strategiche di programmazione e di controllo degli operatori di mercato.
Il Governo in questi mesi ha dato un contenuto concreto all'espressione «sviluppo sostenibile»: fare sviluppo «sostenibile» secondo il quadro normativo delineato dal provvedimento al nostro esame, significa non solo intervenire per sostenere l'economia attraverso «tradizionali» politiche di crescita (come il finanziamento delle infrastrutture, gli incentivi alle attività produttive), ma promuovere lo sviluppo e la qualificazione del capitale umano, «liberare» energie professionali frenate dai vincoli alla concorrenza, proteggere e risparmiare le risorse ambientali, riconoscere e tutelare i diritti dei cittadini-consumatori, valorizzare i beni culturali, rilanciare il turismo.
Questa «iniezione di fiducia» sta dando risultati incoraggianti.
A proposito di «liberalizzazioni di facciata», Riccardo Ruggero, l'amministratore delegato di Telecom Italia, ha così risposto su quanto ha pesato il taglio dei costi di ricarica: «È evidente che ha portato una certa turbolenza sul mercato. Per noi avrà un impatto di 350-400 milioni di euro a livello di margine operativo lordo in un anno. Ma ci ha anche spinto a una operazione di trasparenza sui servizi che offriamo. E come risposta, abbiamo visto crescere i volumi di vendita.».
Così come ci aspettavamo: possiamo tutti dare di più e non scaricare tutto sulle fasce più deboli della società.
Interessante sarebbe capire quale effetto redistributivo produrranno le norme sulle RCAuto oppure quelle sui mutui bancari a vantaggio delle famiglie. A mio avviso, saranno superiori a tutte le manovre fiscali degli ultimi 7-8 anni in termini di benefici reali.
E quali stimoli a innovare abbiano già rappresentato queste stesse norme e tanti altri ancora per favorire la crescita e promuovere un cambiamento culturale in direzione della qualità di cui il nostro Paese ha un grande bisogno e la politica, sempre più sotto accusa per i costi e la non decisione, ha dimostrato quanto possa essere rilevante il proprio ruolo se affronta con decisione nelle sede istituzionali, in primo luogo il Parlamento, i nodi che bloccano la società italiana, prima ancora che l'economia.
La sfida nelle liberalizzazioni è questa, e ha l'ambizioso obiettivo di cambiare l'Italia rendendola non solo più competitiva ma anche più giusta socialmente.
Soprattutto negli ultimi mesi, c'è stata un'accelerazione della crescita complessiva del Paese, maggiori esportazioni, un rallentamento dell'inflazione, un'evoluzione particolarmente favorevole dell'occupazione: un insieme di circostanze che ha senz'altro favorito un significativo miglioramento dei conti pubblici, grazie all'incremento Pag. 139delle entrate tributarie e contributive e ad un migliore controllo delle spese.
Gli emendamenti approvati in Commissione hanno integrato il provvedimento con disposizioni che «rafforzano» la strategia del Governo: semplificare la vita di tutti i giorni e rendere più facile intraprendere e sviluppare un'attività produttiva e di servizi, eliminare le barriere all'accesso dei giovani alle attività economiche, dare impulso alla crescita economica e alla competitività, riconoscere e dare dignità ai diritti dei cittadini-consumatori. Sia le misure per sviluppare la concorrenza che le norme a tutela del cittadino-consumatore seguono l'orientamento comunitario e tengono conto delle segnalazioni e dei risultati cui sono giunte molte indagini conoscitive dell'Antitrust in materia di eliminazione degli ostacoli alla concorrenza.
Per quanto riguarda l'eliminazione di ostacoli per alcune attività delle imprese e delle professioni, all'articolo 1, gli emendamenti approvati in Commissione hanno chiarito che le nuove disposizioni hanno l'obiettivo di garantire la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato mediante la rimozione di vincoli e di ostacoli non solo alle attività commerciali ma anche alla prestazione di servizi.
È pertanto vietata qualsiasi limitazione all'abbinamento nello stesso locale o nella medesima area della vendita di prodotti ma anche di servizi complementari e accessori rispetto a quelli principali.
