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Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 10,07).
(Dichiarazioni del presidente dell' Ordine dei medici di Udine in merito all'obiezione di coscienza di medici in relazione alla prescrizione della pillola del giorno dopo - n. 3-00899)
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, Antonio Gaglione, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Volontè n. 3-00899, concernente dichiarazioni del presidente dell'Ordine dei medici di Udine in merito all'obiezione di coscienza di medici in relazione alla prescrizione della pillola del giorno dopo (Vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni sezione 4).
ANTONIO GAGLIONE, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, onorevoli Volontè e Compagnon, si risponde all'atto parlamentare in esame sulla base degli esclusivi elementi di competenza del Ministero della salute. Va precisato, anzitutto, che gli articoli di stampa, ai quali viene fatto riferimento, contenevano stralci di dichiarazioni e comunicati stampa dell'Ordine dei medici di Udine e del suo presidente che, se pubblicati nella loro interezza, avrebbero probabilmente meglio esplicitato il reale intendimento dei dichiaranti.
Deve essere evidenziato che la questione oggetto dell'interrogazione parlamentare è particolarmente delicata, «eticamente sensibile», correlata a momenti complessi e critici della vita femminile e dell'attività sanitaria. Da questo punto di vista, in quanto appare evidente la necessità che i medici abbiano adeguata conoscenza della relativa normativa di riferimento e dei connessi aspetti deontologici, l'Ordine di Udine ha ritenuto opportuno intervenire con alcune iniziative in merito al problema della «clausola deontologica di coscienza» - termine più corretto rispetto a quello di «obiezione di coscienza», il quale potrebbe ingenerare confusione con quanto previsto per l'interruzione di gravidanza dalla legge del 22 maggio 1978, n. 194 - connesso alla prescrizione della cosiddetta pillola del giorno dopo.
Si tratta di un medicinale di intercezione post-coitale che, ostacolando e impedendo l'impianto dell'ovulo eventualmente fecondato, agisce da antinidatorio, evitando ogni possibilità di fecondazione; nel caso specifico, si è verificato che una dottoressa, iscritta all'Ordine di Udine e in attività presso il servizio di continuità assistenziale, abbia rappresentato il proprio disagio nel prescriverlo.
Va detto che, poiché il farmaco può essere venduto solo dietro prescrizione medica con ricetta non ripetibile e la sua assunzione, pena l'inefficacia, deve avvenire al massimo entro le prime settantadue ore dal rapporto a rischio, l'Ordine citato si è trovato nella necessità di assumere una posizione che tenesse conto sia delle ragioni personali della sua iscritta, sia delle esigenze delle pazienti che, pur avendone diritto, avrebbero potuto non usufruire per tempo degli effetti della pillola, qualora essa fosse stata assunta fuori tempo massimo per un rifiuto di prescrizione.
Pertanto, l'Ordine ha assunto una posizione che risulta rispettosa tanto del diritto del medico che intenda avvalersi della clausola deontologica di coscienza, quanto del diritto del paziente a beneficiare di una prestazione riconosciutagli dal vigente ordinamento. Infatti, dalla lettura integrale degli atti riferiti alla posizione dell'Ordine citato risulta chiaro che lo stesso ha inteso garantire il diritto all'esercizio della clausola deontologica diPag. 12coscienza, in conformità con quanto previsto dalla risoluzione del Comitato nazionale di bioetica del 28 maggio 2004, sottolineando, peraltro, che l'esercizio di tale facoltà non può in ogni caso tramutarsi in un'arbitraria limitazione della libertà di scelta della donna. Il punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze è stato individuato nel dovere di assicurare alla donna, comunque, l'erogazione della prestazione con tempi e modalità appropriati, indirizzandola ad altro professionista o ad altra struttura idonea, così come espressamente richiamato nella citata risoluzione.
Quanto sopra precisato, pertanto, non sembra evidenziare, a parere del Ministero della salute, quegli elementi di critica o di osservazione nei confronti dell'Ordine dei medici di Udine, lamentati nell'atto parlamentare cui si risponde.
PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare.
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, replico brevemente: non sono soddisfatto per il contenuto della risposta all'interrogazione, ma considero già un grande vantaggio che il sottosegretario di Stato per la salute sia venuto a rispondere, fornendo elementi - a parere del Ministero - di non contraddizione. Sono felice della sua unica affermazione - a mio giudizio di notevole valore - sul fatto che, secondo il Governo, non vi sia alcuna contraddizione tra i deliberati del Comitato nazionale di bioetica e l'operato - o supposto operato, nell'interpretazione distonica tra l'interrogazione in questione e l'opinione del Governo - dell'Ordine dei medici di Udine.
Attendo volentieri la risposta alla prossima interrogazione.