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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Gestione delle politiche forestali con particolare riferimento alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi - n. 2-00711)
PRESIDENTE. L'onorevole Lomaglio ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00711, concernente la gestione delle politiche forestali con particolare riferimento alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 10).
ANGELO MARIA ROSARIO LOMAGLIO. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare la mia interpellanza e mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Paolo Naccarato, ha facoltà di rispondere. Prenda esempio dal proponente, che ha rinunciato a illustrare l'interpellanza, per dare un contributo all'economia dei nostri lavori!
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, l'ho notato e cercherò anch'io di adeguarmi.
L'attuale riferimento normativo, fondamentale in materia di incendi boschivi, è costituito dalla legge quadro del 21 novembre 2000, n. 353, che è stata emanata con il preciso intento di definire e riordinare le competenze dei vari enti preposti, per riorganizzare la precedente, incompleta e frammentaria produzione normativa e per dare attuazione al processo di decentramento, già avviato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, i cui articoli 107 e 108 definiscono le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato e delle regioni in materia di protezione civile.
Ed è nel rispetto di questa innovativa concezione, dunque, che nel 2000 è stata adottata una legge quadro permeata da uno spirito regionalista che affida, inequivocabilmente, alle regioni l'attività di previsione e prevenzione dei rischi di incendi boschivi, nonché la lotta attiva che comprende le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
La stessa legge attribuisce al Dipartimento della protezione civile la realizzazione di un unico e coordinato intervento aereo statale, disponendo che lo stesso assicuri, attraverso il Centro operativo aereoPag. 79unificato (COAU), il concorso aereo alla lotta attiva operata dalle regioni, con la propria flotta e con i propri velivoli resi disponibili da altre amministrazioni dello Stato, quali le Forze armate, il Corpo forestale e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rappresentano alcune tra le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992.
In considerazione dell'origine dolosa della maggioranza degli incendi boschivi innescati sul territorio nazionale, la legge quadro, introducendo una serie di divieti, prescrizioni e sanzioni, non ha solo inasprito le misure previste dalla normativa precedente, ma ha inserito anche una serie di vincoli tali da impedire un diverso utilizzo delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco.
Infatti modificando il codice penale ha introdotto l'articolo 423-bis nel titolo VI «Dei delitti contro l'incolumità pubblica» prevedendo nella fattispecie criminosa autonoma anche il reato di incendio boschivo.
Inoltre, il legislatore ha potuto dare un particolare rilievo ai divieti ed alle sanzioni proprio perché la predetta legge, con l'articolo 2, ha introdotto un nuovo concetto di incendio boschivo, fenomeno che possiede i caratteri distintivi della suscettività, possibilità o potenzialità a espandersi su aree boscate, cespugliate, erborate o a bassa macchia, sui vicini terreni coltivati, incolti e a pascolo, determinando un parametro universale e applicabile sull'intero territorio nazionale.
Il combinato disposto dei due articoli ha consentito di potenziare gli strumenti a disposizione della polizia giudiziaria per contrastare i reati commessi e di raggiungere positivi risultati. Il reato di incendio boschivo è infatti un reato di pericolo contro l'incolumità delle popolazioni e contro il patrimonio forestale nazionale. Tutte le azioni finalizzate ad elevare le relative pene dovrebbero aumentare l'effetto deterrente nei confronti degli incendiari e dei piromani e sono da considerarsi utili misure di contenimento del fenomeno. In particolare, il Corpo forestale dello Stato, dal 2000 ad oggi, ha segnalato all'autorità giudiziaria 2.815 persone di cui 106 poste in arresto in flagranza di reato per incendio boschivo doloso e soggette a custodia cautelare. Inoltre, nel corso del 2007, ha collaborato con la regione Sicilia all'esecuzione dei rilievi delle aree percorse dal fuoco.
Si segnala comunque che la normativa attualmente in vigore sancisce, indipendentemente dalla tipologia del reato contestato, che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato ovvero se il condannato non si oppone alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (articolo 165 del codice penale).
Nel contesto emergenziale derivante dai gravissimi incendi boschivi, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti aventi carattere di urgenza; prima fra tutti la «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro meridionale» del 27 luglio scorso, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225, del 24 febbraio 1992. Successivamente, in data 28 agosto 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato l'ordinanza di protezione civile n. 3606 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi determinati dalla diffusione di incendi e dai fenomeni di combustione».
Detta ordinanza ha disposto che il commissario delegato, tra le competenze attribuitegli, ponga in essere, per il tramite dei soggetti attuatori, ogni azione propulsiva affinché i sindaci dei comuni interessati assicurino il rispetto delle norme finalizzate alla riduzione dei rischi di incendio e i soggetti attuatori stessi, entro un dato termine, trasmettano al commissario delegato l'elenco dei comuni inadempienti rispetto al disposto dell'articolo 10, comma 2,Pag. 80della legge n. 353 del 2000, agendo in un caso diverso, previa diffida, in via sostitutiva.