L'eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e di servizi attuata dal provvedimento in esame è realizzata nel pieno rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza in ambito lavorativo, come pure della distinzione tra settore merceologico alimentare e non alimentare; la Commissione ha disposto che sia confermata la vigenza anche delle norme tributarie in materia di accisa, nonché di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni in materia di disciplina stradale, ambientale, e di prevenzione degli incendi. In una formulazione più chiara, il testo modificato dalla Commissione precisa che l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione carburanti non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti ed a contingentamenti numerici. Nel testo approvato, è stato rafforzato anche il ruolo delle regioni nel corretto e uniforme funzionamento dei mercati: nell'ambito dei poteri di programmazione ad esse attribuiti e nel rispetto del nuovo quadro normativo nazionale, le regioni individueranno i criteri per garantire la promozione della concorrenza sul territorio, per favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti ed una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore. Per agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, un comma aggiuntivo all'articolo 1 ha stabilito che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento all'esame, determini i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto della sua specificità.
Per favorire la concorrenza nel settore della panificazione, e un più facile accesso dei consumatori ai prodotti, l'articolo 2 elimina i vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione.
L'articolo 3 disciplina, unificandoli nella nuova categoria degli intermediari commerciali e di affari, i profili professionali di agente di affari in mediazione; agente immobiliare; agente di affari; agente e rappresentante di commercio; mediatore marittimo; lo spedizioniere e raccomandatario marittimo. Provvede, inoltre, alla soppressione dei relativi ruoli ed elenchi, alla cui iscrizione è attualmente subordinato il loro esercizio.
All'articolo 4, sono state soppresse le norme che stabilivano limiti al trasferimento dell'attività di farmacia.
L'articolo 6 del testo della Commissione, che prevede misure per la distribuzione Pag. 140del Gas da Petrolio Liquefatto (GPL) è stato integralmente riformulato. Nel testo presentato dal Governo le aziende distributrici erano tenute a concedere in locazione i serbatoi di GPL; gli utenti avevano facoltà di acquistare il gas liberamente sul mercato senza dover sottostare all'obbligo di rifornirsi presso l'azienda che aveva fornito in comodato il serbatoio di GPL (il GPL fino ad oggi non è fornito in rete ma mediante capienti serbatoi oggi installati dai rivenditori di GPL che obbligano chi ha ricevuto «in uso gratuito» il serbatoio ad acquistare GPL solo dagli installatori).
Il nuovo testo approvato in Commissione introduce ulteriori misure di liberalizzazione del mercato della distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) e offre agli utenti più opportunità di scelta nell'approvvigionamento di GPL. Si prevede infatti che i contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL) per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo debbano prevedere modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione ed il comodato dello stesso, senza peraltro vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente determinate. I medesimi contratti dovranno prevedere, alla scadenza, la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta, e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio, è stato espressamente previsto che le aziende distributrici debbano assicurare i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti secondo le tempistiche indicate dalla normativa tecnica di riferimento e con il rilascio di apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. È questa una novità particolarmente importante in tema di sicurezza, che obbliga le aziende distributrici ad effettuare un servizio di installazione e di regolare manutenzione, a norma delle leggi vigenti: è stato infatti stabilito che le aziende che riforniscono serbatoi privi della certificazione di legge o con certificazione scaduta siano punite con la sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila euro.
Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, la Commissione ha disposto, con l'articolo 7, che il Ministro dello sviluppo economico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provveda ad emanare uno o più decreti per aggiornare i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali su sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti finali; sono previsti cinque anni per l'adeguamento alle disposizioni in materia di metrologia legale dei sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Impresa più facile: il disegno di legge n. 2272 ed il progetto di legge n. 1428-A «Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività».
Gli articoli da 9 a 18 del testo inizialmente presentato dal Governo sono stati stralciati e inseriti nel progetto di legge n. 1428-A «Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività». Gli interventi in materia di qualità della regolazione e di semplificazione sono ormai ritenuti strategici per il rilancio della competitività e per la certezza dell'esercizio dei diritti di cittadinanza.
