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Per un richiamo al Regolamento.
TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, l'articolo 24 del Regolamento stabilisce le modalità di organizzazione dei tempi degli interventi in aula dei singoli gruppi e dei parlamentari e, allorché si riferisce al gruppo Misto, afferma che il tempo attribuitogli è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite avendo riguardo alla loro consistenza numerica.
Dalla lettura del testo si evince che, stabilito il tempo complessivo per il gruppo Misto e stabilita la ripartizione tra le componenti politiche secondo la loro consistenza numerica, a nessuna di queste può essere tolto neanche un secondo di quanto aspetta loro. Io, però, sostengo anche che il Regolamento non vieti che all'interno del gruppo Misto, fermo restando l'utilizzo dei tempi stabiliti e fermo restando il tempo massimo, qualora vi sia un accordo, una componente possa rinunciarePag. 35al suo tempo a favore di un'altra componente. Ritengo che ciò possa avvenire anche per analogia con quanto avviene con gli altri gruppi, laddove se ad un determinato gruppo vengono concessi dieci minuti di intervento, questo può essere svolto da un parlamentare, da due o da tre, salvo che non sia un argomento per il quale la Presidenza o il Regolamento abbiano stabilito che possa parlare solo un deputato per gruppo.
È consuetudine della Camera che, stabiliti i tempi per ogni singolo gruppo, al suo interno sia possibile decidere chi e quanti possano prendere la parola su un provvedimento legislativo o su una risoluzione o quant'altro, fermo restando il tempo personale.
Qualora la Presidenza avesse dubbi o interpretasse in maniera diversa rispetto alla mia ipotesi, invito la stessa a rimettere la questione alla Giunta per il Regolamento, affinché tragga una risposta possibile, che è semplicemente la seguente: definito il tempo massimo di tutti i gruppi, definito il tempo minimo e massimo della componente politica del gruppo Misto, all'interno del gruppo Misto il tempo concesso, che non va violato, può essere ripartito anche in maniera diversa.
PRESIDENTE. Come il deputato Buontempo stesso ha ricordato, il Regolamento è assai chiaro e recita, all'articolo 24, comma 7, che il tempo attribuito al gruppo Misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Anche l'interpretazione della stessa disposizione è univoca; tuttavia la sollecitazione rivolta può essere accolta, nel senso di chiedere alla Giunta per il Regolamento un ulteriore approfondimento.