Il commissario delegato, inoltre, ha predisposto due decreti commissariali: il primo è relativo all'individuazione di contesti provinciali interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, alla nomina di soggetti attuatori ed alla previsione dei compiti ad essi connessi; il secondo contiene gli indirizzi e le modalità per l'attuazione degli interventi relativi all'istituzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, da parte dei comuni interessati dagli incendi, del catasto delle aree percorse dal fuoco.
Ai prefetti e ai presidenti delle regioni interessate è attribuito il compito di segnalare al predetto commissario l'elenco dei comuni inadempienti, ivi compresa la possibilità di sostituirsi ad essi in caso di inerzia. La puntuale definizione del catasto delle aree incendiate potrà nello spirito della legge costituire un valido deterrente all'azione dolosa che il più delle volte costituisce la causa dell'incendio in quanto pone dei vincoli all'utilizzo delle aree stesse.
Peraltro, alla luce delle criticità emerse nella gestione della campagna anti-incendi boschivi il Ministero dell'interno, con circolare del 22 agosto scorso, ha sollecitato a livello nazionale l'attività di coordinamento dei prefetti nei confronti dei comuni al fine di garantire una maggiore efficacia all'intero sistema di prevenzione, tramite la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. Pertanto, a seguito dei rilevanti episodi accaduti questa estate, non solo nella regione siciliana, ma anche in altre regioni italiane, in particolare in quelle del centro-sud colpite da calamitosi eventi che, a causa del loro carattere doloso in molti casi, hanno creato lutti, nonché danni materiali elevatissimi, risulta chiaro che il Governo, nell'ambito delle rispettive competenze con le regioni, sicuramente valuterà ogni iniziativa, anche parlamentare, affinché si possa in massima parte prevenire tali fatti e farà di tutto in tempi brevi per il potenziamento dei controlli al fine di rendere effettiva l'applicazione dei vincoli.
PRESIDENTE. L'onorevole Lomaglio ha facoltà di replicare.
ANGELO MARIA ROSARIO LOMAGLIO. Signor Presidente, non solo mi dichiaro soddisfatto della risposta, ma credo anche che il Governo si sia attivato in una condizione difficilissima per intervenire, anche rispetto al profondo allarme che si è creato in alcune regioni del Paese. Voglio sottolineare che non è purtroppo un caso che le regioni con la più alta superficie percorsa dal fuoco siano due del meridione, la Sicilia e la Calabria; tra l'altro la Sicilia è una regione in cui gli incendi hanno evidenziato che vi è un utilizzo inadeguato delle ingenti risorse umane e materiali interessate, a vario titolo, in attività forestali. Nel contempo, purtroppo, la Protezione civile in Sicilia ha dimostrato inadeguatezze assolutamente inaccettabili.
Credo che il commissario designato dalla Presidenza del Consiglio abbia tutti i poteri e l'effettiva possibilità di indurre le regioni ed i comuni a svolgere fino in fondo i compiti che sono stati fissati anche dall'ordinanza n. 3606 del 2007, che noi condividiamo perché può portare ad una gestione effettiva delle politiche forestali, orientandole verso criteri di efficienza nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi. In questo senso, certamente la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco è un obiettivo che il Governo si è posto e vuole realizzare. Credo che bisogna essere vigili e, in tal senso, bisogna attivarsi insieme ai prefetti con un ruolo combinato che coinvolga la Protezione civile e il Ministero dell'interno, proprio per i compiti che si sono affidati anche ai prefetti, nel verificare i comuni che non solo non realizzano il catasto delle aree percorse dal fuoco, ma che non realizzano (come purtroppo capita in centinaia di comuni siciliani) nemmeno i piani di protezione civile, ovverosia quelli che possono evitare di trovarsi di fronte a situazioni drammatiche come quelle chePag. 81hanno riguardato molte province siciliane nei mesi estivi.
Non ho nulla da aggiungere, se non il fatto che nei prossimi mesi, ovviamente anche per quanto affermato oggi dal sottosegretario Naccarato, ci attendiamo iniziative, anche innovative, dal punto di vista legislativo da parte del Governo per migliorare l'efficacia sia della prevenzione degli incendi sia della tutela del territorio, nonché per aumentare le possibilità di repressione dei criminali che continuano ad attentare al nostro patrimonio boschivo e purtroppo anche alla vita di molti cittadini innocenti, come è accaduto durante l'estate.