«Impresa più facile» è l'insieme di misure che il Governo ha deciso di frazionare in due distinti provvedimenti: un decreto-legge (7/2007 ora legge 40/2007) che contiene le misure relative allo start up delle imprese ed un disegno di legge, 1'A.C. 2272 al nostro esame, che dispone, tra l'altro, misure per la realizzazione e la modificazione degli impianti produttivi. Poiché quest'ultimo profilo è stato contestualmente approfondito anche in sede parlamentare, in particolare con il progetto Pag. 141di legge A.C 1428, che delega il Governo al riordino della materia, le norme del disegno di legge governativo relative alla realizzazione degli impianti produttivi hanno trovato in quel provvedimento occasione di integrazione e di elaborazione normativa.
Nel disegno di legge Bersani sono rimaste alcune deleghe: enti tecnici accreditati indipendenti; riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese (articoli 14 e 15).
L'articolo 14 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi (nel testo iniziale, 4 mesi) dalla data di entrata in vigore del provvedimento all'esame, uno o più decreti legislativi per disciplinare i requisiti tecnici, di affidabilità e di indipendenza necessari per accreditare gli enti privati cui potrà rivolgersi l'imprenditore per la certificazione dei propri progetti. La Commissione ha meglio precisato i principi e i criteri direttivi della delega. I decreti legislativi dovranno disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA) e degli organismi competenti ad effettuare determinate valutazioni; promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in armonia con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali, e disciplinare i requisiti degli enti tecnici; rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti, anche per garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità; stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti. Al fine di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, la Commissione ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un comitato consultivo.
La delega al Governo di cui all'articolo 15 attiene al riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, prevedendo che il Governo adotti decreti legislativi in materia, anche modificativi di quelli emanati in attuazione dell'articolo 5 della legge 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005). La Commissione ha integrato il dispositivo di delega allo scopo di prevedere nei decreti delegati norme per l'individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni.
Nel campo della semplificazione, l'articolo 16 introduce l'autocertificazione per le attività di verifica degli impianti a pressione, delle gru e degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi.
La X Commissione ha apportato significative modifiche al testo originario per meglio garantire che l'installazione di tali impianti avvenga in condizione di massima sicurezza, sotto la piena responsabilità del proprietario e del gestore dell'impianto oltre che dei soggetti certificatori.
Con l'articolo 19 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente.
È stato poi introdotto dalla Commissione l'articolo 22, che obbliga le pubbliche amministrazioni ad erogare gli incentivi pubblici alle imprese nei termini previsti dalle normative in base alle quali questi incentivi sono concessi, con lo scopo di evitare l'inaccettabile allungamento dei tempi di erogazione.
Si introduce, con l'articolo 27, la possibilità per le imprese di sostituire con autocertificazioni, le certificazioni dovute per l'ottenimento di un'autorizzazione o concessione da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.Pag. 142
L'articolo 28 introduce inoltre una modifica tesa ad escludere le microimprese dagli obblighi della cosiddetta legislazione sulla privacy.
Le disposizioni contenute nell'articolo 32 eliminano invece l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle società a responsabilità limitata (Srl) e l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese dell'elenco dei soci delle stesse società.
La Commissione ha approvato inoltre l'articolo 33 che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro.
Per quanto riguarda il turismo, la Commissione ha inserito alcune norme specifiche: la prima, contenuta nell'articolo 18, amplia e specifica ulteriormente le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per semplificare l'attività delle strutture turistico ricettive all'aria aperta; la seconda, all'articolo 21, ha lo scopo di favorire l'acquisto di immobili alberghieri da parte dei gestori in affitto da almeno cinque anni.
In materia di semplificazione per le imprese cooperative, la Commissione ha approvato gli articoli 23 e 24. L'obbligo di redigere un apposito bilancio e di sottoporlo a verifica da parte di una società di revisione, sarà d'ora in poi imposto solo alle cooperative che hanno emesso strumenti finanziari o alle cooperative che optino intenzionalmente per una modifica delle previsioni statutarie riguardanti la «prevalenza mutualistica». Inoltre per tutte le società cooperative l'iscrizione nel registro delle imprese comporterà automaticamente l'iscrizione nell'Albo delle cooperative. Si sostituisce al deposito integrale dei bilanci la trasmissione telematica di alcuni limitati dati significativi della gestione dell'esercizio.
Con l'articolo 25, anche le imprese dello spettacolo comprese quelle cinematografiche e le associazioni culturali costituite in forma di impresa, saranno considerate piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria e saranno quindi destinatarie di contributi e finanziamenti agevolati. Le competenze in materia di attività circensi e di spettacoli viaggianti, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico e sono aboliti l'autorizzazione ministeriale per la costituzione di compagnie teatrali di professionisti e dilettanti e il nulla osta per numeri isolati di arte varia.
Nel campo della semplificazione informatica e digitale l'articolo 26 prevede che il Governo, le regioni e gli enti locali promuovano intese o concludano accordi affinché la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio sia eseguita anche in via informatica.
È stato modificato, con l'articolo 29, il codice civile in materia di rappresentanza dell'imprenditore nei confronti della pubblica amministrazione e di compimento di operazioni telematiche.
In materia di adempimenti ed operazioni in formato elettronico, la Commissione ha approvato due nuove norme. L'articolo 30 che ha lo scopo di imprimere uno sviluppo celere all'utilizzo della «posta elettronica certificata» tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. L'articolo 31 che riguarda la «conservazione ottica sostitutiva» di documenti originali unici da parte delle imprese e degli iscritti agli ordini professionali.
In campo fiscale la Commissione ha inserito l'articolo 17 che introduce un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade e l'articolo 36 grazie al quale, a partire dall'anno d'imposta 2006, gli oneri deducibili e le detrazioni per oneri possono essere dedotti dall'Irpef nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due anni successivi.
L'articolo 49, introdotto dalla Commissione, chiarisce che le stazioni sperimentali per l'industria, svolgendo istituzionalmente attività di ricerca, sono assimilabili agli «Enti di ricerca» e pertanto non sono Pag. 143sottoposte al taglio delle spese di funzionamento del 20 per cento, previsto dalla legge finanziaria per il 2007.
Per quanto riguarda la capitalizzazione delle imprese, l'articolo 20 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a favorire l'intervento da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nel capitale di rischio delle società, nonché a favorire l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'Unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. I principi di delega delineano complessivamente un sistema di agevolazioni fiscali volte a favorire la capitalizzazione delle imprese in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono previste agevolazioni fiscali consistenti in una riduzione dell'aliquota IRES (il testo inizialmente presentato dal Governo prevedeva che in ogni caso l'aliquota fosse non inferiore al 20 per cento; la modifica approvata in Commissione ha ora disposto che tale aliquota sia non superiore al 20 per cento) qualora la società provveda ad un aumento di capitale o alla quotazione in mercati regolamentati, ma nella sola ipotesi che tale aumento di capitale ovvero l'acquisto delle azioni in occasione della quotazione sia finanziato da OICVM. Alternativamente alla riduzione dell'aliquota sarà possibile la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli OICVM nel capitale e ad essi corrisposti. I decreti delegati potranno inoltre prevedere un sostegno alle società per azioni che provvedano a quotarsi sui mercati regolamentati, consentendo la deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole dell'imposizione sul reddito d'impresa, delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati.
Riguardo agli interventi per la mobilità e per il settore dei trasporti; tra le misure per favorire le liberalizzazioni è stata inserita una norma che riguarda il settore della componentistica dei veicoli a motore (articolo 5). Attualmente per modificare o sostituire componenti, pur se omologati e conformi agli standard comunitari, sono necessarie una visita e una prova presso la motorizzazione e il rilascio da parte della casa costruttrice di un nulla osta. Con la modifica proposta questi obblighi, limitatamente ai veicoli a due o tre ruote, ai veicoli a quattro ruote con capienza di massimo 8 persone e ai veicoli per trasporto merci di massa inferiore a 3,5 tonnellate, sono cancellati.
L'articolo 8, in materia di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili è stato integralmente riscritto, anche in linea con quanto suggerito nel parere della Commissione trasporti, prevedendo una relazione semestrale presentata dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni parlamentari. Tale relazione dovrà riferirsi in particolare al mercato dei servizi aeroportuali, ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio, nonché alle misure già adottate o da intraprendere per un'effettiva liberalizzazione nel settore.
Riguardo alla trasparenza delle tariffe nel settore dei trasporti, la Commissione ha inserito una norma (articolo 9) che obbliga le compagnie a indicare chiaramente il prezzo finale dei biglietti, comprensivo dei supplementi, il numero dei posti disponibili in offerta e la durata dell'offerta stessa.
Quanto al trasporto ferroviario, l'articolo 10, è finalizzato a favorire la prosecuzione del processo di apertura del mercato in materia di trasporto ferroviario, indicando tra i principi ispiratori la separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete, l'efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, la professionalità e capacità organizzativa degli operatori, nonché la destinazione alla manutenzione del materiale rotabile dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria.
È stato completamente sostituito dalla Commissione l'articolo 11, recante misure Pag. 144in materia di trasporto innovativo. Si è mantenuto l'obiettivo di fondo della liberalizzazione dando maggior peso agli aspetti ecologici. Gli enti locali potranno rilasciare autorizzazioni per prestazioni di trasporto innovativo, ossia servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie d'utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni dovranno favorire l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, la sostituzione dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici. Inoltre, i comuni dovranno predisporre una carta dei servizi dei trasporti le cui prescrizioni i prestatori di servizi dovranno osservare.
Semplificazioni per la circolazione giuridica dei veicoli e soppressione del PRA.
Sulla materia trattata dagli articoli da 50 a 56, come preannunciato in Commissione ho presentato un emendamento secondo i seguenti principi: assegnazione del personale dell'ACI al Ministero dei trasporti, semplificazione delle banche dati e dei documenti di circolazione, riforma dell'ACI sulla base della creazione di una società di diritto privato che si occuperà anche di sicurezza stradale e di educazione stradale. Di conseguenza sono stati respinti tutti gli emendamenti riferiti ai suddetti articoli.
Riguardo alle autoscuole, l'articolo 57 aumenta il tetto della sanzione amministrativa del pagamento di 15.000 euro a 40.000 euro per chi gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti e per chi esercita abusivamente l'attività di autoscuola, specificando che non configura esercizio abusivo dell'attività di autoscuola prendere a noleggio veicoli muniti di doppi comandi da parte di persone fisiche a fini non professionali. Viene eliminato, inoltre, il requisito di esperienza di guida almeno biennale, a seguito di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di giuda, per chi voglia gestire un'autoscuola.
Il disegno di legge Bersani, nella versione presentata alle Camere, comprendeva un nutrito capitolo, gli articoli dal 28 al 31, relativi al settore della scuola, riguardanti agevolazioni fiscali a favore delle istituzioni scolastiche e il potenziamento dell'area tecnico professionale della scuola superiore. La Commissione attività produttive, in seguito alla richiesta avanzata dal Ministro Fioroni, ha stralciato la parte relativa alla scuola predisponendo uno specifico disegno di legge (Ac 2272-ter), denominato «Scuola, imprese e società», assegnato alla Commissione cultura.
Molte le modifiche apportate dalla Commissione nell'ambito delle politiche a favore del cittadino e consumatore. In primo luogo, con l'articolo 58, è stata introdotta una novità importante: la legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori che ha lo scopo di recepire nell'ordinamento le indicazioni, le raccomandazioni, le decisioni dell'Antitrust e garantire un maggior tasso di concorrenza nei mercati. Inoltre la Commissione con l'articolo 37 ha confermato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CE 2006/2004).
Nel campo delle assicurazioni, con l'articolo 13 si stabiliscono clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto. È sancita la libertà nella scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.
L'articolo 44, inoltre, stabilisce la validità per un periodo di cinque anni dell'ultimo attestato di rischio conseguito in caso di cessazione del contratto di assicurazione. Le imprese di assicurazione non potranno assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Infine, l'articolo 48 abolisce l'obbligo per l'assicurato di esibire il certificato di chiusa inchiesta inserita nelle polizze assicurative di furto e incendio, tranne nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.Pag. 145
Molte anche le norme che si occupano di mutui e prestiti. In primo luogo l'articolo 34 stabilisce la nullità delle cosiddette clausole di massimo scoperto ed in generale delle clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la sola messa a disposizione di fondi a favore del cliente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni che prevedono una remunerazione, a favore della banca, sono inoltre sottoposte alla normativa in materia di interessi usurari.
L'articolo 38, reca a sua volta, disposizioni in materia di mutui e operazioni di finanziamento, fornendo un orientamento interpretativo in tema di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento su richiesta del soggetto «finanziato», anche per evitare che difficoltà applicative e difformità comportamentali da parte degli uffici periferici sottopongano il cittadino debitore a recuperi o a rimborsi di imposta.
Si è reso inoltre necessario introdurre, con l'articolo 39, un'interpretazione autentica della norma che prevede la facoltà del debitore di recedere in ogni momento dal rapporto di mutuo, chiarendo la durata delle operazioni di finanziamento ai fini di una univoca individuazione della disciplina fiscale.
In materia di prestiti vitalizi ipotecari, l'articolo 40 definisce le modalità operative e le tutele per i soggetti interessati affinché lo strumento possa svilupparsi pienamente. I principali ambiti dell'intervento legislativo riguardano l'estensione delle agevolazioni esistenti per i mutui tradizionali, la tutela dei mandatari e degli eredi, la tutela del terzo acquirente degli immobili venduti dopo il decesso dei mutuatari.
La Commissione ha inserito inoltre l'articolo 42 che intende assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali. L'Agenzia del territorio fornirà i servizi denominati «ricerca continuativa per via telematica» e «elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno», gratuitamente e in via istituzionale. L'articolo 42 si occupa anche di semplificare gli adempimenti previsti per i condomini quali sostituti d'imposta. La norma introdotta dalla Commissione stabilisce che l'obbligo di versamento della ritenuta resta sospeso fino al raggiungimento di un importo «pari o inferiore a 200 euro».
L'articolo 46, introdotto dalla Commissione, integra le disposizioni dei commi da 344 a 348 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che contengono alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, per interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico. In particolare è prevista la detrazione IRPEF, entro determinati limiti, del 55 per cento delle spese sostenute per la riduzione di perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, per la promozione del solare termico e per la promozione della costruzione di nuovi edifici ad elevati standard energetici. La norma mira ad evitare che per la medesima spesa il contribuente possa beneficiare contemporaneamente di più agevolazioni fiscali.
L'articolo 47, invece, corregge un errore materiale nella compilazione della tabella 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, «finanziaria per il 2007», in materia di valori di trasmittanza termica, un errore che non è stato possibile correggere né in sede di esame parlamentare per l'approvazione della legge finanziaria né con l'apposita procedura di rettifica presso la Camera e il Senato.
Le aziende di pubblici servizi, a seguito dell'approvazione dell'articolo 35, dovranno indicare nelle bollette gli interessi, in ragione annua, dovuti dagli utenti in caso di ritardato o mancato pagamento, i quali non potranno essere superiori a una determinata soglia. Le aziende non potranno addebitare spese di qualsiasi altra natura anche inerenti alla predisposizione, spedizione o riscossione della bolletta. Il subentro o la voltura tra componenti dello stesso nucleo familiare dovrà avvenire a titolo non oneroso. D'altro canto, si stabilisce Pag. 146il vincolo di solidarietà nel pagamento tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano degli stessi servizi.
L'articolo 41 conferisce una delega legislativa al Governo finalizzata a favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, prevedendo fra l'altro la progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica.
Con l'articolo 45 in materia di comunicazioni si integra l'articolo 45 del codice delle comunicazione definendo con maggior chiarezza e precisione non solo l'ambito della discrezionalità affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per ciò che riguarda gli assetti delle rete, ma anche un preciso iter procedimentale per raggiungere tale scopo, nel rispetto del quadro normativo comunitario e della legislazione nazionale.
Come annunciato in Commissione, in qualità di relatore ho preparato alcuni emendamenti che saranno esaminati dal Comitato dei nove al fine di presentarli alla discussione in Aula: moratoria servizi idrici; articolo 10 sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario, l'ACI ente pubblico non economico con nuove funzioni con diversificazione del ruolo associativo che è funzione privata tenga conto dei problemi occupazionali.
Mi auguro si possa sviluppare un confronto aperto che possa migliorare ulteriormente il testo ed esaltare la positiva funzione dell'Assemblea della Camera.